La residenza fiscale di una holding di partecipazioni si determina in base alla sede legale, alla sede di direzione effettiva (assunzione coordinata di decisioni strategiche) o alla gestione ordinaria in via principale. È sufficiente la presenza di uno solo di questi criteri per la maggior parte del periodo d’imposta per configurare la residenza in Italia.
La residenza fiscale di una holding di partecipazioni si determina in base all'art. 73 co. 3 del TUIR (come riformato dal DLgs. 209/2023, in vigore dal 2024), con riferimento, in alternativa, alla sede legale, alla sede di direzione effettiva — intesa come continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche — o alla gestione ordinaria in via principale. Per le holding estere che controllano società italiane, l'art. 73 co. 5-bis TUIR introduce una presunzione relativa di residenza italiana, invertendo l'onere della prova. La forma giuridica — holding statica, attiva o di pura cassa — incide sul regime fiscale di dividendi (imponibili al 5% ai fini IRES, con prelievo effettivo dell'1,2%) e plusvalenze con requisiti PEX (art. 87 TUIR), nonché sul rischio di contestazione di esterovestizione o abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.
Cos'è una holding di partecipazioni Una società che detiene partecipazioni è una società — di persone o di capitali — il cui patrimonio è composto per più del 50% da partecipazioni in altre società, misurato sull'attivo patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato. Questa soglia del 50% costituisce il criterio quantitativo di qualificazione previsto dall'art. 162-bis del TUIR, che distingue le società di partecipazione — finanziarie e non finanziarie — dalle società operative. Holding pura e holding mista Una holding si definisce pura quando svolge esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni, senza esercitare altre attività economiche. Si definisce mista o impura quando, oltre all'attività di assunzione di partecipazioni, svolge anche attività industriale, commerciale o di pura gestione patrimoniale di beni mobili e immobili. In entrambi i casi, la qualificazione come holding prescinde dalla forma giuridica adottata — società semplice, società di persone commerciali o società di capitali — e dipende dalla composizione effettiva dell'attivo patrimoniale. Holding statica e holding attiva La distinzione tra holding statica e holding attiva riguarda il tipo di attività esercitata sulle partecipazioni possedute. La holding statica si limita al mero esercizio delle prerogative inerenti al possesso delle partecipazioni: incasso di dividendi, partecipazione alle assemblee, eventuale cessione. Non esercita direzione e coordinamento sulle società partecipate. La holding attiva svolge invece un'effettiva attività di direzione e coordinamento, incidendo stabilmente nelle scelte gestorie e operative delle società partecipate (Cass. 25.7.2016 n. 15346). La gestione attiva configura attività d'impresa indiretta e richiede necessariamente la forma di società...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso