Esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026: regole e casi

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Chi non deve presentare il modello Redditi PF 2026: soglie, tipologie reddituali e le novità del cuneo fiscale che cambiano i casi di esclusione dalla dichiarazione.

L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026 riguarda i contribuenti persone fisiche che, in presenza di determinate tipologie reddituali o al di sotto di specifiche soglie di reddito, non sono tenuti a presentare il modello Redditi PF 2026 né il modello 730. La disciplina è contenuta nell’art. 1 del DPR 600/1973 e nelle istruzioni al modello Redditi PF 2026. Per il periodo d’imposta 2025 rilevano due novità: il bonus cuneo fiscale (L. 207/2024) e i compensi degli addetti alle corse ippiche, entrambi cause ostative all’esonero se da restituire o percepiti oltre soglia.

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Verifica esonero — Step 1 di 4

Sei titolare di partita IVA o obbligato alla tenuta delle scritture contabili?

I titolari di partita IVA sono sempre obbligati alla dichiarazione annuale, anche in assenza di redditi (art. 1, DPR 600/1973).

Step 2 di 4 — Tipologia di reddito principale nel 2025

Quale reddito hai percepito prevalentemente nel 2025?

Step 3 di 4 — Condizioni specifiche

Rispondi a tutte le domande seguenti:

a) Hai avuto un unico sostituto d’imposta (o più sostituti con conguaglio finale)?
b) Le detrazioni per familiari a carico erano spettanti?
c) Le addizionali regionale e comunale sono state trattenute correttamente?
d) Non devi restituire il trattamento integrativo né il bonus cuneo fiscale (L. 207/2024)?

Step 3 di 4 — Redditi fondiari

Il totale dei redditi fondiari (al netto degli immobili soggetti solo a IMU) supera € 500,00?

Gli immobili per i quali è dovuta l’IMU non concorrono al calcolo del limite (circ. AdE 5/2013).

Step 3 di 4 — Compensi speciali

Seleziona la tua situazione:

Step 3 di 4 — Redditi misti o altri redditi

Il reddito complessivo (esclusa abitazione principale) è inferiore a € 8.500?

Per redditi assimilati al lavoro dipendente non rapportati al periodo (es. lavoro autonomo occasionale) il limite scende a € 5.500.

Obbligo dichiarativo — Presentazione obbligatoria
I titolari di partita IVA sono sempre tenuti alla dichiarazione annuale, anche in assenza di redditi o di imposta dovuta.
Probabile esonero — Verifica comunque la convenienza
Se tutte le condizioni sono rispettate, non sussiste l’obbligo dichiarativo. Valuta però se hai crediti d’imposta da recuperare o oneri detraibili non certificati nella CU: in tal caso presentare il modello conviene.
Hai dubbi? Richiedi una consulenza →
Presentazione obbligatoria
Almeno una delle condizioni non è soddisfatta. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata. Rivolgiti a un professionista per identificare il modello corretto.
Richiedi una consulenza →
Probabile esonero — Redditi fondiari entro soglia
I redditi fondiari fino a € 500 non generano IRPEF né addizionali (art. 11 co. 2-bis TUIR). L’esonero si applica, salvo obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Verifica la condizione generale di esonero
Applica questo calcolo: imposta lorda − detrazioni familiari − detrazioni da lavoro/pensione − ritenute subite. Se il risultato è uguale o inferiore a € 10,33, sei esonerato dalla presentazione (art. 1, DPR 600/1973).
Hai dubbi? Richiedi una consulenza →
Presentazione obbligatoria
Il reddito complessivo supera le soglie di esonero per categoria. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata.
Richiedi una consulenza →
Esonero se compensi ≤ € 15.000
I compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (e degli atleti professionisti under 23) non sono imponibili fino a € 15.000 (art. 36 co. 6 e 6-ter DLgs. 36/2021). Oltre tale soglia si applicano le regole ordinarie.
Esonero se compensi ≤ € 30.658,28
I compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche sono esenti fino a € 10.000 e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta fino a € 30.658,28 (art. 69 co. 2 TUIR). Oltre tale soglia scatta l’obbligo dichiarativo.
Novità 2025 — Esonero se compensi ≤ € 15.000
Dal 1° gennaio 2025, i compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche sono redditi assimilati al lavoro dipendente (nuova lett. l-bis, art. 50 TUIR) e non imponibili fino a € 15.000 (art. 1 co. 552, L. 207/2024).

