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Fringe benefit 2024: detassazione fino a 1.000 euro

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroFringe benefit 2024: detassazione fino a 1.000 euro

I fringe benefit sono vantaggi o servizi supplementari forniti da un datore di lavoro ai propri dipendenti oltre al loro normale stipendio. Per l'anno 2024, ex, art. 51, co. 3 del TUIR, il valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti è escluso dal reddito di lavoro sino alla soglia di 1.000 euro (al posto di 258,23 euro), con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

I fringe benefit (c.d. “benefici accessori“) rappresentano degli elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria dei lavoratori dipendenti. In linea generale, ex art. 51 del TUIR, questi benefit concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente del lavoratore. Infatti, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

La disposizione, accanto alla regola generale (co. 3), prevede anche alcune disposizioni specifiche (co. 4) che disciplinano la tassazione dei benefit per i dipendenti. In sintesi, la regola generale prevede l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro, con l’obbligo di tassazione solo se l’importo supera i 258,23 euro. In pratica, la tassazione dei fringe benefit entra in gioco solo superando una specifica soglia di spesa, fissata a 258,23 euro.

Le novità 2024 per i fringe benefit

L’art. 5 co. 1 lett. e) della Legge n. 111/23 prevede la revisione della disciplina dei fringe benefit. In particolare poi, l’articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 ha modificato l’art. 51, co. 3, del TUIR per il periodo d’imposta 2024. Tale disposizione prevede che il valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti, escluso dal reddito di lavoro, è pari a 1.000 euro (al posto di 258,23), con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, ma a condizioni ben specifiche.

Un ulteriore cambiamento riguarda la categoria di valori esenti da contributi e imposte, purché rientrino entro la soglia stabilita. Tra i fringe benefit, vanno inclusi non solo beni e servizi, ma anche il rimborso delle bollette per l’energia elettrica, il servizio idrico integrato e il gas. Una novità per il 2024 riguarda l’estensione alle quote di canone d’affitto della prima casa e agli interessi del mutuo ad essa associata. Questa evoluzione aggiuntiva amplia il panorama delle agevolazioni per i dipendenti, contribuendo a creare un ambiente più favorevole in ambito di fringe benefit.

Di seguito un dettagliato riepilogo della normativa fiscale riguardante i compensi in natura destinati ai lavoratori dipendenti, in cui forniremo tutte le informazioni essenziali per comprendere come vengono trattati fiscalmente i fringe benefit concessi ai dipendenti.

Cosa sono i fringe benefit?

Partiamo dal comprendere il concetto di fringe benefit. Il termine, di origine inglese, può essere tradotto in italiano come “benefici accessori“. Si tratta di una serie di vantaggi in natura che le aziende offrono ai propri dipendenti nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Questi benefit comprendono una vasta gamma di beni e servizi e possono essere erogati sia a tutti i dipendenti che a specifiche categorie di lavoratori.

I fringe benefit rappresentano un’integrazione al reddito dei dipendenti, costituendo un bonus concesso attraverso beni e servizi anziché un corrispettivo in denaro. Questa peculiarità li rende un “compenso in natura“. Tra i fringe benefits più diffusi tra i dipendenti troviamo diversi elementi, come:

  • Servizio di mensa aziendale;
  • Buoni pasto e buoni regalo;
  • Auto aziendale;
  • Dispositivi tecnologici come telefoni cellulari, computer e tablet aziendali;
  • Borse di studio per incentivare l’accesso all’istruzione dei figli dei dipendenti;
  • Corsi di aggiornamento professionale;
  • Case in locazione;
  • Prestiti agevolati;
  • Sconti e convenzioni con negozi, palestre, centri benessere, ecc.;
  • Polizze di previdenza complementare;
  • Rimborsi per spese sostenute dal dipendente;
  • Stock options.

Questa diversificata gamma di fringe benefits contribuisce non solo a migliorare il benessere dei dipendenti, ma si pone anche l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro incentrato sulla valorizzazione e la soddisfazione dei collaboratori.

Trattamento fiscale dei fringe benefit ai dipendenti

Il trattamento fiscale dei compensi in natura, noti come “fringe benefits”, è regolamentato dall’articolo 51 del DPR n 917/86. Questa disposizione normativa delinea due aspetti fondamentali: una regola generale, sancita nel comma 3, e la determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura, definita nel comma 4.

