L’invalidità del contratto, generalmente, opera a seguito della nullità o dell’annuallbilità. L’annullamento del contratto di compravendita è una delle ipotesi più comuni, giacché questa tipologia contrattuale è il principale strumento attraverso il quale si realizzano gli scambi.

L’annullamento del contratto di compravendita, o di qualsiasi altro atto negoziale, esprime un giudizio di disvalore dell’atto giuridico in virtù della sua difformità allo schema legale di riferimento. Esso, inoltre, rappresenta lo strumento predisposto dall’ordinamento nell’ambito di un più articolato fenomeno dell’invalidità degli atti giuridici per renderlo improduttivo di effetti. Il contratto annullabile, dunque, produce effetti giuridici precari.

Le cause dell’annullamento del contratto, in specie di compravendita, al contrario di quelle della nullità, sono tipizzate dal legislatore. E’ preclusa, infatti, la possibilità di ricorrere all’estensione analogica. Sono cause di annullabilità l’incapacità ad agire e i vizi del consenso.

Vediamo cosa c’è da sapere sul punto.


Quando si verifica l’annullamento del contratto di compravendita?

L’annullamento del contratto di compravendita è subordinato alla disciplina generale dell’invalidità del contrattato. L’atto è, in genere, annullabile ove il processo decisionale si sia formato in maniera non corretta, in quanto falsato da circostanze esterne o interne al sui autore. In particolare la volontà può mancare del tutto o essere viziata. Si definisce annullabile il contratto che presenta vizi attinenti per lo più al profilo della volontarietà.

L’annullamento del contratto di compravendita, o di qualsiasi altro atto negoziale, esprime un giudizio di disvalore dell’atto giuridico in virtù della sua difformità allo schema legale di riferimento. Esso, inoltre, rappresenta lo strumento predisposto dall’ordinamento nell’ambito di un più articolato fenomeno dell’invalidità degli atti giuridici per renderlo improduttivo di effetti. Il contratto annullabile, dunque, produce effetti giuridici precari.

Cause dell’annullamento

Le cause dell’annullamento del contratto, in specie di compravendita, al contrario di quelle della nullità, sono tipizzate dal legislatore. E’ preclusa, infatti, la possibilità di ricorrere all’estensione analogica. Sono cause di annullabilità l’incapacità ad agire e i vizi del consenso.

Incapacità ad agire

L’art. 1425 c.c. nel risolvere il confitto tra il principio di necessaria protezione del soggetto incapace e i principi di certezza dei traffici e di tutela dell’affidamento, sancisce espressamente l’annullabilità del contratto concluso dal soggetto incapace di agire. Sia nel caso dell’incapace legale che di quello naturale, il contratto potrà esser dichiarato inefficace dal giudice.

La ratio dell’istituto è quella di proteggere il soggetto incapace, in quanto questo a causa delle sue menomazioni psicoficiche, non ha piena consapevolezza delle proprie operazioni negoziali.

In tal caso, la domanda di annullamento comprota un’indagine sull’incapacità naturale o legale del soggetto con riferimento al solo momento della conclusione del contratto.

Tuttavia, l’incapacità potrebbe anche essere causa di nullità. Per tale ragione è necessario verificare che la persona incapace sia in grado all’atto della stipula di tenere un comportamento apprezzabile come manifestazione di volontà.

Un’unica eccezione a tale previsione è prevista poi all’art. 1426 c.c.. Ivi si esclude l’annullamento se la parte è minore di età e ha occultato con raggiri il proprio stato soggettivo.

Vizi del consenso

L’art. 1427 c.c. dispone poi che: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.”

Quindi le tipologie di vizi del consenso sono tre:

  • errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. la parte interessata non può esercitare l’azione se, prima che possa derivargliene pregiudizio, l’altra si offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che essa intendeva concludere;
  • violenza il codice attuale non opera alcune distinzione tra violenza fisica e morale, dunque si ritiene che entrambe possano incedere sulla formazione del contratto. La principale distinzione,invece, è tra violenza assoluta e violenza relativa. La violenza assoluta sarebbe quella che esclude del tutto la volontà, causando la nullità del contratto, ma in effetti i casi in cui è possibile ravvisarla sono veramente pochi. La violenza relativa invece è quella che si limita a viziare la volontà, e dà luogo all’annullabilità del contratto;
  • dolo si intende ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro in errore, determinandolo a concludere un negozio che altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse.

Differenze tra nullità e annullabilità

Una prima teoria individuava la differenza tra nullità e annullabilità in un criterio quantitativo. Secondo questo primo orientamento, infatti, la nullità è conseguente a vizi relativi agli elementi essenziali del contratto. Mentre l’annullabilità dovrebbe attenere ai vizi non essenziali, quindi a elementi non essenziali del contratto. 

Tuttavia, la tesi maggiormente accreditata ad oggi è quella del criterio qualitativo. C’è una differenza fondamentale che non può essere cancellata, la nullità tutela un interesse generale indisponibile mentre l’annullabilità tutela un interesse particolare. Essa è una differenza che rimane, le nullità di protezione che hanno attenuto questa differenza ma non l’hanno cancellata.

