La fattura elettronica semplificata è una fattura a tutti gli effetti che può essere emessa fino ad un importo massimo di 400 euro. Si tratta di una opzione a disposizione dei contribuenti che possono emettere una fattura elettronica con minori informazioni rispetto a quella ordinaria. Tuttavia, deve essere evidenziato che, non è possibile utilizzare la fattura semplificata, indipendentemente dall’importo per:
- Le cessioni intracomunitarie;
- Le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti) effettuate nei confronti di un soggetto stabilito in altro Stato comunitario, nel quale è dovuta l’imposta.
In questo articolo andiamo ad analizzare che cos’è la fattura elettronica semplificata, ed in quali casi può essere utilizzata e può essere un vantaggio per le partite IVA.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è la fattura elettronica semplificata?
- Chi può emettere una fattura semplificata?
- Quali sono le informazioni obbligatorie della fattura semplificata?
- Come emettere una fattura semplificata elettronica?
- Fattura semplificata e trasmissione elettronica dei corrispettivi
- Fattura emessa con indicazione semplificata: vantaggi e conclusioni
- Domande frequenti
Che cos’è la fattura elettronica semplificata?
La fattura elettronica semplificata è una modalità di emissione della fattura, disciplinata dall’art. 21-bis del DPR n. 633/72, utilizzabile per importi non superiori alla soglia di 400 euro. E’ opportuno sottolineare che la fattura semplificata può essere emessa in forma cartacea o elettronica (a seconda delle condizioni del soggetto emittente), così come accade per la fattura ordinaria.
La caratteristica principale della fattura semplificata è che mantiene lo stesso valore legale e contabile della fattura ordinaria, tuttavia si rendono necessarie meno informazioni obbligatorie, e vi è una soglia di valore massimo di 400 euro (incluso IVA). Proprio in virtù di questa semplificazione di emissione la fattura semplificata viene spesso utilizzata dai piccoli commercianti al minuto, artigiani, PMI ma anche da molti professionisti. Per questo, vediamo le principali informazioni utili per l’emissione della fattura semplificata.
Esempio di applicazione della fattura semplificata: |
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L’esempio pratico più diffuso legato all’emissione dell’emissione della fattura semplificata riguarda il mondo della ristorazione. Quando il cliente richiede fattura, al posto del documento commerciale, può essere emessa (nel limite dei 400 euro) la fattura semplificata, che comporta minori indicazioni del cliente (solo il codice fiscale) ed indicazioni generiche sul servizio reso. |
Tabella: caratteristiche della fattura semplificata
Ecco una tabella che riassume le principali caratteristiche della fattura elettronica semplificata:
Caratteristiche | Descrizione |
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Contenuto Ridotto | Richiede meno informazioni rispetto alla fattura elettronica standard. |
Facilità di Emissione | Progettata per essere più facile da emettere, utile per piccoli imprenditori e liberi professionisti. |
Formato Elettronico | Deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico, come la fattura elettronica standard. |
Conformità Legale | Rispetta gli standard legali e fiscali italiani e deve essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI). |
Vantaggi Fiscali e Amministrativi | Comporta vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali e riduzione dei tempi di gestione. |
Chi può emettere una fattura semplificata?
L’emissione della fattura semplificata è disciplinata dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/72. Hanno la possibilità di emettere la fattura semplificata tutti i soggetti passivi Iva, tenendo presente che:
- Risulta possibile emettere fattura semplificata qualora l’importo dell’operazione non sia superiore ad 400 euro (Iva inclusa);
- È possibile emettere in modalità semplificata anche la fattura rettificativa (indipendentemente dal valore dell’importo). Come, ad esempio, le note di variazione emesse ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/72.
Non è consentito l’utilizzo della fattura semplificata nei seguenti casi:
- Le cessioni intracomunitarie, di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331/93;
- Le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 e 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, nel quale è dovuta l’imposta. Si tratta delle operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile. Operazioni per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione “inversione contabile“.