La determinazione dei fringe benefits avviene su due piani distinti, come riportato di seguito:

  • Sul piano oggettivo, si comprende che gli elementi da considerare sono rappresentati sia dai beni ceduti e dai servizi offerti dal datore di lavoro, sia dal diritto di ottenerli da terzi;
  • Sul piano soggettivo, invece, i beneficiari di tali valori sono il dipendente, il coniuge e i familiari del dipendente come indicati nell’articolo 12 del DPR n. 917/86.

Le regole che disciplinano la valorizzazione di questi elementi variano in base alla loro natura. Per quanto riguarda le cessioni di beni, la valutazione segue le seguenti disposizioni:

  • Applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista, nell’ipotesi di cessione di beni prodotti dall’azienda medesima;
  • Applicazione delle disposizioni sul “valore normale” genericamente previste dall’articolo 9 del DPR n. 917/86. Questa disposizione è valida in ogni altra ipotesi (cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso, oppure cessione di beni non prodotti dall’azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi).

Questa articolata regolamentazione delinea una cornice precisa per la valutazione fiscale dei fringe benefits, garantendo una trattazione equa e accurata delle diverse categorie di benefici in natura.

Limite di non imponibilità fringe benefit 2024

Dopo aver quantificato i valori, è essenziale verificare se essi contribuiscano integralmente o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. I fringe benefits concorrono al reddito imponibile IRPEF del periodo di imposta per l’importo che supera la soglia definita per ciascun anno. Per l’anno 2024 i limiti sono i seguenti.

Soglia di detassazione fringe benefitNorma
– 1.000 euro per tutti i dipendenti;
– 2.000 euro solo per quelli con figli a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro.
Art. 1 co. 16 – 17 della Legge n. 213/23.
Circolare n. 5/E/2024

Deve essere evidenziato che sono comprese nelle suddette soglie anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

Per l’anno in corso, la tassazione dei fringe benefits viene quindi applicata solo quando si supera un certo margine di spesa. Ciò significa che la tassazione entra in gioco solo quando questo importo viene superato.

Tabella di confronto fringe benefit rispetto all’anno precedente

Situazione familiareSoglia di detassazione fringe benefit
Lavoratori dipendenti con figli a caricoLa soglia di detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico è di 3.000 euro annui fino al 31 dicembre 2023. Tale limite diminuisce a 2.000 euro annui a partire dal 1° gennaio 2024.
Lavoratori dipendenti senza figli a caricoLa soglia di detassazione resta di 258,23 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti senza figli a carico fino alla fine del 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 sale a 1.000 euro annui.

Interruzione del rapporto di lavoro e cambiamenti in corso d’anno

In caso di interruzione del rapporto di lavoro o di cambiamenti che intercorrono durante l’anno, è importante evidenziare le procedure da seguire. In prima battuta, il datore di lavoro assume un ruolo chiave nel verificare se siano soddisfatti i requisiti per accedere alla quota massima importo non tassabile. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, il presupposto del carico fiscale venga meno, l’intero importo erogato come fringe benefit deve essere recuperato e soggetto a tassazione.

Se il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi un nuovo rapporto di lavoro nello stesso periodo di imposta, occorre considerare alcune importanti variabili. Ai fini del calcolo del limite sopra menzionato, è essenziale includere anche i fringe benefits eventualmente concessi dal datore di lavoro precedente. Questo perché i periodi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo di imposta.

Deve essere, inoltre, tenuto presente che la disposizione agevolativa non contempla una franchigia. Una volta superato il limite indicato, l’intero valore dei fringe benefits deve essere soggetto a tassazione completa. In tal senso, la verifica del limite deve considerare gli importi eventualmente addebitati al dipendente, sottraendoli dal valore normale.

Tassazione auto aziendale come fringe benefit

L’attribuzione al lavoratore dipendente dell’auto aziendale è considerata un fringe benefit. Questo significa che tale attribuzione deve essere assoggettata a tassazione. Le automobili rientrano nei fringe benefit, sia quando vengono garantite unicamente per scopi di lavoro, sia quando è possibile utilizzarle anche nella vita privata. Recentemente sono stati pubblicati i costi che riguardano i chilometri effettuati da queste autovetture, per l’anno in corso.

Si tratta di tabelle ACI che determinano il calcolo del reddito soggetto ad imposte derivato dall’utilizzo di questi autoveicoli. Una novità piuttosto recente è quella che riguarda le emissioni inquinanti dei veicoli. A partire dal 2021 infatti le tabelle ACI distinguono per il calcolo del reddito anche il tipo di automobile, in base alle emissioni di agenti inquinanti. Le Tabelle ACI 2023 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022, a cadenza annuale, rendono disponibili i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli.