Elementi della nullità

La differenza in base al criterio qualitativo comporta anche una serie di differenza dal punto di vista della disciplina:

  • Se la nullità tutela interessa generale può essere rilevata d’ufficio, questo giustifica il potere del giudice di rilevanza d’ufficio.
  • La legittimazione assoluta implica che la nullità può essere far valere non solo dalle parti ma anche da terzi purché abbiano interesse ad agire, i terzi dovranno dimostrare allora di essere pregiudicati dal contratto e quindi ricorrere all’azione per far valere la nullità;
  • La nullità comporta poi la radicale inefficacia, in quanto l’interesse generale non ammette neanche provvisoria efficacia. Questa opera ab origine, a differenza della annullabilità, dove il contratto è provvisoriamente efficace. 
  • ivi è ammessa anche l’inefficacia verso i soggetti terzi, mentre l’annullabilità, ad eccezione dell’ipotesi di contratto annullabile perché concluso da incapace, è sempre produttivo di effetti.
  • spiega anche l’imprescrittibilità visto che non essendo un interesse disponibile, l’inerzia non estingue il rimedio.
  • incide sulla natura del rimedio, ovviamente spiega la natura del rimedio che è un’azione di mero accertamento, perché il negozio nullo non è produttivo di effetti, il negozio nullo è radicalmente inefficacia, la sentenza è d’accertamento legittimità assoluta opponibili ai eri salvo la pubblicità sanante. sono tutte caratteristiche che derivano dalla funzione dell nullità di proteggere l’interesse generale.

Elementi annullabilità

Mentre l’annullamento del contratto di compravendità segue necessariamente diversi regole. L’annullabilità tutela l’interesse di parte, quindi:

  • non è rilevabile d’ufficio se tutela l’interesse di parte, la parte fa il suo interesse,
  • quindi è a legittimazione esclusiva, legittimata a farla vale la parte che può farla valere è quella nel cui interessa e opera. 
  • Il vizio non è così grave da determinare la radicale inefficacia,
  • la sentenza di annullamento è una sentenza che toglie gli effetti a quel contratto, quindi è costitutiva. La sentenza non è di accertamento;
  • L’azione è prescrittibile, perché se l’interesse è disponibile questo giustifica anche la prescrittibilità dell’azione in cinque anni, anche se l’eccezione invece può sempre esser fatta valere.
  • In caso di annullamento poi è ammessa la convalida proprio perché l’interesse è disponibile.
  • effetti nei confronti dei terzi, mentre la nullità produce effetti, per quanto rugiada l’annullamento il principio è diverso. L’annullamento che non deriva da incapacità legale è in base al 1445 non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. 

Il legislatore distingue l’annullamento che deriva da incapacità legale, che è facilmente distingue e pregiudica i diritti dei terzi, e annullamento che deriva da altre causa che non pregiudica i diritti di terzi che hanno acquisito in buona fede. 

Annullamento e disciplina della trascrizione

Questa distinzione tra le due fattispecie rileva anche nella disciplina della trascrizione, perché l’art. 2352 c.c. tratta l’annullamento derivante da incapacità legale similmente alla disciplina della nullità quindi prevede una disciplina sanante che per prevede il decorso di 5 anni dalla trascrizione del contratto annullabile per incapacità legale di una delle parti.

Mentre in base al 2652 n 6 se l’annuallmento non deriva da incapacità legale i diritti acquisiti dei terzi si stabilizzano più facilmente. N6 afferma: “Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”

Il principio è che l’annullamento non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede in caso di domanda soggetto a trascrizione, terzo fa salvo il suo diritto  se lo ha trascritto prima della trascrizione della domanda di annullamento senza aspettate 5 anni, a differenza del caso di annullamento per incapacità.

Le tante differenze tra nullità e annullabilità derivando dall’osservazione semplice l’annullabilità protegge interessi particolari e disponibili, nullità interessi generali e indisponibili. 

Rapporto con la nullità di protezione

La distinzione, enunciata nel precedente paragrafo, rimane ferma anche per la nullità di protezione, che cerca di proteggere il contraente debole che rimanga comunque una nullità. Parte della dottrina afferma che questa è nullità pericolate che protegge gli interessi particolari,che svolge le funzioni dell’annullabilità, che mette in crisi la distinzione nullità e annuallbilità.

In realtà essa comunque tale perché tutela interessi generali. Il legislatore protegge il consumatore dall’abuso del professionista per tutelare il mercato e garantire il regolare funzionamento, e un mercato che risponde ad un assetto concorrenziale corrisponde ad un interesse generale. Quindi la tutela non è al stessa dell’annullamento. Si tutela il consumatore per tutelar l’interesse generale.

Certo c’è anche un interesse particolare che convive con il generale, e io non posso tutelare l’interesse generale ai danni del consumatore. Questo spiega il particolare regime processuale, soprattutto in tema di rilevabilità d’ufficio.  Infatti, è  rilevabile d’ufficio ma opera solo a vantaggio del consumatore.

Con rilevare d’ufficio si intende  solo la possibilità di indicare e segnare la nullità al consumatore, ma il giudice non può dichiararla. Ciò significa, che può essere dichiarata solo se il consumatore non vi si oppone, se la nullità adempie all’interesse dello stesso. 

Nel processo  il consumatore diventa dominus della sua nullità, diventa dominus della sua protezione e può disporre della sua nullità.

Questa è la peculiarità della nullità di protezione ma comunque non è comunque annullabilità perché c’è tutela dell’interesse generale. 

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