L’esclusione del socio è un rimedio estremo che consente agli altri soci di allontanare dalla compagine sociale un socio. L’esclusione del socio nella SRL avviene quando, esso, non adempie l’obbligazione di conferimento in denaro o in natura o quando si verificano una delle ipotesi di giusta causa previste nell’atto costitutivo. Di fatto, quindi, esiste una procedura legale ed una convenzionale per l’uscita del socio.
Nelle società a responsabilità limitata, il socio può essere escluso in due casi: mancata esecuzione del conferimento oppure in caso di ipotesi di giusta causa previste dall’atto costitutivo. Questo significa che viene attribuita una particolare autonomia statutaria nel determinare le relative cause di esclusione. Vediamo, di seguito con maggiore dettaglio queste due ipotesi in cui il socio può essere escluso da una SRL.
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L’esclusione del socio nelle SRL
L’esclusione produce lo scioglimento del del rapporto indipendentemente dalla volontà del socio escluso. La procedura può essere:
- Prevista dalla legge (causa legale);
- Prevista dall’atto costitutivo (causa convenzionale).
Cause legali
L’art. 2466, co. 3, c.c. prevede un solo caso di esclusione legale: il socio moroso che non esegue i conferimenti deve essere escluso quando sono falliti i tentativi di vendere la sua quota. In conseguenza la società deve ridurre il capitale sociale in misura corrispondente alla quota del socio escluso. In particolare, l’art. 2466 c.c. sulla “mancata esecuzione dei conferimenti” fa riferimento a qualsiasi natura di conferimento, in denaro, natura, crediti o qualsiasi altro genere. Gli amministratori della società devono provvedere con diffida a riscuotere il conferimento, prima di procedere all’esclusione del socio. La dispone in commento prevede che: “la vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto“.
Gli altri soci partecipano alla vendita in misura proporzionale alla quota posseduta. Qualora non vi siano offerte di acquisto la quota è venduta all’incanto e in extrema ratio la società ha l’obbligo di escludere il socio. Gli altri soci, trattengono le somme già riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente.
L’esclusione è efficace dal momento della comunicazione al socio escluso presso il domicilio risultante dal libro soci. Il socio ha la possibilità di opporsi giudizialmente alla procedura lamentando esclusivamente la mancanza dei presupposti legali. Vale a dire l’inadempimento e la diffida ad adempiere.
Cause convenzionali
L’atto costitutivo di una SRL gode di autonomia privata e può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, cioè a patto che non privino il socio di ogni tutela. Per esempio, non è consentito rimettere alla società un potere di esclusione insindacabile. Sul punto, l’art. 2473-bis c.c. prevede che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale“.
Andando ad analizzare la disposizione, come anticipato, emerge chiaramente come vi sia la regola generale, ovvero l’autonomia statutaria nel determinare le cause di esclusione. Questo, sempre nel rispetto di due condizioni: le clausole devono essere “specifiche” e legate ad una “giusta causa“. Una volta accertato il verificarsi della causa il procedimento rinvia alle disposizioni sul recesso del socio, di cui all’art. 2473 c.c.
Importante: |
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La previsione legislativa è nel senso che la tematica dell’esclusione del socio di SRL è rimessa totalmente all’autonomia statutaria. Ne consegue che, se l’atto costitutivo nulla dice al riguardo, il socio non può essere escluso. La procedura non può essere deliberata, inoltre, se la società si è sciolta ovvero se è divenuto efficace il recesso esercitato dal socio stesso. |
Nel rispetto di queste condizioni le clausole possono essere liberamente inserite all’interno dello statuto di una SRL. In particolare, possono essere presi in considerazione dei casi rientranti in gravi violazioni dei doveri sociali o sopravvenuta impossibilità del loro conseguimento. Le clausole non sono previste dalla legge ma sono rimesse all’autonomia privata, ossia ai singoli soci al momento della costituzione della società e alle esigenze degli stessi.
La giusta causa di esclusione consiste in un comportamento del socio irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario che ha dato vita al vincolo societario e che, quindi, rende incompatibile la permanenza del rapporto sociale nei confronti dell’autore del comportamento. La giusta causa dovrebbe consistere in un comportamento o in un fatto attinente specificatamente alla persona del socio che determini l’incompatibilità della sua permanenza in società (per ostacolo o pregiudizio all’attività comune).
Attraverso i criteri della specificità e della giusta causa il legislatore ha voluto accordare una tutela all’interesse del socio a non essere estromesso senza adeguate garanzie. L’obiettivo è quello di evitare che l’istituto in commento si risolva in un mero pretesto per eliminare dalla compagine societaria un socio sgradito.
Quali sono le ipotesi di giusta causa di esclusione del socio?
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16013 del 2019 ha posto dei limiti alle clausole di esclusione per giusta causa, al fine di evitare che lo strumento delle clausole possa essere utilizzato per strumentalizzazioni abusive. Pertanto, a tal fine, le clausole, non possono essere caratterizzate da generalità, devono considerarsi nulle le cause del tutto generiche.
