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Come avviene la tassazione degli ETF in Italia?

La tassazione dei proventi derivanti dagli ETF nel regime tributario italiano: ETF armonizzati con imposta sostitutiva al 26%, per quelli non armonizzati tassazione IRPEF.

Come funziona la tassazione degli ETF? Che differenza c’è tra ETF armonizzati e non armonizzati?


Gli ETF, Exchange Traded Funds, sono una tipologia di fondi d’investimento che replicano un indice di riferimento, il cosiddetto benchmark. Questo significa che un ETF è un investimento finanziario che replica un rendimento di un indice preso a riferimento. Gli ETF possono essere (o non essere) negoziati in Borsa come le azioni delle società quotate.

La caratteristica degli ETF è quella di unire la diversificazione dei rischi, tipica dei fondi d’investimento, con la liquidità, tipica delle azioni. Per questo già a partire dal 2012 si è visto un notevole incremento di utilizzo di questi particolari strumenti finanziari da parte degli investitori.

Questo articolo si colloca nella più ampia categoria della tassazione dei redditi di fonte estera in Italia, che ho approfondito in questo articolo: “Come si dichiarano i redditi esteri in Italia?“, al quale ti rimando per approfondimenti. Considerate le tantissime richieste che ci arrivano sulle modalità di tassazione in Italia delle plusvalenze derivanti dal trading di ETF, in questo articolo ho deciso di chiarire questi aspetti. Andremo a vedere come devono essere gestiti i proventi finanziari derivanti dagli ETF armonizzati e non armonizzati.

Che cosa sono gli ETF?

Gli Exchange traded fund (ETF) sono conosciuti come prodotti semplici e trasparenti che replicano un indice. Non esiste uno schema predefinito nella strutturazione di questi prodotti. Ogni emittente di ETF ha le proprie caratteristiche e la preferenza per una struttura piuttosto che per un’altra dipende anche dal tipo di benchmark.

La caratteristica dei fondi comuni è quella di offrire la possibilità all’investitore di conferire i propri risparmi entro un patrimonio comune, indistinto, gestito da operatori professionali. Questo patrimonio è suddiviso in parti uguali, le quote, ed ogni investitore avrà un numero di quote differente proporzionale al conferimento effettuato.

L’ETF è un fondo particolare, che può essere considerato una via di mezzo tra le categorie del fondo aperto e del fondo chiuso. Vediamo, di capire meglio questa differenza.

Il fondo aperto offre la possibilità ai suoi partecipanti di poter investire o disinvestire in ogni momento, operando sul mercato primario, negoziando direttamente con la società ad un prezzo pari al valore attivo netto del fondo.

Il fondo chiuso, invece, trascorsa la fase costitutiva non offre questa possibilità, in tal modo il numero delle quote emesse dal fondo ed il capitale gestito dal fondo rimangono costanti sino al momento della chiusura del fondo. Per offrire la possibilità agli investitori di uscire dal fondo anzitempo e rendere l’investimento liquido, è data la possibilità a questi di poter vendere le loro quote non direttamente alla società, ma ad un altro investitore, sul mercato secondario, al prezzo stabilito dal mercato.

La prima distinzione che si deve fare è tra ETF fisici e sintetici.

Gli ETF fisici

Gli ETF fisici sono nati come replicanti di un determinato indice attraverso la semplice costruzione di un paniere identico a quello da seguire. Questo metodo è sicuramente il più trasparente, ma, in particolare per indici corposi, presenta alcuni problemi pratici e può anche registrare un alto tracking error.

Inoltre, tra gli ETF fisici è molto diffuso il prestito titoli. Questa operazione consiste nel prestare a terzi i titoli in portafoglio, in cambio di una commissione. In genere, chi prende a prestito (spesso hedge fund) spera di trarre profitto dal declino dei prezzi.

