Eventi in streaming in Italia: disciplina IVA

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Dal 2025 introdotto un criterio di territorialità Iva per gli eventi in streaming in Italia: servizi imponibili Iva se il consumatore è domiciliato o residente in Italia, ex art. 7-quinquies del DPR n. 633/72.

L’approvazione del D.Lgs. n. 180/24 (G.U. del 30 novembre) ha introdotto una nuova disciplina di territorialità relative all’IVA per le prestazioni di servizi rese tramite eventi in streaming. Questa riforma è necessaria per recepire la direttiva 2022/542/Ue. La nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio 2025. L’obiettivo principale è quello di adattare la normativa italiana alle nuove esigenze del mercato digitale e garantire un trattamento equo per le prestazioni culturali e ricreative.

Art. 7-quinquies IVA: nuove regole di territorialità

Il nuovo articolo 7-quinquies del DPR n. 633/72 introduce un criterio specifico per le prestazioni di servizi legate ad attività culturali, artistiche, sportive e simili, quando queste vengono trasmesse in streaming o rese disponibili virtualmente. Secondo la nuova disposizione, tali servizi saranno considerati rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano se il consumatore finale è domiciliato o residente in Italia.

Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che non prevedeva un criterio così specifico per le prestazioni virtuali. Ora, la residenza o il domicilio del consumatore finale diventa il fattore determinante per stabilire l’applicazione dell’IVA.

Territorialità IVA eventi in streaming dal 2025

Di seguito riepiloghiamo le nuove disposizioni di territorialità IVA, in vigore dal 2025, per l’art. 7-quinquies, lett. b) del DPR n. 633/72:

  • Rapporti B2B: la territorialità delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e delle prestazioni di servizi accessori connessi con l’accesso, disponendo che tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento. Dal 2025, la deroga territoriale non si applica nel caso in cui la presenza all’evento è virtuale, con la conseguenza che le prestazioni di servizi in esame si considerano effettuate nel territorio dello Stato secondo la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/72 (quando il committente è un soggetto passivo ivi stabilito);
  • Rapporti B2C: luogo impositivo delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori, stabilendo che tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento. Dal 2025, se i servizi in esame si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, l’imposizione avviene nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Implicazioni per i servizi B2C e B2B

Per i servizi venduti a consumatori finali (B2C), il nuovo criterio di territorialità si applicherà agli eventi trasmessi in streaming. Tuttavia, per i servizi B2B (business to business), la regola generale rimane valida: l’IVA sarà applicata nel luogo di stabilimento del committente. La deroga non si applica se la presenza degli utenti è virtuale.

Esempio

Prendiamo ad esempio un servizio legato alla fruizione di un corso di formazione, in modalità virtuale, da parte di una società francese, verso un fruitore privato consumatore italiano. Ai fini Iva la prestazione è territorialmente in Italia (ovvero nello Stato in cui il consumatore finale è domiciliato). Se, invece, la fruizione del corso fosse in presenza, in Francia, l’Iva sarebbe territorialmente rilevante in quest’ultimo Stato. Allo stesso modo l’imponibilità Iva resterebbe in Francia qualora la vendita del corso online non fosse verso privato consumatore, ma piuttosto, verso impresa italiana (operazione B2B).

Modifiche alle aliquote IVA

In aggiunta alle nuove regole di territorialità, la riforma prevede anche modifiche riguardanti le aliquote IVA. Secondo il nuovo allegato III della direttiva 2006/112/Ce, gli Stati membri avranno la possibilità di applicare aliquote ridotte non solo per l’ingresso a eventi culturali fisici, ma anche per l’accesso a eventi trasmessi in diretta streaming. Questo approccio mira a garantire che le attività digitali beneficino dello stesso trattamento fiscale delle attività tradizionali.

Motivazioni della riforma

La riforma si inserisce nel contesto della crescente digitalizzazione dell’economia e dell’importanza degli eventi culturali e ricreativi trasmessi online. I considerando della direttiva 2022/542/Ue sottolineano la necessità di garantire che i servizi prestati elettronicamente siano soggetti a imposizione nel luogo in cui il destinatario è stabilito o risiede abitualmente. Questo approccio mira a evitare distorsioni competitive tra i fornitori di servizi digitali e quelli tradizionali.

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito indicazioni su come applicare queste nuove normative. Ad esempio, la Risposta ad interpello n. 409/E/22 ha stabilito che il criterio di territorialità dei corsi di formazione B2C forniti a distanza in modalità online, è nel luogo in cui il cliente finale è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Sul punto vedasi: “Servizi digitali complessi: territorialità Iva e imposte sui redditi“. Questo orientamento è stato confermato anche per le prestazioni di intrattenimento online, come i concerti o gli spettacoli trasmessi in streaming.

Successivamente, la risposta a interpello n. 322/2023 indica che le prestazioni B2C di intrattenimento, mediante videochat, in cui gli interpreti si esibiscono in diretta, sono territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui l’utente finale è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

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