Il contribuente che rientra dall'estero, ha la possibilità di accedere alle agevolazioni per i lavoratori impatriati anche in assenza di iscrizione AIRE (nel rispetto dei requisiti previsti dai co. 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/15), provando la residenza in uno Stato con cui l'Italia ha in essere una convenzione internazionale. In questo caso il contribuente ha la possibilità di richiedere una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità fiscale competente (ex par. 4 della Convenzione) se l'altro Stato ritiene di accordare la residenza.

Il co. 5-ter dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 prevede che:

“I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spett...

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