Il consiglio di amministrazione (CDA) è l’organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui disciplina è modellata sulla società per azioni. E’ l’organo esecutivo della società ed ha il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea e lo svolgimento dell’attività di impresa. La disciplina è rinvenibile nel codice civile art. 2380-2409 novesdeciem.

Questo organo ha la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell’organizzazione di fronte alle autorità.

Il consiglio di amministrazione, nell’ordinamento italiano, è un organo preposto a capo di società di capitali e di società per azioni, quindi società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e società cooperative. E’ consentita anche la nomina di un solo amministratore (amministratore unico) il quale è un organo monocratico, in questo caso non c’è il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è denominato anche board, dal nome che assume negli ordinamenti anglosassoni, board of directors nelle società per azioni, in altri enti si usa la stessa denominazione oppure board of trustees, board of governors, board of regents.

Come è composto?

Le società di capitali possono essere amministrate da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Nel CDA viene eletto dai membri un Presidente cui spetta la rappresentanza della società. Secondo quanto disposto dall’art. 2380 c.c.:

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata anche a non soci. Quando l’amministrazione e’ affidata a piu’ persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e’ nominato dall’assemblea.”

I membri del CDA sono eletti dall’assemblea dei soci. La durata è fissata generalmente dallo statuto di ciascuna società, tuttavia, il codice civile stabilisce che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi. Essi, tuttavia, salvo diversa disposizione dello statuto della società, possono essere rieletti.

Il presidente viene nominato dal CDA fra i suoi componenti, a meno che questo non sia nominato direttamente dall’assemblea dei soci. Il presidente ha il compito di convocare il CDA, stabilire l’ordine del giorno, coordinare i lavori e fare in modo che le informazioni relative agli argomenti posti all’ordine del giorno giungano tempestivamente a tutti gli amministratori. Secondo quanto disposto dall’art.2383 c.c.:

“La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche’ a quali tra essi e’ attribuita la rappresentanza della societa’, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullita’ o di annullabilita’ della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicita’ di cui al quarto comma, salvo che la societa’ provi che i terzi ne erano a conoscenza.”

Amministratore delegato e comitato esecutivo

Il CDA può nominare uno o più amministratori delegati se previsto dall’atto costitutivo o è consentito dall’assemblea. Il consiglio delega all’amministratore delegato il potere di prendere decisioni in nome e per conto della società, contraendo obbligazioni ed esercitando diritti. Il CDA può, comunque, stabilire dei limiti ai suoi poteri.

Il CDA può delegare le proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto solo da alcuni amministratori o a uno o più amministratori, denominati amministratori delegati. Vengono comunque stabiliti dal CDA, i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

I membri del Comitato esecutivo o gli amministratori delegati devono essere comunque scelti tra i consiglieri di amministrazione, in forza del principio dell’esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori all’esercizio della funzione amministrativa. E’ comunque possibile conferire a terzi mandati o procure, anche da parte degli stessi amministratori delegati, mediante procure speciali relative a singoli atti o categorie di atti.

Inoltre, il consiglio di amministrazione può in qualunque momento deliberare anche sulle materie oggetto di delega. Non possono comunque essere delegate:

  • la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni;
  • la redazione del bilancio di esercizio;
  • la facoltà di aumentare il capitale sociale;
  • gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite;
  • la redazione del progetto di fusione con altre società;
  • la redazione del progetto di scissione della società.

Quindi, possiamo dire che il CDA ha una funzione strategica e di controllo. Nelle società quotate caratterizzate da un capitale frazionato, la funzione di controllo assume una notevole importanza.

Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione assume le decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico della società ma anche funzionali all’esercizio dell’attività di indirizzo e di controllo della Società.

Il consiglio di amministrazione non può, data la sua natura collegiale, assicurare la direzione quotidiana dell’azienda, infatti, viene solitamente demandata al management, mentre il consiglio nomina e licenzia i manager, controlla l’operato, stabilisce la remunerazione e si occupa delle scelte e decisioni non delegabili. Allo stesso tempo, i manager più importanti fanno parte del consiglio di amministrazione. Si distinguono, gli amministratori esecutivi, che sono anche manager della società, dagli amministratori non esecutivi che non lo sono. L’efficacia del controllo è data anche dalla presenza, tra gli amministratori non esecutivi, di amministratori indipendenti.

Gli amministratori hanno le seguenti funzioni:

  • convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno;
  • curare le scritture contabili;
  • deliberare sulla gestione della società;
  • redigere il bilancio di esercizio da presentare all’assemblea per l’approvazione;
  • dare esecuzione alla volontà assembleare;
  • rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio.

Conflitto di interessi

L’art. 2390 c.c. dispone che, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, e neanche esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza di tale divieto può causare la revoca dell’incarico e il risarcimento dei danni.

Segue poi l’art. 2391 c.c. che l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse diretto o indiretto in una determinata operazione della società. L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione

La figura del presidente del consiglio di amministrazione costituisce un elemento di vertice della struttura complessiva. In particolare, il ruolo del presidente è essenziale alla ponderazione delle decisioni e alla composizione di interessi eterogenei. L’art. 2381 c.c. delinea i compiti organizzativi e funzionali dell’organo: la convocazione del consiglio di amministrazione, ma anche dell’assemblea dei soci, la fissazione dell’ordine del giorno, il coordinamento dei valori, la gestione delle fasi prodromiche all’adunanza consiliare etc. La responsabilità più importante lui attribuita è sicuramente la rappresentanza legale dell’ente.

Le funzioni del presidente si estendono anche al contesto assembleare, ove essere sono volte a tutelare l’interesse della compagine sociale e quindi garantire la ponderazione delle decisioni e non invece le ragioni della minoranza.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori hanno l’obbligo di svolgere i propri compiti con la diligenza del mandatario e sono responsabili solidalmente nei confronti della società per i danni provocati nell’inosservanza di tale dovere. Secondo quanto disposto dall’art. 2392 c.c.:

“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la societa’ dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o piu’ amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilita’ per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze, e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.”

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di delibera del collegio sindacale a maggioranza dei due terzi. L’azione puo’ essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, se la decisione è presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. L’art. 2393 c.c. dispone che:

“L’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e’ promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la societa’ e’ in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilita’ degli amministratori puo’ essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e’ indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. L’azione di responsabilita’ puo’ anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L’azione puo’ essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. La deliberazione dell’azione di responsabilita’ importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui e’ proposta, purche’ sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La societa’ puo’ rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilita’ e puo’ transigere, purche’ la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purche’ non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.”

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