Gli ETF ricorrono a questa pratica perché permette di ridurre (o talvolta eliminare) le varie fonti di tracking error (discostamento della performance rispetto al benchmark), attraverso i ricavi che genera. Questa operazione comporta dei rischi, primo fra tutti che chi prende a prestito fallisca e non restituisca i titoli. Per questa ragione, gli emittenti di ETF chiedono a garanzia un collaterale e si assicurano che il valore di quest’ultimo ecceda quello del prestito. Ovviamente, il livello di rischio di controparte assunto varia da emittente a emittente. In alcuni casi è del 100%, in altri si tratta di pochi punti percentuali.

Gli ETF sintetici

La seconda tipologia è rappresentata dagli ETF sintetici, che comprano uno swap che garantisce l’esatta replica dell’indice. In questo modo si elimina il rischio di tracking error, ma subentra quello di controparte, ovvero di fallimento dello swap-provider. Gli ETF sintetici hanno una struttura più complessa rispetto a quelli fisici e ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Essi sono caratterizzati da alcune fonti specifiche di rischio, derivanti dal fatto che impiegano derivati. La prima distinzione è tra i due modelli di replica utilizzati dagli emittenti.

Nel metodo un-funded, quello più antico, la liquidità viene usata dal provider per costruire un paniere di titoli, detto substitute basket. Nel metodo funded, invece, la liquidità viene trasferita alla controparte dello swap in cambio della performance dell’indice. I due modelli determinano conseguenze differenti in caso di default della controparte, perché nel primo caso l’accesso al paniere sostitutivo è diretto, mentre nel secondo non è immediato.

Un’evoluzione è quella degli ETF, sempre basati su uno swap, ma che utilizzano molteplici swap-providers, in modo da mitigare il rischio di controparte e offrire costi più competitivi.

Come funziona la tassazione degli ETF?

Dato che gli ETF sono stati inseriti tra gli OICR, il regime tributario ad essi applicabile nel mercato italiano è stato creato all’interno delle disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di imposizione fiscale degli OICR.

La detenzione di ETF tramite intermediario finanziario residente lascia al contribuente la possibilità di gestione degli aspetti fiscali direttamente all’intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato, oppure utilizzare il regime dichiarativo, ed operare in autonomia in dichiarazione dei redditi.

La detenzione di ETF per il tramite di un intermediario finanziario non residente determina la necessità di tassare i proventi derivanti dagli ETF con il regime dichiarativo. Questo significa che è compito del contribuente andare a rendicontare profitti e perdite derivanti da questi investimenti finanziari nella propria dichiarazione dei redditi. In particolare, la tassazione degli ETF nel regime dichiarativo varia in base ad alcuni fattori:

  • In caso di detenzione di ETF armonizzati o non armonizzati;
  • In caso di percepimento di una plusvalenza o di una minusvalenza dal trading degli ETF.

Differenze tra il regime del risparmio amministrato e regime dichiarativo

Come abbiamo visto in caso di detenzione di ETF per il tramite di intermediari finanziari residenti è possibile, per l’investitore, scegliere se applicare il regime del risparmio amministrato o il regime della dichiarazione. Mentre, nel caso in cui si operi con un intermediario finanziario non residente l’investitore può sfruttare soltanto il regime dichiarativo.

Attraverso il regime del risparmio amministrato l’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 26%) dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario. Il momento impositivo è costituito dalla data di realizzo della plusvalenza, coincidente con la data di valuta contrattualmente stabilita (detta anche data di regolamento), che rappresenta il riferimento temporale sia ai fini del calcolo dei dietimi di interesse riconosciuti al venditore nel corrispettivo sia agli effetti della individuazione della data di riferimento per la registrazione in relazione agli adempimenti fiscali dell’intermediario.