La dichiarazione dei redditi: obbligo e presupposti

L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia discende dall'art. 3 del TUIR e dall'art. 1 del DPR 600/1973: sono tenuti alla presentazione i soggetti fiscalmente residenti in Italia per i redditi ovunque prodotti, e i soggetti non residenti per i soli redditi di fonte italiana. Prima di verificare i casi di esclusione dalla dichiarazione, è necessario identificare chi non può mai beneficiarne, indipendentemente dall'ammontare del reddito.

Sono sempre obbligati alla presentazione, senza eccezioni:

  • I titolari di partita IVA e i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche in assenza di redditi imponibili nell'anno;
  • I contribuenti che hanno conseguito redditi nell'anno e non rientrano in alcuna delle ipotesi di esonero previste dalla normativa;
  • I soggetti che devono restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo (DL 3/2020) o la somma che non concorre alla formazione del reddito introdotta dalla L. 207/2024 — entrambe cause ostative all'esonero espressamente richiamate nelle istruzioni al modello Redditi PF 2026;
  • I contribuenti che hanno percepito redditi da locazione con opzione per la cedolare secca, tenuti a indicare nella dichiarazione i dati di tutti gli immobili posseduti, compresi quelli a tassazione sostitutiva (circ. AdE 11.3.2013 n. 5).

Un errore frequente nella prassi è quello di ritenere che la cedolare secca, in quanto regime sostitutivo, esoneri dalla presentazione del modello: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il contrario già con la circolare 5/2013. Analogamente, la presenza di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero obbliga alla compilazione del quadro RW e del frontespizio del modello Redditi PF 2026, anche quando il contribuente sarebbe altrimenti esonerato dalla dichiarazione per i redditi prodotti in Italia.

Per approfondire:

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi 2026

L'esonero dall'obbligo dichiarativo si articola su tre livelli distinti e sequenziali, disciplinati dall'art. 1 del DPR 600/1973 e dalle istruzioni al modello Redditi PF 2026: esonero per tipologia reddituale, esonero per limite di reddito, e condizione generale residuale. Il contribuente deve verificarli nell'ordine indicato, poiché il mancato rispetto di anche una sola condizione ripristina l'obbligo di presentazione. L'esonero non si applica in nessun caso se il contribuente deve restituire il trattamento integrativo o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Esonero per tipologia reddituale

È dispensato dalla presentazione il contribuente che possiede esclusivamente le tipologie reddituali indicate nella tabella seguente, al verificarsi delle condizioni nella seconda colonna. La coesistenza di redditi non inclusi nella tabella — anche di importo minimo — può escludere l'esonero e impone la verifica al livello successivo.

Tipologia di reddito Condizioni per l'esonero
Abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensione Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato alle ritenute, o da più sostituti purché certificati dall'ultimo con conguaglio; detrazioni per familiari a carico spettanti; addizionali regionale e comunale non dovute
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e pertinenze (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), compresi i lavori a progetto Escluse le collaborazioni amministrativo-gestionali non professionali rese a società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esenti Esempi: rendite INAIL per invalidità permanente o morte, borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate militari di leva, indennità di accompagnamento, assegni per invalidi civili, pensioni sociali
Redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi dalla cedolare secca) Esempi: interessi su BOT e altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta Esempi: interessi su conti correnti bancari o postali; redditi da lavori socialmente utili

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

Effetto sostitutivo dell'IMU sull'obbligo dichiarativo

L'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari degli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito, con la sola eccezione del reddito agrario (art. 8 co. 1, DLgs. 23/2011). Questa sostituzione produce effetti diretti sull'obbligo dichiarativo: il contribuente che possiede esclusivamente redditi fondiari sostituiti dall'IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Chi possiede anche altri redditi deve invece verificare nelle istruzioni al modello se la propria situazione rientra tra i casi di esonero (circ. AdE 11.3.2013 n. 5, § 3).

L'effetto sostitutivo si applica, per espressa previsione normativa, anche alle imposte locali equivalenti: l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano (L. Prov. 19.4.2014 n. 3), l'IMIS della Provincia autonoma di Trento (L. Prov. 30.12.2014 n. 14) e l'ILIA della Regione Friuli Venezia Giulia (L. Reg. 14.11.2022 n. 17, applicabile dal periodo d'imposta 2023 per effetto dell'art. 1 co. 528, L. 213/2023). Le istruzioni al modello Redditi PF 2026 precisano che tutti i riferimenti all'IMU si intendono effettuati anche a queste imposte locali.

