L'approvazione del D.Lgs. n. 180/24 (G.U. del 30 novembre) ha introdotto una nuova disciplina di territorialità relative all'IVA per le prestazioni di servizi rese tramite eventi in streaming. Questa riforma è necessaria per recepire la direttiva 2022/542/Ue. La nuova disciplina ha effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2025. L'obiettivo principale è quello di adattare la normativa italiana alle nuove esigenze del mercato digitale e garantire un trattamento equo per le prestazioni culturali e ricreative.
Art. 7-quinquies IVA: nuove regole di territorialità
Il nuovo articolo 7-quinquies del DPR n. 633/72 introduce un criterio specifico per le prestazioni di servizi legate ad attività culturali, artistiche, sportive e simili, quando queste vengono trasmesse in streaming o rese disponibili virtualmente. Secondo la nuova disposizione, tali servizi saranno considerati rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano se il consumatore finale è domiciliato o residente in Italia.
Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che non prevedeva un criterio così specifico per le prestazioni virtuali. Ora, la residenza o il domicilio del consumatore finale diventa il fattore determinante per stabilire l'applicazione dell'IVA.
Territorialità IVA eventi in streaming dal 2025
Di seguito riepiloghiamo le nuove disposizioni di territorialità IVA, in vigore dal 2025, per l'art. 7-quinquies, lett. b) del DPR n. 633/72:
Rapporti B2B: la territorialità delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e delle prestazioni di servizi accessori connessi con l’accesso, disponendo che tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell'evento. Dal 2025, la deroga territoriale non si applica nel caso in cui la presenza all’evento è virtuale, con la conseguenza che le prestazioni di servizi in esame si considerano effettuate nel territorio dello Stato secondo la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/72 (quando il committente è un soggetto passivo ivi stabilito);
Rapporti B2C: luogo impositivo delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori, stabilendo che tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento. Dal 2025, se i servizi in esame si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, l’imposizione avviene nel luogo in cui il committente è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.
Implicazioni per i servizi B2C e B2B
Per i servizi venduti a consumatori finali (B2C), il nuovo criterio d...
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