La tassazione ad opera dell’intermediario avviene su ciascuna plusvalenza percepita, secondo le previsioni dell’art. 68 del TUIR, compresa quella relativa alla rilevanza degli oneri inerenti alla produzione dei redditi di cui trattasi.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATOREGIME DELLA DICHIARAZIONE
L’intermediario funge da sostituto di impostaTassazione in dichiarazione dei redditi
Nessun adempimentoPresentazione obbligatoria della dichiarazione dei redditi
Pagamento delle imposte al momento del realizzoPagamento delle imposte al momento della presentazione della dichiarazione
Tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte degli intermediari abilitati, delle imposte sostitutive.Tassazione in base al realizzo dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain = guadagni in conto capitale), che vengono assoggettati all’imposta sostitutiva da parte del contribuente all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione con il metodo del costo medio ponderato.Calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione con il metodo LIFO (Last In First Out = Ultimo ad entrare, primo ad uscire).
Possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative, compensabili con plusvalenze successive entro 4 anni.Possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti, compensabili con plusvalenze successive entro 4 anni.
Esclusione dal monitoraggio fiscale sia interno che esterno.Applicazione della disciplina riguardante il monitoraggio fiscale, sia interno che esterno.

Che cosa sono gli ETF armonizzati e gli ETF non armonizzati?

Gli ETF armonizzati sono quelli conformi alle direttive europee e pertanto quotati sulle Borse europee. Al contrario, gli ETF non armonizzati, invece, non sono conformi alle direttive europee e sono quotati su altri mercati.

Non esiste una lista completa degli ETF non armonizzati e bisogna quindi far riferimento al singolo ISIN, International Securities Identification Number (se cambia l’ISIN si tratta di strumenti differenti). In ogni caso, per avere la certezza è indispensabile visualizzare le indicazioni dell’emittente.

Tassazione degli ETF armonizzati soggetti a vigilanza nell’Unione Europea

La partecipazione ad ETF istituiti nell’Unione Europea il cui gestore risulta soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza prevede che i proventi periodici e quelli compresi nella somma rimborsata o nel prezzo di cessione, percepiti attraverso un intermediario italiano sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 26% (art. 10-ter co. 1, 2 e 4 della Legge n. 77/83).

Per questa tipologia di proventi la base imponibile può essere ridotta in proporzione alla quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, inclusi nel D.M. 4.9.96. In caso di ETF che replicano titoli di Stato italiani, di Paesi white list o emessi da enti sovranazionali l’aliquota scende al 12,5%. Tale ritenuta può sommarsi a una eventuale ritenuta operata all’estero, senza che questa possa essere dedotta dall’imponibile né detratta dall’imposta italiana. 

Per esempio, nel caso di un ETF composto al 50% da titoli di Stato e al restante 50% da azioni, i redditi ottenuti verranno tassati per metà al 12,5% e per metà al 26%.

Inoltre, se gli ETF risultano percepiti senza l’intervento dell’intermediario italiano, occorre operare in regime dichiarativo. In particolare, nel modello Redditi P.F. deve essere indicato nel rigo RM12 della dichiarazione il loro ammontare lordo, indicando il codice “B” nella colonna 1. Spetta al contribuente, in tale caso, versare l’imposta sostitutiva del 26% (codice tributo “1242” nel modello F24). Deve essere evidenziato che, in questo caso, non si ha diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero. Tuttavia, è possibile optare per far concorrere il provento alla formazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF e fruire del credito d’imposta.

Tassazione ETF “non armonizzati” soggetti a vigilanza nell’Unione Europea

I proventi degli ETF diversi da quelli UE soggetti a vigilanza (ad esempio gli ETF americani) concorrono alla formazione del reddito complessivo attraverso l’indicazione rigo RL2 del modello Redditi P.F. Per l’indicazione del reddito si deve utilizzare il codice 4 (art. 10-ter co. 6 e 7 della Legge n. 77/83). In questo caso, la ritenuta d’acconto del 26% è scomputabile dall’IRPEF e spetta il credito per imposte estere ex art. 165 del TUIR (quadro CE del modello Redditi P.F.).