Per approfondire: Effetto sostitutivo Imu/Irpef per gli immobili non locati.

Immobili non locati nello stesso comune dell'abitazione principale

Per gli immobili ad uso abitativo assoggettati a IMU, non locati e situati nello stesso comune dell'abitazione principale, l'effetto sostitutivo viene meno parzialmente: il reddito fondiario di questi immobili concorre alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50% (art. 1 co. 717, L. 147/2013). La conseguenza pratica è duplice: da un lato l'esonero dall'obbligo dichiarativo potrebbe venire meno; dall'altro, il contribuente deve verificare se il reddito imponibile residuo — calcolato nella misura ridotta — supera le soglie di esonero previste per la propria categoria reddituale. È una casistica che nella prassi genera frequenti errori di valutazione, in quanto il contribuente tende erroneamente a ritenere che il pagamento dell'IMU esaurisca ogni obbligo fiscale anche in questo scenario.

Casi di esonero per limiti di reddito

L'esonero per limite di reddito si applica ai contribuenti che, pur non rientrando nelle tipologie reddituali della tabella precedente, possiedono esclusivamente i redditi indicati nella tabella seguente entro le soglie massime previste. Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze. L'esonero non opera se il contribuente deve restituire il trattamento integrativo o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo (L. 207/2024).

Tipologia di reddito Limite di reddito (uguale o inferiore a) Condizioni aggiuntive
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e pertinenze *) € 500,00
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) € 8.500,00 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni; detrazioni per familiari spettanti; addizionali non dovute
Pensione + altre tipologie di reddito (**) € 8.500,00 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze (*) € 7.500,00 (pensione) + € 185,92 (terreni)
Assegno periodico dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) € 8.500,00 Escluso l'assegno per il mantenimento dei figli
Redditi assimilati al lavoro dipendente non rapportati al periodo (es. lavoro autonomo occasionale, attività commerciali occasionali, attività intramuraria SSN) € 5.500,00
Compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche € 30.658,28
Compensi da attività sportive dilettantistiche € 15.000,00 Derivanti esclusivamente da attività sportive dilettantistiche (art. 36 co. 6, DLgs. 36/2021)
Compensi da attività sportive professionistiche — atleti under 23 € 15.000,00 Atleti di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico (art. 36 co. 6-ter, DLgs. 36/2021)
Compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche — novità 2025 € 15.000,00 Iscritti nel registro del Ministero dell'Agricoltura; redditi assimilati al lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 (art. 1 co. 552, L. 207/2024)

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'IMU. (**) Il reddito complessivo si calcola escludendo il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

No tax area e detrazioni IRPEF per tipologia reddituale

Le soglie di esonero per limite di reddito rispecchiano la struttura della no tax area definita dall'art. 13 del TUIR, ovvero la fascia di reddito entro la quale la detrazione spettante per tipologia reddituale eguaglia o supera l'imposta lorda, azzerando il debito IRPEF. Per il periodo d'imposta 2025 i limiti di esenzione sono i seguenti: € 8.500 per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR; € 8.500 per i pensionati, ai sensi dell'art. 13 co. 3 del TUIR; € 8.500 per i percettori di assegni periodici dal coniuge separato o divorziato, ai sensi dell'art. 13 co. 5-bis del TUIR; € 5.500 per i titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, impresa minore e alcuni redditi diversi, ai sensi dell'art. 13 co. 5 del TUIR.

L'allineamento della soglia dei lavoratori dipendenti a quella dei pensionati — da € 1.880 a € 1.955 di detrazione — è stato introdotto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 per il 2024 e confermato a regime dall'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 207/2024 a partire dal periodo d'imposta 2025. La detrazione di € 1.955 è matematicamente pari all'IRPEF lorda del 23% dovuta su un reddito complessivo di € 8.500, il che spiega perché al di sotto di tale soglia non sia dovuta alcuna imposta.