Quali sono le informazioni obbligatorie della fattura semplificata?
La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni obbligatorie:
- Data di emissione;
- Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale. Nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- Numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale. Nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. In luogo della natura, qualità e quantità dei beni e servizi prestati richiesti per la fattura ordinaria, nella fattura semplificata e` possibile riportare la ‘‘Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi’’ (es, come già ammesso per il settore della ristorazione, con la locuzione ‘‘menu` a prezzo fisso’’ o ‘‘menu` turistico’’ suggerita dalla C.M. 19 gennaio 1980, n. 3/380101 per le ricevute fiscali);
- Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- Per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 DPR n. 633/72, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
La fattura semplificata rettificativa
Sulle fatture rettificative (se si sceglie quanto previsto dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/72) deve essere riportato, oltre alle specifiche indicazioni previste per la fattura semplificata, anche il riferimento delle fatture rettificate. Questo aspetto può recare qualche problema operativo, in quanto una rettifica fatta a fine anno per sconti derivanti dal raggiungimento di obiettivi prefissati potrebbe richiedere l’indicazione nella fattura – anche semplificata – di tutti i documenti che sono stati emessi nell’anno e sono oggetto di variazione.
Sembra ragionevole ritenere che in tali ipotesi torni applicabile quanto chiarito dalla Risoluzione n. 36/E/2008, nella quale era stato ritenuto sufficiente indicare gli estremi contrattuali, la base di calcolo e la percentuale di sconto spettante
Elementi caratterizzanti della fattura semplificata
Andiamo ad analizzare, di seguito, i principali elementi che caratterizzano la fattura semplificata:
Dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale:
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio;
- Ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
In alternativa:
- In caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva;
- Oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. Questo aspetto costituisce un’altra importante semplificazione rispetto alla fattura ordinaria, che richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati, nella fattura semplificata è possibile indicare in modo più generico (inserendo la sola descrizione) l’oggetto dell’operazione. Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla. Per le fatture rettificative (di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72) va riportato:
- Il riferimento della fattura rettificata;
- Le specifiche indicazioni che vengono modificate.
Come emettere una fattura semplificata elettronica?
La fattura semplificata elettronica prevede un tracciato del file XML che si differenzia da quello della fattura ordinaria. In particolare, il formato semplificato non prevede la sezione denominata “altri dati gestionali“, dove poter indicare gli elementi facoltativi della transazione. Le specifiche tecniche della fattura elettronica limitano al massimo le dimensioni del file che non può essere superiore a 5 megabyte. Questa dimensione assicura, infatti, una più semplice usabilità.
Fattura semplificata e trasmissione elettronica dei corrispettivi
La fattura semplificata può essere emessa anche con l’utilizzo del registratore di cassa. Nel qual caso il cedente o prestatore può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nel documento commerciale, omettendo le altre indicazioni richieste dall’articolo 21-bis, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/72.
La stessa possibilità è riservata anche per l’emissione della fattura ordinaria di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/72. In tal caso il cedente o prestatore può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste dall’articolo 21, secondo comma, lettera c), del DPR n. 633/72.
A seguito dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, 1º comma del D.Lgs. n. 127/15, come sostituito dall’articolo 17, 1º comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018):
- Per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972 (quali ad esempio: commercianti al minuto e artigiani, esercenti alberghi, pubblici esercizi, mense aziendali, ecc.), con volume d’affari superiore ad Euro 400.000 dal 1º luglio 2019 viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
- Per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972 (quali ad esempio: commercianti al minuto e artigiani, esercenti alberghi, pubblici esercizi, mense aziendali, ecc.), indipendentemente dal volume d’affari, dal 1º gennaio 2020 viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale. Ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Casi di esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi
La disposizione normativa prevede che siano individuati i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata. Tali casi di esonero dovevano essere individuati da apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nella GU 18 maggio 2019, n. 115 è stato pubblicato il D.M. 10 maggio 2019 che prevede i seguenti casi di esonero:
- Alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996. Si tratta della della vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendita a distanza ovvero corrispondenza – commercio elettronico indiretto, ecc. Stessa cosa per i servizi del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici – commercio elettronico diretto c.d. e-commerce);
- Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- Le operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (sul punto la disposizione normativa specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero torna applicabile fino al 31 dicembre 2019;
- Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.
