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730 precompilato 2025: da quando è disponibile, vantaggi

Il modello precompilato 730/2025 è disponibile online sul sito...

Modello 730 precompilato: guida

HomeFisco NazionaleModello 730 precompilato: guida

Il modello 730 è il modello dichiarativo che lavoratori dipendenti e pensionati utilizzano per dichiarare annualmente i propri redditi. L’Agenzia delle Entrate, ogni anno, mette a disposizione la dichiarazione precompilata per agevolare i contribuenti inserendo i redditi percepiti ed oneri deducibili e detraibili sostenuti.

Occorre prestare comunque molta attenzione ai dati inseriti nel modello, in quanto potrebbero esserci omissioni o errori. Per questo motivo è consigliabile comunque avvalersi di un soggetto esperto, come un Commercialista, per la presentazione della dichiarazione reddituale. In questo modo eviterai di commettere errori e potrai adempiere in modo semplice ai tuoi obblighi fiscali. Sarà disponibile il Modello 730/2025 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal prossimo 30 aprile 2025.


Chi può presentare il modello 730?

La dichiarazione 730 precompilata è la dichiarazione dei redditi, già predisposta e compilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati al Fisco, dall’Inps, dalle farmacie, dagli specialisti, dalle assicurazioni, dalle banche, dagli asili nido, dagli Istituti scolastici e degli amministratori dei condomini. Possono presentare la dichiarazione dei redditi precompilata coloro che sono titolari di:

  • Redditi da pensione,
  • Redditi da lavoro dipendente a tempo determinato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2024, se il 730 è presentato tramite il sostituto di imposta (datore di lavoro),
  • Reddito da lavoro dipendente, se la dichiarazione è presentata tramite Caf dipendenti, se il rapporto di lavoro a tempo determinato dura almeno da giugno a luglio 2024;
  • Reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato (compresi gli italiani che lavorano all’estero, quando il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni annuali convenzionali);
  • Redditi derivanti da disoccupazione Naspi, mobilità e cassa integrazione, dis-coll;
  • Redditi conseguiti come personale della scuola precario, con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto parte dal mese di settembre dell’anno 2023 sino al mese di giugno 2024;
  • Redditi dei soci delle cooperative;
  • Remunerazioni dei sacerdoti;
  • Retribuzioni dei giudici costituzionali, dei parlamentari e degli altri soggetti titolari di cariche pubbliche;
  • Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • Redditi di lavoro autonomo occasionale.
  • Eredi che presentato la dichiarazione dei redditi per conto dei parenti deceduti e i produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni 770 Irap e Iva.

Dal 2024 la dichiarazione 730 precompilata potrà essere presentata anche dai soggetti titolari di redditi diversi di natura finanziaria, o che abbiano effettuato investimenti esteri. L’obiettivo è quello di renderla accessibile a tutti i soggetti non titolari di partita Iva, mentre il modello Redditi sarà riservato ai soli soggetti titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti).

Quali informazioni contiene il modello 730 precompilato?

Per la predisposizione del modello 730 precompilato inps, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • I dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • Oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • Informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro),
  • I pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Sezione Fonte delle informazioni
FrontespizioCertificazione Unica e anagrafe tributaria
Prospetto dei familiari a caricoCertificazione Unica
Quadro A – redditi dei terreniDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
Quadro B – redditi dei fabbricatiDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica locazioni brevi
Quadro C – redditi da lavoro dipendente e assimilatiCertificazione Unica
Quadro D – altri redditiCertificazione Unica
Quadro E – oneri e speseComunicazione oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
Quadro F – acconti, ritenute, eccedenze e altri datiCertificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con modello F24
Quadro G – crediti di impostaDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con modello F24 e certificazione unica
Quadro LUlteriori datiIndicazione dei redditi di capitale di fonte estera
Quadro W – Attività detenute all’esteroAttività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero

Come si accede al precompilato 730?

La dichiarazione, nel suo formato precompilato 730, viene messa a disposizione del contribuente, generalmente a partire dal 30 aprile di ogni anno, sul sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. È possibile accedere utilizzando i seguenti sistemi:

  • SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE – Carta di identità elettronica;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 è possibile visualizzare:

  • Il 730 precompilato;
  • Un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel precompilato 730 agenzia delle entrate e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, vengono esposte anche le informazioni incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente;
  • L’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730 precompilati;
  • Il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso.

I contribuenti sono tenuti ad inviare con modalità telematica, al professionista scelto, la copia della delega (debitamente sottoscritta) per l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, sono tenuti ad inviare la copia della documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali unitamente alla copia del documento di identità.

