La società semplice è la forma societaria utilizzate per l’esercizio di attività non commerciali. Per questo motivo, nel corso del tempo questa forma societaria è stata sfruttata come holding di famiglia per la detenzione di partecipazioni societarie, beni immobili, ma anche marchi, brevetti ed attività immateriali.
Quando si parla di strumenti di tutela e gestione del patrimonio molto spesso si finisce per utilizzare strumenti molto complessi, come i trust. Tuttavia, in molti casi le soluzioni migliori possono essere molto più semplici. Costruire una struttura di gruppo semplice, molto spesso è la soluzione migliore per tantissime PMI italiane. Questo è quanto professo ai miei clienti, in base alla mia esperienza di consulente sull’argomento.
Mi sono già occupato in altri contributi di fornire indicazioni su come strutturare un gruppo societario (vedi “Holding societaria: modello utilizzo e vantaggi“), ma questa volta voglio occuparmi di come costruire il più semplice, e spesso migliore, modello di holding.
L’aspetto su cui riflettere è che spesso la società semplice è la forma migliore per immettere beni (solitamente partecipazioni o immobili) la cui mera detenzione poco si confà con un’attività commerciale. Inoltre, adottare una società semplice holding significa adottare per i beni in essa conferiti le regole del diritto societario e non della comproprietà. Infatti, qualora si dovesse arrivare al caso estremo di dover cedere l’intero patrimonio della società, si potrebbe cedere le partecipazioni nella società stessa (invece che i singoli beni). Inoltre, la società semplice porta dei vantaggi anche per quanto riguarda la contribuzione INPS legata ai soci lavoratori di SRL (ma attenzione, questo aspetto, come vedremo, deve essere approfondito). Vediamo, quindi, come la società semplice più aiutarti nella tutela patrimoniale.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è la società semplice?
- Perché costituire una società semplice?
- Perché scegliere la società semplice come holding?
- Perché preferire la società semplice ad una SRL come holding?
- Società semplice holding: gli aspetti fiscali
- Holding di partecipazioni
- Determinazione del reddito
- I redditi derivanti da immobili
- Dividendi percepiti da società semplici
- Dividendi transnazionali delle società semplici
- Interessi percepiti da società semplice holding
- Plusvalenze immobiliari della società semplice holding
- Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria
- Oneri deducibili della società semplice holding
- Imputazione del reddito ai soci
- Riattribuzione alla società delle ritenute IRPEF da parte dei soci
- IVIE ed IVAFE
- Società semplice holding e contribuzione INPS
- Società semplice holding e passaggio generazionale
- Conclusioni
- Consulenza fiscale online
Che cos’è la società semplice?
La società semplice (ss) fa parte, insieme alla società in nome collettivo (snc) e alla società in accomandita semplice (sas), delle società di persone. Essa si differenzia dalle altre società per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto attività commerciali e per la conseguente esclusione:
- Dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (salvo l’obbligo di rendiconto);
- Della soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali (artt. 2221 c.c. e 1 del RD 16.3.42 n. 267, L. fall.).
La disciplina codicistica della società semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 c.c., suddivisi in sezioni concernenti:
- Il contratto sociale e le sue modificazioni;
- I rapporti tra i soci;
- I rapporti con i terzi;
- Lo scioglimento della società;
- Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Come si costituisce la società semplice?
La società semplice si può costituire senza il notaio attraverso un contratto privato stipulato tra i soci. Tale atto deve comunque essere iscritto in Camera di commercio.
Il contratto dovrebbe includere, tra le altre cose, l’oggetto sociale, il capitale sociale, le quote dei soci, le modalità di gestione della società e la distribuzione degli utili e delle perdite.
Per approfondire: “Cos’è e come si costituisce la società semplice?“.
Quanti soci occorrono per costituire una società semplice?
La società semplice, come abbiamo visto, è una forma di società di persone, quindi, deve essere costituirla da almeno due soci. Considerato che società semplice viene costituita per la detenzione di patrimonio personale (generalmente immobili e/o quote societarie) è consigliabile il suo utilizzo con il coniuge, parenti o comunque persone fidate.
