Ho deciso di dedicare un articolo per spiegare un concetto molto importante nella fiscalità internazionale di oggi. Mi riferisco al sistema di scambio automatico di informazioni che sussiste tra oltre 100 Paesi nel mondo. E’ evidente, quindi, che effettuare qualsiasi tipo di pianificazione fiscale internazionale, senza considerare questo aspetto, possa portare a risultati poco soddisfacenti.
L’obiettivo che si pone il sistema di scambio automatico di informazioni è quello di andare a contrastare l’evasione fiscale a livello globale. Ciò che rileva oggi maggiormente è l’evasione dei tributi ovunque dovuti, e non più la sottrazione alle obbligazioni tributarie previste da ogni singolo Stato. Le amministrazioni finanziarie dei diversi Stati hanno quindi progressivamente avviato un rapporto di stretta cooperazione. Si tratta di un rapporto basato sull’adozione di regole comuni e su uno scambio di informazioni sempre più effettivo.
Tale processo ha condotto da un lato alla revisione dell’art. 26 del Modello di Convenzione sviluppato dall’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali (di seguito “Modello OCSE”). E dall’altro lato all’adozione di un diverso standard che preveda meccanismi automatici di trasmissione dei dati. Detto questo andiamo ad analizzare le principali informazioni che devi conoscere in relazione alle procedure di scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.
Indice degli Argomenti
- Lo scambio automatico di informazioni
- Il Common Reporting Standard
- Elenco delle giurisdizioni che effettuano il Common Reporting Standard
- Ambito applicativo del Common Reporting Standard CRS
- Ambito oggettivo di applicazione del Common Reporting Standard
- Redditi e conti correnti esteri alla luce del Common Reporting Standard
- Common Reporting Standard: cosa è opportuno sapere
- Conclusioni e consulenza
- Normativa di riferimento
Lo scambio automatico di informazioni
Le imprese che generano utili dovrebbero pagare le imposte là dove il denaro è guadagnato. Ancora oggi, tuttavia, soprattutto le multinazionali riescono a ricorrere ad una attività di pianificazione fiscale aggressiva al fine di trarre vantaggio dalle asimmetrie nelle normative dei vari paesi. Tuttavia, questo tipo di azioni vanno contro i principali standard definiti dei principali sistemi fiscali del mondo, basati su criteri di giustizia ed equità. Di fatto, i contribuenti che operano in più Stati membri, sia imprese multinazionali che persone fisiche, non dovrebbero godere di vantaggi fiscali derivanti dalla scarsa comunicazione tra le autorità fiscali. Allo stesso tempo, se le tasse sono pagate correttamente, subito e al paese a cui competono, diventano superflui successivi aggiustamenti e migliora la certezza fiscale. Questa, se vogliamo, è la ratio degli accordi internazionali legati allo scambio automatico di informazioni.
Il Common Reporting Standard
Il lavoro svolto dall’OCSE ha condotto all’elaborazione di uno “standard unico globale” per le informazioni finanziarie di tipo fiscale. Si tratta di uno standard divulgato dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2014 ed approvato nel settembre dello stesso anno dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Tale Standard si compone di:
- Un modello di accordo intergovernativo che definisce le norme che regolano lo scambio stesso e che può essere sia di tipo bilaterale che multilaterale;
- Regole comuni che disciplinano le procedure per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (“Common Reporting Standard” o CRS);
- Un commentario, contenente i principali chiarimenti interpretativi (il “Commentario”);
- Regole tecniche per la trasmissione delle informazioni.
Lo standard unico globale è stato quindi reso operativo attraverso un apposito accordo multilaterale (cd. “Multilateral Competent Authority Agreement” o MCAA). Si tratta di un accordo che trova la sua base giuridica nell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998. La cd. “Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters”. Successivamente modificata dal Protocollo del 31 marzo 2010.
Elenco delle giurisdizioni che effettuano il Common Reporting Standard
MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 26 aprile 2018 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Allegato C e Allegato D.
Elenco Paesi aderenti al CRS con cui l’Italia scambia informazioni
L’allegato C del D.M. 28 dicembre 2015 contiene l’elenco delle “giurisdizioni oggetto di comunicazione”, ovvero degli Stati nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti. L’elenco seguente è aggiornato dal D.M. 5 maggio 2023.
