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OIC 12 – Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio

10 min di lettura

Il principio contabile nazionale OIC 12 contiene le regole di dettaglio delle disposizioni del codice civile relative alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio, sia nella sua forma ordinaria che in quella abbreviata e per le piccole medie-imprese, contenute negli articoli 2423 – 24235-ter. I principi della chiarezza, della veridicità e della correttezza, di cui all’art. 2423, comma 2, cod. civ., impongono che gli schemi dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio, che secondo l’attuale dispositivo normativo sono rappresentati da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (art. 2423, comma 1, cod. civ.), debbano essere redatti secondo specifici criteri dettati dalla legge, la cui deroga è concessa solo in determinate circostanze e sempre per garantire il rispetto dei principi generali (anche noti come clausole generali del bilancio).

Revisionato da ultimo a dicembre 2017, la precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005. La nuova edizione dell’OIC 12, che si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 o da data successiva, è stata elaborata al fine di tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. n.139/2015 (in attuazione della Direttiva 2013/34/UE), ed in particolare dell’eliminazione dallo schema di Conto Economico della sezione straordinaria.

Ciò ha comportato una necessaria ricollocazione degli oneri e dei proventi straordinari indicati nel precedente OIC 12 (di cui alla versione 2014) nelle voci di Conto Economico ritenute maggiormente appropriate. Laddove ciò non sia stato possibile, il principio contabile dispone che sarà cura del redattore del bilancio provvedere alla corretta e necessaria ricollocazione degli oneri e dei proventi di natura straordinaria nelle altre voci del Conto Economico, sulla base della natura e del tipo dei componenti straordinari di reddito.

Funzione contabile ed informativa del Bilancio

Il bilancio d’esercizio è una rappresentazione semplificata della dinamica gestionale dei valori economici e finanziari delle imprese determinati in riferimento ad un determinato arco temporale (c.d. periodo o esercizio amministrativo). In base all’attuale disciplina, è inteso come il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico (vale a dire gli utili conseguiti o le perdite subite) realizzato nel periodo considerato.

Le funzioni del bilancio possono essere intese in una duplice accezione:

  • Contabile, in quanto rappresenta la sintesi numerica periodica del sistema di contabilità generale, che, come noto, si basa sulla logica del conto quale strumento atto a rilevare le dinamiche degli aspetti finanziari ed economici della gestione. Sotto questo profilo, il bilancio rappresenta una protesi della contabilità generale, una sua naturale estensione in grado di mostrare il reddito realizzato, inteso come la misura della variazione che la ricchezza apportata dalla proprietà aziendale subisce per effetto delle operazioni di gestione relative ad un determinato esercizio.
  • Informativa, in quanto rappresenta non solo uno strumento puramente contabile, ma anche, e primariamente, un modello in grado di fornire informazioni sull’andamento della gestione a vantaggio di tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle sorti dell’azienda. In tal senso il bilancio è inteso come strumento di rendicontazione dell’attività di gestione in tutti quei casi in cui la proprietà aziendale non coincida con l’organo amministrativo, che di fatto dirige l’azienda. Gli amministratori, redigendo il bilancio, rendono il conto del loro operato ai proprietari, i quali, sulla base delle risultanze emergenti dal documento contabile, possono decidere di rinnovare o revocare il loro mandato a seconda che siano stati in grado o meno di creare nuova ricchezza. Sempre sotto il profilo informativo, inoltre, il bilancio rappresenta un fondamentale strumento per il controllo sia interno che esterno della gestione. Infatti, oltre a fornire informazioni a vantaggio dei proprietari e degli amministratori, in base alle quali questi possono poi assumere le necessarie decisioni strategiche da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati, esso rappresenta un indispensabile strumento di analisi per tutti i soggetti esterni che a vario titolo sono interessati alla gestione aziendale, come ad esempio gli investitori, i dipendenti, i clienti ed ogni altro stakeholder che secondo prospettive diverse guardano alla gestione aziendale. Tutti soggetti che hanno un interesse concreto verso le sorti dell’azienda, in quanto dal suo comportamento si farà discendere il soddisfacimento dei propri interessi: capacità di garantire rendimenti futuri per gli investitori; capacità di mantenere, garantire e tutelare l’occupazione per i dipendenti; capacità di garantire che i prodotti offerti sul mercato rispecchino le caratteristiche fissate dalle condizioni contrattuali per i clienti. Soggetti, insomma, che hanno interesse affinché l’azienda continui a vivere e a creare nel tempo ricchezza. Ma l’informativa di bilancio è anche necessaria ai fini fiscali, in quanto per l’Amministrazione Finanziaria rappresenta il termine di riferimento per l’applicazione delle norme tributarie in relazione alla determinazione delle imposte sul reddito (IRES ed IRAP).

È principalmente in ragione della funzione informativa che il bilancio deve essere completo, chiaro, veritiero e corretto. E il legislatore, al fine di garantire che tale funzione sia adeguatamente assolta, prevede che esso debba essere redatto secondo specifici criteri valutativi delle varie poste e debba conformarsi al modello tipizzato previsto dalle norme del codice civile.

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