Il principio contabile nazionale OIC 12 contiene le regole di dettaglio delle disposizioni del codice civile relative alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio, sia nella sua forma ordinaria che in quella abbreviata e per le piccole medie-imprese, contenute negli articoli 2423 – 24235-ter. I principi della chiarezza, della veridicità e della correttezza, di cui all’art. 2423, comma 2, cod. civ., impongono che gli schemi dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio, che secondo l’attuale dispositivo normativo sono rappresentati da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (art. 2423, comma 1, cod. civ.), debbano essere redatti secondo specifici criteri dettati dalla legge, la cui deroga è concessa solo in determinate circostanze e sempre per garantire il rispetto dei principi generali (anche noti come clausole generali del bilancio).
Revisionato da ultimo a dicembre 2017, la precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005. La nuova edizione dell’OIC 12, che si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 o da data successiva, è stata elaborata al fine di tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. n.139/2015 (in attuazione della Direttiva 2013/34/UE), ed in particolare dell’eliminazione dallo schema di Conto Economico della sezione straordinaria.
Ciò ha comportato una necessaria ricollocazione degli oneri e dei proventi straordinari indicati nel precedente OIC 12 (di cui alla versione 2014) nelle voci di Conto Economico ritenute maggiormente appropriate. Laddove ciò non sia stato possibile, il principio contabile dispone che sarà cura del redattore del bilancio provvedere alla corretta e necessaria ricollocazione degli oneri e dei proventi di natura straordinaria nelle altre voci del Conto Economico, sulla base della natura e del tipo dei componenti straordinari di reddito.
Funzione contabile ed informativa del Bilancio
Il bilancio d’esercizio è una rappresentazione semplificata della dinamica gestionale dei valori economici e finanziari delle imprese determinati in riferimento ad un determinato arco temporale (c.d. periodo o esercizio amministrativo). In base all’attuale disciplina, è inteso come il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico (vale a dire gli utili conseguiti o le perdite subite) realizzato nel periodo considerato.
Le funzioni del bilancio possono essere intese in una duplice accezione:
Contabile, in quanto rappresenta la sintesi numerica periodica del sistema di contabilità generale, che, come noto, si basa sulla logica del conto quale strumento atto a rilevare le dinamiche degli aspetti finanziari ed economici della gestione. Sotto questo profilo, il bilancio rappresenta una protesi della contabilità generale, una sua naturale estensione in grado di mostrare il reddito realizzato, inteso come la misura della variazione che la ricchezza apportata dalla proprietà aziendale subisce per effetto delle operazioni di gestione relative ad un determinato esercizio.
Informativa, in quanto rappresenta non solo uno strumento puramente contabile, ma anche, e primariamente, un modello in grado di fornire informazioni sull’andamento della gestione a vantaggio di tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle sorti dell’azienda. In tal senso il bilancio è inteso come strumento di rendicontazione dell’attività di gestione in tutti quei casi in cui la proprietà aziendale non coincida con l’organo amministrativo, che di fatto dirige l’azienda. Gli amministratori, redigendo il bilancio, rendono il conto del loro operato ai proprietari, i quali, sulla base delle risultanze emergenti dal documento contabile, possono decidere di rinnovare o revocare il loro mandato a seconda che siano stati in grado o meno di creare nuova ricchezza. Sempre sotto il profilo informativo, inoltre, il bilancio rappresenta un fondamentale strumento per il controllo sia interno che esterno della gestione. Infatti, oltre a fornire informazioni a vantaggio dei proprietari e degli amministratori, in base alle quali questi possono poi assumere le necessarie decisioni strategiche da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati, esso rappresenta un indispensabile strumento di analisi per tutti i soggetti esterni che a vario titolo sono interessati alla gestione aziendale, come ad esempio gli investitori, i dipendenti, i clienti ed ogni altro stakeholder che secondo prospettive diverse guardano alla gestione aziendale. Tutti soggetti che hanno un interesse concreto verso le sorti dell’azienda, in quanto dal suo comportamento si farà discendere il soddisfacimento dei propri interessi: capacità di garantire rendimenti futuri per gli investitori; capacità di mantenere, garantire e tutelare l’occupazione per i dipendenti; capacità di garantire che i prodotti offerti sul mercato rispecchino le caratteristiche fissate dalle condizioni contrattuali per i clienti. Soggetti, insomma, che hanno interesse affinché l’azienda continui a vivere e a creare nel tempo ricchezza. Ma l’informativa di bilancio è anche necessaria ai fini fiscali, in quanto per l’Amministrazione Finanziaria rappresenta il termine di riferimento per l’applicazione delle norme tributarie in relazione alla determinazione delle imposte sul reddito (IRES ed IRAP).
