Quali sono i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica? Le casistiche possibili.
Tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica. L’obbligo riguarda sia le transazioni verso altri operatori economici (B2B) che quelle verso privati (B2C). Tuttavia il legislatore ha previsto alcune categorie di soggetti esonerati da tale obbligo.
Chi ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica?
La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da una ampia platea di soggetti titolari di posizione Iva. L’obbligo di emissione della fattura elettronica è obbligatoria per tutti gli operatori Iva (soggetti residenti o stabiliti in Italia). Questi soggetti devono emettere e ricevere le proprie fatture esclusivamente con modalità elettronica. L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda sia le operazioni business to business (B2B) e business to consumer (B2C).
Quali sono i soggetti esclusi dall’emissione della fattura elettronica?
Possiamo schematizzare che i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica sono i seguenti:
- Operatori sanitari che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS);
- Operatori economici non residenti o non stabiliti in Italia;
- Soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati, come il “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Restano esonerati dall’obbligo di fatturazione, via SdI, sino al 31 dicembre 2023, i predetti soggetti, qualora abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro;
- A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Vediamo di seguito le singole categorie di soggetti esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Esclusione dalla fattura elettronica in caso di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria
Nel D.L. 119/2018 è stato approvato un emendamento che esclude dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS). Questo limitatamente ai soli dati trasmessi. Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria:
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- Soggetti iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- Soggetti iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.
Soggetti non residenti o non stabiliti esonerati da fattura elettronica
Sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, per tutte le operazioni rilevanti in Italia, i soggetti o enti non residenti fiscalmente o non stabiliti in Italia. Ad esempio è esonerato da tale obbligo, il rappresentante fiscale in Italia, di una società residente in Francia. Allo stesso modo, invece, la stabile organizzazione in Italia di un’azienda tedesca deve necessariamente emettere fatture elettroniche, in quanto soggetto stabilito in Italia.
Per approfondire: “Stabile organizzazione IVA e fatturazione elettronica“.
Soggetti che applicano regimi fiscali agevolati esonerati da fattura elettronica
Rientrano tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che si avvalgano dei regimi agevolati. Con questo mi riferisco ai soggetti passivi che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. luglio 2011, n. 98. Inoltre i contribuenti forfetari che si avvalgono del regime previsto dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Inoltre, rientrano tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica le associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
L’art. 18 del D.L. n. 36/22 ha esteso, partire dal primo luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio i quali, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. In ogni caso l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti questi soggetti vi sarà a partire dal primo gennaio 2024.
Come devono essere conservate le fatture elettroniche?
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972 sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è, come gli altri descritti in questa guida, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Selezionando il link “Fatturazione elettronica” nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica.
Chi è il responsabile della conservazione della fattura elettronica?
Il Responsabile della conservazione essenzialmente è identificato con il contribuente che però può designare un soggetto terzo per la cura e la responsabilità del processo di conservazione e della tenuta degli archivi.
Quanti giorni per registrare una fattura elettronica?
La registrazione delle fatture emesse nei registri Iva deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 633/1972 “nell’ordine della loro numerazione ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione”.
Cos’è il codice destinatario della fattura elettronica?
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico composto da sette cifre che identifica il ricevente della fattura elettronica. Può riferirsi direttamente al destinatario finale, oppure al soggetto intermediario che si occuperà di gestire per conto di esso il documento.
Quanto devono essere conservate le fatture elettroniche?
Le fatture, emesse e ricevute, devono essere conservate, ai fini tributari, per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione alla quale si riferiscono le registrazioni (per i documenti relativi agli anni fino al 2015 compreso, è di 4 anni).
Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.
Fatturazione elettronica verso minimi e forfettari
Per il soggetto obbligato all’emissione della fatturazione elettronica i contribuenti in regime dei minimi o in regime forfettario sono considerati alla pari dei consumatori finali. Pertanto chi si trova ad emettere una fattura verso tali soggetti, sarà necessario valorizzare il il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “0000000”.
La fattura sarà recapitata al destinatario nell’Area web del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà poi il cedente a dover comunicare che la fattura è disponibile all’interno della propria area riservata. Inoltre saranno tenuti a consegnare una copia della fattura elettronica in formato pdf o anologica. Questo salvo espressa rinuncia da parte del cliente. Se invece il cliente ha comunicato l’indirizzo PEC o il codice destinatario, si rende necessario l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche in formato digitale.