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Partecipazione in società e regime forfettario

Partecipazione in società di persone e di capitali e regime forfettario: possono coesistere? La partecipazione in società deve essere ceduta nell'anno precedente a quello di utilizzo del regime forfettario. Nello stesso anno la partecipazione in società ed il regime forfettario non possono coesistere.

Il regime forfettario è un particolare regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o esercenti arti o professioni in forma individuale. Si tratta di un regime fiscale di vantaggio che può essere applicato andando a verificare alcuni specifici requisiti. In particolare, l'applicazione del regime forfettario, è subordinata a le seguenti condizioni:

Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 85.000 euro;

Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell'anno precedente);

Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 30.000 euro, nell'anno precedente;

Infine, non detenere redditi da partecipazione in società in trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo.

Rimando ad un precedente articolo, di cui trovi il link di seguito, in cui viene dettagliatamente spiegato quali sono i requisiti ed i vantaggi del regime forfettario:

Regime forfettario: requisiti e vantaggi

In questo articolo, invece, affronterò il tema specifico della possibilità di coesistenza della partecipazione in società di persone con il regime forfettario.

La partecipazione in società di persone

Costituiscono cause ostative all'applicazione del regime forfettario, la titolarità in partecipazione in:

Società di persone;

Associazioni professionali;

Imprese familiari e aziende coniugali ai sensi dell'art. 1 co. 57, lett. d) della Legge n. 190 del 2014 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 2019.

Al fine di vanificare gli effetti di questa causa ostativa, è necessario che la partecipazione venga dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intenda avvalersi del regime agevolato. In particolare, la Legge n. 145 del 2018 ha previsto che, il regime forfettario può trovare applicazione anche in caso di possesso di partecipazioni societarie ostative, tuttavia tali partecipazioni devono essere cedute nel corso dell'anno, ai fini dell'applicazione del regime forfettario a partire dall'anno successivo a quello di cessione.

Quindi, se nell'anno in corso il soggetto detiene una partecipazione in una società di persone gli è precluso il regime forfettario per questa annualità. Qualora il soggetto, sempre nell'anno in corso, dismetta tale partecipazione può applicare il regime della flat tax a partire dell'annualità successiva. Per questo motivo è importante effettuare valutazioni di convenienza alla fine di ogni anno, al fine di pianificare correttamente la fiscalità dell'annualità successiva.

Casi specifici di coesistenza della partecipazione in società di persone e regime forfettario

Nella tabella seguente, sono riportate alcune fattispecie concrete in cui opera la causa ostativa di partecipazione in società di...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

14 COMMENTI

  1. Bounasera, ho commesso un grosso errore, convito di non essere più socio accomandante di una S.A.S. con la mia partita iva individuale solo per l’anno 2019 ho fatturato in regime di flat tax.
    ad oggi La S.A.S. risulta ancora attiva ma non fattura più da 8 anni.

    Saluti

  2. La situazione prospettata integra una delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario ma potrà accedervi se dismette la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la fine dell’anno. Nel caso potrà applicare il regime forfettario dall’annualità successiva. Per l’anno in corso deve regolarizzare la situazione applicando la contabilità semplificata.

  3. Buonasera,
    sono un architetto che esercita la professione operando in regime forfettario, sarebbe mia intenzione effettuare un investimento immobiliare entrando in una società semplice, mi sarebbe possibile?
    Nel caso dovessi occuparmi della progettazione potrei emettere fattura alla suddetta società?

    Grazie,
    cordiali saluti.

  4. Buongiorno, fra i vari esempi non ne ho trovato uno simile alla mia situazione: io ho una snc e con la mia socia abbiamo un bar. Ora lei vorrebbe aprire una p.iva singola con la quale fare vendita online di accessori da donna, quindi totalmente slegata dall’attività svolta con la società. Può rientrare nel regime forfettario con la seconda attività, avendo un reddito derivante dalla prima inferiore ai 65k?
    Grazie per la risposta

  5. Salve ho una domanda: Nel 2012 ho ereditato delle quote di una SNC e ad oggi ancora ne sono in possesso. Nel caso in cui volessi aprire una mia partita Iva a regime forfettario, è possibile farlo? Un primo commercialista mi ha riferito che non mi è possibile farlo. Un secondo commercialista mi ha detto che per poterlo fare, bisogna prima cedere le mie quote della SNC. Un terzo commercialista invece mi ha detto che posso aprirla ed accedervi in qualsiasi momento, ad es. il 01/02/2021, purché ceda le mie quote entro il 31/12/2021. Sapresti dirmi gentilmente chi effettivamente ha ragione? Grazie

  6. Buongiorno non avendo ceduto la mia quota societaria in una s.a.s. l’anno precedente all’apertura della partita iva nell’anno 2021 ho dovuto applicare il regime semplificato. Avendo aperto la partita iva a fine gennaio 2021 per l’anno 2022 come da voi detto potrò aderire al regime forfettario, ma con quale tassazione 5% start up o dovrò pagare l’imposta del 15%
    Grazie

  7. Se si effettua il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfettario, anche se si è nel quinquennio di inizio attività, non è possibile applicare la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5% (start-up). Questo, in quanto, nei tre anni precedenti si è svolta attività d’impresa e quindi non si rispetta una delle condizioni richieste per applicare detta riduzione.

  8. Buongiorno,
    sono uno psicologo andato in pensione nel dicembre 2021. La mia azienda mi ha chiesto di collaborare per qualche mese. La mia intenzione sarebbe di aprire partita iva in regime forfettario.
    Unica perplessità è che faccio parte di una società semplice (famigliare) che come scopo ha quello di far parte, come quote, di una società che affitta case mobili.
    Lo scopo della società semplice di cui sono socio è la seguente:
    La società ha per oggetto, con la tassativa esclusione dell’esercizio di qualunque attività commerciale, le seguenti attività:- la valorizzazione, il godimento (anche attraverso la locazione in proprio, purché non finanziaria) e comunque la gestione nonché l’eventuale venditadegli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia o acquisisca laproprietà o altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità;- la gestione e l ‘amministrazione di partecipazioni in società italiane ed estere,nonché di investimenti patrimoniali sociali di vario genere, mobiliari e/oimmobiliari, il tutto non nei confronti del pubblico e a scopo di stabile investimento e non di collocamento.
    Vorrei capire se ci sono le condizioni per aprire partita ìva in regime forfettario o se c’è qualche impedimento.
    Grazie.

  9. Il consiglio che le posso dare è quello di valutare la sua situazione con il commercialista che la seguirà per la partita Iva e che può avere un quadro completo della sua situazione. Dall’estero e con queste informazioni non è possibile fornire una risposta.

  10. Buongiorno, sono socia accomandataria di una sas e ho aperto p.iva ditta individuale perchè a breve la società verrà chiusa in quanto l’accomandante andrà in pensione.
    Ci sono cause di incompatibilità?

  11. La risposta al suo dubbio mi sembra chiaramente indicata nell’articolo. Il consiglio è di valutare bene la sua situazione con il commercialista che la segue, altrimenti ci può contattare per una consulenza.

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