Quali sono i redditi di impresa coperti dall’agevolazione impatriati? E’ possibile usufruire dell’agevolazione legata ai lavoratori che impatriano in Italia anche per redditi derivanti da SNC o da SRL in trasparenza fiscale? La risposta è contenuta nell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 modificato dal D.L. n. 34/19.
I lavoratori impatriati in Italia sono quei soggetti che, al rispetto dei requisiti espressamente indicati dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm., riportano la propria residenza fiscale al fine di iniziare una nuova attività di lavoro dipendente o autonomo per l’esercizio di impresa, arti o professioni.
In questo contesto molto spesso mi imbatto, nelle varie consulenze che svolgo per questi soggetti, in quesiti legati alla possibilità di sfruttare l’agevolazione in commento per l’esercizio di attività imprenditoriali in forma associata. Mi riferisco alla possibilità di costituire una SNC, o essere soci accomandatari di SAS, oppure ancora operare con una SRL in “trasparenza fiscale” (ex art. 116 del TUIR).
Se a prima vista queste possibilità legate all’avvio di nuova attività economica imprenditoriale in Italia appaiono agevolabili occorre analizzare il tenore letterale della disposizione, così come modificato dal D.L. n. 34/19 per arrivare ad una conclusione non estensiva della disposizione.
Regime impatriati con attività di impresa solo in forma individuale
Quello che deve essere analizzato è il testo dell’articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 147/15, introdotto dal D.L. n. 34/19 e valido a partire dal 2020. La disposizione in commento recita:
La disposizione fa espresso riferimento ai redditi di impresa “prodotti” dai soggetti identificati dalla norma come beneficiari dell’agevolazione. La locuzione “prodotti” fa riferimento alla produzione diretta del reddito, attraverso la sola partita Iva individuale del soggetto istante.
I redditi di impresa che derivano dallo svolgimento di attività in forma associata, come la partecipazione ad SNC, a SAS come socio accomandatario, o ancora con SRL che applicano la “piccola trasparenza” di cui all’art. 116 del TUIR, devono ritenersi esclusi dall’agevolazione. Questo, in quanto tali redditi non si considerano “prodotti” dall’individuo ma piuttosto dalla società, che poi li attribuisce pro-quota ai soci. Proprio in questa differenza tra produzione ed attribuzione del reddito che si trova la risposta alla domanda di questo articolo.
L’unica forma di reddito di impresa agevolabile per i lavoratori impatriati in Italia è quella svolta con una partita Iva individuale.
Risposta ad interpello n. 956-61/2020
Dello stesso tenore di questa interpretazione è da segnalare la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 956-61/2020 (non pubblicato). Sul punto si segnala l’articolo apparso sul “Sole 24ore” del 31 agosto 2020 a firma dell’avv.to Antonio Longo, nel quale l’Agenzia risponde ad un contribuente che intende avvalersi del regime degli impatriati.
In particolare, il caso riguarda una persona fisica avente doppia cittadinanza (italiana e francese) che risulta essere iscritta AIRE e non residente in Italia. Questo soggetto, rientrato in Italia stabilmente, ha intenzione di intraprendere un’attività imprenditoriale. L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria di sapere se nell’ipotesi in cui l’attività imprenditoriale fosse esercitata tramite una SRL con opzione per il regime di trasparenza fiscale (ex art. 116 del TUIR) l’agevolazione fosse possibile.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ritenendo esclusi dall’agevolazione in commento i redditi generati dalle SRL a ristretta base proprietaria e dalle società di persone commerciali imputati per trasparenza ai soci persone fisiche. In questo contesto, infatti, gli unici redditi di impresa agevolabili sono solo quelli prodotti dall’imprenditore individuale.
Lavoratori impatriati in Italia: consulenza fiscale
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