L’accesso al regime forfetario risulta precluso al contribuente che ha un rapporto di lavoro dipendente ancora in essere con relativo reddito percepito annualmente che supera la soglia di 30.000 euro (da verificare nell’anno precedente), anche in caso di datore di lavoro non residente. Non rileva la soglia in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno precedente a quello di utilizzo del regime di vantaggio.
La lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, prevede che non possono avvalersi del regime forfettario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato“.
Preclude l’applicazione del regime forfettario il possesso, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente ed assimilati (ex art. 49 e 50 del TUIR, tra cui rientrano anche i redditi da pensione), di importo eccedente rispetto alla soglia di 30.000 euro. In particolare, al fine di determinare tale limite è necessario tenere in considerazione i seguenti chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate, ovvero:
- Non devono essere considerati i compensi arretrati soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR (vedasi la risposta ad interpello n. 102/E/2020);
- Rilevano i compensi percepiti a titolo di premi di risultato in relazione a contratti collettivi, assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 398/E/2020).
Cessazione dell’attività di lavoro dipendente
La verifica della soglia di 30.000 euro di compensi da lavoro dipendente è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. In particolare, in relazione a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E/2016 (§ 2.3) è possibile schematizzare che:
- La verifica (del superamento della soglia di 30.000 euro) non deve essere effettuata nel caso in cui la cessazione del rapporto lavorativo sia avvenuta nell’anno precedente a quello di accesso al regime forfettario;
- La verifica (del superamento della soglia di 30.000 euro) deve essere, invece, effettuata nel caso il cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Ad esempio, quindi, prendiamo il caso di un soggetto che nel corso dell’anno “n” aveva in essere un contratto di lavoro dipendente. Nel corso dell’anno “n+1” tale soggetto cessa il contratto. Sulla base dei chiarimenti forniti tale soggetto potrà validamente operare in regime forfettario (fermi restando gli altri requisiti di accesso) qualora non abbia superato i 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno “n”. In questo caso la soglia deve essere verificata in quanto il licenziamento è avvenuto nel corso dell’anno “n+1”. Qualora, invece, il licenziamento fosse avvenuto nell’anno “n”, la soglia non avrebbe rilevato.
Fattispecie oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Fattispecie | Causa ostativa al forfettario |
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Rapporto di lavoro dipendente con redditi superiori a 30.000 euro. Dimissioni volontarie avvenute nell’anno “n” e prosecuzione del rapporto fino all’anno “n+1” per garantire il rispetto del periodo di preavviso. Avvio di una nuova attività di lavoro autonomo nel corso dell’anno “n+1”. | Sì, in quanto la cessazione effettiva dell’attività è avvenuta nello stesso anno dell’avvio dell’attività autonoma. Risposta a interpello n. 368/E/2021 |
Lavoratore dipendente residente e dimorante all’estero, iscritto all’AIRE, che svolge lavoro dipendente all’estero. Vorrebbe rientrare in Italia nell’anno “n” per svolgere attività di lavoro autonomo. Il rapporto di lavoro è ancora attivo nell’anno “n” con produzione di un reddito superiore a 30.000 euro. | Sì, in quanto la soglia di 30.000 euro trova riscontro anche in caso di rapporti di lavoro dipendente all’estero. Risposta a interpello n. 257/E/2021 |
Cittadino italiano (iscritto AIRE) che lavora come dipendente all’estero e che intenderebbe rientrare in Italia per avviare una nuova attività continuando a collaborare con il precedente datore di lavoro estero. | In questo caso deve essere verificata la soglia di reddito di 30.000 euro relativa all’anno precedente (attenzione a non verificare la causa ostativa legata alla prevalenza dell’attività nei confronti del precedente datore di lavoro dipendente1). Risposta a interpello n. 359/E/2020 e Risposta a interpello n. 81/E/2021 |
Nella soglia di 30.000 euro si computano anche le pensioni?
Nel limite di 30.000 euro devono essere considerate eventuali pensioni percepite dal contribuente. Questo, in quanto le pensioni si considerano a tutti gli effetti assimilabili ai redditi da lavoro dipendente. La conclusione è la medesima anche per le somme percepite a titolo di pensione riferibili ad annualità pregresse come nel caso, ad esempio, del riscatto volontario del trattamento di fine rapporto depositato presso un fondo pensione, come tale soggetto a tassazione separata.
Con la risposta ad interpello n. 311/E/23 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito da pensione, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia per l’accesso al regime forfettario.
Per la verifica della soglia rientrano anche i redditi da lavoro dipendente percepiti con datore di lavoro non residente?
Mancando chiarimenti ufficiali si ritiene, in assenza di esclusione dalla norma, che rientrino nella soglia di lavoro dipendente da non superare anche i redditi da lavoro dipendente percepiti tramite datore di lavoro non residente. Questo in caso di redditi da lavoro dipendente svolto alle dipendenze di datore di lavoro non residente per il lavoratore fiscalmente residente in Italia.
Cosa succede se si superano i 30.000 euro?
Il contribuente che supera la soglia annua dei 30.000 euro di lavoro dipendente è soggetto alla decadenza dal regime a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento. Questo significa che il titolare di partita IVA dovrà applicare il regime della contabilità semplificata.
Conclusioni e consulenza fiscale
La possibilità di operare in regime forfettario per tutti i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente richiede una verifica importante legata al volume dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente. Tale verifica deve essere svolta al momento di ingresso nel regime, ma anche annualmente per verificare la possibilità di continuare ad utilizzare questo particolare regime di vantaggio anche nelle annualità successive. Se cerchi un Commercialista che possa aiutarti nella gestione del tuo business online, contattami.
1 – La prevalenza è intesa in senso assoluto (ricavi e compensi superiori al 50% del totale).