Le false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., comunemente note come “falso in bilancio“, rappresentano un reato significativo nel diritto societario italiano. Questo reato si verifica quando gli amministratori, i direttori o i revisori di un’azienda manipolano intenzionalmente i dati contabili, nascondono informazioni rilevanti o forniscono dati falsi nei bilanci e nei documenti ufficiali della società. L’obiettivo di queste azioni è quello di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, presentando una situazione economico-finanziaria diversa dalla realtà.
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Le false comunicazioni sociali si riferiscono alla pratica di fornire informazioni false, esagerate o ingannevoli nei documenti societari, come i bilanci, le relazioni finanziarie o le comunicazioni ufficiali alle autorità e ai soci. Questo reato è comunemente conosciuto anche come “falso in bilancio“. Si verifica quando gli amministratori, i direttori o i revisori di un’azienda alterano intenzionalmente i dati contabili o omettono informazioni rilevanti al fine di rappresentare una situazione economico-finanziaria diversa dalla realtà, con l’intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.
Di fatto, i soggetti qui presentati che comunicano il falso relativamente ai documenti contabili di una società, stanno commettendo un illecito perseguibile dalla legge. Il reato sussiste sia nel caso in cui vengono modificate alcune informazioni salienti, sia nel caso in cui alcuni dati vengano omessi:
- Nel caso in cui vengano comunicate informazioni non vere volontariamente;
- Nel caso in cui vengano omesse informazioni salienti che possono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
In entrambi i casi si può parlare di atto illecito, e di false comunicazioni sociali, compiute da soggetti che nella maggior parte dei casi agiscono in modo volontario, per ricevere alcuni vantaggi dalla falsificazione dei dati. Il reato sussiste quando vi è la volontà, ovvero l’intenzione, di ingannare il pubblico a cui ci si rivolge oppure i soci stessi dell’impresa.
Quali comunicazioni possono essere oggetto di falsificazioni
Abbiamo visto qui che il falso in bilancio rientra tra i reati di falsificazione, tuttavia sotto al cappello delle false comunicazioni sociali possono rientrare anche altri documenti importanti che vengono utilizzati da imprese, enti o Comuni. In particolare questi reati si possono riscontrare intorno a diverse documentazioni:
- Bilancio consolidato;
- Bilancio straordinario;
- Nota integrativa e relazione sulla gestione;
- Relazione dei sindaci;
- Relazione sulla fusione;
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- Relazione sulla remunerazione;
- Relazioni finanziarie;
- Relazione sui pagamenti ai governi;
- Comunicazioni sociali.
Come anticipato, i reati di falsificazione hanno sempre una motivazione non strettamente legata al documento che è stato falsificato, ma si tratta di una condotta volta a raggiungere un obiettivo. La comunicazione falsa è tuttavia sufficiente a determinare l’illecito, anche se di fatto non sono stati compiuti danni verso soggetti terzi. Si può parlare in questo caso di diversi tipi di dolo.
L’oggetto della protezione è l’integrità dell’informazione societaria, da cui discende che i soggetti passivi del reato risultano essere i soci e il pubblico (stakeholders).
Quali soggetto coinvolti
Quello oggetto di analisi rientra all’interno della categoria dei c.d. “reati propri”. Si tratta di quelle casistiche illecite che possono essere commesse da soggetto esplicitamente previsti dalla norma. In particolare, si tratta dei seguenti:
- Gli amministratori;
- Il direttore generale;
- I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- I sindaci;
- Il liquidatore.
Per la configurazione dell’illecito questi soggetti devono essere affiancati dalle figure previste dall’art. 2639 c.c. Ossia, quei soggetti che non dotati di qualifiche formali, di fatto, hanno posto in essere in modo continuativo e rilevante condotte tipiche della fattispecie. m
Dolo generico, intenzionale e specifico
Intorno all’illecito compiuto, si possono definire diversi tipi di dolo, in base alla circostanza e alla finalità della falsificazione:
- Dolo generico: rientrano falsificazioni e omissioni delle comunicazioni in modo consapevole e volontario;
- Dolo intenzionale: si tratta di un illecito compiuto intenzionalmente per uno scopo;
- Dolo specifico: è il caso di falsificazioni volte ad ottenere un ingiusto vantaggio o profitto.
Come visto sopra, non è necessario che dalle comunicazioni falsificate emerga un danno vero e proprio ad un soggetto terzo, ma è sufficiente l’atto di falsificazione o omissione per rientrare nel reato. Tuttavia in alcuni casi si può anche parlare di fatti di lieve entità, in base alle circostanze.
La condotta
La condotta materiale, prevista nella fattispecie delle false comunicazioni sociali, si articola in due comportamenti criminosi alternativi. Si tratta della condotta commissiva ed omissiva.
La norma richiede due requisiti perché entri in funzione il precetto penale: la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione (attitudine ingannatoria) e la falsità esposta (o la verità dissimulata) deve poter generare un vantaggio ingiusto per il redattore o per altri. La significatività dell’informazione falsa o omessa incide, per i suoi contenuti quantitativi o qualitativi, sul livello di idoneità ingannatoria.
La condotta commissiva
La condotta commissiva consiste nell’esporre fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio d’esercizio e nelle altre comunicazioni sociali, ancorché oggetto di valutazione. I fatti materiali devono essere espressi in uno dei diversi documenti che lo compongono, secondo la disciplina legale ad esso propria. La rispondenza al vero può riguardare:
- Sia elementi oggettivamente determinabili (accadimenti, eventi e dati);
- Sia elementi materiali che vengano determinati attraverso un processo di valutazione.