Società semplice e debiti societari e personali del socio
L’autonomia patrimoniale della società semplice è una autonomia patrimoniale imperfetta. Se la società contrae dei debiti i creditori sono chiamati a soddisfarsi primariamente sul patrimonio della società e qualora insufficiente possono rivalersi sui soci (anche singolarmente per l’intero valore del loro credito).
Qualora, invece, il socio contragga dei debiti personali, il creditore particolare del socio non ha la possibilità di rivalersi sulla società semplice, considerata l’impignorabilità della sua quota. Tuttavia, il creditore particolare mantiene la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del socio, o rivalersi sugli utili.
Riassumendo, per tutti i debiti della società semplice, di fatto, ne rispondono completamente i soci. Sui debiti personali del socio, questi ne risponde con tutto il suo patrimonio esclusa la società semplice e quello che viene detenuto da essa. Se ci pensi bene questo è uno dei più grandi vantaggi di questo tipo di società.
Perché costituire una società semplice?
Una volta capito cos’è una società semplice, avrai già individuato alcuni dei suoi vantaggi. Il principale, a mio avviso, è la totale assenza di qualsiasi formalismo, sia a livello civilistico che fiscale.
La società semplice non è tenuta ad avere libri sociali, non deve redigere il bilancio, non ha organi societari e non presenta la dichiarazione dei redditi se non ci sono incassi nell’anno. Quello che molti non conoscono è la semplicità di gestione di questo tipo societario.
Queste caratteristiche, indubbiamente, portano con se una evidente semplificazione gestoria. Con essa, vi è anche un importante abbattimento dei costi di gestione societari. Foglio parti un esempio: l’iscrizione al Registro delle Imprese è da considerarsi facoltativa. Questo, soprattutto per tutte le società semplici holding, ovvero società che non operano in ambito commerciale, limitandosi a svolgere il ruolo di “cassaforte” del patrimonio della famiglia. Si tratta, sostanzialmente, di una società che può svolgere la sua attività nel più completo anonimato.
IMPORTANTE |
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Se decidi di non iscrivere la società semplice nel Registro delle Imprese devi fare i conti con gli istituti bancari. Infatti, in questo caso le banche, operativamente, non aprono rapporti finanziari (conti correnti) con società che non sono iscritte nel Registro delle Imprese. |
Cosa vuol dire operare in anonimato?
Per operare in anonimato non intendo operare senza che clienti e fornitori sappiano chi sono i soci di questa società. Per questo, in ogni caso puoi ricorrere ai servizi forniti dalle società fiduciaria. In questo caso mi riferisco ad un aspetto ben più importante relativo all’anonimato, quello contabile. Infatti, se la tua holding è costituita sotto forma di SPA o una SRL, società tenute alla redazione del bilancio, chiunque può andare a scaricare i bilanci. Con una società semplice questo non potrebbe essere possibile.
Le società di persone, infatti, non hanno obblighi di bilancio. Per questo puoi operare nel più completo anonimato verso i terzi sui conti societari. Infine, non trattandosi di una struttura di natura commerciale, ovviamente la fiscalità della società semplice risente di questa impostazione. Essa non produce reddito d’impresa ma determina il proprio imponibile (che poi viene ribaltato sui soci per “trasparenza”) mediante la sommatoria delle varie categorie di reddito che essa produce (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, ecc.).
Perché scegliere la società semplice come holding?