Tariffe ACI

Le tariffe determinate dall’ACI consentono di calcolare i fringe benefit per le auto aziendali, ossia la retribuzione in natura relativa alla concessione ai dipendenti di veicoli ad uso promiscuo, ossia per finalità di lavoro e private. Le tabelle hanno anche la funzione di determinare il rimborso chilometrico spettante al lavoratore che utilizza la propria auto privata per necessità legate alla propria professione. L’articolo 51 del TUIR, al comma 1, prevede che costituiscono reddito da lavoro dipendente:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”

Per le autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente verrà assunto il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Fiscalità del rimborso chilometrico

La cifra che viene considerata come rientrante nei fringe benefit è calcolata dalle tabelle e dal valore standard di 15.000 km, calcolato con una stima sull’utilizzo dei veicoli per motivi sia aziendali che personali. Viene poi applicata una percentuale in base all’emissione di Co2 nell’ambiente:

  • 25% per autoveicoli con emissioni inferiori a 60 g/km di Co2;
  • 30% per autoveicoli con emissioni da 60 g/km a 160 g/km di Co2;
  • 50% per autoveicoli con emissioni da 160 g/km a 190 g/km di Co2;
  • 60% per autoveicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co2.

La decisione di prendere in considerazione l’effettivo inquinamento nell’amebiente degli autoveicoli è stata presa in linea con le recenti misure per limitare le emissioni ambientali causate dai veicoli.

Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 troverà applicazione la vecchia disciplina, in base alla quale i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi indicati nelle tabelle ACI.

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta:

  • Deducibilità al 70 per cento dei costi per il datore di lavoro;
  • Tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

Autoveicoli ad uso esclusivo aziendale

Il veicolo concesso in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile. Invece, l’attribuzione del veicolo per uso esclusivamente personale del dipendente determina, in capo allo stesso, un fringe benefits, tassabile come reddito di lavoro dipendente, pari al compenso in natura. Pertanto, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del DPR n. 917/86.

Attribuzione del reddito al dipendente

Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefits può essere attribuito al dipendente mediante:

  • Inserimento in busta paga;
  • Fatturazione (si ricorda che i costi di percorrenza delle Tabelle Aci sono da considerarsi comprensivi di IVA).

È possibile, inoltre, attribuirne sia una quota in busta paga sia un’altra con fattura.

Per completezza, si ricorda che, nel caso in cui il dipendente utilizzi la propria autovettura per effettuare una trasferta di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità chilometrica.

Rimborsi chilometrici

rimborsi chilometrici vengono erogati nei confronti dei lavoratori per spese relative a costi proporzionali all’utilizzo, ovvero collegati all’utilizzo del mezzo (costo del carburante, di manutenzione e riparazione, costo dei pneumatici ecc) e costi non proporzionali (assicurazione, bollo auto). le spese devono essere documentate. Nelle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici vengono suddivise tra le auto in produzione e quelle fuori produzione.

Le stesse poi sono suddivisi in base alla tipologia di alimentazione: a benzina, metano, gasolio, gpl o elettrici.

Per quel che riguarda la tassazione dei rimborsi chilometrici, calcolati in base alle tabelle ACI (percorrenza, tipologia veicolo e costo chilometrico) non sono imponibili le somme riconosciute in relazione a prestazioni lavorative eseguite in Comuni diversi da quello in cui è situata la sede di lavoro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015 ha chiarito che:

  • se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (rimborso chilometrico di minore importo), la somma riconosciuta non è imponibile;
  • nel caso contrario, ossia se la distanza percorsa è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore, la differenza rientra nel reddito imponibile.

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta due conseguenze a livello fiscale:

  • deducibilità al 70 per cento dei costi per il datore di lavoro;
  • tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

I fringe-benefit non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente entro il limite d’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta di riferimento.

Prestiti di denaro dall’azienda al dipendente come fringe benefit

Anche la concessione di prestiti dall’azienda al dipendente è considerata corresponsione di benefit e la legge di conversione del decreto anticipi (D.L. n. 145/2023) introduce una distinzione nella tassazione dei prestiti concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, indipendentemente dalla loro durata. In particolare, distingue tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile.