N° | GIURISDIZIONE | ANNO PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI |
---|---|---|
1 | ALBANIA | 2022 |
2 | ANDORRA | 2018 |
3 | ANTIGUA E BARBUDA | 2020 |
4 | ARABIA SAUDITA | 2018 |
5 | ARGENTINA | 2017 |
6 | AUSTRALIA | 2018 |
7 | AUSTRIA | 2018 |
8 | AZERBAIJAN | 2018 |
9 | BARBADOS | 2019 |
10 | BELGIO | 2017 |
11 | BONAIRE, SINT EUSTATIUS E SABA | 2017 |
12 | BRASILE | 2018 |
13 | BULGARIA | 2017 |
14 | CANADA | 2018 |
15 | CILE | 2018 |
16 | CIPRO | 2017 |
17 | COLOMBIA | 2017 |
18 | COREA | 2017 |
19 | CROAZIA | 2017 |
20 | CURACAO | 2021 |
21 | DANIMARCA | 2017 |
22 | ECUADOR | 2022 |
23 | ESTONIA | 2017 |
24 | FEDERAZIONE RUSSA | 2018 |
25 | FINLANDIA* | 2017 |
26 | FRANCIA** | 2017 |
27 | GERMANIA | 2017 |
28 | GHANA | 2023 |
29 | GIAMAICA | 2023 |
30 | GIAPPONE | 2018 |
31 | GIBILTERRA | 2017 |
32 | GRECIA | 2017 |
33 | GRENADA | 2020 |
34 | GROENLANDIA | 2018 |
35 | GUERNSEY | 2017 |
36 | HONG KONG | 2018 |
37 | INDIA | 2017 |
38 | INDONESIA | 2018 |
39 | IRLANDA | 2017 |
40 | ISLANDA | 2017 |
41 | ISOLA DI MAN | 2017 |
42 | ISOLE COOK | 2019 |
43 | ISOLE FAROE | 2017 |
44 | ISRAELE | 2018 |
45 | JERSEY | 2017 |
46 | KAZAKISTAN | 2023 |
47 | LETTONIA | 2017 |
48 | LIECHTENSTEIN | 2017 |
49 | LITUANIA | 2017 |
50 | LUSSEMBURGO | 2017 |
51 | MALESIA | 2018 |
52 | MALDIVE | 2023 |
53 | MALTA | 2017 |
54 | MAURITIUS | 2018 |
55 | MESSICO | 2017 |
56 | PRINCIPATO DI MONACO | 2018 |
57 | NIGERIA | 2022 |
58 | NORVEGIA | 2017 |
59 | NUOVA ZELANDA | 2018 |
60 | PAESI BASSI | 2017 |
61 | PAKISTAN | 2018 |
62 | PANAMA | 2019 |
63 | PERU’ | 2021 |
64 | POLONIA | 2017 |
65 | PORTOGALLO*** | 2017 |
66 | REGNO UNITO | 2017 |
67 | REPUBBLICA CECA | 2017 |
68 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 2018 |
69 | REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 |
70 | ROMANIA | 2017 |
71 | SAINT LUCIA | 2020 |
72 | SAN MARINO | 2017 |
73 | SEYCHELLES | 2017 |
74 | SINGAPORE | 2018 |
75 | SLOVENIA | 2017 |
76 | SPAGNA**** | 2017 |
77 | SUDAFRICA | 2017 |
78 | SVEZIA | 2017 |
79 | SVIZZERA | 2018 |
80 | TURCHIA | 2020 |
81 | UNGHERIA | 2017 |
82 | URUGUAY | 2018 |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
Elenco Paesi aderenti al CRS che scambiano informazioni con l’Italia
L’allegato D del D.M. 28 dicembre 2015 contiene l’elenco delle “giurisdizioni partecipanti”, ovvero degli Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani, e rappresenta quindi un dato di interesse molto maggiore per i contribuenti residenti con attività finanziarie oltreconfine. L’elenco seguente è aggiornato dal D.M. 5 maggio 2023.