I contribuenti che esercitano le attività di cui sopra hanno la facoltà, comunque, di decidere se utilizzare la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Esercenti impianti di distribuzione di carburanti
Il decreto stabilisce, infine, che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all’art. 22 DPR n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari del 2018. Per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero emissione della fattura se richiesta dal cliente. Anche in tal caso è possibile (quindi, in via facoltativa) utilizzare da parte degli operatori la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fattura emessa con indicazione semplificata: vantaggi e conclusioni
La fattura semplificata ha una valenza fiscale identica a quella di una fattura ordinaria. La sua caratteristica è quella di essere un documento di più facile usabilità rispetto alla fattura ordinaria. Basti pensare che per il cliente italiano è sufficiente inserire il codice fiscale, mentre se il cliente è comunitario è sufficiente inserire il numero di identificazione IVA, tralasciando i dati anagrafici e residenziali. Anche il totale fattura è più semplice, essendo sufficiente inserire il totale della prestazione specificando la percentuale di aliquota IVA applicata. Inoltre, per quanto riguarda la qualità dei beni e servizi ceduti, è sufficiente una indicazione sommari a anziché l’indicazione della natura, quantità e qualità previsti per la fattura ordinaria.
Tabella: vantaggi della fattura semplificata
VANTAGGI DELLA FATTURA SEMPLIFICATA |
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– Minori indicazioni da inserire in fattura (solo codice fiscale, o identificazione Iva, totale fattura, indicazione dei beni e servizi ceduti; |
– In caso di emissione in forma elettronica riduzione dei termini di accertamento di un anno (da 5 a 4 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi); |
– Facilitazioni nell’emissione del documento, nei rapporti con il cliente, con altri professionisti e con il Commercialista. |
In questo articolo ho cercato di spiegarti come tutti i contribuenti che effettuano attività di commercio al minuto hanno la possibilità di emettere fattura semplificata. Si tratta di una fattura che ha il vantaggio di contenere minori indicazioni rispetto ad una normale fattura elettronica. Per questo motivo può essere interessante sfruttarla. È opportuno ricordare che la possibilità è ammessa per importi fino a 400 euro (Iva inclusa), e per tutte le operazioni economiche.
Domande frequenti
La fattura semplificata è un documento simile ad una fattura ordinaria ma con informazioni ridotte che può essere emesso in casi particolari. La fattura semplificata è stata introdotta con articolo 21-bis del DPR n. 633/72 come semplificazione sugli obblighi di fatturazione.
La fattura in modalità semplificata può essere emessa al posto della Fattura Ordinaria. Questo solo qualora l’importo della fattura sia inferiore a € 400 (Iva inclusa). Non deve trattarsi di cessioni intracomunitarie, ex articolo 41 del DPR n. 331/93 o per beni o servizi per cui non valga il principio di territorialità ovvero quando l’Iva è dovuta nel Paese del committente.
a fattura semplificata non richiede che vengano in inseriti i dati completi del cliente ma basta includere la partita Iva oppure il codice fiscale. Inoltre, non è necessario annotare tutti i dettagli di bene o servizi ma basta una descrizione sommaria.
Lo stesso vale per il totale e l’Iva che possono essere indicati in un’unica voce come totale Iva inclusa.
La fattura semplificata deve includere:
– Numero di fattura univoco in una sequenza senza salti;
– Data di emissione;
– I tuoi dati e quelli del cliente, comprensivi di partita Iva;
– Gli importi complessivi da pagare con Iva;
Nel caso in cui si tratti di una nota di variazione, devi riportare il riferimento al numero della fattura originale.
Possono emettere fattura semplificata tutti i soggetti che hanno partita Iva: Imprese. Professionisti.
Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.