Pensionati con terreni e abitazione principale

I titolari di soli redditi da pensione, affiancati da redditi fondiari e dall'abitazione principale, beneficiano di una soglia di esonero specifica e cumulativa stabilita dall'art. 11 co. 2 del TUIR. L'IRPEF non è dovuta — e la dichiarazione non deve essere presentata — quando concorrono simultaneamente tre condizioni: redditi da pensione non superiori a € 7.500 goduti per l'intero anno; redditi di terreni non superiori a € 185,92; reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In presenza di tutte e tre le condizioni non sono dovute nemmeno le addizionali IRPEF regionale e comunale, salvo che il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Nella prassi, questa casistica riguarda tipicamente i pensionati proprietari di piccoli appezzamenti agricoli o di un'ulteriore pertinenza oltre alla residenza principale.

Al di là delle soglie per categoria, esiste una condizione generale residuale che può determinare l'esonero per qualsiasi contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, indipendentemente dalla tipologia e dall'ammontare del reddito percepito.

Condizione generale di esonero (imposta netta ≤ € 10,33)

La condizione generale di esonero opera come clausola residuale: si applica a qualsiasi contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili che, pur non rientrando nelle tipologie o nelle soglie delle sezioni precedenti, si trovi nella situazione in cui l'imposta effettivamente dovuta risulti di importo trascurabile. Il presupposto è che il risultato del calcolo seguente sia uguale o inferiore a € 10,33 (art. 1, DPR 600/1973):

Schema di calcolo Voce
Imposta lorda (*) A
− Detrazioni per carichi di famiglia B
− Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi C
− Ritenute subite D
= Risultato (A − B − C − D) Se ≤ € 10,33 → esonero

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

Se il risultato è uguale o inferiore a € 10,33, non vi è imposta da versare e il contribuente è dispensato dalla presentazione della dichiarazione senza incorrere in sanzioni. La soglia di € 10,33 — corrispondente alle vecchie 20.000 lire — non è mai stata aggiornata dal legislatore e mantiene la sua formulazione originaria. Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, questa condizione generale è quella che più frequentemente viene trascurata dai contribuenti con redditi marginali o con situazioni fiscali al limite delle soglie di esonero per categoria: verificarla prima di procedere alla presentazione può evitare un adempimento non necessario.

Accertata la struttura generale dell'esonero, occorre analizzare le due novità introdotte per il periodo d'imposta 2025 che incidono direttamente sui casi di esclusione dalla dichiarazione: il bonus cuneo fiscale e la nuova disciplina dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Le novità 2025 che incidono sull'esonero

Per il periodo d'imposta 2025 — dichiarato con il modello Redditi PF 2026 — due interventi normativi modificano il perimetro dei contribuenti dispensati dalla presentazione. Il primo amplia le cause ostative all'esonero già esistenti; il secondo introduce una categoria reddituale del tutto nuova con soglia di esenzione dedicata. Entrambi sono assenti nella totalità dei contenuti pubblicati dai principali siti di informazione fiscale generalista, e rappresentano l'elemento di aggiornamento più rilevante rispetto alla disciplina del periodo d'imposta 2024.

Il bonus cuneo fiscale e la "somma che non concorre al reddito"

Dal 1° gennaio 2025, la L. 207/2024 (art. 1 co. 4-9) ha introdotto una nuova misura di riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 20.000: una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, erogata direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga. L'ammontare si determina applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali: 7,1% per redditi fino a € 8.500; 5,3% per redditi superiori a € 8.500 e fino a € 15.000; 4,8% per redditi superiori a € 15.000 e fino a € 20.000. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Le istruzioni al modello Redditi PF 2026 precisano che il contribuente non può beneficiare dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione qualora debba restituire, in tutto o in parte, questa somma. La restituzione si rende necessaria quando, in sede di riliquidazione in dichiarazione, emerge che il bonus non spettava o spettava in misura inferiore rispetto a quanto erogato dal datore di lavoro — circostanza che si verifica tipicamente in caso di pluralità di rapporti di lavoro nell'anno o di variazioni reddituali rilevanti. La stessa causa ostativa si applicava già, con meccanismo analogo, al trattamento integrativo (DL 3/2020, conv. L. 21/2020), riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a € 28.000 per un importo massimo di € 1.200 annui: anche la restituzione parziale o totale di quest'ultimo esclude l'esonero, come confermato dalle istruzioni al modello Redditi PF 2026.

Compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche (novità dal 2025)

Dal 1° gennaio 2025, per effetto dell'art. 1 co. 552 della L. 207/2024, i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella — autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive e iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste — assumono una nuova qualificazione fiscale. Tali compensi costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi della nuova lett. l-bis) dell'art. 50 co. 1 del TUIR, e sono imponibili soltanto per la parte che eccede complessivamente € 15.000 nel periodo d'imposta, per effetto della nuova lett. d-bis.1) dell'art. 52 co. 1 del TUIR.