N° | GIURISDIZIONE CHE SCAMBIA CON L’ITALIA |
---|---|
1 | ALBANIA |
2 | ANDORRA |
3 | ANGUILLA |
4 | ANTIGUA E BARBUDA |
5 | ARABIA SAUDITA |
6 | ARGENTINA |
7 | ARUBA |
8 | AUSTRALIA |
9 | AUSTRIA |
10 | AZERBAIJAN |
11 | BARBADOS |
12 | BAHAMAS |
13 | BAHRAIN |
14 | BELGIO |
15 | BELIZE |
16 | BERMUDA |
17 | BONAIRE, SINT EUSTATIUS E SABA |
18 | BRASILE |
19 | BRUNEI |
20 | BULGARIA |
21 | CANADA |
22 | CILE |
23 | CIPRO |
24 | COLOMBIA |
25 | COREA |
26 | COSTARICA |
27 | CROAZIA |
28 | CURACAO |
29 | DANIMARCA |
30 | DOMINICA |
31 | ECUADOR |
32 | EMIRATI ARABI UNITI |
33 | ESTONIA |
34 | FEDERAZIONE RUSSA |
35 | FINLANDIA* |
36 | FRANCIA** |
37 | GERMANIA |
38 | GHANA |
39 | GIAMAICA |
40 | GIAPPONE |
41 | GIBILTERRA |
42 | GRECIA |
43 | GRENADA |
44 | GROENLANDIA |
45 | GUERNSEY |
46 | HONG KONG |
47 | INDIA |
48 | INDONESIA |
49 | IRLANDA |
50 | ISLANDA |
51 | ISOLA DI MAN |
52 | ISOLE CAYMAN |
53 | ISOLE COOK |
54 | ISOLE FAROE |
55 | ISOLE MARSHALL |
56 | ISOLE TURKS E CAICOS |
57 | ISOLE VERGINI BRITANNICHE |
58 | ISRAELE |
59 | JERSEY |
60 | KAZAKISTAN |
61 | KUWAIT |
62 | LETTONIA |
63 | LIBANO |
64 | LIECHTENSTEIN |
65 | LITUANIA |
66 | LUSSEMBURGO |
67 | MACAO |
68 | MALDIVE |
69 | MALESIA |
70 | MALTA |
71 | MAURITIUS |
72 | MESSICO |
73 | MONACO (PRINCIPATO) |
74 | MONSERRAT |
75 | NAURU |
76 | NIGERIA |
77 | NIUE |
78 | NORVEGIA |
79 | NUOVA CALEDONIA |
80 | NUOVA ZELANDA |
81 | OMAN |
82 | PAESI BASSI |
83 | PAKISTAN |
84 | PANAMA |
85 | PERU’ |
86 | POLONIA |
87 | PORTOGALLO*** |
88 | QATAR |
89 | REGNO UNITO |
90 | REPUBBLICA CECA |
91 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
92 | REPUBBLICA SLOVACCA |
93 | ROMANIA |
94 | SAINT KITTS E NEVIS |
95 | SAINT LUCIA |
96 | SAINT VINCENT E GRENADINES |
97 | SAMOA |
98 | SAN MARINO |
99 | SEYCHELLES |
100 | SINGAPORE |
101 | SINT MAARTEN |
102 | SLOVENIA |
103 | SPAGNA**** |
104 | SUDAFRICA |
105 | SVEZIA |
106 | SVIZZERA |
107 | TURCHIA |
108 | UNGHERIA |
109 | URUGUAY |
110 | VANUATU |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.
Mancata adesione al CRS degli Stati Uniti
Sorprendentemente gli Stati Uniti non hanno aderito allo Standard CRS. La motivazione utilizzata è quella di aver già implementato uno Standard di scambio automatico delle informazioni (il FATCA). Il FATCA è un accordo multilaterale equivalente a quello elaborato dall’OCSE e già operativo rispetto ad un ampio numero di Stati in virtù degli appositi accordi intergovernativi stipulati. Sebbene la maggior parte di tali accordi preveda un impegno di reciprocità, nella pratica tuttavia gli Stati Uniti non hanno ancora implementato una trasmissione automatica di dati a favore degli altri Paesi. Questo con la conseguenza che l’operatività degli accordi FATCA non può essere paragonata a quella degli accordi stipulati in base allo standard CRS. Trattasi, quest’ultimo di un accordo ove la reciprocità dello scambio di dati trova piena attuazione.