Quando si parla di holding societaria gli aspetti legati alla costituzione di una società semplice sono sempre riconducibili ad una delle seguenti motivazioni/finalità, che vado a schematizzare nella seguente tabella:
Tutela del patrimonio familiare
Ogni imprenditore deve separare le proprie attività produttive, da quelle di investimento (es. immobili). La separazione delle attività comporta anche la riduzione del rischio di impresa. Separare partecipazioni, immobili e beni immateriali dalle attività produttive riduce il rischi di perdere tutto in un eventuale default dell’attività produttiva. Per questo motivo si tende ad incentivare la creazione di gruppi societari, a cui inserire a capo una holding. Questa nasce per segregare gli assets più importanti per metterli al riparo dalle vicende delle società operative. Nulla vieta, anzi è auspicabile che gli assets detenuti vengano messi a reddito (soprattutto a favore delle società operative, per ridurre impatto con i terzi). Per questo motivo non sono rari i redditi di una holding sotto forma di canoni di locazione, royalties, dividendi e plusvalenze (redditi diversi di natura finanziaria).
Agevolare il passaggio generazionale
La detenzione degli assets dell’imprenditore concentrati in una holding, consente di gestire in modo migliore il passaggio generazionale agli eredi. In questo modo, ogni erede avrà una quota della società semplice (evitando di dover suddividere tra gli eredi le quote di più società operative). Inoltre, al fine di agevolare il passaggio generazionale, si effettuano, solitamente operazioni di donazione della nuda proprietà agli eredi. In questo modo, infatti, l’imposta di donazione viene applicata solo sulla quota dell’usufrutto della partecipazione (e non sull’intero valore della partecipazione come in caso di successione). Per questo motivo, pianificare in anticipo questo passaggio può portare ad ottenere vantaggi fiscali in ottica successoria.
Aspetti di carattere finanziario
La creazione di una holding, nelle realtà imprenditoriali moderne, assume il suo massimo sviluppo ed utilità attraverso la gestione accentrata della liquidità. Capita, sovente, che le società operative controllate dalla capogruppo possano avere esigenze finanziarie differenziate. Attraverso la holding è possibile redistribuire la liquidità del gruppo attraverso contratti di “cash pooling“, con cui la capogruppo mette a disposizione le proprie risorse finanziarie alle società che si trovano in crisi di liquidità. Questo tipo di operatività consente la riduzione degli interessi e delle commissioni bancarie. Altro aspetto importante, sempre sotto il profilo finanziario, riguarda la possibilità di agevolare l’accesso al credito. Se la società che si interfaccia con il canale bancario è la holding (e non la società operativa), vi sarà una maggiore possibilità di ottenere finanziamenti, in quanto la banca avrà una doppia garanzia: gli assets detenuti dalla società semplice e le sue partecipazioni.
Flessibilità organizzativa
a costituzione di una società semplice permette di poter sfruttare una importante flessibilità nella definizione dei ruoli e dei poteri sull’amministrazione. Questa flessibilità, spesso non possibile con altre forme societarie determina il rilevante utilizzo di questa forma societaria. Vediamo alcuni esempi:
- Regole sull’amministrazione: La società semplice prevede una regola generale per cui ciascun socio è amministratore in modo autonomo e disgiunto dagli altri. Questo significa che ogni amministratore è rappresentante della società in modo disgiunto. Tuttavia, queste regole si possono completamente ribaltare, di modo che si possa stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta. Questo, almeno per le operazioni societarie principali o per quelle di natura “straordinaria“;
- I patti parasociali e le modifiche: Anche nelle società semplici possiamo trovare i patti parasociali, ovvero patti che fuoriescono dallo statuto volti a regolare i rapporti tra i soci. Le modifiche ai patti parasociali sono normalmente sottoposte al principio di unanimità. Le decisioni non sono approvate se non con il consenso di tutti i soci. Tuttavia, è consentito introdurre delle modifiche a questa impostazione, con maggioranze semplificate o diritti di veto.
Quello che devi ricordare è che avere la possibilità di introdurre rilevanti modifiche alla gestione amministrativa, ti consente di ottenere la massima flessibilità. Puoi trovare la modalità migliore per le esigenze dei soci, specialmente se stai costituendo una holding di tipo familiare. Infatti, la composizione del nucleo familiare può variare nel tempo e le esigenze di gestione possono cambiare. Tutto questo può essere modificato in modo flessibile, e questo è un vantaggio non trascurabile.
