Immagina di poter mettere al sicuro i tuoi beni, proteggerli da eventuali aggressioni e gestirli in modo efficiente e trasparente. Tutto questo è possibile con lo strumento giuridico che consente di trasferire la proprietà di beni ad un soggetto affinché li gestisca nell’interesse di altri. In questo articolo, analizzeremo il funzionamento di questo strumento, il trust, svelando i suoi segreti e le sue potenzialità. Scopriremo come può essere utilizzato per diversi scopi, dalla protezione del patrimonio alla pianificazione successoria, dalla gestione patrimoniale alla filantropia.
Vedremo anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo strumento, come funziona in Italia e quando è consigliabile utilizzarlo.
Indice degli Argomenti
Che cos’è il trust?
Il trust è un istituto giuridico con cui i beni facenti parte del patrimonio del disponente vengono separati e destinati, per perseguire specifici interessi, in favore di alcuni beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. La separazione patrimoniale che consente l’istituto lo rende tra i più utilizzati per la protezione del patrimonio ed il passaggio generazionale.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, legato alla tutela del patrimonio personale, anche in ottica di passaggio generazionale. Il disponente, possessore di alcuni beni, attraverso questo istituto ha la possibilità di separarli dalla sua disponibilità, spossessandosene. In questo modo non ha più la possibilità di gestire il suo patrimonio. I beni separati vengono gestiti da una persona, trustee. Questi ha la proprietà legale dell’istituto e ne è titolare dei relativi diritti, tuttavia, i beni rimangono nel patrimonio dell’ente. Questi, inoltre, gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti (i c.d. “beneficiari“).
Lo scopo per il quale viene istituito può essere la salvaguardia patrimoniale dall’aggressione di terze persone oppure proteggere il patrimonio, affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario. Allo stesso modo è possibile sfruttare questo istituto al fine di favorire il futuro passaggio generazionale del patrimonio agli eredi.
Elementi essenziali
Gli elementi che caratterizzano l’istituto del trust rispetto ad altri della stessa natura sono i seguenti:
- Presenza di tre figure distinte:
- Disponente: il soggetto che trasferisce i beni all’istituto, spossessandosene;
- Trustee: il soggetto (diverso dal disponente) che assume la titolarità dei beni e li gestisce in base alle istruzioni del disponente indicate nell’atto istitutivo;
- Beneficiari: ove individuati sono i soggetti che beneficiano dei beni e dei redditi dell’istituto;
- Scopo: il fine ultimo per cui l’ente è stato creato (es. protezione patrimoniale, successione, filantropia, etc);
- Atto istitutivo: il documento che disciplina l’istituto e ne specifica le caratteristiche. È il documento fondamentale di questo istituto giuridico.
Caratteristiche
Le caratteristiche di questo istituto possono essere così schematizzate:
- Separazione del patrimonio: i beni dell’ente sono separati dal patrimonio del disponente e del trustee;
- Autonomia: si tratta di un’entità autonoma con una propria soggettività giuridica propria, separata dal disponente e dal trustee;
- Fiducia: il trustee è tenuto a gestire i beni con diligenza e in conformità alle istruzioni del disponente.
Funzioni
Aspetto non trascurabile è sicuramente la motivazione alla base di questo istituto. Questa deve consistere in un interesse meritevole di tutela. Questi non può sicuramente estrinsecarsi nel mettere il proprio patrimonio a riparo da possibili pretese creditorie. La segregazione dei beni nell’istituto è la conseguenza, non può mai essere la motivazione dell’istituto. Senza voler entrare nel merito delle ipotesi meritevoli di tutela, è opportuno indicare che è opportuno inserire in questa sezione dell’atto anche l’apposita clausola di non revocabilità. Come noto, infatti, il trust revocabile, non è idoneo a rappresentare interessi meritevoli di tutela. I
Un trust può nascere al fine di assolvere diverse funzioni. Le più frequenti sono le seguenti:
- Protezione del patrimonio: può essere utilizzato per proteggere il patrimonio da eventuali aggressioni da parte di creditori o terzi;
- Pianificazione successoria: può essere utilizzato per pianificare la successione dei propri beni;
- Gestione patrimoniale: può essere utilizzato per gestire un patrimonio in modo efficiente e trasparente;
- Filantropia: il può essere utilizzato per perseguire scopi di beneficenza.