Possono integrare giusta causa di esclusione del socio le seguenti circostanze:
- Incapacità allo svolgimento della prestazione oggetto del conferimento sociale;
- Condanna penale;
- Perdita dell’abilitazione professionale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del conferimento;
- Svolgimento di un’attività in concorrenza con quella della società;
- Assenza sistematica alle assemblee;
- Utilizzo di risorse sociali per questioni personali;
- Il compimento di gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- La mancata partecipazione alle decisioni sociali;
- L’aver impedito il perseguimento dell’oggetto sociale;
- L’aver assunto obbligazioni per conto della società;
- La violazione dell’obbligo di riservatezza;
- Il rifiuto di sottoscrivere patti parasociali.
Detto questo vediamo le più frequenti ipotesi che si possono verificare nella realtà.
Violazione dell’obbligo di non concorrenza
Il divieto di svolgere attività concorrenti con quella della società è causa di esclusione nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (art. 2301 c.c.), è causa di revoca degli amministratori nella SPA (art. 2390 c.c.), ed è posto a carico dell’amministratore che ha alienato l’azienda (art. 2557 c.c.).
Un’analoga fattispecie si verifica per i soci. Laddove lo svolgimento di attività concorrenti dovesse creare una fattispecie di conflitto di interessi, le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., qualora possano arrecare danno alla società. Pertanto, la possibilità per il socio di svolgere attività concorrenti con quelle della società giustifica l’adozione della relativa clausola di esclusione.
Abuso dei poteri di controllo
L’art. 2476, co. 2 c.c. prevede che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tali poteri possono essere regolamentati in dettaglio nello statuto della società.
Al fine di garantire l’effettività di una simile regolamentazione è possibile adottare una clausola statutaria di esclusione per l’effetto di gravi violazioni di tali obblighi. Questo a condizione che venga specificato il comportamento del socio da cui potrà scaturire la procedura.
Gravi irregolarità del socio amministratore
L’amministratore che compie gravi irregolarità nella gestione aziendale è esposto al rischio dell’azione di responsabilità. Laddove l’amministratore sia anche socio è possibile prevedere l’esclusione in conseguenza di una cattiva gestione sociale. Deve trattarsi di una grave irregolarità che determina il venir meno del rapporto fiduciario tra i soci. Questo significa che oltre all’azione di responsabilità verso l’amministratore il socio potrebbe anche subire la fuoriuscita dalla società.
Procedura di esclusione del socio
La legge non prevede espressamente l’iter da seguire per l’estromissione del socio. L’atto costitutivo, dovrà, quindi prevedere, una disciplina chiara, al fine di evitare eventuali interpretazioni o incertezze, facendo riferimento alla procedura di recesso del socio. Come detto, l’esclusione si verifica nei casi previsti dallo statuto e dopo che l’assemblea ha assunto una deliberazione in merito. L’esclusione del socio di SRL, infatti, deve passare attraverso una delibera assembleare che – indicando le specifiche ipotesi di giusta causa – decida di escludere il socio dalla società.
La delibera assembleare deve essere assunta a maggioranza, ed esprime dunque la volontà della maggioranza. Va peraltro detto che le SRL sono spesso caratterizzate da una compagine sociale ristretta, composta da pochi soci. A ciò si aggiunga che frequentemente i soci sono legati da rapporti familiari o di amicizia. La delibera per l’esclusione di un socio sottintende in genere una relazione conflittuale fra soci. Si tratta di un rimedio estremo cui il socio di maggioranza può provare a far ricorso per cercare di sbarazzarsi del socio di minoranza non più gradito.
La delibera assembleare, come tutte le delibere dell’assemblea, può essere impugnata nei casi in cui ricorra un qualche profilo di invalidità, come prevede l’articolo 2479-ter, c.c. Invalidità non significa inopportunità, ma significa che vi è un profilo di contrasto della delibera con la legge o con l’atto costitutivo. Trattandosi dell’impugnativa di una delibera assembleare, per la relativa controversia è competente il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa.
Per approfondire: “Il recesso del socio da SRL: profili civilistici e fiscali“.
Rimborso della quota del socio
Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua quota di partecipazione. La quota deve essere rimborsata entro 180 giorni dal giorno in cui gli viene comunicata l’esclusione. Le modalità di rimborso sono stabilite dall’art. 2473 c.c. nella forma dell’acquisto da parte degli altri soci o di terzi con completa facoltà di disporre della quota da parte degli amministratori.
Poteri del socio escluso
Al socio escluso, assente alla riunione decisiva della sua esclusione, deve essere fornita una comunicazione motivata che non richiede particolari formalità. La data in cui viene comunicata l’esclusione ne conferisce operatività decorsi 30 giorni dalla stessa.
Il socio in disaccordo può impugnare la decisione, entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendosi al giudice o all’organo collegiale indicato nell’atto costitutivo.