Sostanzialmente le plusvalenze da ETF non armonizzati sono assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF. Questo significa che vengono sommate a tutti gli altri redditi (lavoro autonomo, dipendente, affitti, etc.) e pertanto vengono tassate in base allo scaglione di appartenenza. Si riportano le aliquote d’imposta in base allo scaglione di reddito:

FASCIA DI REDDITOALIQUOTA PER SCAGLIONE DI REDDITO
1. fino 28.000 euro23%
2. da 28.001 a 50.000 euro35%
4. da € 50.00143%

Deve essere considerato che, talvolta, la tassazione dello scaglione potrebbe essere inferiore al 26% (aliquota applicata per tutti gli altri strumenti finanziari). Inoltre, i profitti da ETF non armonizzati si possono utilizzare per detrarre le varie spese (ad esempio spese mediche, assicurative, per ristrutturazione, etc.), se i redditi a tassazione ordinaria non compensano interamente le detrazioni.

Tabella di riepilogo: tassazione degli ETF

TIPOLOGIA DI ETFREGIME DI TASSAZIONE
ETF armonizzatiRitenuta a titolo di imposta del 26%
ETF non armonizzatiRitenuta a titolo di acconto del 26% e tassazione ordinaria IRPEF

La gestione delle minusvalenze derivanti da ETF

Le minusvalenze derivanti da ETF, sia armonizzati sia non armonizzati, devono essere dichiarate come redditi diversi (come ad esempio azioni, opzioni e futures). Su di esse, naturalmente, non si pagheranno imposte.

È possibile compensare plusvalenze e minusvalenze?

Le plusvalenze derivanti da ETF, armonizzati o non, non possono essere compensate con eventuali minusvalenze di altri strumenti finanziari perché sono trattate rispettivamente come redditi di capitale e redditi ordinari. Pertanto la plusvalenza da ETF non è soggetta a compensazione con minusvalenze.

Le minusvalenze derivanti da ETF, invece, possono essere compensate con le plusvalenze di altri strumenti finanziari che generano redditi riversi (ad esempio le azioni).

Questo significa, di fatto, che se si investe solo in ETF e si realizzano minusvalenze, queste non possono essere sfruttate in compensazione. Per poterlo fare è necessario che l’investitore effettui investimenti anche in altri strumenti finanziari come, ad esempio, le azioni (o comunque altri proventi classificati tra i redditi diversi di natura finanziaria).

Monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria

Gli investimenti finanziari esteri detenuti dal contribuente fiscalmente residente in Italia devono essere inseriti nel quadro RW del modello Redditi P.F. Questo quadro dichiarativo deve essere compilato per:

L’ETF è un fondo comune di investimento o SICAV negoziato in mercati regolamentati, fra i quali il mercato telematico dei fondi (MTF) presso la Borsa Italiana, o comunque in mercati secondari nei quali le quote vengono regolarmente scambiate. Per questo motivo ogni anno il contribuente investitore è chiamato ad indicare nel quadro RW il valore dei propri investimenti finanziari esteri. In particolare, le consistenze di questi particolari fondo comuni, se detenuti all’estero senza l’intervento di un intermediario residente, devono essere indicati nel quadro RW. Il consiglio che posso darti è quello di non sottovalutare questo obbligo in quanto le sanzioni previste in caso di violazione sono pesanti, vanno dal 3% al 15% del valore dell’attività finanziaria estera non dichiarata (se detenuta in Paese collaborativo). Le sanzioni raddoppiano in caso di detenzione di investimenti in Stati non collaborativi.

Consulenza fiscale online

La tassazione degli ETF in Italia tiene conto del criterio di collegamento legato agli investimenti finanziari, che devono essere dichiarati nello Stato di residenza fiscale del soggetto investitore. In relazione a questo aspetto vi sono obblighi ai fini delle imposte dirette differenziati a seconda che vi sia un investimento in ETF armonizzati e non armonizzati. Inoltre, devono essere tenuti in considerazione gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale degli investimenti esteri.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