È principalmente in ragione della funzione informativa che il bilancio deve essere completo, chiaro, veritiero e corretto. E il legislatore, al fine di garantire che tale funzione sia adeguatamente assolta, prevede che esso debba essere redatto secondo specifici criteri valutativi delle varie poste e debba conformarsi al modello tipizzato previsto dalle norme del codice civile.
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Si fa presente che l’obbligatorietà del bilancio ricade su tutte le tipologie di attività imprenditoriali, prescindendo dalla veste giuridica che queste vengono ad assumere. A seconda però dalla fonte giuridica dalla quale tale obbligo deriva, esso sarà diversamente modulato sulla base della qualificazione giuridica assunta dalle imprese. Nello specifico, le società di capitali, contrariamente alle società di persone e alle imprese individuali, sono tenute a rispettare gli schemi di bilancio previsti dal codice civile, nonché tutte le altre norme dallo stesso previste, e a renderli pubblici al termine di ogni periodo amministrativo attraverso il loro deposito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
La normativa fiscale, invece, prevede all’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 (recante le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) l’obbligo di redigere l’inventario a norma dell’art. 2217 cod. civ. per tutte le tipologie di imprenditori, quindi anche per le società di persone e per le imprese individuali. Queste, però, saranno tenute a rispettare i soli criteri valutativi stabiliti dal codice civile per le società di capitali, redigendo un bilancio formato dal solo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico senza alcun obbligo di rispettare le forme previste dalla legislazione civilistica. In definitiva, quindi, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, le norme contenute negli art. 2423 e ss. del codice civile si applicano integralmente alle società di capitali, mentre per le società di persone trova applicazione il solo art. 2426 cod. civ., riferito ai criteri di valutazione, in quanto espressamente indicato nell’art. 2217, comma 2, cod, civ.
Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica
Di seguito è riportato l’elenco delle norme del codice civile relative alla redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, che ne regolamento, in particolare, la struttura ed il contenuto.
articolo 2423
“Redazione del bilancio”
articolo 2423-ter
“Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico”
articolo 2424
“Contenuto dello Stato Patrimoniale”
articolo 2425
“Contenuto del Conto Economico”
articolo 2427
“Contenuto della Nota Integrativa”
articolo 2427-bis
“Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari”
articolo 2435-bis
“Bilancio in forma abbreviata”
articolo 2435- ter
“Bilancio delle Micro-imprese”
Composizione del Bilancio d’esercizio in forma ordinaria
Ai sensi dell’art. 2423 cod. civ., il bilancio d’esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 cod. civ., mentre la disciplina sul rendiconto finanziario è contenuta nell’ 2425-ter cod. civ., introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 6 del D. Lgs. n. 139/2015 (in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati) e disciplinato in dettaglio dal principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.
Quanto alla Nota Integrativa, la disciplina di base è rappresentata dai dispositivi degli articoli 2427 e 2427-bis cod. civ., mentre norme di dettaglio si trovano in diversi altri articoli del codice civile e in altre specifiche norme di legge diverse dal codice.
Composizione del Bilancio d’esercizio in forma abbreviata
La redazione del bilancio in forma abbreviata è una facoltà prevista dall’art. 2435-bis cod. civ. per le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, a condizione che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Al cadere di tali condizioni, le società saranno obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria.
Secondo quanto previsto dalla legge, le società che possono presentare il bilancio in questa modalità sono esonerate dal redigere il Rendiconto Finanziario e usufruiscono di una serie di semplificazioni relativamente alla redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.