Tabella: funzionamento dell’istituto
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Costituzione | È costituito con un atto scritto, denominato atto istitutivo, redatto dal disponente. |
Parti | Le parti sono: – Disponente: il soggetto che crea l’istituto e trasferisce i beni. – Trustee: il soggetto che gestisce i beni. – Beneficiari: i soggetti che ricevono i benefici. |
Patrimonio | Il patrimonio è separato dal patrimonio del disponente e del trustee. |
Gestione | Il trustee gestisce i beni secondo le istruzioni del disponente e nell’interesse dei beneficiari. |
Distribuzione | I frutti sono distribuiti ai beneficiari secondo le disposizioni dell’atto istitutivo. |
Estinzione | Si estingue al termine del periodo di durata previsto o al verificarsi di una condizione determinata. |
Tabella: protezione
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Separazione del patrimonio | I beni sono separati dal patrimonio del disponente e del trustee. |
Irrevocabilità | L’istituto è generalmente irrevocabile, salvo il consenso di tutti i beneficiari. |
Protezione dei creditori | I beni non possono essere aggrediti dai creditori del disponente o del trustee. |
Riservatezza | Offre un elevato livello di riservatezza. |
Com’è strutturato?
Il trust è un istituto giuridico che vede coinvolti tre soggetti:
- Il disponente, il quale:
- Istituisce l’ente, stabilendo le regole e gli scopi;
- Individua i beneficiari;
- Individua i beni da conferire;
- Il trustee:
- Accetta la nomina;
- Effettua gli obblighi disposti dal disponente;
- Agisce come titolare dei beni;
- Amministra i beni nell’interesse dei beneficiari;
- I beneficiari. Soggetti, qualora identificati nell’atto, che vanno a beneficiare dei frutti legati al patrimonio gestito dall’istituto.
Come si costituisce?
Il trust si costituisce con un atto unilaterale, che richiede la forma scritta e può essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata. La scrittura privata costituisce un elemento essenziale ai fini della validità dell’atto con la dichiarazione del settlor, ovvero il disponente, con la quale esprima la volontà di costituire tale ente. In pratica, l’unito soggetto che deve partecipare all’atto è il disponente, tuttavia, il notaio solitamente richiede anche la presenza del trustee che dichiari di accettare l’incarico.
Il contenuto dell’atto può essere liberamente determinato in funzione dello scopo perseguito. In questo caso il riferimento è dato dalla costituzione in Italia di questo istituto, con disponenti, beneficiari e trustee residenti. In questo caso la tipologia maggiormente utilizzata è il c.d. trust opaco. Tale struttura si ha quando i beneficiari del reddito non sono individuati, oppure quando gli stessi non hanno il diritto di pretendere i frutti del fondo, essendo tale distribuzione di utili una facoltà del trustee. Naturalmente, questa tipologia di istituto ha delle peculiarità affrontate in questo contributo: “Trust in Italia: profili fiscali“.
Il patrimonio trasferibile
Costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del trust, per evitarne la nullità, l’individuazione del patrimonio. Non possono essere oggetto di trasferimento nel trust beni futuri o non esistenti nel momento della sua costituzione. La conseguenza sarebbe l’inesistenza del trust per mancanza dell’elemento essenziale costituito dal patrimonio. Sono trasferibili beni mobili e immobili, denaro, diritti di varia natura, titoli di credito, strumenti finanziari, azione ed altri. La decisione su quali beni conferire nell’istituto è molto importante è deve essere valutata con attenzione nella fase preliminare, in quanto il disponente si spossessa di tutti questi beni per destinarli ad una gestione altrui. Soltanto i beneficiari potranno, goderne i frutti, ed entrare, eventualmente, in possesso dei beni in futuro, qualora il disponente lo abbia espressamente previsto.
È ammissibile che, ad esempio, il disponente si riservi il diritto di addebitare nella casa (la cui nuda proprietà è stata disposta nell’istituto). Tuttavia, si deve ricordare che, al contrario, non è possibile pensare di disporre i beni, mantenendone il controllo o il pieno godimento.
