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Costi auto: la disciplina fiscale IVA e imposte dirette

Fisco NazionaleProfessioniCosti auto: la disciplina fiscale IVA e imposte dirette

Le spese legate ai costi auto sostenute nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arte o professione sono deducibili ai fini delle imposte dirette secondo quanto disposto dall'articolo 164 del DPR n. 917/86. Per la detrazione dell'Iva, i limiti sono previsti dall'articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72.

In questo contributo andremo ad analizzare la disciplina riguardante la deducibilità dei costi auto sostenuti da imprese e professionisti ai fini della determinazione delle imposte dirette (articolo 164 del DPR n. 917/86), e verificheremo quando prevede la normativa attuale per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA (articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72).

Se sei un impresa o un professionista in questo contributo scoprirai come dedurre correttamente il costo relativo agli autoveicoli. Tutte le informazioni utili per conoscere la possibilità di dedurre i costi sostenuti durante l’anno per il tuo autoveicolo nella nostra guida che trovi di seguito.

Deducibilità dei costi auto: imposte dirette

I veicoli utilizzati dalle imprese e dai professionisti si distinguono in due categorie: veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. I primi sono disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera a), i secondi dall’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del DPR n 917/86 (TUIR). Per tutte le altre categorie di autoveicoli non espressamente disciplinati dal DPR n. 917/86, la deducibilità è regolata dal principio generale dell’inerenza, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del DPR n. 917/86.

La norma distingue tra:

  • Veicoli per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono integralmente deducibili (100%), vale a dire i veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (es. taxi);
  • Veicoli per i quali le spese e gli altri componenti negativi sono parzialmente deducibili, quali i veicoli aziendali (deducibilità al 20%), i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (deducibilità all’80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Occorre precisare che queste disposizioni riguardano sia il reddito di impresa che il reddito da lavoro autonomo. Per quest’ultimo, tuttavia, è espressamente prevista una specificità, disponendosi una limitazione numerica ai mezzi di trasporto che una deducibilità.

Tabella: deducibilità dei costi auto

Il trattamento previsto per i veicoli utilizzati dalle imprese viene riassunto nella tabella che segue:

SoggettiUtilizzo dei veicoli% deducibilità
ImpresaEsclusivamente strumentali all’attività d’impresa100%
ImpresaAdibiti ad uso pubblico 100%
ImpreseUtilizzati dai dipendenti (auto in uso promiscuo) 70%
Impresa e lavoratori autonomiAltri utilizzi aziendali 20%
Agenti e rappresentanti80%

Di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio ciascuna di queste discipline fiscali.

Veicoli a deducibilità integrale

Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli sono integralmente deducibili nei seguenti casi tassativamente indicati dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del TUIR:

  • Veicoli usati esclusivamente come beni strumentali – veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali la stessa non sarebbe configurabile. È il caso, per esempio, delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
  • Veicoli adibiti ad uso pubblico – veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, come, per esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente;
  • Veicoli strumentali per natura – sono integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nell’articolo 164, comma 1, lettera a), a condizione che siano inerenti all’attività di impresa. Si tratta di veicoli strumentali per natura, come, per esempio, gli autocarri.

Autocarri

Gli autocarri sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“. Non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri, le cui spese, quindi, sono integralmente deducibili purché siano inerenti all’attività di impresa (Risoluzione n. 244/E/2002).

L’Agenzia delle Entrate contrasta l’utilizzo dei cosiddetti “falsi autocarri” (Provvedimento n. 184192/2006), assimilandoli alle autovetture e assoggettandoli alla deducibilità limitata.

L’autocarro è considerato falso quando ricorrono tutte le condizioni di seguito riportate: immatricolazione come N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate); codice carrozzeria F0; numero posti a sedere maggiore o uguale a 4; potenza motore (kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.

Veicoli a deducibilità limitata

Fatta eccezione per i casi indicati nel paragrafo precedente, le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi ai veicoli aziendali sono deducibili in misura limitata. La percentuale di deducibilità varia a seconda dell’utilizzo del veicolo. In pratica le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.

Per i veicoli di cui alla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR, vale a dire quelli non esclusivamente strumentali, esiste un doppio limite di deducibilità. Si tratta di:

  • Un limite di deducibilità percentuale (20% in generale, 80% per agenti e rappresentanti);
  • Un limite al valore fiscalmente riconosciuto.