Modello 730 senza sostituto

Dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente possono scegliere di presentare il modello 730 in assenza di sostituto. Questo anche nel caso in cui siano dotati di un sostituto di imposta in grado di effettuare le operazioni di conguaglio.

Attività estere nel modello 730

Il decreto semplificazioni ha introdotto anche l’inserimento di nuovi dati reddituali nel 730 precompilato inps a partire dal 2024. Si tratta dei redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, che devono essere indicati nel rigo L8 del quadro L. Inoltre, gli obblighi di monitoraggio fiscale per investimenti all’estero, per attività finanziarie o patrimoniali, nonché per le cripto attività, e le relative imposte sostitutive dovute (IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto attività), con la compilazione del quadro W.

Le sezioni della nuova interfaccia del precompilato

Il 730 precompilato inps è composto da 6 sezioni che il contribuente può visionare e modificare per arrivare a completare ed inviare la dichiarazione dei redditi.

Lavoro

In questa sezione ci sono i redditi di lavoro dipendente e pensione basati sulle Certificazioni uniche (Cu) trasmesse alle Entrate (con l’indicazione del tipo di reddito, dei giorni, delle ritenute e dell’eventuale trattamento integrativo). Cliccando sulla voce “Cu” si può verificare quali e quante certificazioni l’Amministrazione finanziaria ha ricevuto dal sostituti d’imposta e se ha utilizzato i dati in esse contenuti.

Spese per te e per la tua famiglia

La sezione contiene, per categorie, oneri deducibili e detraibili: sanità, previdenza e assicurazioni, istruzione e sport, crediti d’imposta, etc. Sono presenti anche le spese che il Fisco non ha inserito nel 730 (es. spese scolastiche con incongruenze sul genitore che le ha pagate).

Altri redditi

In questa sezione sono raccolti i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione che possono essere dichiarati con il modello 730, ricavati dalle Cu inviate dai sostituti d’imposta (es. lavoro autonomo occasionale locazioni brevi) o da altre fonti (es. quadro W per investimenti esteri). Qui si trovano anche i rimborsi riferiti ad annualità precedenti, trattati come redditi diversi (es. per spese sanitarie).

Altre informazioni

Nella sezione vi sono i dati sugli acconti e le altre ritenute, le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione precedente, e gli eventuali pagamenti effettuati con F24. In questa sezione si trova anche la prima e la seconda rata dell’acconto della cedolare secca.

Famiglia

La voce riporta i dati dei familiari a carico (con i mesi e la percentuali di carico e il dettaglio dei figli over 21, per i quali la detrazione fiscale non è sostituita dall’assegno unico). In molti casi è presente anche il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, la cui indicazione è comunque obbligatoria.

Casa e altre proprietà

Nella sezione si trovano i dati su terreni fabbricati (possesso, utilizzo, redditi di locazione). Inoltre, vi son anche: interessi sul mutuocanoni di locazione (detrazioni per inquilini); spese per lavori edilizi e spese trasmesse dagli amministratori di condominio.

Termine presentazione 730

ADEMPIMENTOSCADENZACOMMENTO
Consegna Certificazione Unica al contribuente16 marzoData a partire dalla quale la certificazione unica viene consegnata dai sostituti di imposta ai percipienti
Disponibilità 730 precompilata online30 aprileData a partire dalla quale il modello precompilato agenzia delle entrate è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per essere visionato
Possibilità di modifica del 730 precompilato20 maggioData a partire dalla quale può essere verificato/modificato ed inviato
Versamento delle imposte30 giugnoColoro che non hanno un sostituto di imposta dovranno provvedere al pagamento delle tasse (se dovute) attraverso il modello F24, nello specifico:
– Primo acconto Irpef per l’anno corrente;
– Primo acconto addizionale comunale per l’anno corrente;
– Saldo tasse dovute anno precedente;
– Primo acconto cedolare secca.
In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti deve essere trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, devono essere trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Termine di presentazione del 73030 settembreTermine ultimo per la presentazione
Termine di presentazione del modello 730 integrativo25 ottobreTermine entro il quale è possibile presentare la dichiarazione e per integrare o modificare i dati del modello precedentemente inviato nei termini. Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior o minore credito può presentare entro tale data un nuovo modello per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Termine di presentazione del modello Redditi PF15 ottobrePer coloro che non riescono a presentare la dichiarazione dei redditi entro il termine fissato l’ultima data disponibile è quella del 15 ottobre con il Modello Redditi.
Versamento delle imposte30 novembreTrattenute le somme dovute a titolo di (secondo) acconto per l’Irpef e cedolare secca

Come si presenta il modello 730 precompilato?

