Le persone che ricevono in eredità beni mobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione. Particolare attenzione deve essere prestata ad aliquote e franchigie da applicare.

La successione si verifica quando un soggetto subentra nelle posizioni giuridiche di un altro soggetto. Il caso classico di successione è quella legata all’eredità, ove gli eredi subentrano nelle posizioni del de cuius. L’imposta di successione colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili, successivamente alla morte del titolare. Quindi, questo significa che in caso di eredità, di beni mobili, immobili, diritti reali o denaro deve essere pagata all’Agenzia delle Entrate, l’imposta di successione.

Qualora nell’attivo ereditario siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari è sempre obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione stessa che coincide, solitamente, con la data del decesso del contribuente. Vediamo, quindi, di seguito, maggiori informazioni sull’imposta di successione (dell’imposta ipotecaria e catastale) e sulla presentazione della dichiarazione di successione.

Cos’è l’imposta di successione?

L’imposta di successione è un’imposta indiretta dovuta nei confronti dello Stato da parte degli eredi e dei legatari del de cuius. Il calcolo dell’imposta di successione avviene quantificando l’eredità totale, ovvero deve essere sommato, il valore di immobili, diritti reali su beni immobili, titoli, beni mobili, partecipazioni, crediti, etc, ossia tutte le proprietà del defunto. Dal totale devono essere sottratte le passività del defunto, ovvero i debiti e le spese mediche sostenute per suo conto dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita. Da questa differenza si ottiene il patrimonio su cui calcolare le imposte.

Per ogni bene si utilizza un metodo specifico di valutazione, in particolare se non c’è un inventario il valore di denaro gioielli e mobilia viene valutato per il 10% del totale dell’attivo ereditario.

Quando si paga l’imposta di successione?

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica a tutte le eredità e alle donazioni tra vivi, con aliquote e franchigie differenziate a seconda del grado di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento, ovvero:

  • Per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.) l’aliquota è pari al 4% del valore ricevuto, al netto degli eventuali debiti, tuttavia ogni beneficiario ha diritto a una franchigia di 1 milione di euro, cioè non paga nessuna imposta se la quota di eredità o la donazione che riceve è inferiore a 1 milione;
  • Per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle l’aliquota ammonta al 6%, con una franchigia per ciascun beneficiario pari a 100.000 euro;
  • I trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota è del 6% ma non si applica alcuna franchigia;
  • Infine, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% e non ci sono franchigie.

L’imposta di successione deve essere versata tramite il modello F24 allegato alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e può essere pagato presso gli agenti della riscossione (Agenzia entrate Riscossione), in banca o in Posta.

Importante:
Da sottolineare che sia le aliquote che le franchigie si applicano sui singoli beneficiari nel senso che non si guarda il valore totale dell’eredità, ma il valore per singolo erede a cui applicare l’eventuale franchigia prevista.

Tabella: aliquote e franchigie applicabili dell’imposta di successione

BENEFICIARIOALIQUOTA FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta4%1.000.000 ciascuno
Fratello sorella6%100.000 ciascuno
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta, affine in linea collaterale fino al 3° grado6%
Portatore di handicap Legge n. 104/924%, 6%, 8%, a seconda della parentela1.500.000 ciascuno
Altro soggetto8%
Aliquote e franchigie applicabili dell’imposta di successione

Quali sono i beni esenti dall’imposta di successione?

Sono considerate esenti dall’imposta alcune tipologie di beni e non rientrano quindi nel valore complessivo dell’eredità o della donazione, ossia:

  • I titoli di stato italiani e di altri paesi Ue;
  • Le aziende, i rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali, se i parenti in linea retta o il coniuge proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
  • TFR e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
  • Veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
  • Polizze vita.

Come si calcola l’imposta di successione?

Per quanto riguarda la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore complessivo alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili. Per calcolare il valore della singola quota attribuita ad ogni erede è preliminarmente necessario definire il valore globale netto dell’asse ereditario che deve, successivamente, essere suddiviso per quote.

