Se sei una libera professionista e aspetti un bambino, probabilmente ti stai chiedendo se hai diritto all’indennità di maternità con partita IVA. Questa è una domanda fondamentale per molte imprenditrici e lavoratrici autonome che vogliono assicurarsi una tranquillità finanziaria durante il periodo della gravidanza e della prima infanzia del loro bambino.
Indice degli Argomenti
- Cos’è l’indennità di maternità per partita IVA
- Requisiti per l’ottenimento dell’indennità di maternità
- Indennità per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS
- Calcolo dell’indennità di maternità
- Come fare domanda per l’indennità
- L’indennità di maternità per le professioniste con cassa di previdenza privata
- Tabelle di sintesi
- Conclusioni
Cos’è l’indennità di maternità per partita IVA
L’indennità di maternità per i titolari di partita IVA è un sostegno economico erogato dall’INPS che permette alle lavoratrici autonome di avere una base di sicurezza economica durante il periodo di congedo di maternità. Questo aiuto è fondamentale per molte donne che non hanno diritto alla maternità obbligatoria come le dipendenti.
L’obiettivo è permettere alle libere professioniste di prendersi cura del neonato, senza preoccuparsi di dover rinunciare alla propria attività lavorativa e senza subire un impatto finanziario eccessivo.
L’indennità di maternità spetta non solo alle lavoratrici dipendenti, ma anche alle lavoratrici autonome iscritte ad una gestione previdenziale INPS. Non è rilevante il regime fiscale della partita IVA individuale utilizzato (contabilità semplificata o regime forfettario), infatti, l’aspetto rilevante è essere iscritti ad una gestione previdenziale INPS ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Requisiti per l’ottenimento dell’indennità di maternità
Per ottenere l’indennità di maternità, la lavoratrice titolare di partita IVA deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:
- Iscrizione alla Gestione Separata INPS o ad una specifica cassa previdenziale.
- Regolarità nei contributi previdenziali: la lavoratrice deve essere in regola con il versamento dei contributi.
- Periodo di riferimento: l’indennità è riconosciuta per un periodo determinato che comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42 e alla circolare INPS 3 giugno 2020, n.71.
Eccezioni e specifiche per le casse previdenziali
Alcune categorie professionali, come avvocati, architetti, o ingegneri, hanno casse previdenziali specifiche. In questi casi, le regole potrebbero variare leggermente. Per esempio, alcune casse offrono contributi maggiori o piani di assistenza specifici per le loro iscritte.
Indennità per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS
Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. In particolare, per poter chiedere all’INPS l’indennità di maternità è necessario essere inscritti ad una delle seguenti gestioni previdenziali:
- Artigiana;
- Commerciante;
- Coltivatrice diretta;
- Colona;
- Mezzadra;
- Imprenditrice agricola professionale (IAP);
- Pescatrice autonoma della piccola pesca.
Per le lavoratrici iscritte ad una di queste gestioni previdenziali INPS spetta una indennità per la durata di 5 mesi complessivi (di cui due antecedenti il parto e per i tre mesi successivi). Si tratta dello stesso trattamento che spetta alle lavoratrici dipendenti. L’aspetto che differenzia l’indennità sul lavoro autonomo riguarda il fatto che la lavoratrice ha la possibilità di continuare a svolgere la sua attività professionale anche durante il periodo di maternità.
Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.
Il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105 ha previsto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del decreto legislativo 151/2001 (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo nonché per il giorno dell’ingresso stesso. Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un’indennità di cinque mesi secondo quanto stabilito dall’articolo 26 del TU. In caso di affidamento non preadottivo, l’indennità spetta per un periodo di tre mesi da fruire, anche in maniera frazionata, entro cinque mesi dall’affidamento del minore.
Indennità di paternità
L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:
- Morte o grave infermità della madre. La morte si attesta mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
- Abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), da comprovare mediante l’indicazione, al momento della domanda, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal Tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure allegando ogni documentazione utile all’individuazione dei citati elementi.
I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.
L’indennità è pagata dall’INPS con bonifico domiciliato presso ufficio postale o accreditamento sul conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN secondo la modalità scelta al momento della domanda.
Calcolo dell’indennità di maternità
L’importo dell’indennità di maternità per partita IVA è calcolato sulla base del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali. In particolare, si applica una percentuale del 80% del reddito giornaliero medio, calcolato sui 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.
Più alto è il reddito dichiarato, maggiore sarà l’indennità. Tuttavia, ci sono limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dall’INPS per garantire equità tra tutte le lavoratrici.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare INPS 26 maggio 2003, n. 93.