Ambito applicativo del Common Reporting Standard CRS
La disciplina CRS prevede obblighi di adeguata verifica (due diligence) e di comunicazione (reporting) in capo alle Istituzioni finanziarie (“Financial Institutions” o FI). Questo rispetto ai conti finanziari che si qualificano come conti “oggetto di comunicazione”. Le istituzioni finanziarie assoggettate ai suddetti obblighi sono tutti gli enti (ivi incluse le società di persone, i trust e le fondazioni) di natura finanziaria. Enti che sono residenti in una giurisdizione che ha sottoscritto un accordo conforme al citato Standard OCSE sullo scambio di informazioni.
Istituzioni finanziarie oggetto di CRS
In particolare, sono istituzioni finanziarie:
- Le “Istituzioni di deposito”. Ossia ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. In tale ambito rientrano tipicamente le banche commerciali che ricevono depositi dalla clientela per poi erogare finanziamenti;
- Le “Istituzioni di custodia”. Entità che detengono, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Lo Standard precisa che affinché sia verificata tale condizione è necessario che almeno il 20% del reddito lordo dell’entità sia attribuibile alla detenzione di attività finanziarie per conto di terzi. E a servizi correlati nel corso dei tre anni precedenti all’anno di osservazione;
- Le “Entità di investimento”, ossia le entità:
- Che svolgono, quale attività economica principale:
- Negoziazione di strumenti del mercato monetario. Ad esempio, assegni, cambiali, certificati di deposito, valute estere, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate;
- Gestione individuale e collettiva di portafoglio;
- Altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi;
- Il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie. Questo a condizione che siano gestite da un’Istituzione di deposito, un’Istituzione di custodia, un’Impresa di assicurazioni specificata.
- Che svolgono, quale attività economica principale:
- Le “Imprese di assicurazioni specificate”. Impresa di assicurazioni, che stipula contratti di assicurazione per i quali sia misurabile un valore maturato o contratti di rendita.
Istituzioni finanziarie italiane oggetto di CRS
In sede nazionale, esiste una elencazione delle entità che si qualificano come Istituzioni finanziarie italiane che sono tenute alla comunicazione. Si tratta, più precisamente, dei seguenti soggetti:
- Banche;
- Società di gestione accentrata;
- Poste Italiane S.p.A. per attività Banco Posta;
- SIM;
- SGR;
- Imprese di assicurazioni ramo vita;
- OICR;
- Società fiduciarie;
- Istituiti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- Società di cartolarizzazione ex Legge n. 130/99;
- Trust che presentano i requisiti di Istituzione di custodia o Entità d’investimento B residenti in Italia. Questo se almeno uno dei trustee è una Istituzione finanziaria italiana;
- Emittenti di carte di credito;
- Stabili organizzazioni in Italia di Istituzioni finanziarie estere;
- Qualsiasi altra Istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di Istituzione di deposito,
- Infine, istituzione di custodia, entità di investimento o impresa di assicurazioni specificata.
Comunicazioni da effettuare
Le Istituzioni finanziarie sono tenute agli obblighi di due diligence e reporting in una determinata Giurisdizione partecipante nella misura in cui:
- Sono fiscalmente residenti in tale giurisdizione. Ad esclusione delle attività svolte per il tramite di una stabile organizzazione situata al di fuori della stessa giurisdizione;
- Hanno una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione.
Laddove l’Istituzione finanziaria non sia fiscalmente residente in nessuno Stato, il Commentario precisa che lo stato della residenza coincide con:
- Lo Stato in base alla cui legge l’entità è stata costituita;
- Lo Stato dove l’entità ha la propria sede dell’amministrazione;
- Oppure lo Stato dove l’entità è sottoposta a sorveglianza finanziaria.
Tempistiche delle comunicazioni
Le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche, altre società finanziarie, fiduciarie, alcuni trust, ecc.) sono quelle previste dall’art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 28 dicembre 2015, ai sensi del quale:
- Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2023, per i dati dei conti riferiti al 2022);
- L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo (il 30 settembre 2023, per i conti riferiti al 2022).
Analogamente, l’Agenzia delle Entrate riceverà entro il 30 settembre 2023 i dati dei conti esteri dei residenti italiani riferiti al 2022, che come di consueto vengono poi utilizzati per le attività di controllo.