I beni che possono comporre l’attivo ereditario sono:

  • Beni immobili e diritti reali immobiliari;
  • Aziende, navi e aeromobili;
  • Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali;
  • Rendite e pensioni;
  • Crediti;
  • Denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

Le passività possono essere:

  • Debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
  • Spese mediche e funerarie, queste ultime in misura non superiore a euro 1.032,91 che rappresenta la soglia massima di detrazione fiscale fruibile...

Qualora nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecarie e catastali. Esse ammontano al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta. L’imposta ipotecaria e catastale ammonta, in misura fissa a 200 euro, per ciascuna imposta quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

Come disposto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 346/90, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • Gli eredi;
  • I chiamati all’eredità;
  • I legatari.  
  • Gli amministratori dell’eredità;
  • Curatori delle eredità;
  • Esecutore testamentario;
  • I trust.

Quando, in relazione alla medesima successione, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più d’uno, questa può essere presentata anche da uno solo di essi.

Quando si è esonerati dalla dichiarazione di successione?

Per diversi soggetti essere esonerati dal pagamento dell’imposta di successione. Si tratta prima di tutto di tutti quei soggetti che rinunciano ad una eredità, come spiega l’Agenzia delle Entrate:

RISULTANO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE I CHIAMATI ALL’EREDITÀ ED I LEGATARI CHE ABBIANO RINUNCIATO ALL’EREDITÀ O AL LEGATO ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE.

Sono anche esonerati dal pagamento i soggetti (eredi diretti, rappresentanti legali o soggetti coinvolti) che non sono in possesso dei beni ereditati, e che hanno nominato un curatore per l’eredità. Oltre a questi due casi, non esiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione se vengono realizzate tutte e tre queste fattispecie in contemporanea, in cui l’eredità:

  • Viene trasmessa al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto;
  • L’attivo ereditario non supera il valore di 100.000 euro;
  • Non prevede beni immobili o diritti su beni immobili.

In questi casi è, se concorrono nello stesso tempo, non si procede con il pagamento dell’imposta di successione.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione di successione

Ai sensi degli artt. 28 e 31 del D.Lgs. n. 346/90, la dichiarazione di successione deve essere presentata:

  • All’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto;
  • Entro un anno dall’apertura della successione.

Se il defunto risiedeva all’estero, l’Ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata la sua ultima residenza italiana. Se questa non è nota, a norma dell’art. 15 comma 2 della Legge n. 383/01, l’Ufficio competente è quello di Roma (la competenza è stata attribuita, in particolare, all’Ufficio di Roma 6, ora Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6, dal Decreto del Direttore regionale 15.1.2000).

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione stessa che coincide, solitamente, con la data del decesso del contribuente.

Importante:
Si segnala che entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.

Chi è esentato da presentare la dichiarazione di successione?

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione viene meno, qualora, si verifichino, contemporaneamente:

  • L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
  • L’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • Nell’attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Come presentare la Dichiarazione di successione?

Per compilare la Dichiarazione di successione in prima persona occorre scaricare il modello 4 dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere indicato nella dichiarazione:

  • I dati del defunto;
  • L’albero genealogico del defunto per individuare gli eredi;
  • I dati degli eredi e la relazione di parentela;
  • Gli immobili che si trasferiscono individuandoli attraverso gli estremi catastali: le case sono indicate con foglio, particella e subalterno;
  • Le azioni in borsa, i titoli e le aziende del De cuius;
  • Le donazioni del De cuius effettuate in vita;
  • I debiti, si trasferiscono anche quelli.

La Dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ovvero la data di morte.

La dichiarazione di successione, a pena di nullità, deve essere redatta sul modello reso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Essa deve indicare i dati elencati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 346/90. Gli allegati alla dichiarazione sono individuati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 346/90.

Importante:
I certificati di morte (del coniuge o del discendente o ascendente), nonché di stato di famiglia e di residenza possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prestate a norma dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445.

Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva

Se, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche ove lo siano divenuti solo per effetto di tale evento, sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa (art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 346/90).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/90, in tema di ravvedimento operoso, applicabile a tutti i tributi, sancisce che la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione è ridotta ad 1/10 del minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, è possibile “integrare” in aumento la dichiarazione presentata nei termini, beneficiando di una riduzione delle sanzioni graduata a seconda del ritardo (1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, 1/8 del minimo se avviene entro 1 anno, 1/7 del minimo se avviene entro 2 anni, 1/6 se avviene oltre 2 anni).