Composizione del Bilancio d’esercizio in forma semplificata
L’art. 6 del D. Lgs. n. 139/2015 (in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati) ha introdotto l’art. 2435-ter cod. civ., entrato in vigore il 01/01/2016, che ha introdotto la categoria giuridica delle micro-imprese, vale a dire imprese di dimensioni ridotte rispetto a quelle di cui all’art. 2435-bis, alle quali viene concessa la possibilità di redigere un bilancio ulteriormente semplificato.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2435-ter cod. civ., sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Al cadere di tali condizioni, le società saranno obbligate a redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa se in calce allo Stato Patrimoniale riportano in modo dettagliato talune informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 cod. civ., e nello specifico: l’importo complessivo delle passività potenziali, delle garanzie e degli impegni assunti nei confronti di terzi; l’ammontare e il dettaglio dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi e spettanti agli amministratori ed ai sindaci.
Sono inoltre esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e possono usufruire di diverse semplificazioni in materia di presentazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico previste dall’articolo 2435-bis del cod. civ.
Struttura generale dello Stato Patrimoniale –art. 2424 cod. civ.
Il documento deve essere redatto in conformità al seguente schema:
ATTIVO
PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di sviluppo 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre Totale II – Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti Totale III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese 2) crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti d-bis) verso altri 3) altri titoli 4) strumenti finanziari derivati attivi Totale Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante I – Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri Totale III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli Totale IV – Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa Totale Totale attivo circolante D) Ratei e risconti
A) Patrimonio netto I – Capitale II – Riserva da soprapprezzo delle azioni III – Riserve di rivalutazione IV – Riserva legale V – Riserve statutarie VI – Altre riserve, distintamente indicate VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII – Utile (perdite) portato a nuovo IX – Utile (perdita) dell’esercizio X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) strumenti finanziari derivati passivi 4) altri Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti 7) debiti verso fornitori 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti Totale E) Ratei e risconti
Struttura generale del Conto Economico -art. 2425 cod. civ.
Il documento deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Totale B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis). D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati. Totale delle rettifiche (18-19). E) Risultato prima delle imposte (A – B + – C + – D); 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 21) utile (perdite) dell’esercizio
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nei Bilanci in forma ordinaria– art. 2423-ter cod. civ.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria è disciplinata dall’art. 2423-ter cod. civ., che prevede specifiche disposizioni in merito a taluni aspetti concernenti le voci da inserire negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, quali il loro ordine di presentazione, la suddivisione e il raggruppamento, nonché le ulteriori aggiunte che si dovessero rendere necessarie per rendere più chiara l’informativa di bilancio.
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, previste rispettivamente negli artt. 2424 e 2425 cod. civ., al fine di facilitare il confronto tra bilanci di periodi diversi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rendere più agevole la loro lettura, non possono essere iscritte secondo una sequenza diversa da quella prevista dalle norme del codice civile.
Inoltre, l’iscrizione deve essere fatta separatamente per ciascuna voce e nell’ordine indicato. Tale obbligo riguarda in primo luogo le classi di voci contrassegnate dalle lettere maiuscole dell’alfabeto, le sottoclassi di voci contrassegnate da numeri romani e le voci contrassegnate dai numeri arabi. In merito a queste ultime, sebbene ci sia un obbligo nel rispetto della struttura complessiva degli schemi e del loro contenuto, si ritiene comunque che non sia obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi), in quanto considerati solo come indicazioni formali inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all’interno del testo legislativo.
Per garantire le finalità di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, il legislatore all’art. 2413-ter, comma 2, cod. civ., consente la possibilità di operare ulteriori suddivisioni delle voci precedute da numeri arabi, a patto che non venga eliminata la voce complessiva e l’importo corrispondente. Inoltre, è consentito anche il loro raggruppamento quando il relativo importo sia irrilevante o quando lo stesso sia utile ai fini della chiarezza del bilancio, ma solo a condizione che le voci rientrino nella stessa classe o sottoclasse. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, si ritiene che la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell’alfabeto. Le uniche voci che non possono essere oggetto di raggruppamento sono quelle precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto o da numeri romani.