La presentazione può avvenire mediante due diverse modalità:

  • Presentazione diretta;
  • Presentazione tramite sostituto di imposta, Caf o professionista abilitato.

Vediamo, di seguito, con maggiori dettagli queste modalità di presentazione.

Presentazione diretta

Nel caso in cui il contribuente intenda presentare la dichiarazione direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • Indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • Compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • Verificare che i dati presenti siano corretti e completi.

Se la precompilata non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello. Una volta accettato o modificato, può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione del precompilato 730, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”. Altrimenti, vi è la possibilità di correggere la presentazione del modello 730 attraverso l’invio di un modello Redditi persone fisiche (vedi “Correzione del modello 730 con il modello Redditi PF“).

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato inps può essere presentato:

  • Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • A un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

La trasmissione telematica di documenti e autorizzazioni

I professionisti abilitati potranno gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale e di assistenza per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Gli intermediari abilitati potranno ricevere la delega sottoscritta dal contribuente con modalità telematica, copia della documentazione a supporto della dichiarazione e copia del documento di identità.

Qualora il contribuente non abbia a disposizione strumenti informatici, per stampare o scansionare le immagini delle deleghe, è consentito inviare la delega redatta (e sottoscritta), anche in forma libera da parte del contribuente stesso. Tale scelta è stata effettuata per agevolare i contribuenti e limitarne gli spostamenti, pertanto, è possibile trasmettere l’autorizzazione all’accesso al precompilato, ovvero tramite, posta elettronicasistemi di messaggistica istantanea, etc..

Come è stato specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’autorizzazione redatta anche in forma libera, deve comunque contenere:

  • Il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente;
  • La denominazione dell’intermediario abilitato;
  • Il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata 730 e al trattamento dei dati personali;
  • La sottoscrizione del contribuente.

Una volta cessata la situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus il contribuente deve regolarizzare la procedura con la normale consegna delle deleghe e della documentazione necessaria agli appositi Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le decisioni da prendere?

Una volta avuto accesso alla dichiarazione precompilata 730 avrai la possibilità di:

  • Accettare in toto la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • Presentare la dichiarazione con modifiche;
  • Presentare la dichiarazione modello 730 in forma autonoma.

Vediamo in dettaglio queste tre possibilità.

Accettare in toto la dichiarazione semplificata

Questa possibilità è quella che prevede l’invio telematico del modello dichiarativo senza apportare modifiche. È la soluzione migliore da attuare nel caso in cui dalla verifica effettuata non ci siano modifiche da apportare al modello. Il consiglio è quello di verificare con dettaglio la dichiarazione, in quanto le possibilità che vi siano errori è rilevante. Comunque, se il modello 730 inps è corretto puoi inviarlo accettando la dichiarazione.

Il vantaggio di questa opzione è l’esenzione dai controlli formali sulla dichiarazione dei redditi. Si tratta dei controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/73. Gli unici controlli che rimangono attivi sulla dichiarazione sono quelli legati alle condizioni soggettive che danno diritto alla detrazione. Si tratta, ad esempio delle detrazioni comprese per familiari a carico. Nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta che non hanno effettuato trattenute. Inoltre, in caso di invio senza modifiche del modello precompilato sono esclusi anche i controlli previsti in caso di rimborso non superiore a 4.000 euro.

Presentazione della dichiarazione con modifiche

Si tratta dell’opzione da utilizzare nel caso in cui dal controllo sulla dichiarazione dei redditi emergano errori. Per tutti coloro che non si sentono in grado di controllare autonomamente la propria dichiarazione, è possibile rivolgersi ad un dottore Commercialista. In questo modo è possibile far fare a lui i controlli sulla dichiarazione ed eventualmente incaricarlo a modificarla. Attenzione però, se credi di essere in grado di capire da solo cosa vi sia di sbagliato o cosa manchi nella tua dichiarazione precompilata puoi intervenire autonomamente. Hai la possibilità di effettuare le modifiche direttamente online. Una volta effettuate le modifiche potrai inviare telematicamente la tua dichiarazione.

Ad esempio può rendersi necessario provvedere alla correzione dei dati catastali, quando questi sono non presenti o errati. I dati catastali fanno riferimento a particolari possedimenti, ovvero immobili, fabbricati, terreni e strutture di diverso tipo, che concorrono al patrimonio complessivo dei cittadino. In caso di errori, puoi rivolgerti al servizio telematico di segnalazione catastale, oppure inviare un documento, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, da destinare all’Ufficio del territorio competente, in base alla zona in cui si trova l’immobile. Risulta possibile correggere online alcuni errori tra i più frequenti:

  • Errore sul soggetto a cui è intestato l’immobile;
  • Errore sui dati dell’immobile, come l’indirizzo in cui è situato;
  • Incoerenza per fabbricato non dichiarato;
  • Incoerenza per fabbricato rurale;
  • Casi particolari.