In ogni caso il risultato deve essere l’espressione di valore non rispondente o difforme dalla realtà.
La condotta omissiva
La disciplina sanzionatoria ha incluso nell’ambito della punibilità anche il comportamento omissivo. Questo è inteso come la mancata inclusione nel bilancio di informazioni rilevanti o, in ogni caso, richieste dalla legge.
Le sanzioni
Il reato di false comunicazioni sociali è disciplinato principalmente dall’articolo 2621 del Codice Civile, che è stato riformato nel 2015. La normativa prevede diverse tipologie di reato a seconda della gravità delle false comunicazioni e del tipo di società coinvolta.
Di fatto la prima conseguenza in caso di falsificazioni è la reclusione da due a 2 anni, tuttavia la decisione finale spetta ad un giudice, che può considerare di applicare il reato di lieve entità.
È esclusa la punibilità:
- Se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- Se le falsità o omissioni determinano:
- a) una variazione del risultato economico d’esercizio (al lordo delle imposte) non superiore al 5%; o
- b) una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%
- Se le valutazioni stimative da cui origina il fatto, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.
In aggiunta alle sanzioni penali, possono essere imposte sanzioni amministrative e interdittive, come l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la sospensione o la revoca di licenze o concessioni e l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici.
L’introduzione di queste norme ha avuto l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e l’affidabilità delle comunicazioni societarie, cercando di prevenire e punire le pratiche scorrette che possono danneggiare non solo i soci e i creditori, ma anche la fiducia del pubblico nel sistema economico-finanziario.
Prescrizione del reato
Per il reato di contravvenzione prevista all’art. 2621 c.c., essendo punita con pena detentiva, il termine prescrizionale ai sensi del primo comma dell’art. 157 c.p. è di quattro anni. Inoltre, in presenza di atti interruttivi della prescrizione, non potranno comunque superarsi i termini previsti dal combinato disposto dei nuovi artt. 160 e 161 c.p.
Il falso in bilancio
Uno dei reati più frequenti di questo tipo è il falso in bilancio. Con questa terminologia ci si riferisce all’eventualità per cui un bilancio economico aziendale venga modificato, venga quindi compilato in modo volontariamente errato, oppure vengano omesse delle informazioni salienti.
Il bilancio di un’azienda viene redatto annualmente per comunicare qual è la situazione reale dell’azienda in un dato momento, e contiene informazioni importanti che riguardano l’andamento della società, l’aspetto patrimoniale e finanziario, il capitale sociale investito e così via. Viene da sé che falsificando questi dati, si comunica all’esterno una situazione che non corrisponde alla realtà effettiva dell’azienda.
Il bilancio d’esercizio annuale
La legge prevede che l’organo amministrativo debba predisporre il progetto di bilancio. Questo deve essere approvato dall’assemblea dei soci, ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il progetto di bilancio deve contenere la seguente documentazione obbligatoria:
- Stato patrimoniale: determina quali sono le risorse attive dell’attività, e vi possono rientrare beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività, ma anche immobili e proprietà di altro tipo. Vi rientrano anche le risorse passive, ovvero eventuali debiti che la società ha contratto. Tra i debiti vi è anche il capitale sociale, ovvero le somme depositate dai soci;
- Conto economico: qui vi rientrano i guadagni della società in un dato periodo di esercizio, ovvero il risultato economico ottenuto. Queste informazioni in particolare comunicano la situazione economica dell’azienda, ovvero se è in crescita o in perdita;
- Nota integrativa: questo documento del bilancio serve a inserire ulteriori informazioni che possono riguardare lo stato patrimoniale e il conto economico, e serve a completare le informazioni. Per esempio può presentare dati che riguardano il numero di soci o dei dipendenti assunti;
- Rendiconto finanziario: è un documento che presenta le informazioni che riguardano il flusso di cassa in un determinato periodo;
- Altri documenti: nel bilancio possono essere aggiunti altri documenti volti a completare le informazioni.
Il bilancio è utile sia all’impresa stessa che all’esterno, perché ne comunica la situazione economica e finanziaria. Falsificare in modo volontario questi dati è un reato sia verso l’esterno (per esempio verso possibili investitori, oppure verso il fisco) sia verso i soci stessi dell’azienda.
Tipi di falso in bilancio
Manipolare i dati di un bilancio aziendale è un’operazione volta a nascondere parte dei guadagni cumulati, o altre informazioni salienti. Questa operazione viene fatta per esempio per pagare meno tasse allo stato, e comporta di fatto un reato verso lo stato stesso, perseguibile per legge, abbinato ad una evasione fiscale.
La legge riporta diverse tipologie di falso in bilancio:
- Falso in bilancio oggettivo: vengono riportati dati falsi, o vengono omesse informazioni su costi e ricavi;
- Falso in bilancio valutativo: in questo caso vengono falsificate informazioni che possono riguardare brevetti, o stime immobiliari;
- Falso in bilancio qualitativo: le voci del bilancio stesse sono falsificate, ad esempio se sotto ad una voce di spesa vengono inseriti costi relativi ad altre uscite economiche.
Le false comunicazioni sociali in questi casi sono perseguibili dalla legge, perché possono generare episodi di corruzione, evasione fiscale e similari. Si parla di condotta attiva nel caso di falsificazione dei dati volontaria, e di condotta omissiva nel caso di omissione di informazioni salienti.