Perché preferire la società semplice ad una SRL come holding?
La scelta della forma giuridica da attribuire alla holding di un gruppo familiare è da sempre uno degli elementi che richiedono maggiore attenzione in consulenza. Molto spesso le forme giuridiche su cui si arriva a discutere riguardano la SRL e la società semplice. Per capire quale forma giuridica sia la più appropriata da adottare, solitamente prendo in considerazione alcune variabili, indicate nella seguente tabella:
SOCIETA’ SEMPLICE HOLDING | SRL HOLDING |
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Costi di gestione più bassi (non deve presentare il bilancio è la contabile è molto semplice) | Costi di gestione più elevati (obbligo di presentazione del bilancio e tenuta della contabilità anche ai fini IVA) |
Esercizio di attività non commerciale (questo significa che vi è la possibilità di possedere assets, come gli immobili, che possono essere detenuti anche senza essere messi a reddito) | Esercizio di attività commerciale (gli assets detenuti, come gli immobili devono essere messi a reddito e produrre un reddito minimo) |
Riservatezza (non vi sono obblighi legati alla pubblicazione del bilancio) | Pubblicità (obbligo di pubblicazione del bilancio annuale) |
Tassazione di dividendi, interessi e plusvalenze direttamente sul socio, con imposta sostitutiva al 26% | Tassazione di dividendi e plusvalenze con possibilità di sfruttare la PEX (verificandone i requisiti) |
Anche se molti di questi elementi appaiono a favore della società semplice, non tutti lo sono. Per questo motivo è fondamentale poter effettuare questo tipo di valutazioni con un professionista esperto di questi aspetti. Al termine dell’articolo puoi trovare il link per metterti direttamente in contatto con me e ricevere un consulenza.
Società semplice holding: gli aspetti fiscali
Ai fini delle imposte sui redditi la società semplice è un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del TUIR). Il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene attribuito ai soci che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione possedute.
La società semplice determina un reddito complessivo che scaturisce dalla somma delle diverse categorie di reddito previste nell’ambito dell’art. 6 del TUIR. In pratica, le regole fiscali di una società semplice, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo, sono le stesse di una persona fisica.
Holding di partecipazioni
La società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo, se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni (DRE Piemonte 7.4.2017 n. 901-171/2017).
Deve essere chiaramente ricordato che questa o semplificazione non assume validità per le società semplici aventi ad oggetto la gestione di beni immobili che generano in capo alle stesse redditi di natura fondiaria. Inoltre, secondo la risposta interpello della DRE Piemonte 4.7.2019 n. 901-384/2019, le società semplici holding non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Determinazione del reddito
Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali. Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle Società Semplici sono i seguenti:
- Redditi fondiari;
- Reddito di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi diversi.
I redditi derivanti da immobili
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da società semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari, indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR. Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello Redditi SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione.
L’art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Quindi, salvo alcune eccezioni:
- Per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci;
- Per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
Dividendi percepiti da società semplici
I dividendi percepiti dalle società semplici, per effetto dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/19 (successivamente modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23/20), sono imputati per trasparenza direttamente ai soci come se le partecipazioni da cui provengono gli utili siano possedute dai soci stessi. In particolare, tale disposizione, nel primo periodo del comma 1, prevede che “I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”.
Considerando, ad esempio, gli utili imputabili alle persone fisiche residenti, la lett. c) del secondo periodo del citato comma 1 prevede che “per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa” sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR n. 600/73.
Opzione per il regime del risparmio gestito
Sul punto, è necessario considerare che anche le società semplici rientrano fra i soggetti che possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 (c.d. “regime gestito”), con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di cui agli artt. 44 e 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR, ove conferiscano a un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96, la gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa.
In caso di opzione per tale regime, le società semplici sono soggette ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% applicata al termine di ciascun anno solare sul risultato maturato della gestione, come determinato ai sensi del co. 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 che al secondo periodo dispone che “Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell’anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, ed il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno”.