Anche la concessione di prestiti da parte dell’azienda ai dipendenti costituisce un beneficio e la legge di conversione del decreto anticipi (D.L. n. 145/2023) apporta modifiche alla tassazione di tali prestiti, indipendentemente dalla loro durata. La normativa stabilisce una distinzione tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile.

Il meccanismo considera come compenso in natura il 50% della differenza tra:

  • L’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno;
  • L’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Nonostante rimanga l’imponibilità della metà di questa differenza, si specifica che il tasso ufficiale di riferimento da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito. Non è più necessario fare riferimento al TUR in vigore al 31 dicembre di ogni anno.

Fabbricati concessi in uso al dipendente: tassazione come fringe benefit

Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume come compenso in natura la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso. Tra le spese sono comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Pertanto si avrà:

Fringe benefit = rendita catastale del fabbricato + eventuali spese inerenti ‒ somma versata o trattenuta al dipendente

Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza. Quindi:

Fringe benefit = (rendita catastale del fabbricato + eventuali spese inerenti ‒ somma versata o trattenuta al dipendente) x 30% 

Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico. Oppure, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.  Pertanto:

Fringe benefit = Canone di locazione ‒ somma versata o trattenuta al dipendente

Reddito di impresa del datore di lavoro

Per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa per il datore di lavoro che concede in uso il fabbricato, vi sono delle regole particolari. È previsto, come regola generale, che i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti siano deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

In altre parole, sulla base del principio di correlazione, secondo cui tutto ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente è deducibile in capo al datore di lavoro, la quota che quest’ultimo può portare in deduzione quale componente negativo di reddito è pari a quanto costituisce reddito per il dipendente.

Buoni pasto come fringe benefit

I buoni pasto sono uno dei fringe benefit più diffusi. Vengono erogati a tutti i dipendenti di un’azienda. Possono avere un valore compreso tra i 2 e i 15 euro e vengono utilizzati come servizio sostitutivo di mensa. Non possono essere convertiti in denaro o utilizzati da persone diverse dal titolare, che può usarli per acquistare pasti già pronti o prodotti alimentari negli esercizi convenzionati.

I buoni pasto elettronici e cartacei danno diritto al lavoratore dipendente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore del buono stesso. Sono esenti da tassazione fino ad un massimo di 4 euro per i buoni pasto cartacei e di 8 euro per i buoni pasto elettronici. Il limite è di 5,29 euro per i buoni corrisposti agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Il tutto ricordando che, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico, i buoni pasto elettronici e cartacei 2023 possono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Telefono, computer o tablet aziendale

Tale tipologia di fringe benefit è beneficiata soprattutto dai dipendenti che lavorano in smart working, o che hanno necessità di utilizzare tali strumenti per portare a termine i propri compiti. Generalmente, questo tipo di fringe benefit viene erogato per l’esclusivo uso aziendale e, talvolta, il dipendente ha la possibilità di farne anche un uso promiscuo:

  1. Telefono utilizzato promiscuamente: nel caso in cui esista un sistema di rendicontazione analitico per rintracciare le telefonate effettuate dal dipendente per fini personali questa quota sarà tassata in busta paga. In caso contrario potrà essere preso in considerazione 50% e 50%. In busta paga sarà tassato il 50% del canone come fringe benefit.
  2. Caso di telefono con doppia scheda: qualora il datore di lavoro paga solo la scheda aziendale il dipendente non sarà sottoposto a tassazione per l’utilizzo della scheda personale se è lui stesso a pagarne traffico telefonico e dati.

Determinazione del valore normale dei fringe benefit

Abbiamo detto che qualora il valore dei benefit erogati superi la soglia di esenzione fiscale tutto il valore corrisposto deve essere tassato sul lavoratore. La tassazione deve avvenire al valore normale. In particolare, il valore normale per la determinazione dei fringe benefit è definito dall’art. 9 co. 3 del TUIR e corrisponde al valore di mercato.

In parziale deroga ai contenuti dell’art. 9, il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato “in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista” (art. 51 co. 3 secondo periodo del TUIR). In particolare, è necessario:

  • Prendere a riferimento ai listini dell’azienda applicati nelle vendite ai grossisti, senza tenere conto degli sconti d’uso;
  • Sono esclusi da tale disposizione i dipendenti di artisti e professionisti, quelli delle aziende che producono beni per la vendita soltanto al dettaglio, delle aziende che producono servizi e di quelle che effettuano soltanto commercializzazione dei beni;
  • Se il dipendente corrisponde somme per la cessione del bene o la prestazione del servizio, il valore da assoggettare a tassazione è al netto di tali somme; peraltro si potrà tenere conto delle somme in questione soltanto nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente trattenute o versate dal dipendente.

