I Comuni possono stabilire, il differimento del termine di versamento dell’IMU per situazioni particolari. Soltanto con riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020.
Con la risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito indicazioni sul differimento dei termini di versamento dell’IMU.
Resta fermo al 16 giugno 2020 il termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, salvo che i singoli Comuni non abbiano previsto una proroga del termine, a causa dell’emergenza Covid-19.
La riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni, è l’ente locale che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento.
Gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore.
Per quanto riguarda le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.
Il Consiglio di Stato ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale.
Preclusa la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.
Acconto IMU 2020
Con riferimento alla possibilità di differimento del termine di versamento dell’IMU, la legge di Bilancio 2020 stabilisce che, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Gli enti locali possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale.
La quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni.
L’ente locale non può prevedere interventi che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.
Sanzioni
Il Comune non può rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge. Gli enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, come ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, con previsione di riduzione delle sanzioni.