La conseguenza sul piano dichiarativo è diretta: i soggetti che nel 2025 hanno percepito esclusivamente questi compensi per un importo complessivo annuo fino a € 15.000 sono esonerati dalla presentazione del modello Redditi PF 2026. Si tratta di una categoria prima fiscalmente non codificata in modo autonomo, il cui inquadramento come reddito assimilato al lavoro dipendente risolve una lacuna normativa che generava incertezza applicativa nella prassi del settore ippico.

Oltre alle novità 2025, esistono categorie di contribuenti che beneficiano da anni di soglie di esonero dedicate, legate alla natura non professionale dei compensi percepiti: sportivi dilettantistici, musicisti e coristi operanti nell'ambito del dilettantismo.

Categorie speciali: sportivi, musicisti e cori dilettantistici

I compensi percepiti nell'ambito di attività sportive e musicali dilettantistiche seguono regole di esonero dichiarativo autonome, che si discostano dalla disciplina generale per tipologia reddituale e per soglia di imponibilità. La distinzione tra le diverse categorie — sportivi dilettantistici, atleti professionisti under 23, addetti a bande musicali e filodrammatiche — è rilevante perché le soglie e le basi normative sono differenti, e una classificazione errata può determinare l'omessa presentazione della dichiarazione con le relative conseguenze sanzionatorie.

Sportivi dilettantistici e atleti professionisti under 23

I compensi da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino all'importo complessivo annuo di € 15.000 (art. 36 co. 6, DLgs. 36/2021). Al di sopra di tale soglia si applicano le regole ordinarie in materia di ritenute fiscali e di addizionali IRPEF regionale e comunale. Il contribuente che nel 2025 ha percepito esclusivamente compensi da lavoro sportivo dilettantistico entro € 15.000 è quindi esonerato dalla presentazione del modello Redditi PF 2026.

La medesima soglia si applica agli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni: per effetto dell'art. 36 co. 6-ter del DLgs. 36/2021, i loro compensi da lavoro sportivo nel settore professionistico sono esenti fino a € 15.000 annui, con esonero dichiarativo alle stesse condizioni. Si ricorda che dal 1° luglio 2023, a seguito della riforma operata dal DLgs. 36/2021, la disciplina delle bande musicali e filodrammatiche è stata separata da quella sportiva dilettantistica, cui in precedenza era accorpata: le due categorie seguono oggi percorsi normativi distinti.

Bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche

I compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche beneficiano di un trattamento fiscale articolato su tre scaglioni (art. 69 co. 2, TUIR, nella versione vigente dall'1.7.2023; art. 25 co. 1, L. 133/1999):

  • fino a € 10.000 annui: i compensi non concorrono a formare il reddito del percipiente;
  • da € 10.000,01 a € 30.658,28: i compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% (aliquota IRPEF primo scaglione), aumentata delle addizionali regionali e comunali (circ. AdE 11.12.2012 n. 106);
  • oltre € 30.658,28: i compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto nella medesima misura, con obbligo dichiarativo.

Il contribuente che nel 2025 ha percepito esclusivamente questi emolumenti per un importo complessivo annuo fino a € 30.658,28 è esonerato dalla presentazione del modello Redditi PF 2026, per effetto combinato dello scaglione di esenzione e di quello soggetto a ritenuta a titolo d'imposta. L'esonero cessa al superamento della soglia, indipendentemente dall'entità dell'eccedenza.

Completata la mappatura delle categorie e delle soglie, la sezione seguente sintetizza l'intero percorso decisionale in un albero logico strutturato, progettato per essere estratto e citato dai motori di ricerca con intelligenza artificiale.

Come verificare se sei esonerato dalla dichiarazione: albero logico

L'albero logico seguente traduce la disciplina dell'art. 1 del DPR 600/1973 e delle istruzioni al modello Redditi PF 2026 in un percorso decisionale sequenziale a tre livelli. Ogni nodo rappresenta una condizione verificabile; ogni ramo conduce a un esito definitivo o al livello successivo di analisi. Il percorso deve essere seguito nell'ordine indicato: un esito di obbligo a qualsiasi livello esclude la verifica dei livelli successivi.