Ambito oggettivo di applicazione del Common Reporting Standard
Gli obblighi di verifica e di comunicazione riguardano i “conti finanziari” intrattenuti presso una qualsiasi Istituzione finanziaria, dovendo intendersi per essi:
- I conti di deposito. Quali ad esempio i conti commerciali, i conti corrente, i libretti di risparmio;
- Conti di custodia. Ossia i conti che detengono una o più attività finanziarie a beneficio del cliente;
- Le quote del capitale di rischio. Intendendosi per esse ogni investimento nel capitale di rischio o nel capitale di debito di Entità di investimento B;
- I contratti di assicurazione. Contratti per i quali sia misurabile un valore maturato o contratti di rendita.
Rispetto ai suddetti conti finanziari, costituiscono “oggetto di comunicazione” solamente i conti il cui titolare è una persona oggetto di comunicazione. Persona che è residente presso una Giurisdizione oggetto di comunicazione.
Persone oggetto di comunicazione
Si considera persona oggetto di comunicazione ogni persona fisica e ogni entità diversa da:
- Una società di capitali. I cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
- Una società di capitali collegata a una società di capitali. I cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
- Un’entità statale;
- Un’organizzazione internazionale;
- Una banca centrale;
- Infine, un’Istituzione finanziaria.
Redditi e conti correnti esteri alla luce del Common Reporting Standard
Detto questo è arrivato il momento di andare a vedere cosa comporta per i soggetti italiani l’applicazione del CRS, sui loro redditi o conti correnti esteri.
L’effetto immediato di detenere redditi o conti correnti in un Paese che adotta il Common Reporting Standard, o che aderisce al FATCA, è che automaticamente queste informazioni saranno disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Poco importa se si è costituito un trust estero, oppure se si fa affidamento su società fiduciarie. I dati finanziari detenuti saranno annualmente trasmessi all’Agenzia delle Entrate italiana. L’aspetto più importante da ricordare è che questi dati potranno essere utilizzati per controllare la regolarità della posizione fiscale del contribuente.
Nel caso in cui questo tipo di accertamento avvenga, è necessario prestare molta attenzione, anche a cose fatte è difficile intervenire. Se nell’accertamento saranno trovate violazioni della normativa, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle imposte evase. Oltre alle imposte saranno applicate sanzioni amministrative e interessi. Se poi la violazione dovesse assumere rilevanza penale ci sarà la segnalazione di reato all’Autorità giudiziaria. Autorità che avvierà di ufficio l’azione penale.
Common Reporting Standard: cosa è opportuno sapere
Adesso che ti ho ben spaventato sull’importanza di essere compliance al Common Reporting Standard voglio fornirti qualche informazione aggiuntiva che può esserti utile.
Cosa è importante sapere, operativamente sul CRS?
Ho deciso di condivedere con te alcune informazioni utili per gestire al meglio i propri conti correnti esteri, ai fini del CRS. Il primo dubbio che attanaglia molti di voi riguarda le transazioni. I movimenti di denaro, transati, tra due soggetti, possono avveniere senza che sia necessario indicare il codice fiscale della controparte. Questo aspetto è importante, e vi lascia sicuri nelle transazioni che dovete effettuare.
Altro aspetto riguarda i conti correnti inattivi. Ebbene, i conti inattivi sono oggetto di CRS. Pertanto, se hai un conto corrente inattivo all’estero, ti consiglio di chiuderlo. In caso di chiusura, questa sarà oggetto di sengnalazione. Allo stesso modo del trasferimento di denaro utile per chiudere la posizione.
Per quanto riguarda i conti correnti ricevuti in usufrutto, la segnalazione del CRS riguada sia il nudo proprietario del conto estero, sia l’usufruttuario.
Altro aspetto importante è la residenza. E’ fondamentale dichiarare all’istituto finanziario estero, la propria residenza fiscale effettiva. E’ vero che gli istituti finanziari non hanno alcun obbligo di verificare l’indirizzo di residenza rilasciato dall’intestatario del conto. Ma è altrettanto vero che se si riscontrano incongruenze le possibilità di accertamento fiscale aumentano.