Omessa presentazione della dichiarazione di successione

L’omessa presentazione della dichiarazione di successione, della dichiarazione integrativa e della dichiarazione sostitutiva, è punita, a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 346/90, con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Qualora non sia dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio (salva l’applicazione delle norme sul ravvedimento operoso). Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.

Dichiarazione di successione infedele

È punito con la sanzione dal 100% al 200% della differenza di imposta, il contribuente che (art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 346/90):

  • Omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica infedelmente (con valori inferiori alla realtà);
  • Indica passività in tutto o in parte inesistenti;
  • Rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

Tuttavia, a norma dell’art. 51 comma 2 del n. D.Lgs. n. 346/90, la sanzione di cui sopra non si applica all’imposta corrispondente al maggior valore dei beni e diritti definitivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. La sanzione si applica nella misura che va da 258,00 a 1.032,00 euro:

  • Se l’omissione o infedeltà della dichiarazione concernono dati o elementi che non incidono sulla determinazione del tributo;
  • Per la mancata allegazione dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti per la liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo e delle tasse ipotecarie;
  • In caso di inesattezza o irregolarità dei prospetti di cui sopra (art. 51 comma 3 del Dn. .Lgs. 346/90).

Questa sanzione si riduce alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio.

Quali sono le modalità di pagamento?

L’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione in base alla dichiarazione presentata dagli eredi. Infatti, l’autoliquidazione delle imposte prevista dal DM 21.5.97, riguarda solo le imposte ipotecarie, catastali e di bollo, dovute in sede di successione ma non anche l’imposta di successione stessa. Il pagamento di queste imposte può essere effettuato attraverso il modello F24 o con addebito in conto corrente. Le imposte possono essere pagate anche a rate con le seguenti modalità:

  • Almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
  • La parte restante, è versata in 8 rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel caso in cui tra i beni trasferiti per successione siano compresi beni immobili, per questi sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Imposta ipotecaria e catastale nella successione

Quando nella successione si trovano anche beni immobili trova applicazione anche l’imposte ipotecaria e catastale. Queste imposte indirette si applicano nella misura ordinaria. In particolare:

  • L’imposta ipotecaria si applica nella misura del 2% sul valore catastale degli immobili donati o trasferiti per successione;
  • L’imposta catastale nella misura dell’1% sul valore catastale degli immobili donati o trasferiti per successione.

Trasferimento della prima casa

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro per l’ipotecaria e 200,00 euro per la catastale, importo così fissato dall’art. 26 del DL 12.9.2013, n. 104, conv. dalla Legge n. 128/13), in presenza delle condizioni richieste per l’applicazione delle agevolazioni prima casa.

La presenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa, nell’ipotesi di trasferimenti per successione, incide solo sulla corresponsione delle imposte ipotecaria e catastale, mentre l’imposta di successione è comunque dovuta in misura ordinaria. La norma agevolativa richiede, per l’applicazione del beneficio, che in capo al beneficiario del trasferimento o in capo ad almeno uno dei beneficiari (se sono più d’uno) sussistano i requisiti di “prima casa“, individuati dall’art. 1 comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86. Tuttavia, ai fini del godimento dell’agevolazione “prima casa” nell’ambito dei trasferimenti per successione o donazione, è necessario che l’interessato renda le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis all’art. 1 per l’accesso al beneficio.

Pianificazione patrimoniale per risparmiare sulle imposte di successione

La possibilità di ridurre l’imposizione fiscale sulla successione dipende, essenzialmente, dalla capacità di ridurre non tanto il valore del patrimonio ma delle attività oggetto di imponibile per l’applicazione dell’imposta. Per fare questo è ipotizzabile impiegare diversi strumenti finanziari. In particolare può essere utile investire in strumenti finanziari che normalmente non vengono inclusi tra i beni ereditati tassabili, ovvero:

  • Titoli di stato italiani;
  • Titoli di stato emessi da un altro paese dell’Unione Europea;
  • Titoli di debito pubblico;
  • Titoli emessi da organismi internazionali, come la Banca Europea.