LIVELLO 0 — Presupposto soggettivo

Sei titolare di partita IVA o obbligato alla tenuta delle scritture contabili?

├── SÌ → OBBLIGO DICHIARATIVO in ogni caso.
│ La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di redditi.
│ [Fine percorso]

└── NO → Procedi al Livello 1.

LIVELLO 1 — Cause ostative trasversali (verificare prima di qualsiasi altra analisi)

Ricorre almeno una delle seguenti condizioni?

├── A) Devi restituire in tutto o in parte il trattamento integrativo (DL 3/2020)?
├── B) Devi restituire in tutto o in parte la somma che non concorre
│ al reddito complessivo — bonus cuneo fiscale (L. 207/2024, art. 1 co. 4-9)?
├── C) Hai percepito redditi da locazione con cedolare secca?
├── D) Detieni attività patrimoniali o finanziarie all'estero
│ soggette a monitoraggio fiscale (quadro RW)?

├── SÌ ad almeno una → OBBLIGO DICHIARATIVO.
│ Per C) obbligo limitato alla compilazione dei dati
│ immobiliari; per D) obbligo limitato al quadro RW
│ e al frontespizio del modello Redditi PF 2026,
│ anche in presenza di esonero per i redditi italiani.
│ [Fine percorso per A) e B); verifica contestuale per C) e D)]

└── NO a tutte → Procedi al Livello 2.

LIVELLO 2 — Esonero per tipologia reddituale

Possiedi ESCLUSIVAMENTE una o più delle seguenti tipologie reddituali?

├── 2A) Solo abitazione principale, pertinenze e fabbricati non locati
│ soggetti a IMU (non nello stesso comune dell'abitazione principale)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2B) Lavoro dipendente o pensione
│ con unico sostituto d'imposta (o più sostituti con conguaglio finale),
│ detrazioni familiari spettanti, addizionali correttamente trattenute
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2C) Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e pertinenze (IMU esente)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2D) Solo rapporti di co.co.co. o lavori a progetto
│ (escluse collaborazioni amministrativo-gestionali per enti sportivi dilettantistici)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2E) Solo redditi esenti (rendite INAIL, pensioni di guerra,
│ indennità di accompagnamento, pensioni sociali, borse di studio esenti)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2F) Solo redditi soggetti a imposta sostitutiva
│ diversi dalla cedolare secca (es. interessi su BOT e titoli di Stato)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2G) Solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
│ (es. interessi su conti correnti bancari o postali,
│ redditi da lavori socialmente utili)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2H) Compensi da lavoro sportivo dilettantistico
│ o da atleta professionista under 23 ≤ € 15.000
│ (art. 36 co. 6 e 6-ter, DLgs. 36/2021)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2I) Compensi da bande musicali/filodrammatiche dilettantistiche ≤ € 30.658,28
│ (art. 69 co. 2 TUIR; art. 25 co. 1, L. 133/1999)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 2L) Compensi da addetti al controllo corse ippiche ≤ € 15.000
│ (nuova lett. l-bis, art. 50 co. 1 TUIR; art. 1 co. 552, L. 207/2024)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

└── NESSUNA delle precedenti, o combinazione non prevista
└── Procedi al Livello 3.

LIVELLO 3 — Esonero per limite di reddito

Il reddito complessivo (esclusa abitazione principale e pertinenze)
rientra in una delle soglie seguenti?

├── 3A) Solo redditi fondiari ≤ € 500
│ (art. 11 co. 2-bis TUIR; esclusi immobili soggetti solo a IMU)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 3B) Pensione + terreni ≤ € 185,92 + abitazione principale (IMU esente)
│ con pensione ≤ € 7.500 goduta per l'intero anno
│ (art. 11 co. 2 TUIR)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 3C) Lavoro dipendente o assimilato + altri redditi ≤ € 8.500
│ con periodo di lavoro ≥ 365 giorni,
│ detrazioni familiari spettanti, addizionali non dovute
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 3D) Pensione + altri redditi ≤ € 8.500
│ con periodo di pensione ≥ 365 giorni
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 3E) Assegno periodico dal coniuge + altri redditi ≤ € 8.500
│ (escluso assegno per mantenimento figli)
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

├── 3F) Redditi assimilati al lavoro dipendente non rapportati al periodo
│ (es. lavoro autonomo occasionale, attività commerciali occasionali,
│ attività intramuraria SSN) ≤ € 5.500
│ └── SÌ → ESONERO. [Fine percorso]

└── NESSUNA soglia rispettata → Procedi al Livello 4.