Tipologie
Ci sono, varie tipologie, ossia:
- Con beneficiari: viene costituito con la finalità di proteggere dei beneficiari già individuati o individuabili;
- Di scopo;
- Liberale: utilizzato per esigenze personali o familiari del disponente;
- Commerciale;
- Immobiliare: finalizzato alla protezione di beni immobili personali, i quali risultano cosi impignorabili.
Il disponente
Il disponente è la figura che costituisce il trust mediante l’atto istitutivo. Esso può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Il disponente può mantenere su di sè alcuni poteri di controllo, tuttavia, è necessario che il trustee resti tale e persegua lo scopo definito nell’atto costitutivo. I poteri possono tuttavia essere limitati nell’atto istitutivo con l’inserimento di alcune clausole, inoltre, esso può coincidere con i beneficiari e pertanto in tal caso si avrà il trust “autodichiarato”.
Compiti e responsabilità del disponente
Il disponente, detto anche settlor, è la figura centrale. È colui che istituisce il l’istituto, trasferisce i beni al trustee e ne determina le regole di funzionamento.
- Redigere l’atto istitutivo: in questo documento, il disponente definisce lo scopo, i beni conferiti, i beneficiari e le istruzioni per il trustee;
- Trasferire i beni: il disponente deve trasferire la proprietà dei beni affinché l’istituto divenga operativo;
- Nominare il trustee: il disponente ha la facoltà di scegliere il trustee, che può essere una persona fisica o giuridica;
- Definire le istruzioni: il disponente può fornire al trustee istruzioni specifiche su come gestire i beni e distribuire i frutti ai beneficiari.
In ogni caso il disponente può modificare le disposizioni dell’istituto, purché ciò non leda i diritti dei beneficiari. È importante sottolineare che il disponente non è il proprietario dei beni. La proprietà dei beni è trasferita al trustee, che li gestisce nell’interesse dei beneficiari.
Quali sono i poteri del trustee?
Il trustee è una figura chiave nel trust. È il soggetto che assume la titolarità dei beni conferiti e li gestisce nell’interesse dei beneficiari. Il trustee svolge un ruolo di custode e amministratore del patrimonio, con l’obbligo di agire con diligenza e prudenza.
I trustee devono:
- Applicare le prescrizioni contenute nell’atto istitutivo perseguendo lo scopo previsto, secondo buona fede;
- Tenere separati i suoi beni da quelli oggetto della proprietà fiduciaria;
- Affidare i beni di tale proprietà ad un soggetto terzo, se tale operazione risponde ad esigenze di miglior gestione del patrimonio, assumendosi la responsabilità degli atti da questo compiuti;
- Farsi assistere da un professionista tecnico nella gestione e amministrazione del patrimonio;
- Porre in essere e ricevere gli atti necessari in caso di giudizio sui beni della trust property.
I poteri del trustee devono essere indicati nell’atto costitutivo.
Nomina e qualifiche
La nomina del trustee spetta al disponente, il quale può scegliere una persona fisica o giuridica di sua fiducia. La scelta di questa figura è di fondamentale importanza, in quanto questo soggetto avrà la responsabilità di gestire il patrimonio e di prendere decisioni importanti per l’istituto.
Questo ruolo non deve essere svolto necessariamente da un professionista del settore finanziario, ma deve possedere le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare il patrimonio in modo efficace. Inoltre, il trustee deve essere una persona affidabile e onesta, in quanto avrà la responsabilità di gestire beni che non sono di sua proprietà.
Le responsabilità
Il trustee deve applicare la massima diligenza, nell’interesse dei benificiari, ma anche per le responsabilità ad esso attribuite. Esso, in particolare, ha il dove di:
- Salvaguardare l’integrità fisica ed economica della trust property;
- Raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio;
- Contabilizzare i movimenti economici e finanziari incidenti sui beni del patrimonio per garantirne periodicamente l’opportuno rendiconto ai beneficiari.
Il trustee risponde personalmente e illimitatamente verso terzi, in qualità di unico proprietario della trust property, degli atti posti in essere eccedenti i poteri ad esso attribuiti nell’atto istitutivo. È esonerato da responsabilità, qualora, nell’atto costitutivo se dimostra la sua mancanza di responsabile in relazione ai poteri ad esso attribuiti. Inoltre, è esonerato da responsabilità, qualora, i beneficiari avevano dato il loro consenso ad una determinata operazione o se aveva ricevuto disposizioni ad agire dal protector o dall’autorità giudiziaria. Il trustee non può delegare la totale gestione del patrimonio.