Con riferimento a tale ultimo punto, sono previsti i seguenti limiti al costo d’acquisto:

  • Per autovetture e autocaravan, 18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per i veicoli di agenti e rappresentanti);
  • Per motocicli, 4.131,66 euro;
  • Infine, per ciclomotori, 2.065,82 euro.

Tabella deduzione dei costi veicoli a deducibilità limitata

Mezzi di trasporto
(acquisto o leasing)
Costo massimo
fiscalmente riconosciuto (imprese)
Costo massimo fiscalmente riconosciuto (agenti)Costo massimo
fiscalmente deducibile (imprese)
Costo massimo
fiscalmente deducibile (agenti)
Autovetture 18.075,99 25.822,843.615,2020.658,27
Autocaravan 18.075,99 25.822,84 3.615,2020.658,27
Motocicli 4.131,664.131,66826,333.305,66
Ciclomotori 2.065,832.065,83413,171.652,66

Noleggio

Nel caso di noleggio o locazione (non finanziaria), i limiti sono invece i seguenti:

  • Per autovetture e autocaravan, 3.165,20 euro (elevato, dal 2017, a 5.164,57 euro per i veicoli di agenti e rappresentanti);
  • Per motocicli, 774,69 euro;
  • Infine, per ciclomotori, 413,17 euro.

Tabella deduzione dei costi noleggio veicoli a deducibilità limitata

Mezzi di trasporto
(acquisto o leasing)
Costo massimo
fiscalmente riconosciuto (imprese)
Costo massimo fiscalmente riconosciuto (agenti)Costo massimo
fiscalmente deducibile (imprese)
Costo massimo
fiscalmente deducibile (agenti)
Autovetture 3.615,205.164,17773,044.131,66
Autocaravan 3.615,205.164,17 773,044.131,66
Motocicli 774,69774,69154,94619,75
Ciclomotori 413,17413,1782,63330,54

Deduzione costo acquisto

Qualora l’impresa detenga i veicoli a titolo di proprietà, si applicano due limiti: il limite percentuale di deducibilità del 20% e il limite sul costo di acquisto che varia a seconda del tipo di veicolo, che come abbiamo visto nella tabella precedente è pari a: €. 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan; €. 4.131,66 per i motocicli; €. 2.065, 83 per i ciclomotori. Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo del veicolo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Ad esempio si consideri un’autovettura acquistata al costo €. 10.000 + €. 2.200 di IVA per un totale di €. 12.200. Il costo rilevante per la verifica del limite fiscale dei €. 18.075,99. Il costo di acquisto (€. 10.000) al lordo dell’Iva indetraibile (60% x 2.200 = €. 1.320), ossia €. 11.320 è minore di €. 18.075,99.

Poiché il limite fiscale è rispettato, l’azienda potrà dedurre complessivamente il 20% di €. 11.320 ossia €. 2.264. Nel caso in cui, invece, il costo di acquisto superi il limite fiscale consentito l’azienda complessivamente potrà dedurre soltanto il 20% di €. 18.075,99 ossia €. 3.615,20.

Deduzione ammortamento

Il limite del 20% si applica alle quote di ammortamento dell’autoveicolo che sono deducibili in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988, pari al 25%, ridotto alla metà nel primo esercizio (articolo 102, comma 2 del Tuir).

Ad esempio, si consideri un’autovettura acquistata al costo, comprensivo di Iva indetraibile, di €. 30.000, superiore al limite dei €. 18.075,99. Le quote di ammortamento dell’auto sono deducibili in un arco temporale non inferiore a 5 anni. Per il primo anno l’aliquota di ammortamento civilistica è del 12,5% (25% ridotto alla metà), e l’ammortamento fiscale consentito è pari a (€. 18.075,99 * 12,5% = €. 2.259), mentre l’ammortamento fiscale deducibile è pari al 20% di €. 2.259, pari a €. 452.

Riepilogando, al fine di calcolare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile in un singolo periodo d’imposta occorre applicare la seguente formula:

Costo massimo fiscalmente riconosciuto × Limite di deducibilità (20%) × Coeff. di ammortamento (25%)

Deduzione spese di impiego

Le spese di impiego degli autoveicoli (ad esempio: carburante, assicurazione, bollo auto, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio ecc.) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono. Pertanto tali spese, qualunque sia il modo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio), sono deducibili:

  • Al 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico;
  • Al 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti;
  • Oppure al 20% se il veicolo non è assegnato.

Le spese di impiego dei veicoli non sono soggette a limiti d’importo. Tra questa spese una disciplina particolare è prevista per le spese di manutenzione, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del DPR n. 917/86.