Conclusione

Il trattamento fiscale dei “fringe benefit”, definito dall’articolo 51 del DPR n. 917/86 (TUIR), impone regole precise per la tassazione di questi compensi in natura. La regola generale stabilisce che il valore normale dei beni e servizi ceduti dal datore di lavoro è tassato solo se supera i 258,23 euro, ovvero la soglia di spesa per il 2023. Nel panorama dei fringe benefit, il 2024 porta importanti novità a vantaggio dei lavoratori dipendenti. L’articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, estendendo le agevolazioni del 2023. La soglia esente per beni e servizi concessi ai lavoratori aumenta da 258,23 a 1.000 euro, con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Un cambiamento rilevante riguarda l’espansione delle categorie esenti da contributi e imposte a favore dei lavoratori dipendenti. Oltre ai tradizionali beni e servizi, ora rientrano anche i rimborsi per bollette energetiche, servizio idrico e gas. Inoltre, per il 2024, si prevede l’inclusione delle quote di canone d’affitto della prima casa e degli interessi del relativo mutuo tra i fringe benefit esenti. Queste modifiche rafforzano il quadro delle agevolazioni per i dipendenti e il riepilogo fornito offre una panoramica dettagliata sulla normativa fiscale dei compensi in natura, facilitando la comprensione del trattamento fiscale dei fringe benefit concessi ai dipendenti.

Domande frequenti

Quali sono le procedure di gestione di fringe benefit in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno?

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve verificare i requisiti per accedere alla quota massima di 3.000 euro entro il 31 dicembre 2023. Se il presupposto fiscale viene meno nel corso dell’anno, l’importo dei fringe benefits erogati deve essere recuperato e tassato.

Cosa succede ai fringe benefit se il dipendente inizia un nuovo rapporto di lavoro durante l’anno solare?

Se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell’anno e il dipendente inizia un nuovo lavoro nello stesso periodo, è necessario considerare i fringe benefits concessi dal datore di lavoro precedente ai fini del calcolo del limite massimo.

Come cambia la detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico nel 2024?

La soglia di detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico diminuirà da 3.000 a 2.000 euro annui a partire dal 1° gennaio 2024.

Come è tassata l’auto aziendale come fringe benefit?

L’auto aziendale è considerata un fringe benefit e soggetta a tassazione. I costi sono determinati dalle tabelle ACI, considerando le emissioni inquinanti del veicolo e la percorrenza annua determinata in fase di assegnazione.

Qual è la tassazione dei prestiti aziendali ai dipendenti?

La tassazione dei prestiti aziendali ai dipendenti dipende dal tasso (fisso o variabile). La legge del 2023 stabilisce che il 50% della differenza tra gli interessi al TUR e quelli effettivamente pagati è considerato compenso in natura.

Come è tassato l’uso aziendale di fabbricati concessi ai dipendenti?

La tassazione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti è basata sulla differenza tra la rendita catastale e le spese del fabbricato. Per fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimora, si assume il 30% di questa differenza.

I buoni pasto sono soggetti a tassazione?

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino a un massimo di 4 euro (cartacei) o 8 euro (elettronici). Questi non possono essere convertiti in denaro e devono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato.

Qual è la soglia massima per i buoni carburante?

I buoni carburante possono essere cumulati fino a un massimo di 458,23 euro insieme ad altri fringe benefits. I dipendenti possono convertire il premio di produttività in bonus carburante, dando loro la flessibilità di scelta.

Come vengono tassati i rimborsi chilometrici per gli spostamenti legati al lavoro?

I rimborsi chilometrici, calcolati secondo le tabelle ACI non sono imponibili per gli spostamenti tra Comuni diversi da quello della sede di lavoro. Tuttavia, se la distanza percorsa supera quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza è considerata reddito imponibile.

Cosa succede se il dipendente utilizza il telefono aziendale per scopi personali?

Nel caso di utilizzo promiscuo del telefono aziendale, il dipendente può essere tassato sulla quota relativa alle telefonate personali, a meno che non esista un sistema di rendicontazione analitico. In mancanza, può essere considerato un 50% di tassazione sulla bolletta come fringe benefit.

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