La figura dei beneficiari
I beneficiari sono i soggetti che traggono beneficio da questo istituto. Possono essere persone fisiche o giuridiche, enti non profit o addirittura animali. I beneficiari possono essere individuati o individuabili, e possono avere diritti diversi tra loro.
Tipologie di beneficiari
- Beneficiari con diritto di credito: hanno il diritto di ricevere i frutti dell’attività, ma non la proprietà dei beni;
- Beneficiari con diritto di proprietà: hanno il diritto di ricevere la proprietà dei beni al termine della vita dell’istituto;
- Beneficiari discrezionali: il trustee ha la discrezionalità di decidere se e quando distribuire loro i frutti dell’istituto.
I poteri dei beneficiari
I beneficiari possono togliere dall’incarico il trustee inadempiente o abusivo dei propri poteri e delle norme che regolano l’istituto, revocandolo o sostituendolo. I beneficiari svolgono un ruolo di controllo sull’attività svolta dal trustee, ma entro certi limiti, ovvero, non possono compromettere o ingerire nella gestione del patrimonio che spetta al trustee in via indipendente. Al contrario, possono invece intervenire preventivamente su un atto di disposizione del trustee che possa arrecare un danno alla trust property chiedendo all’autorità giudiziaria di provvedere con ingiunzione ad impedirne il compimento.
Protezione dei beneficiari
Questo istituto offre ai beneficiari una serie di protezioni, tra cui:
- Separazione del patrimonio: i beni sono separati dal patrimonio del trustee e non possono essere aggrediti dai suoi creditori;
- Irrevocabilità: l’istituto non può essere revocato dal disponente a meno che non vi sia il consenso di tutti i beneficiari.
I beneficiari sono i soggetti centrali dell’istituto. Il trustee ha il dovere di gestire il patrimonio nell’interesse dei beneficiari e di perseguire lo scopo dell’istituto. La posizione dei beneficiari può essere variabile a seconda del tipo e delle disposizioni dell’atto istitutivo.
Il ruolo del guardiano
Il guardiano (o protector) è una figura non obbligatoria presente in alcuni trust. Il suo ruolo è quello di vigilare sull’operato del trustee e di tutelare gli interessi dei beneficiari. Infatti, al momento della costituzione deve essere valutata la possibilità di nominare la figura del guardiano.
Si tratta di un soggetto di fiducia del disponente chiamato a verificare l’operato del trustee. Attraverso l’operato del guardiano il disponente può verificare che il trustee svolga la sua attività nella piena osservanza delle regole previste dall’atto. Questi non ha alcun potere di ingerenza negli atti ma potrebbe, ad esempio, apporre dei limiti alle eventuali operazioni di straordinaria amministrazione che potrebbero potenzialmente arrecare danno al patrimonio.
Il guardiano viene nominato dal disponente nell’atto istitutivo. Può essere una persona fisica o giuridica, diversa dal trustee e dai beneficiari. La scelta del guardiano dovrebbe ricadere su un soggetto di fiducia, con esperienza nella gestione di patrimoni o nella tutela di interessi.
Il guardiano ha il dovere di agire con diligenza e prudenza nell’esercizio delle sue funzioni, e di perseguire gli interessi dei beneficiari. Il guardiano è responsabile per i danni causati ai beni dell’istituto a causa di sua negligenza, imprudenza o malafede.
Cessazione
La Convenzione dell’Aja, prescrive l’individuazione di una durata del trust, rimettendone il compito alla legge scelta da chi lo costituisce. In particolare dev’essere stabilita una durata massima e un termine di scadenza. Il termine di scadenza, viene determinato nell’atto costitutivo, esso, può comunque essere risolto prima del termine finale prestabilito. Ciò può avvenire quando lo scopo perseguito è stato anticipatamente raggiunto oppure non sia più raggiungibile. L’istituto può cessare per cause diverse dalla scadenza del termine, ovvero per:
- Motivi stabiliti nell’atto istitutivo;
- Scopo si realizza o diventa impossibile;
- Per volontà dei beneficiari;
- Il trustee abbandona l’incarico e non è sostituibile.