Si tratta di spese che consentono al veicolo di mantenere la propria funzionalità (cambio gomme, tagliando etc.). Queste spese sono soggette: non solo al limite percentuale di deducibilità previsto per il veicolo a cui si riferiscono (100%, 70% o 20%); ma anche all’ulteriore limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.

L’eventuale eccedenza rispetto al plafond è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Cessione e plusvalenze

La regola prevista dall’art. 164 del TUIR prevede che le plusvalenze e le minusvalenze generate da operazioni realizzative aventi per oggetto i veicoli rilevano fiscalmente in proporzione al rapporto tra: ammortamento dedotto ed ammortamento complessivo. Allo stesso modo l’art. 54 del TUIR determina la rilevanza fiscale di plusvalenze e minusvalenze anche per il lavoro autonomo.

Leggi anche: “Cessione auto aziendale: la disciplina IVA“.

Interessi passivi

Tutti i costi relativi ai veicoli sono soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR e non a quelle di cui all’art. 96 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n.  47, § 5.3). Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli sono deducibili:

  • Interamente, se relativi a mezzi di trasporto esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico;
  • Nella misura del 20%, se relativi a mezzi di trasporto aziendali (diversi dai precedenti);
  • Nella misura dell’80%, se relativi a mezzi di trasporto utilizzati da agenti e rappresentanti;
  • Oppure nella misura del 70%, se relativi a mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%)

Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70% e inoltre non esiste un limite al costo di acquisizione del veicolo. Il limite del 70% si applica:

  • Sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio);
  • Sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta del datore di lavoro;
  • L’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
  • L’assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione o da un contratto di comodato).

Veicoli assegnati agli amministratori

Agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori non è applicabile il regime di deducibilità previsto per i dipendenti, sebbene il trattamento fiscale del fringe benefit sia lo stesso. L’impresa in questo caso:

  • Deduce al 100% le spese relative all’autoveicolo fino a concorrenza del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore, secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 5, del DPR n. 917/86 che prevede la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori;
  • Deduce le spese eccedenti il benefit secondo le regole generali previste dall’articolo 164, comma 1, lettera b per le auto aziendali ossia applicando il limite percentuale del 20% e quello sul costo di acquisizione. L’uso promiscuo deve essere provato da idonea documentazione.

Veicoli assegnati ai soci

Le spese relative agli autoveicoli assegnati in godimento a soci che non rivestono la qualifica di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi della società, sono deducibili secondo le regole generali dell’articolo 164, comma 1, lettera b, del DPR n. 917/86, applicando quindi il limite del 20% e quello sul costo di acquisizione.

Pertanto, non trova applicazione la regola di indeducibilità prevista dal D.L. n. 136/2011 che ha introdotto la “Disciplina dei beni in godimento ai soci“. L’assegnazione dell’auto al socio, tra l’altro, genera un reddito diverso da assoggettare a tassazione e, al ricorrere di alcune condizioni, comporta anche l’obbligo di effettuare un apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Professionisti e agenti

I lavoratori autonomi deducono le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese (articolo 164, comma 1, lettera. b del DPR n. 917/86): limite percentuale del 20%; limite sul costo di acquisizione del veicolo, ma possono dedurre le spese relative a un solo veicolo.

Gli agenti, invece, possono beneficiare di regole di deducibilità più favorevoli:

  • Il limite percentuale di deducibilità è fissato all’80% anziché al 20%;
  • Il limite sul costo di acquisto delle autovetture è fissato pari a €. 25.822,84 anziché €. 18.075,99.

I limiti sul costo di acquisto di autocaravan, motocicli e ciclomotori sono invece uguali a quelli previsti per le imprese (rispettivamente pari a €. 18.075,99, €. 4.131,66 e €. 2.065,83).

Riepilogo deducibilità costi auto

Di seguito riepiloghiamo nella tabella seguente, l’attuale trattamento fiscale dei costi legati agli autoveicoli utilizzati da imprese e soggetti esercenti arti o professioni:

SoggettiUtilizzo del veicolo% di deducibilità
ImpresaEsclusivamente strumentali100%
ImpresaAdibiti ad uso pubblico100%
ImpresaUtilizzati dai dipendenti (uso promiscuo)70%
ImpresaAltri utilizzi aziendali20%
Professionisti20%
Agenti e rappresentanti80%
Contribuenti “minimi”50%

Rimborsi chilometrici dei costi auto

Per quanto riguarda il trattamento in capo al lavoratore del rimborso chilometrico occorre considerare che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito se le spese sono rimborsate sulla base di idonea documentazione. Questa regola generale di non imponibilità non trova certamente applicazione nel caso di rimborsi chilometrici erogati per trasferte effettuate all’interno del territorio comunale. Per questa tipologia di rimborsi non è applicale l’esenzione prevista per i rimborsi delle spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore, in quanto manca proprio la documentazione giustificativa richiesta.

