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Autocertificazione per l’agevolazione “Rientro dei cervelli”

Fiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaAutocertificazione per l'agevolazione "Rientro dei cervelli"

Opzione per l'agevolazione legata al "rientro dei cervelli" per ricercatori e docenti impatriati da presentare tramite domanda rivolta al datore di lavoro. Applicazione della tassazione sul 10% del reddito nel rispetto di alcuni requisiti.

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli è stata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010. La ratio di questa norma quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari. Questa agevolazione, di carattere strutturale, consente un notevole risparmio di imposta ai beneficiari. Rispettando i requisiti dettati dalla norma è, infatti, possibile avere una tassazione al 10% del reddito.

L’agevolazione ha durata a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana e per i cinque successivi.

Ma come si accede a questa agevolazione? Andiamo ad analizzare, in questo articolo, l’autocertificazione da presentare al datore di lavoro per l’ottenimento dell’agevolazione.

Prima di proseguire devi sapere che l’agevolazione rientro dei cervelli (D.L. n. 78/10), riguarda solo ricercatori e docenti. L’agevolazione legata al rientro in Italia che riguarda tutti gli altri lavoratori è quella conosciuta sotto l’acronimo “lavoratori impatriati” (D.Lgs. n. 147/15). In questo articolo le informazioni fornite riguardano esclusivamente l’agevolazione legata al rientro dei cervelli in Italia.

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli in Italia

Senza voler entrare nel dettaglio di questa agevolazione fiscale legata al rientro in Italia di ricercatori e docenti, di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti per questa agevolazione fiscale.

Le agevolazioni fiscali per il rientro dei ricercatori – Art. 44, D.L. n. 78/2010

AgevolazioneDurataRequisiti
Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia– Essere stato residente all’estero
– Essere in possesso di un titolo di studio universitario
– Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni
– Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR
– Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia
Tabella: agevolazione legata al rientro di ricercatori e docenti

Autocertificazione al datore di lavoro per l’ottenimento dell’agevolazione

Il docente o ricercatore (italiano o estero) che ha i requisiti dettati dalla norma può chiedere l’applicazione dell’agevolazione. L’aspetto da evidenziare è che non si passa attraverso la presentazione di una domanda, ma piuttosto di una autocertificazione da parte del lavoratore che ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti. La modalità di presentazione dell’autocertificazione dipende dalla modalità con la quale viene svolta attività di ricerca o docenza in Italia:

  • Lavoro dipendente: in questo caso l’agevolazione deve essere richiesta al datore di lavoro attraverso la presentazione di una autocertificazione;
  • Lavoro autonomo: in questo caso l’agevolazione deve essere richiesta al momento della presentazione della prima dichiarazione dei redditi, legata alla partita Iva aperta per l’esercizio dell’attività.

La condizione indispensabile richiesta per questa agevolazione è che il lavoratore rientri al fine di esercitare attività di ricerca o docenza in Italia. Il rientro deve avvenire rispettando il c.d. “requisito del collegamento“, ovvero per il lavoro dipendente è necessario essere già in possesso di un preaccordo con il datore di lavoro prima del rientro in Italia (iscrizione all’anagrafe italiana e cancellazione dall’AIRE). Per il lavoro autonomo il requisito del collegamento si verifica aprendo partita Iva ed iniziando a fatturare a stretto giro rispetto al momento del rientro in Italia.

Detto questo, deve essere sottolineato che ai fini dell’agevolazione non vi sono differenze, il datore di lavoro può essere privato, oppure pubblico. In presenza delle suddette condizioni, i soggetti interessati impatriati in Italia possono optare, in modo irrevocabile, per il regime del rientro dei cervelli. L’esercizio della domanda di agevolazione fiscale è irrevocabile, ha effetto dall’annualità di acquisto della residenza fiscale in Italia, e per i cinque anni successivi. L’agevolazione non consente di beneficiare contemporaneamente di altre agevolazioni dello stesso tipo (es. impatriati o neo residenti).