Esempio di calcolo
Supponiamo che il reddito annuale di una lavoratrice autonoma sia di 24.000 euro. Se il periodo coperto è di 150 giorni, l’indennità complessiva sarà circa 7.890 euro.
Prescrizione
Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità. Per interrompere la prescrizione è necessario che gli interessati presentino all’INPS, prima dello scadere dell’anno, istanze scritte di data certa per ottenere l’indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno)
Deve essere evidenziato, inoltre, che la lavoratrice ha la possibilità di chiedere, nei primi tre anni di vita del bambino, un congedo parentale. Si tratta di una astensione facoltativa di un genitore dall’attività lavorativa, al fine di potersi prendere cura del bambino. È possibile farne richiesta al termine del congedo di maternità obbligatorio e consente una indennità pari al 30% della retribuzione per una durata di 6 mesi.
Come fare domanda per l’indennità
La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
Per fare domanda, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. La procedura può essere completata online attraverso il portale INPS o con l’aiuto di un CAF o Patronato. Ecco i principali step:
- Accedere al sito dell’INPS tramite SPID, CIE, o CNS.
- Cercare la sezione dedicata alla maternità e compilare il modulo telematico.
- Allegare la documentazione necessaria, inclusi i certificati medici che attestano la data presunta del parto.
- Inviare la domanda e attendere la conferma dell’INPS, che generalmente arriva entro alcune settimane.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Documenti richiesti
- Certificato medico con la data presunta del parto.
- Copia di un documento d’identità.
- Attestazione di regolarità nei contributi (se richiesto).
L’indennità di maternità per le professioniste con cassa di previdenza privata
Sino a questo momento ci siamo occupati delle libere professioniste iscritte ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS. Tuttavia, il mondo della libera professione è legato anche a tutte quelle professioniste che operano attraverso l’iscrizione ad albi o elenchi professionali, i quali prevedono l’adesione ad una cassa di previdenza privata.
Si tratta di quelle professioni regolamentate, come il commercialista, il medico, l’avvocato, il notaio, il geometra e l’architetto, etc (puoi trovare maggiori info in questo articolo: “Contributi previdenziali dei professionisti“). Anche questo tipo di professionisti hanno diritto di ricevere l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. In questo caso, l’indennità deve essere erogata direttamente dalla cassa di previdenza e assistenza a cui la professionista è iscritta (Cassa forense, Inarcassa, Enpam, Cipag, Enpap, Cassa nazionale del notariato, etc).
Anche in questo caso, l’indennità spetta per i due mesi antecedenti alla data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. Tuttavia, la professionista ha la possibilità di scegliere di usufruire dell’indennità anche esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto.
La prestazione è dovuta anche quando non si verifica un’effettiva astensione dal lavoro. Infatti, per le partita IVA non è previsto un obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Su questo punto la Corte Costituzionale ha previsto che la tutela della salute della madre e del bambino è compatibile con la contemporanea cura degli interessi professionali. In pratica, è possibile continuare ad esercitare attività di lavoro autonomo individuale senza pregiudicare la condizione della madre e del figlio, o dei figli.
Per ottenere l’indennità di maternità è necessario presentare la domanda alla cassa di appartenenza, a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. È consigliabile, comunque, prendere contatti con la propria cassa di previdenza privata in quanto ogni ente prevede regole specifiche di applicazione ed erogazione dell’indennità.
Quanto spetta e come si calcola
L’indennità è pari all’80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi (quindi 5/12 dell’80% del reddito dell’anno precedente). Il reddito da prendere a riferimento è quello che è stato dichiarato all’interno del modello Redditi P.F. nel quadro dedicato all’attività professionale con partita IVA. È comunque previsto un importo minimo, per le professioniste con un volume di affari basso. In questo caso, l’indennità di maternità sarà commisurata all’80% di 5 mesi del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato.
Tabelle di sintesi
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Durata Indennità | 5 mesi (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto) |
Calcolo Importo | 80% del reddito medio giornaliero |
Come Fare Domanda | Online tramite portale INPS, CAF o Patronato |
Documenti Necessari | Certificato medico, documento d’identità, attestazione contributi |
Conclusioni
I liberi professionisti, in quanto lavoratori autonomi, non hanno per definizione un tempo di lavoro organizzato da un datore di lavoro, e quindi non possono beneficiare di forme di tutela legate al tempo di lavoro. Questo significa che i lavoratori autonomi con partita IVA non possono beneficiare di una vera e propria remunerazione legata alla “perdita” di guadagni derivanti dalla maternità. Infatti, viene concessa loro la possibilità di poter continuare a lavorare anche in maternità. Tuttavia, deve essere rilevata una indubbia una penalizzazione rispetto ai lavoratori dipendenti.