Il rimborso chilometrico non è quindi soggetto a tassazione in capo al dipendente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa. Fatte queste necessarie premesse è necessario verificare se la normativa impone comunque dei vincoli ovvero se esiste un limite all’importo erogabile al dipendente (non tassato) come rimborso chilometrico: la stessa C.M. n. 326/E1997 chiarisce che è necessario che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale in capo all’azienda dei rimborsi chilometrici dei costi auto la disciplina di riferimento è contenuta nel comma 3 dell’art. 95 TUIR. Tale disposizione prevede quanto segue: “Se il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.” I limiti di deducibilità fiscale del costo sono pertanto i seguenti:

  • Se il dipendente utilizza una vettura nella sua disponibilità, il rimborso chilometrico è fiscalmente deducibile entro il limite delle vetture di 17 cavalli fiscali ovvero 20 cavali fiscali se alimentate a gasolio;
  • Se  il dipendente prende a noleggio direttamente una vettura per effettuare la trasferta, il rimborso può avvenire nel limite delle tariffe di noleggio previste per le vetture di 17 cavalli fiscali ovvero 20 cavali fiscali se alimentate a gasolio.

Nel caso in cui venga utilizzata un auto con una potenza superiore in termine di cavalli fiscali, la deduzione deve essere quindi ridotta come previsto dall’art. 95 del TUIR.

Deduzione dei costi auto nel modello Redditi SC

Per le società di capitali, ai sensi dell’articolo 164 del TUIR, nel rigo RF 18 del modello Redditi S.C. “va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 164 del DPR n. 917/86“.

Ad esempio, si supponga che nel corso dell’anno di imposta “n” la società A abbia sostenuto spese relative ai propri autoveicoli aziendali, non esclusivamente strumentali, pari a €. 5.000. Considerando che, come sopra esposto, la quota deducibile è pari al 20%: i costi deducibili sono pari a €. 1.000; i costi indeducibili sono pari a €. 4.000.

Quindi, nel rigo RF 18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili di cui all’articolo 164 del DPR n. 917/86“, la variazione in aumento pari alla quota di costi indeducibile sarà pari a €. 4.000.

Detraibilità Iva dei costi auto per imprese e professionisti

Il regime IVA relativo all’acquisto e all’importazione di veicoli stradali a motore e ai costi a questi connessi (es. carburanti, manutenzione, componenti e ricambi) è regolato dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR n. 633/72. La detrazione dell’IVA è ammessa, in linea generale, in misura pari:

  • Al 100%, ove i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione ovvero formino oggetto dell’attività propria d’impresa o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
  • Al 40%, se i veicoli stradali a motore non sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione.

La parte di imposta non detratta (60%) concorre a formare il costo ai fini delle imposte dirette.

Regole di detrazione IVA dei costi auto

Costituiscono beni strumentali “utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività “che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa” (C.M. 3.8.79 n. 25). A titolo esemplificativo, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura integrale (100%) per i taxi e per i veicoli utilizzati per le attività di scuola guida.

Il MEF ha, poi, chiarito che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro (…) e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo” (R.M. 20.2.2008 n. 6). In questo caso la detrazione IVA integrale spetta anche per i connessi costi di gestione (interpello DRE Lazio 7.12.2017 n. 954-716/2017).

Ai soggetti per i quali i beni costituiscono oggetto dell’attività propria d’impresa (es. rivenditori di autoveicoli) e per gli agenti e rappresentanti, si applicano le norme generali in materia di detrazione e deve essere soddisfatto il requisito di inerenza (Risoluzione Agenzia delle Entrate 13.2.2003 n. 34).

Le medesime percentuali di detraibilità dell’imposta e le regole sopra descritte si applicano anche alle prestazioni di servizi che consentono al soggetto di disporre altrimenti di veicoli a motore (es. noleggio e leasing).

La detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburante per autotrazione e lubrificanti è consentita soltanto in caso di acquisto con strumenti di pagamento ritenuti idonei (art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR n. 663/72).