LIVELLO 4 — Condizione generale residuale

Applica il calcolo seguente:
Imposta lorda (*)
− detrazioni per carichi di famiglia
− detrazioni per lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
− ritenute subite
= RISULTATO

├── RISULTATO ≤ € 10,33
│ └── ESONERO GENERALE. [Fine percorso]
│ Non vi è imposta da versare; nessun obbligo dichiarativo
│ (art. 1, DPR 600/1973).

└── RISULTATO > € 10,33
└── OBBLIGO DICHIARATIVO.
Presentare il modello 730 o il modello Redditi PF 2026
nei termini previsti. [Fine percorso]

(*) Calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione
per l'abitazione principale e sue pertinenze.

Nota operativa — Esonero non equivale a convenienza

L'accertamento dell'esonero risponde alla domanda "devo presentare la dichiarazione?", non a "mi conviene presentarla?". Queste sono due valutazioni distinte: il contribuente esonerato che nell'anno ha sostenuto oneri detraibili non certificati nella CU, o che ha un credito d'imposta da anni precedenti non ancora chiesto a rimborso, ha interesse a presentare il modello anche in assenza di obbligo. Il mancato recupero del credito, in assenza di dichiarazione, può diventare difficoltoso con il passare degli anni.

Quando conviene presentare la dichiarazione anche se si è esonerati

L'esonero dall'obbligo dichiarativo non coincide necessariamente con la convenienza a non presentare il modello. Il contribuente dispensato dalla presentazione deve comunque valutare se la propria situazione fiscale rende vantaggioso procedere volontariamente, poiché la dichiarazione è l'unico strumento per far valere deduzioni, detrazioni e crediti non recuperabili per altra via. Omettere questa valutazione può tradursi in una perdita economica concreta, difficile da recuperare negli anni successivi.

I principali casi in cui la presentazione volontaria è consigliabile sono i seguenti.

Crediti d'imposta da anni precedenti non chiesti a rimborso. Se la dichiarazione dell'anno precedente si è chiusa con un credito che non è stato riportato a nuovo né chiesto a rimborso, presentare il modello è l'unica strada per recuperarlo. Il credito non recuperato non si estingue immediatamente, ma il suo recupero diventa progressivamente più difficoltoso con il passare delle annualità e può essere soggetto a contestazioni in sede di controllo.

Oneri detraibili o deducibili non certificati nella CU. Il contribuente esonerato che nell'anno ha sostenuto spese sanitarie, interessi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali volontari o altri oneri detraibili o deducibili non attestati nella Certificazione Unica può recuperare il beneficio fiscale solo attraverso la dichiarazione. La rinuncia alla presentazione equivale alla rinuncia definitiva alla detrazione o deduzione per quell'annualità.

Ritenute subite in misura superiore all'imposta dovuta. In presenza di ritenute operate dal sostituto d'imposta in eccesso rispetto all'imposta effettivamente dovuta — circostanza frequente in caso di variazioni reddituali significative nell'anno — il rimborso dell'eccedenza è ottenibile esclusivamente tramite dichiarazione. Il sostituto d'imposta non è tenuto ad erogare rimborsi al di fuori del conguaglio di fine anno.

Detrazioni per familiari a carico non attribuite o attribuite parzialmente. Se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto in tutto o in parte le detrazioni per coniuge o figli a carico — ad esempio per mancata comunicazione tempestiva da parte del lavoratore — la dichiarazione consente di recuperare la quota spettante.

Hai dubbi sulla tua posizione dichiarativa?

Verificare correttamente i casi di esonero richiede un'analisi della situazione reddituale complessiva. Un errore di valutazione può comportare sanzioni per omessa dichiarazione o la perdita di crediti recuperabili. Richiedi una consulenza fiscale strategica per una verifica puntuale della tua posizione.

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Domande frequenti

Che cosa sono i redditi esenti da imposta?

Sono esempi di redditi esenti da imposta i seguenti: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Chi non è mai esonerato dalla dichiarazione dei redditi?

I titolari di partita IVA e i soggetti obbligati alle scritture contabili devono presentare il modello in ogni caso, anche senza redditi. Lo stesso vale per chi deve restituire il trattamento integrativo o il bonus cuneo fiscale 2025.

Qual è il limite di reddito per non fare il 730 nel 2026?