Non è invece possibile procedere online per solleciti e reclami ai singoli uffici, per chiedere la revisione della rendita catastale, per assistenza informatica o per lo stato di avanzamento dei lavori, per cui il contribuente può fare richiesta agli uffici territoriali competenti.

Presentazione modello ordinario

Alternativamente all’utilizzo del modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia puoi utilizzare il modello ordinario. Anche in questo caso vi è la possibilità di rivolgersi ad un Commercialista per la predisposizione e l’invio del modello dichiarativo. In questo caso, il professionista deve apporre il “visto di conformità” al modello dichiarativo. Si tratta dell’obbligo di certificare che la documentazione prodotta dal contribuente ricalchi quanto indicato nel modello dichiarativo. In sostanza, si tratta di una garanzia aggiuntiva che ha il contribuente avvalendosi di un professionista certificato per la sua dichiarazione dei redditi.

Debiti o crediti fiscali

Quando si provvede all’invio del 730 precompilato è possibile trovarsi in una situazione di debito o di credito con il fisco. Nel primo caso si dovrà provvedere a pagare una certa cifra, versandola all’Agenzia delle Entrate, che non è stata saldata precedentemente. Nel caso in cui il cittadino si trova a debito con il fisco, lo strumento da utilizzare per saldare questo debito è il modello F24, per saldare quanto dovuto.

Nell’altro caso, sarà il fisco a erogare una certa somma di credito al contribuente. Somma che può essere rimborsata direttamente o indirettamente. Quando tra il contribuente e il fisco c’è un sostituto di imposta, ovvero un datore di lavoro, questo credito può essere erogato direttamente nella busta paga, ovvero nella prima disponibile. In alternativa, quando ciò non è possibile, si può utilizzare il credito per il pagamento di altre imposte. Oppure sarà l’Agenzia delle Entrate a rimborsare quanto dovuto. Nel caso in cui non sia presente un sostituto di imposta, sarà sempre l’Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso del credito, al posto del sostituto.

Vantaggi del modello precompilato sui controlli fiscali

Se il modello precompilato precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • Senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • Con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Se il precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Casi di esonero dal modello 730

In determinate situazioni non occorre la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda i casi di esonero, occorre ricordare che, la dichiarazione dei redditi deve comunque essere presentata, qualora:

  • Le addizionali IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in maniera inferiore a quanto dovuto;
  • Sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati.

Soggetti esonerati

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno dichiarativo e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle.

È esonerato dalla presentazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus IRPEF.

Tabella: principali casi di esonero

Tipologia di redditoCondizioni di esonero
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensioneRedditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esentiEsempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca)Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impostaEsempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.

Esonero per limiti di reddito

In alternativa alle condizioni sopra elencate, infatti, sono altresì esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi sotto indicati, rispettando i limiti di reddito previsti per ogni tipologia reddituale.

Tipologia di redditoLimite di reddito per esonero
Terreni e/o fabbricati (compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze)< € 500,00
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito< €. 8.176,00 con un periodo di lavoro  o pensione non inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito< €. 8.500,00
Pensione + terreni< €. 7.500,00 (pensione)
< €. 185,92 (terreni)
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito. È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli< €. 8.500,00
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, o redditi derivanti dallo sfruttamento di diritti d’autore)< €. 5.000,00
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche< €. 30.658,28

Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze

Titolari di soli redditi fondiari fino a 500,00 euro

L’articolo 11, comma 2-bis, del DPR n 917/86 stabilisce che l’IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un importo non superiore a 500,00 euro. Conseguentemente:

  • Non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF;
  • Non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempreché il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).

Effetto sostitutivo dell’IMU

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, nel verificare il superamento del suddetto limite di 500,00 euro non bisogna considerare i redditi fondiari degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU. Se non è dovuta l’IMU, il limite di 500,00 euro in esame è da considerare al lordo della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’articolo 10 comma 3-bis del DPR n. 917/86.

Condizione generale di esonero

Infine, vi è l’ultimo, tra i casi di esonero dalla presentazione.

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad € 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*)
– detrazioni per carichi di famiglia
– detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
– ritenute
= importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze.

In questo caso, se il risultato del calcolo è inferiore alla soglia di 10,33 euro, non vi sono imposte da versare. Quindi, di conseguenza, e si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo senza incorrere in sanzioni o penalità.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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