Il legislatore, all’articolo 2423-ter, comma 3, cod. civ. prevede l’obbligo di aggiungere altre voci quando il loro contenuto non è compreso in quelle già previste. Si ritiene che tale obbligo non sia limitato alle sole voci precedute da numeri arabi, ma si estenda anche alle sottoclassi di voci precedute da numeri romani o alle classi contrassegnate da lettere maiuscole. Ad ogni modo, visto il grado di analiticità assunto dagli schemi di bilancio civilistici, l’aggiunta di nuove voci nella realtà si presenta alquanto raramente.
Sempre nel rispetto dei postulati del bilancio, l’articolo 2423-ter, comma 4, cod. civ. prevede, in particolare per le imprese operanti in determinati settori economici, l’ulteriore obbligo di adattare adeguatamente agli schemi di bilancio le voci precedute da numeri arabi qualora ciò dovesse rendersi necessario per la particolare tipologia di attività esercitata.
Per garantire il rispetto del postulato della comparabilità temporale dei bilanci, il codice civile, all’art. 2423-ter, comma 5, dispone l’obbligo di indicare per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Qualora ci fosse l’impossibilità di operare tale comparazione temporale, le voci relative all’esercizio precedente devono essere adeguatamente adattate. Se non sia possibile operare nemmeno l’adattamento, i redattori del bilancio saranno tenuti a segnalarne e a commentarne i motivi in Nota Integrativa.
Le voci, inoltre, possono essere omesse, sia in relazione all’esercizio in corso che a quello precedente, se presentano un importo pari a zero.
A conclusione dell’articolo 2423-ter cod. civ., al comma 6 (così come modificato dall’art. 24, comma 2, lettera a) della L. n. 238/2021 concernente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) viene previsto il divieto dei compensi di partite, salvo per le ipotesi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, nel qual caso occorrerà indicare nella Nota Integrativa i relativi importi lordi. La ragione di tale divieto è rinvenibile nell’assicurare il rispetto della chiarezza del bilancio.
Il divieto riguarda sia la compensazione di valori di segno contrario (come ad esempio i crediti diversi con debiti diversi, gli interessi attivi con gli interessi passivi), sia quella relativa ai valori che hanno significati divergenti (come ad esempio i ricavi derivanti dalla vendita di beni o servizi con generiche perdite su crediti). Il codice in sostanza non consente di eliminare due voci che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi.
Quelle vietate, però, sono solo le compensazioni che conducono all’eliminazione di voci di bilancio per le quali è prevista l’esposizione obbligatoria per finalità legate al principio di chiarezza. Al contrario, quelle a carattere puramente contabile sono consentite, o in alcuni casi addirittura imposte, per tutte quelle ipotesi in cui le norme di legge richiedono un’esposizione delle voci negli schemi di bilancio al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l’esposizione degli utili o delle perdite su cambi nel Conto Economico o l’indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi come previsto dall’art. 2425-bis cod. civ.).
Si ricorda che la compensazione è ammessa nei soli limiti delle disposizioni legali o contrattuali, come ad esempio nel caso di quella legale regolata dall’art. 1243 cod. civ.
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nei Bilanci in forma abbreviata -art. 2435-bis cod. civ.
Le società che si trovano nelle condizioni di poter redigere il bilancio in forma abbreviata, secondo quanto indicato all’art. 2435-bis cod. civ., relativamente alla struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico devono applicare le disposizioni valide per i bilanci in forma ordinaria tenendo presente talune peculiarità.
Nello specifico, anche in questo caso è prevista la separata iscrizione delle voci secondo il tassativo ordine indicato dalla legge. In particolare, nello schema di Stato Patrimoniale in forma abbreviata, le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto e da numeri romani.
Quanto ai raggruppamenti, alle suddivisioni e all’adattamento delle voci negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico precedute da numeri arabi, è da segnalare che le relative disposizioni si applicano solo allo schema di Conto Economico in forma abbreviata. Mentre, quanto previsto per l’aggiunta di altre voci, per l’indicazione degli importi delle voci del precedente esercizio e per il divieto di compensi di partite, si applica, come disposto per i bilanci in forma ordinaria, anche agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma abbreviata.
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nei Bilanci in forma semplificata – art. 2435-ter cod. civ.
Le disposizioni appena richiamate per le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata si applicano anche alle micro-imprese che redigono il bilancio secondo modalità semplificate ai sensi dell’art. 2435-ter del cod. civ.
La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
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