Flat tax 7% pensionati esteri: soglia ampliata a 30.000 abitanti dal 7 aprile 2026

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Dal 7 aprile 2026, la flat tax del 7% per i pensionati esteri si estende ai comuni del Mezzogiorno fino a 30.000 abitanti, aprendo le porte a centri urbani più grandi e serviti. Il regime resta applicabile a tutti i redditi di fonte estera per nove anni, rendendo il trasferimento in Italia ancora più accessibile e vantaggioso.

Flat tax 7% pensionati esteri: dal 7 aprile 2026 la soglia demografica dei comuni ammessi sale da 20.000 a 30.000 abitanti. L’art. 26 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — Legge PMI — modifica l’art. 24-ter del TUIR ampliando la platea dei territori agevolati nelle otto regioni del Mezzogiorno. Una modifica apparentemente tecnica, che in realtà apre il regime a centri urbani di medie dimensioni finora esclusi, con infrastrutture e servizi più sviluppati rispetto ai piccoli borghi.

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Legge PMI 2026: cosa prevede l’art. 26 sul regime pensionati

L’intervento normativo è contenuto nell’art. 26 della L. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026. La disposizione sostituisce nel primo comma dell’art. 24-ter TUIR il riferimento alla popolazione “non superiore a 20.000 abitanti” con “non superiore a 30.000 abitanti“, limitatamente ai comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il regime rimane invariato in tutti gli altri suoi elementi: aliquota sostitutiva al 7%, applicazione a tutti i redditi di fonte estera (non solo alla pensione), durata pari ai nove periodi d’imposta successivi a quello di efficacia dell’opzione.

Flat tax 7% pensionati esteri: prima e dopo la modifica

Prima (fino al 6/04/2026)Dopo (dal 7/04/2026)
Soglia demografica — Mezzogiorno≤ 20.000 abitanti≤ 30.000 abitanti
Regioni ammesseSicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, PugliaInvariate
Aliquota sostitutiva7%Invariata
Redditi copertiTutti i redditi di fonte esteraInvariati
Durata opzione9 periodi d’impostaInvariata

Requisiti per accedere al regime nel 2026

L’ampliamento della soglia non modifica i presupposti soggettivi. Può esercitare l’opzione chi:

  • È titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR);
  • Non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di opzione;
  • Trasferisce la residenza fiscale in un comune ammesso, provenendo da un Paese con il quale l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.

L’imposta sostitutiva del 7% copre tutti i redditi di fonte estera: pensione, dividendi, interessi, canoni, plusvalenze e — come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 292/E/25 — anche i proventi derivanti dalla liquidazione di società estere.

Flat tax 7% o €300.000 forfettari: quale regime conviene

Per i pensionati con patrimoni rilevanti, la modifica rende ancora più attuale il confronto tra il regime art. 24-ter (7% analitico sui redditi esteri, vincolo geografico al Mezzogiorno) e il regime per neo-residenti ex art. 24-bis (imposta forfettaria annua di € 300.000 a prescindere dal volume dei redditi, nessun vincolo geografico). La scelta dipende dalla composizione e dal volume dei redditi esteri: sotto una certa soglia il 7% è strutturalmente più conveniente, sopra quella soglia la forfettizzazione a € 300.000 può risultare preferibile.

Per un’analisi comparativa completa e tutti gli aspetti applicativi del regime, consulta la guida completa alla flat tax 7% per pensionati esteri.

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    Domande frequenti

    Dal 7 aprile 2026 qual è il limite di abitanti per la flat tax pensionati esteri nel Mezzogiorno?

    Dal 7 aprile 2026 il limite è di 30.000 abitanti, innalzato dai precedenti 20.000 dalla Legge PMI (L. 34/2026, art. 26). La modifica riguarda i comuni delle otto regioni del Mezzogiorno: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

    Un comune di 25.000 abitanti al Sud rientra nel regime dopo la modifica?

    Sì. Con la nuova soglia a 30.000 abitanti, un comune che in precedenza era escluso perché superava i 20.000 abitanti rientra ora nella platea dei territori agevolati, a condizione che si trovi in una delle otto regioni previste dalla norma.

    Chi ha già esercitato l’opzione con la vecchia soglia è penalizzato dalla modifica?

    No. Chi ha già esercitato validamente l’opzione continua a beneficiare del regime per i periodi d’imposta residui. La modifica amplia la platea per i nuovi optanti, senza effetti retroattivi negativi su chi ha già aderito.

    La modifica riguarda anche chi vuole trasferirsi in un comune colpito dal sisma del 2009 o del 2016?

    L’art. 26 della L. 34/2026 interviene specificamente sulla soglia dei comuni del Mezzogiorno. Per i comuni delle zone sismiche si applicano le disposizioni vigenti: verifica la normativa aggiornata o rivolgiti a un consulente per la tua situazione specifica.

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