Il patrimonio rimanente viene liquidato e distribuito fra i beneficiari secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.
Finalità di protezione patrimoniale
Un imprenditore di successo, Mario Rossi, è proprietario di un’azienda di famiglia e di un ingente patrimonio immobiliare. Mario è preoccupato per il futuro della sua azienda e del suo patrimonio e desidera proteggerli da eventuali aggressioni da parte di creditori o futuri problemi legali.
Mario decide di costituire un trust per la protezione patrimoniale.
Struttura:
- Disponente: Mario Rossi;
- Trustee: una società fiduciaria;
- Beneficiari: i figli di Mario Rossi;
- Scopo: proteggere il patrimonio di Mario Rossi da eventuali aggressioni da parte di creditori o futuri problemi legali. Per questo è importante costituire l’istituto in un momento in cui la situazione è ancora in “bonis“.
Funzionamento:
- Mario Rossi trasferisce la proprietà dei suoi beni al trustee;
- Il trustee gestisce i beni in base alle istruzioni di Mario Rossi;
- I figli di Mario Rossi beneficiano dei beni in base a quanto previsto nell’atto istitutivo.
Vantaggi in questo caso:
- Protezione del patrimonio: i beni conferiti sono separati dal patrimonio di Mario Rossi e non possono essere aggrediti da creditori o terzi;
- Pianificazione successoria: l’istituto giuridico permette a Mario Rossi di pianificare la successione dei suoi beni in modo efficiente e trasparente;
- Gestione patrimoniale: la gestione del patrimonio è affidata a un professionista esperto.
Questo tipo di istituto può essere uno strumento efficace per proteggere il proprio patrimonio da eventuali rischi. Tuttavia, è importante valutare attentamente le proprie esigenze specifiche prima di costituirlo.
Per scopi filantropici
Un filantropo di nome Mario Rossi desidera devolvere una parte del suo patrimonio ad una causa benefica. Decide di costituire un trust per scopi filantropici per sostenere la ricerca medica nel campo delle malattie rare. Struttura dell’istituto:
- Disponente: Mario Rossi;
- Trustee: una fondazione bancaria con esperienza nella gestione di questo tipo di istituto;
- Beneficiari: organizzazioni no-profit che conducono ricerche sulle malattie rare;
- Scopo: sostenere la ricerca medica nel campo delle malattie rare.
Funzionamento:
- Mario Rossi trasferisce la proprietà di una parte del suo patrimonio al trustee;
- Il trustee gestisce i beni secondo le istruzioni di Mario Rossi e in base agli scopi dell’istituto;
- Il trustee distribuisce i frutti alle organizzazioni no-profit che conducono ricerche sulle malattie rare.
Questo strumento per scopi filantropici è efficace per sostenere cause benefiche. Tuttavia, è importante valutare attentamente le proprie esigenze specifiche.
Altri esempi di utilizzo per scopi filantropici:
- Per la conservazione del patrimonio culturale;
- Al fine di sostenere l’educazione;
- Per la protezione dell’ambiente;
- Per la promozione della cultura.
Conclusioni
Il trust dimostra di essere un eccezionale strumento giuridico, atto a conseguire obiettivi diversificati e di fondamentale importanza, che quasi mai potrebbero essere raggiunti tramite altri istituti. Proprio per detta ragione, appare fondamentale precedere l’atto da un’attenta fase di studio con numerose sessioni informative in funzione delle esigenze del cliente e, anzi, spesso proporre tale soluzione a vantaggio di coloro che magari non vi abbiano pensato, anche in situazioni completamente difformi da quella tipica trattata in questa sede (pensiamo, per esempio, alla funzione holding, di scopo e garanzia e a tanti altri).
Per approfondire: “Trust o holding per la tutela del patrimonio di famiglia“.
Per questo motivo se stai pensando di valutare la costituzione di questo istituto ti consiglio di valutare la tua situazione con dottori commercialisti e legali esperti di questo ambito. Se desideri ricevere una consulenza utile a valutare la tua situazione ed eventualmente essere seguito in questa pratica, contattaci. Segui il link sottostante per metterti in contatto con noi e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.