Acquisto e rivendita di veicoli

Nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato acquistato detraendo l’imposta in misura parziale (40%), non è consentito avvalersi del regime del margine, a seguito dell’abolizione delle previsioni contenute nell’art. 30 co. 4-6 della Legge n. 388/2000.

Ai fini della determinazione della base imponibile IVA della rivendita dei veicoli deve, invece, aversi riguardo all’art. 13 co. 5 del DPR n. 633/72. Disposizione secondo cui, per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione dell’IVA è stata ridotta, la base imponibile si determina moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità.

Tale criterio si applica anche al caso di rivendita di autovetture poste in essere da soggetti che hanno detratto l’IVA sull’acquisto nella misura del 40% (Circolare n. 8/E/2009 § 6.2 Agenzia delle Entrate). In questa circostanza, quindi, la base imponibile della cessione corrisponde al corrispettivo moltiplicato per la percentuale di detraibilità (40%).

Regime del margine

Il regime del margine può riguardare le cessioni di autoveicoli usati, in quanto ricompresi tra i “beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione” ai sensi dell’art. 36 co. 1 del D.L. n. 41/95.

Al fine di accedere al regime del margine, i beni sopra indicati devono essere stati acquistati da “privati” in Italia o in un altro Stato membro della UE. Sono considerati “privati” anche:

  • I soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633/72;
  • I soggetti che beneficiano, nello Stato UE di appartenenza, di un regime di franchigia per le piccole imprese;
  • I soggetti che hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

Acquisto di veicoli nuovi da soggetti UE

L’acquisto di un veicolo “nuovo” presso un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE configura acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 co. 1 del D.L. n. 331/93.

Secondo quanto previsto dall’art. 38 co. 3 del D.L. n. 331/93 sono, inoltre, assimilati ad acquisti intracomunitari gli acquisti a titolo oneroso di autoveicoli trasportati o spediti da un altro Stato UE, anche qualora il cedente sia un “privato“. In tal modo si ha una estensione del concetto di acquisto intracomunitario in capo a soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, qualora si tratti di mezzi di trasporto “nuovi“.

Acquisto di veicoli usati da soggetti UE

Secondo quanto indicato dall’art. 38 co. 4 del D.L. n. 331/93, si considerano “usati” gli autoveicoli che:

  • Hanno percorso più di 6.000 Km;
  • Sono stati ceduti decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

Le due condizioni devono essere presenti contemporaneamente, per cui la mancanza anche di una sola di esse porta a considerare gli stessi mezzi come “nuovi“.

Le disposizioni sugli acquisti intracomunitari da parte di operatori economici vanno, tuttavia, correlate con quelle relative al regime del margine per l’acquisto di beni usati. Ai sensi dell’art. 37 co. 2 del D.L. n. 41/95. Infatti, sono espressamente esclusi dalla disciplina degli acquisti intracomunitari gli acquisti di beni usati (inclusi gli autoveicoli) che siano stati assoggettati al regime del margine nello Stato UE di partenza. Inoltre, l’acquirente nazionale sarà tenuto ad applicare lo stesso regime speciale all’atto della rivendita del veicolo.

Disciplina IRAP

Vediamo, di seguito, brevemente la disciplina legata alla deduzione dei costi auto ai fini IRAP per società di capitali, società di persone, imprenditori individuali e professionisti.

Società di capitali

Per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF con opzione, i costi relativi agli autoveicoli dovrebbero essere integralmente deducibili (e non nel limite del 20% come generalmente avviene in ambito IRES). 

Infatti, tali soggetti assumono i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile nella misura stanziata nel Conto economico, se non sussistono deroghe espresse nella normativa IRAP (art. 5 del D.Lgs. n. 446/97). In pratica, il principio di inerenza applicabile ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Sul punto vedasi la Circolare n. 36/E/2009 § 1.2, la Circolare n. 39/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate.

Società di persone e imprenditori individuali

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, i costi relativi agli autoveicoli sono deducibili secondo le stesse regole applicabili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Rimangono comunque non imponibili o indeducibili i proventi o gli oneri che non rientrano tra quelli rilevanti ai sensi del citato art. 5-bis: è il caso, ad esempio, delle plusvalenze o delle minusvalenze.

Esercenti arti e professioni

In capo agli esercenti arti e professioni, si applica la medesima disciplina prevista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (art. 8 del D.Lgs. n. 446/97).

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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