Investire l’eredità in questi titoli può essere un utile metodo per limitare le tasse di successione, e diminuirne il costo. Tuttavia non è l’unico modo. Si può infatti anche scegliere di investire in alcune polizze vita, anch’esse esenti da tassazione. Queste polizze non vanno neanche dichiarate all’interno della dichiarazione di successione.

In questo caso si prevede un accordo tra assicuratore e titolare della polizza, per cui l’assicurato paga una certa somma di denaro nel tempo, in cambio del pagamento di un’altra somma nel caso di morte del soggetto assicurato. Questa soluzione è valida se un soggetto non vuole accettare una eventuale eredità, in particolare perché sono presenti molti debiti. La somma della polizza si può infatti ricevere anche in caso di non accettazione dell’eredità.

Un altro modo per ridurre le tasse di successione è quello di effettuare una pianificazione immobiliare, ad esempio attraverso la cessione della nuda proprietà agli eredi (mantenendo il solo usufrutto). In questo caso, al momento del trasferimento della (nuda) proprietà l’imposta viene calcolata sul valore che sarà inversamente proporzionale all’età del cedente. Per approfondire ti lascio questo articolo di approfondimento: “Nuda proprietà e pianificazione successoria“.

Trasferimenti a titolo gratuito verso enti ecclesiastici

Deve essere tenuto in considerazione anche che non è dovuta l’imposta per i trasferimenti a titolo gratuito a favore di enti ecclesiastici, tenendo anche conto anche dell’attività in concreto esercitata dall’ente stesso. In particolare, il legislatore ha disposto all’ articolo 3 del testo unico sulle successioni e donazioni, D.Lgs. n. 346/1990 che non sono soggetti ad imposta i trasferimenti a favore:

  • Dello stato, regioni, province e comuni;
  • Di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione, o altre finalità di pubblica utilità.

Il secondo comma della presente normativa, inoltre, prevede che vanno esenti da imposta sulla successione anche i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti ad imposta se sono stati disposti per le finalità indicate nello stesso comma 1.

Valutazioni sull’accettazione Dell’eredità

Va tenuto presente che accettare una eredità non è obbligatorio: questa si può accettare oppure rifiutare. Rifiutarla può essere vantaggioso nel caso in cui il soggetto defunto abbia contratto in vita una serie di debiti, specialmente se maggiori rispetto ai crediti trasmessi in eredità. In questo caso gli eredi, anche se si tratta di soggetti legati da parentela in linea retta, possono decidere di rifiutare l’eredità, pertanto non verranno neanche applicate le tasse di successione. Tuttavia va sottolineato che non è possibile accettare solo una parte dell’eredità, e rifiutarne un’altra. Si può infatti rifiutare o accettare l’eredità solamente per intero, non è possibile scegliere in modo parziale.

Attenzione alle franchigie di esenzione

Abbiamo visto come è possibile ridurre le tasse di successione, ma ci sono alcune situazioni in cui queste imposte non si devono pagare. Per esempio, queste non si pagano, in base alle percentuali viste sopra, sotto al livello di franchigia stabilita per i diversi gradi di parentela con il soggetto defunto. Se per esempio un fratello riceve una eredità con valore complessivo inferiore a 100.000 euro, non vedrà applicata alcuna tassa di successione, poiché la franchigia ne determina l’imposizione solo una volta superata la soglia.

L’imposta di successione viene sempre pagata per la parte eccedente la franchigia, in base ai criteri visti sopra, per cui al di sotto di tale soglia non è necessario pagare. C’è una particolare situazione in cui una franchigia di questo tipo può essere innalzata a 1.500.000 euro: si tratta del caso di ricezione di un’eredità da parte di un parente portatore di disabilità. In questo caso la possibilità di esonero dalla tassa è maggiore.

Un’altra possibilità di esenzione da un parte delle imposte si ha quando vengono presentate nello stesso periodo più dichiarazioni, per cui il periodo di riferimento è di 5 anni. La riduzione delle imposte viene applicata di un decimo per ogni anno trascorso dall’ultima dichiarazione, con ulteriori diminuzioni se nelle dichiarazioni ci sono gli stessi beni ereditati. Ulteriori esenzioni, o riduzioni al 50% si possono ottenere se nell’eredità vi sono beni culturali sottoposti a vincolo, per cui il soggetto interessato dovrà presentare un preciso inventario.

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