Riassumendo, i dividendi incassati dalle società semplici sono soggetti a tassazione applicando il regime proprio di ciascun socio.
Dividendi transnazionali delle società semplici
Al momento dobbiamo riscontrare una serie di problematiche interpretative nei flussi transnazionali di dividendi. Infatti, come già notato dalla dottrina, le disposizioni sui dividendi appaiono discriminatorie sia per i flussi di dividendi in entrata, che in uscita dalle società semplici. Questo, posto che la disposizione di cui al citato art. 32-quater si riferisce ai soli dividendi distribuiti da società di capitali ed enti residenti in Italia (art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) TUIR) a soci residenti in Italia. Si dovrebbe quindi concludere che la norma non si applichi ai dividendi di fonte estera, che quindi dovrebbero concorre per intero alla formazione del reddito dei soci.
Una criticità analoga riguarda la tassazione dei soci della società semplice che non sono residenti in Italia per i quali non sembrano applicabili le soluzioni sopra. Pertanto, il dividendo estero dovrebbe subire una tassazione integrale in Italia. Entrambe le problematiche si pongono in palese violazione della libertà di circolazione dei capitali sancita dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), la quale si applica a tutti i flussi di capitali sia provenienti dalla UE sia da Paesi extra-UE. Si attende dunque una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema, che tuttavia difficilmente potrà equiparare il regime dei dividendi di fonte estera a quello dei dividendi di fonte italiana in via interpretativa, atteso il dato letterale della norma.
Interessi percepiti da società semplice holding
Le società semplici sono incise:
- Dall’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate);
- Dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi ed ai conti correnti bancari e postali ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR n. 600/73.
Inoltre, la Società Semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della percezione degli altri di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR n. 600/73 (ad es. gli interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).
Plusvalenze immobiliari della società semplice holding
Le plusvalenze realizzate dalla società semplice holding a seguito di cessione onerosa di fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche non imprenditori. Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
- La vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
- Il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
In presenza di beni immobili (diversi dalle aree edificabili) posseduti da più di 5 anni, non sussiste alcun presupposto impositivo. Quindi, la relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la società semplice. La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla predetta cessione, peraltro, non determina tassazione in capo ai soci. Per questi, infatti, emerge materia imponibile, non sulla base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per effetto del principio di trasparenza.
Queste conclusioni valgono anche nel caso:
- Di scioglimento della società semplice con assegnazione degli immobili ai soci;
- Di cessione degli immobili (posseduti da più di 5 anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della società semplice e di attribuzione del ricavato ai soci in sede di scioglimento della società.
Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria
Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle società semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori. Con riferimento ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Oneri deducibili della società semplice holding
Nella dichiarazione dei redditi della società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella medesima proporzione prevista per gli utili. Ai sensi dell’art. 10 co 3 del TUIR, si tratta:
- Delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lett. f);
- Dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (lett. g);
- Delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lett. h).
Oneri detraibili
Secondo l’art. 15 co. 3 del TUIR, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e sostenuti dalle società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del TUIR ai fini dell’imputazione del reddito.
La seguente tabella riporta gli oneri, previsti dal co. 1 del medesimo art. 15 del TUIR, per i quali si applica la suddetta disciplina.
ART. 15 CO. 1 DEL TUIR | SPESA DETRAIBILE |
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Lett. a) | Interessi pagati su prestiti o mutui agrari |
Lett. g) | Spese sostenute per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati |
Lett. h) e h-bis) | Erogazioni liberali in denaro e le cessioni gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico |
Lett. i) | Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo |
Lett. i-bis | Le quote associative alle società di mutuo soccorso |
Imputazione del reddito ai soci
Il reddito prodotto dalla società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale“, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta:
- Nello stesso periodo di produzione del reddito;
- In proporzione alle quote di partecipazione agli utili;
- Indipendentemente dalla effettiva percezione.