Se desideri visionare una bozza di autocertificazione da prendere a riferimento per costituire il tuo personale documento di seguito puoi trovare il link ad un documento redatto come esempio con i riferimenti previsti.

Importante:
Considerata l’importanza di questa agevolazione ed il fatto che non avviene da parte dell’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo ti consigliamo di prestare molta attenzione alla verifica dei requisiti richiesti prima di presentare la domanda per l’agevolazione.

Quali elementi deve contenere l’autocertificazione al datore di lavoro per il rientro dei cervelli?

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione per l’agevolazione legata al rientro dei cervelli, i docenti e ricercatori devono presentare la richiesta al proprio datore di lavoro. La richiesta si presenta attraverso un documento sotto forma di autocertificazione.

Importante:
Il fatto che la domanda per questa agevolazione venga effettuata sotto la forma dell’autocertificazione, come domanda o tramite opzione in dichiarazione dei redditi non è irrilevante. L’autocertificazione, infatti, lascia totalmente a carico del contribuente richiedente la responsabilità sulla presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione.

La domanda sotto forma di autocertificazione che il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro non ha una forma prestabilita ma deve contenere alcuni elementi obbligatori. Mi riferisco ai seguenti:

  • Le generalità del contribuente;
  • Il codice fiscale;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso del termine per la fruizione dell’agevolazione;
  • La presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione (essere stato residente all’estero, essere in possesso di un titolo di studio universitario, attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni).

I docenti e ricercatori che non hanno richiesto l’applicazione dei benefici, o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici. Inoltre, devono comunicare la data della prima assunzione in Italia.

Ricezione dell’autocertificazione da parte del datore di lavoro

I datori di lavoro (sostituti di imposta ex art. 23 del DPR n. 600/73) sono tenuti, dal momento della ricezione dell’autocertificazione, a presentare le ritenute sul 10% delle somme e dei valori imponibili IRPEF, di cui all’articolo 51 del TUIR. L’obbligo da parte del datore di lavoro inizia solo a partire dal momento di presentazione dell’autocertificazione da parte del ricercatore o docente. Infatti, l’agevolazione riguarda i compensi da lavoro dipendente corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, o dal primo periodo di paga successivo all’acquisizione della residenza fiscale italiana.

L’agevolazione viene applicata sino a comunicazione di interruzione, oppure sino alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro, ogni anno è tenuto ad effettuare eventuale conguaglio tra le ritenute effettuate e quelle dovute con l’agevolazione. Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.

Autocertificazione presentata in ritardo al datore di lavoro

Un aspetto importante dell’agevolazione, spesso sottovalutato, è cosa accade se il docente o ricercatore presenta in ritardo la domanda al datore di lavoro. Pensa al caso di un soggetto rientrato in Italia a febbraio, che acquista residenza fiscale italiana nello stesso anno. Ipotizziamo che questo ricercatore abbia iniziato attività lavorativa a marzo dello stesso anno. Tale soggetto, per dimenticanza, non presenta domanda di agevolazione al datore di lavoro, se non nell’anno successivo a quello di acquisto della residenza fiscale.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione, ma solo per l’anno in corso ed i successivi quattro. Il primo anno, ove il ricercatore non ha fruito dell’agevolazione, non può essere recuperato. L’agevolazione in commento, infatti, si applica dall’anno di acquisto della residenza fiscale e nei cinque successivi. Quindi, la non richiesta immediata dell’agevolazione comporta la perdita dei mesi non agevolati.

Conclusioni e consulenza fiscale online

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli deve essere richiesta dal docente o ricercatore al proprio datore di lavoro, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente. Se hai letto questo articolo e vuoi avere una consulenza per capire se puoi applicare questa agevolazione ed avere una bozza di autocertificazione da presentare al datore di lavoro, contattami!

La presenza di un dottore Commercialista esperto in fiscalità internazionale è importante e può aiutarti per valutare la tua situazione di soggetto rientrato in Italia dall’estero e per capire i tuoi obblighi fiscali. Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina contattaci per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata sulla tua situazione.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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