10 COMMENTI

  1. Buongiorno, vi segnalo che a differenza di quanto riportate a proposito della tassazione dei proventi da ETF armonizzati in Regime ‘Dichiarativo’ e precisamente: ‘Pagamento delle imposte al momento della presentazione della dichiarazione’ le banche italiane che ho interpellato (tra cui Webank, AllianzBank) non riconoscono l’esistenza di un Regime ‘Dichiarativo’ per i Redditi di Capitale e continuano ad operare come sostituto d’imposta provvedendo all’immediata liquidazione delle imposte come nel caso del Regime ‘Amministrato’. La motivazione addotta, in sede di replica a un reclamo, è la seguente:
    ‘l’art. 10-ter della Legge 77/1983 prevede che, in caso di quote di fondi esteri collocate
    nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
    intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
    incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
    azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.
    In tali casi quindi è espressamente prevista dalla norma l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui
    predetti redditi di capitale da parte degli intermediari residenti che hanno ricevuto l’incarico al
    pagamento dei proventi (SIP), al riacquisto o alla negoziazione delle quote o azioni collocate nel
    territorio dello Stato (cfr anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 10/7/2014)’.
    Cordiali saluti

  2. Luigi abbiamo parlato nell’articolo di regime dichiarativo nei casi in cui non vi è intermediario finanziario italiano. Nel caso si va direttamente in dichiarazione, mancando il sostituto di imposta. Altrimenti è direttamente il sostituto (la banca) ad operare la tassazione, come correttamente le hanno indicato le banche interpellate.

  3. Grazie della risposta.
    Forse ho malinteso, ma in più punti di questa pagina mi sembra che dichiariate diversamente, ve li riporto:

    ‘La detenzione di ETF tramite intermediario finanziario residente lascia al contribuente la possibilità di gestione degli aspetti fiscali direttamente all’intermediario attraverso il regime del risparmio amministrato, oppure utilizzare il regime dichiarativo, ed operare in autonomia in dichiarazione dei redditi’.

    ‘Come abbiamo visto in caso di detenzione di ETF per il tramite di intermediari finanziari residenti è possibile, per l’investitore, scegliere se applicare il regime del risparmio amministrato o il regime della dichiarazione. Mentre, nel caso in cui si operi con un intermediario finanziario non residente l’investitore può sfruttare soltanto il regime dichiarativo.’

    Le banche interpellate (intermediari residenti) NON consentono l’opzione del Regime Dichiarativo per i proventi da ETF armonizzati.
    Qual è la versione corretta? Grazie

  4. Provo a chiarire meglio. Solo in caso di ETF armonizzato detenuto con istituto bancario non residente permette di operare con regime dichiarativo, che in caso di intermediario residente non è applicabile.

  5. Un chiarimento. Quando parlate di dichiarazione per monitoraggio fiscale etc di attivita’ estere di natura finanziare immagino indendiate quelle detenute tramite Broker/Banca estera anch’essa giusto? In altre parole se mi affido ad un istituto italiano e opto per il regime amministrato immagino che io non debba dichiarare nulla e sono sereno nei confronti del fisco. Corretto?

  6. Buongiorno Grazie per il chiarimento su ETF non Armonizzati. Volevo solo avere una precisazione, se acquisto oggi un ETF estero non armonizzatto dovrò inserirlo nel quadro RW della prossima dichiarazione dei redditi anche se non l’ho venduto e non ho realizzato la plusvalenza?? Grazie

  7. Buongiorno
    Sarebbe utile u esempio pratico.
    Per sempio plusvalenza di USD 30.000 su ETF non armonizzati con broker estero.
    Data di conversione valuta per calcolo da base imponibile?
    Quindi quale base imponibile per aliquota 35%?
    Quale cifra di detrazione del 26% dal risultato?

    Se li compro/vendo con intermediario italiano, mi applica ritenuta del 26% e funge da sostituto di imposta?

    Tuttavia non capisco perchè plusvalenze di ETF non armonizzati che detengono azioni non rientrano nel quadro RT. Negli USA rinetrano nel concetto di capitalgain e per effetto del trattato con Italy non sono tassati in USA.

    Personalmente riformerei tutto. Farei rientrare tutto nel quadro RN per rispettare art.53 costituzione, farei una soglia entro cui non si paga nulla e che corrisponde al salario minimo per sopravvivere decentemente, e farei percentuali che stimolano a lavorare di più. Altrimenti vanno tutti in Polonia o altri paesi.

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