Tale principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto che la società semplice deve rilasciare a ciascun socio.
Riattribuzione alla società delle ritenute IRPEF da parte dei soci
Anche con riferimento alle società semplici, è ammessa la possibilità di riattribuire le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’IRPEF dovuta dai soci o associati. Questo, in analogia a quanto previsto per le associazioni tra professionisti.
IVIE ed IVAFE
Sotto altro profilo, fino al 2019, la società semplice non era soggetta a:
- Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe): un’imposta del 2‰ analoga all’imposta di bollo;
- Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie): un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili esteri analoga all’IMU.
L’art. 1, c. 710 Legge n. 160/2019 ha esteso a partire dal 2020 il pagamento delle due imposte a tutti i soggetti tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale, fra cui anche le società semplici e gli enti non commerciali, quali il trust, residenti in Italia. Prima di tale modifica, la detenzione di attività estere per il tramite di una società semplice era vantaggiosa. Tuttavia, al fine di mantenere tale vantaggio, non era possibile conferire un mandato di amministrazione a una fiduciaria italiana, affinché adempiesse agli obblighi tributari, in quanto le attività finanziarie da essa amministrate sono soggette all’imposta di bollo e non all’Ivafe. Adesso, invece, tale opzione è possibile.
Regime del risparmio amministrato e gestito
Posto che la società semplice segue le regole fiscali delle persone fisiche, può altresì optare per il regime fiscale sia del risparmio amministrato, che del risparmio gestito. Il primo riguarda i redditi diversi (le plusvalenze), quindi non rileva. Nel caso dell’opzione per il regime gestito invece si deve ritenere che i dividendi siano esclusi dalla tassazione della gestione maturata a fine anno. Ciò può risultare penalizzante nella misura in cui i dividendi percepiti non possano compensare una gestione in perdita.
Società semplice holding ed aspetti Iva
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da società semplici non si applica la presunzione assoluta di commercialità ai fini Iva prevista dall’art. 4 co. 1 n. 1) del DPR n. 633/72. Per determinare se la società agisca o meno in veste di soggetto passivo Iva, occorre verificare quale sia l’oggetto esclusivo o principale della stessa (art. 4 co. 2 n. 2) e co. 4 del DPR n. 633/72).
Quando la società ha come oggetto principale la gestione di beni, si considera che essa non svolga attività rilevante ai fini Iva (Circ. n 26/E/2016). Per tale ragione, è stato chiarito che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell’attività d’impresa (circ. n. 37/E/2016), configurando un’ipotesi di autoconsumo dei beni d’impresa ex art. 2 co. 2 n. 5) del DPR n. 633/72, da assoggettare ad Iva. Questo, sempre che all’atto dell’acquisto dei beni sia stata operata la detrazione dell’imposta (circ. 26/E/2016; circ. 40/E/2002).
Società semplice holding e contribuzione INPS
Oltre a tutto quello che hai letto in questo articolo la società semplice holding di partecipazioni viene utilizzata anche per ridurre (o azzerare) la contribuzione INPS richiesta sui soci artigiani o commercianti di società commerciali.
L’INPS al socio amministratore, tipicamente di SRL, che esercita attività artigianale o commerciale nella società, richiede il versamento di contributi fissi ed in percentuale sul reddito della società (pro-quota). Si tratta di contributi da versare su un reddito rimasto nella società e non percepito dal socio. Per questo motivo, molto spesso si cercano soluzioni a questo tipo di situazione che può venirsi a creare.
Molto spesso si crede che sia tutto molto semplice, ovvero che sia sufficiente costituire una società semplice a cui conferire le partecipazioni societarie per risolvere questa fattispecie. Quello che era il socio amministratore della società rimane in carica come amministratore e la società semplice diventa l’unico socio della società (tipicamente una SRL), controllata.
