Fatturare servizi immateriali, come consulenze o licenze, alla propria società estera senza che la prestazione sia stata realmente e oggettivamente eseguita configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/00). Inoltre, il successivo reimpiego di questi capitali illeciti fa scattare il grave reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
Fatturare servizi immateriali, come consulenze o licenze software, alla propria società estera (LLC o LTD) senza che la prestazione sia stata realmente eseguita, non è un semplice errore fiscale, ma configura il grave reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/00). Questa pratica, spesso utilizzata erroneamente per giustificare il rimpatrio di capitali non dichiarati, espone l'amministratore a sanzioni penali severissime.
Perché fatturare servizi fittizi alla propria società estera è un reato Utilizzare la propria SRL per emettere fatture verso una propria società estera (come una LLC o una LTD) al solo scopo di rimpatriare fondi non dichiarati o evitare la tassazione sui dividendi è una mossa estremamente pericolosa. Molti credono che giustificare un bonifico in entrata con la vendita di un "servizio intangibile" sia un escamotage sicuro. In realtà, questa pratica configura un reato immediato per l'amministratore, trasformando un problema fiscale in un caso di frode e riciclaggio. Cos'è l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti? L'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti si realizza quando un soggetto fiscale emette un documento contabile per prestazioni di servizi mai eseguite. Secondo l'articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000, chiunque emetta tali fatture per consentire a terzi (anche a se stessi, tramite società collegate) l'evasione delle imposte, commette un reato. Nel caso in cui una SRL fatturi una prestazione inesistente alla propria LLC estera (detenuta dallo stesso titolare effettivo), ci troviamo di fronte all'inesistenza oggettiva: il servizio descritto in fattura è puramente inventato. Lo scopo reale non è commerciale, ma finanziario. Si crea un documento fiscale falso per dare una giustificazione formale a un bonifico in entrata sul conto corrente italiano, mascherando così il rimpatrio di capitali detenuti all'estero (spesso generati da business online, e-commerce o crypto non dichiarati). Il legislatore punisce severamente chi crea la "carta falsa". A differenza del reato di dichiarazione infedele, per l'articolo 8 non esiste alcuna soglia minima di punibilità. Emettere una fattura falsa costituisce sempre reato, anche per importi irrisori. La pena base prevede la reclusione da 4 a 8 anni, che viene ridotta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni solo se l'importo fittizio indicato nelle fatture emesse nel periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro. Il mito delle "consulenze marketing" e delle "licenze software" (SaaS...
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