Non esiste una soglia unica: dipende dalla tipologia reddituale. Per lavoro dipendente e pensione il limite è € 8.500; per redditi assimilati non rapportati al periodo scende a € 5.500; per soli redditi fondiari il tetto è € 500.

Chi percepisce solo la pensione deve presentare la dichiarazione?

Se la pensione non supera € 8.500 annui, è corrisposta da un unico sostituto con conguaglio e le addizionali sono state trattenute correttamente, il pensionato è dispensato dalla presentazione. Sotto € 7.500, con piccoli redditi fondiari e abitazione principale, l'esonero opera per legge.

Conviene sempre non presentare la dichiarazione se si è esonerati?

Non necessariamente. La presentazione volontaria consente di recuperare crediti da anni precedenti, detrazioni per oneri non certificati nella CU e rimborsi da ritenute in eccesso. Rinunciare alla dichiarazione significa rinunciare definitivamente a questi benefici per l'annualità in questione.

Fonti e riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 1 — Presupposto dell'obbligo dichiarativo e condizione generale di esonero (soglia € 10,33)
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):
    • Art. 3 — Presupposto soggettivo dell'obbligo dichiarativo
    • Art. 11, co. 2 — Esonero per pensionati con terreni e abitazione principale (soglie € 7.500 e € 185,92)
    • Art. 11, co. 2-bis — Esonero per soli redditi fondiari fino a € 500
    • Art. 13 — Detrazioni IRPEF per tipologia reddituale e no tax area (€ 8.500 e € 5.500)
    • Art. 50, co. 1, lett. l-bis — Redditi assimilati al lavoro dipendente: compensi addetti corse ippiche (introdotta da L. 207/2024)
    • Art. 52, co. 1, lett. d-bis.1) — Soglia di imponibilità compensi addetti corse ippiche (€ 15.000)
    • Art. 69, co. 2 — Compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche
  • DLgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, co. 1 — Effetto sostitutivo IMU/IRPEF sui redditi fondiari di immobili non locati
  • L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, co. 717 — Imponibilità IRPEF al 50% per immobili non locati nello stesso comune dell'abitazione principale
  • L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, co. 12 — Estensione effetto sostitutivo a IMI (Bolzano) e IMIS (Trento)
  • DL 5 febbraio 2020, n. 3 (conv. L. 2 aprile 2020, n. 21), come modificato dall'art. 1, co. 3, lett. a), n. 1 della L. 234/2021 — Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente (importo massimo € 1.200 annui)
  • DLgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 36, co. 6 e 6-ter — Esonero dichiarativo per compensi sportivi dilettantistici e atleti professionisti under 23 (soglia € 15.000)
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), art. 1, co. 528 — Estensione effetto sostitutivo a ILIA (Friuli Venezia Giulia) dal periodo d'imposta 2023
  • DLgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 1, co. 2 — Aumento detrazione lavoro dipendente da € 1.880 a € 1.955 per il 2024
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025):
    • Art. 1, co. 2, lett. b) — Conferma a regime della detrazione € 1.955 dal periodo d'imposta 2025
    • Art. 1, co. 4-9 — Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo (bonus cuneo fiscale): percentuali 7,1%, 5,3%, 4,8% per fasce di reddito fino a € 20.000
    • Art. 1, co. 552 — Nuova qualificazione fiscale dei compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche
  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, co. 1 — Ritenuta a titolo d'imposta sui compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche (23% + addizionali, fascia € 10.000-€ 30.658,28)

Prassi amministrativa

  • Circolare Agenzia delle Entrate 11 marzo 2013, n. 5, §§ 1.1 e 3 — Effetto sostitutivo IMU/IRPEF: esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi fondiari non locati; effetti sull'obbligo dichiarativo; trattamento degli immobili soggetti a cedolare secca
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 marzo 2011, n. 35 — Calcolo del limite di € 500 per redditi fondiari in assenza di effetto sostitutivo IMU: riferimento al lordo della deduzione per abitazione principale
  • Circolare Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2012, n. 106 — Aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicabile ai compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche nella fascia soggetta a imposizione

Documentazione ufficiale modello

  • Istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 1), Agenzia delle Entrate, aggiornamento aprile 2026 — Sezione "Informazioni preliminari": casi di esonero dalla presentazione, restituzione del trattamento integrativo, restituzione della somma che non concorre al reddito complessivo, estensione dell'effetto sostitutivo a IMI, IMIS e ILIA
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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