È opportuno prestare molta attenzione perché operare in questo moto espone a rischi sia fiscali che previdenziali in caso di accertamento. Questo perché anche a livello di giurisprudenza non ci sono orientamenti consolidati che riguardano la possibilità per una società semplice di detenere soltanto partecipazioni. Naturalmente, esistono delle soluzioni consentite a questa problematica, ma per poterle attuare è necessario analizzare meglio la situazione personale con un dottore Commercialista esperto.
Società semplice holding e passaggio generazionale
Sotto il profilo fiscale, è dubbia la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta di donazione e successione nel caso di trasferimenti delle quote delle società semplici a discendenti o al coniuge (art. 3, c. 4-ter TUS). Per questo motivo si è diffusa la prassi nei passaggi generazionali di donare la nuda proprietà delle quote ai discendenti, mantenendone l’usufrutto. In questo modo, l’imposta di donazione è applicata solo sul valore della nuda proprietà, che quando è ricongiunta all’usufrutto alla morte dell’usufruttuario non dà luogo a imposizione.
Tale prassi è efficiente soprattutto in caso di portafogli finanziari per i quali la donazione della nuda proprietà dei singoli titoli crea problematiche nei conteggi dei capital gain. Ciò permette al dominus di mantenere il controllo della società, pur coinvolgendo le nuove generazioni nella governance del patrimonio. Solitamente l’usufruttuario è amministratore e mantiene il diritto a percepire i proventi degli asset, anche se è possibile disporre diversamente in sede di statuto sociale. Anche in questo caso occorre prestare attenzione affinché la società semplice comunichi le informazioni corrette alla società, che opera la ritenuta al momento della distribuzione del dividendo e ai passaggi di quote in corso d’anno.
Conclusioni
In questo quadro riassuntivo ho voluto individuare tutti gli aspetti che possono essere interessanti nella valutazione per la costituzione di una holding nel tuo gruppo societario. Sfruttare la holding è di gran lunga il primo passo verso una struttura societaria più complessa, in grado anche di guardare verso processi di internazionalizzazione. Questo aspetto è molto importante, infatti, una società semplice holding ha la possibilità di detenere anche partecipazioni in società estere. Il tutto, senza che vi siano differenze sostanziali rispetto a quanto sopra indicato (da valutare gli aspetti legati al monitoraggio fiscale).
La gestione della società semplice è particolarmente flessibile e snella in termini amministrativi e procedurali e può essere considerata uno schema indiretto di asset protection, in quanto, come noto, non è tenuta alla redazione delle scritture contabili. Possiamo dire, in conclusione, che la società semplice segue le stesse regole fiscali delle persone fisiche, in particolare per quanto attiene alle detrazioni nel settore dell’edilizia o degli investimenti in start-up e società innovative, alla rivalutazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, alla non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili abitativi e terreni agricoli detenuti per più di cinque anni, all’Imu che assorbe l’Irpef per gli immobili tenuti a disposizione, ecc. Le due principali differenze sono:
- La tassazione dei dividendi di fonte estera, per i quali si attende un chiarimento o un adeguamento normativo;
- L’impossibilità di applicare la cosiddetta cedolare secca (imposta sostitutiva nella misura del 10% o 21%) ai canoni di locazioni relativi a immobili abitativi.
Le motivazioni per applicare una società semplice holding
In tal modo, rimangono solo le ragioni civilistiche che possono far propendere per la detenzione di attivi tramite società semplice rispetto alla detenzione diretta. Fra le principali e più apprezzate, oltre alla flessibilità nella governance, vi sono:
- La riservatezza, poiché la società semplice non è soggetta all’obbligo di iscrizione in camera di commercio e di redazione del bilancio (ma di rendiconto contabile);
- Non è soggetta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- Le quote non sono pignorabili dai creditori dei soci, se lo statuto prevede determinate clausole;
- In caso di decesso di un socio è possibile prevedere clausole di continuazione con gli eredi, di consolidamento senza gli erediti oppure di scioglimento;
- La responsabilità personale dei soci limitata a coloro che agiscono in nome e per conto della società.
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