Altro aspetto riguarda la residenza da fornire nel caso di trasferimento di residenza all’estero. In questo caso è opportuno indicare per quanti mesi nell’anno si è vissuto nel Paese estero di immigrazione. L’istituto finanziario in questo caso indicherà due residenze diverse.
Verifica delle informazioni da parte dell’istituzione finanziaria estera
Su questo, un paragrafo a parte va dedicato alle verifiche effettuate dall’istituzione finanziaria estera. Non tutti sanno, infatti, che in alcuni Paesi gli istituti finanziari vanno a verificare l’attendibilità delle informazioni fornite dai correntisti. Alcune istituzioni finanziarie estere potrebbero determinare unilateralmente che le affermazioni fatte non sono veritiere o erronee. Alcune giurisdizioni, infatti, stanno applicando sanzioni penali per lo spergiuro sulle dichiarazioni dell’indirizzo di residenza.
Codice fiscale del contribuente
La mancanza di un numero di identificazione del contribuente, ovvero il codice fiscale, può indurre le istituzioni finanziarie a valutare le dichiarazioni del beneficiario come inesatte o inaffidabili. Questo perché solitamente, gli istituti finanziari, spesso erroneamente, identificano la residenza del contribuente dal suo numero di identificazione.
Le istituzioni finanziarie sono tenute a individuare i beneficiari finali del conto e eventuali firmatari e delegati. Oltre alle norme internazionali stabilite dall’OCSE, ogni paese o istituto finanziario può applicare regole locali. Un nuovo conto di un titolare di un conto ripetuto sarà trattato come quello precedente e, in teoria, l’istituto finanziario non dovrebbe richiedere nuove informazioni. Anche se, in pratica, lo fa quasi sempre.
Le istituzioni finanziarie dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per ottenere il TIN (Tax Identificación Number). Poiché sarà uno dei requisiti necessari per l’apertura di conti presso istituti finanziari. Molti di questi richiedono già un saldo o una dichiarazione fiscale, anche se la legge non lo richiede. La documentazione e le dichiarazioni per l’apertura di un nuovo conto devono essere raccolte in un tempo massimo di 90 giorni. Quindi se il titolare del conto ritarda, il processo deve iniziare dal capo.
Conclusioni e consulenza
In questo articolo ho cercato di mostrarti la disciplina legata allo scambio automatico di informazioni che lega ormai oltre 100 Paesi del Mondo. Questa rete di relazioni e di scambio di informazioni deve essere tenuto in considerazione da tutti quei soggetti che detengono denaro o investimenti finanziari all’estero.
Se desideri che un professionista esperto possa analizzare la tua situazione personale e verificare eventuali rischi in ambito fiscale, non esitare. Solo in questo modo potrai avere certezza della tua situazione, anche in virtù della possibilità di utilizzare strumenti validi per ravvedere la tua situazione personale.
Per chiedere ulteriori informazioni o una consulenza fiscale internazionale, personalizzata sul Common Reporting Standard, puoi:
- Lasciare un commento per essere ricontattato in privato;
- Accedere alla nostra pagina dedicata alla consulenza fiscale internazionale.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Normativa di riferimento
- Direttiva 2014/107/UE del consiglio del 9 dicembre 2014 – pdf recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Legge del 18 giugno 2015 , n. 95 – pdf – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) , con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri;
- Declaration – pdf – Multilateral Competent Authority Agreement;
- Decreto del 28 dicembre 2015 – pdf – Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Decreto del 9 agosto 2017 – pdf – Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Decreto del 17 gennaio 2017 – pdf – Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Decreto del 26 aprile 2018 – pdf – Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Decreto del 29 gennaio 2019 – pdf – Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Decreto del 9 maggio 2019 – pdf – Modifica dell’allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari;
- Decreto del 20 giugno 2019 – pdf – Modifica dei decreti 28 dicembre 2015 e 6 agosto 2015, recanti l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95;
- Decreto del 13 maggio 2020 – pdf – Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari;
- Decreto del 22 luglio 2020 – pdf – Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020
- Decreto del 26 aprile 2021 – pdf – Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari;
- Provvedimento del 4 luglio 2017 – Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni;
- Provvedimento del 24 aprile 2018 – Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017 – (pubblicato il 26 aprile 2018);
- Provvedimento del 26 marzo 2019 – pdf – Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2). Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018 – (Pubblicato il 26/03/2019)