La digital tax è stata introdotta nel 2019, si sostanzia nell’imposta sui servizi digitali. Questa è posta a carico dei redditi derivanti dall’attività del mondo digitale. La tassa deve essere versata dai soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, sia singolarmente che a livello di gruppo, presentano i seguenti requisiti congiuntamente:
- Hanno realizzato ovunque nel mondo un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 di euro;
- Hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente alcuni chiarimenti sulla digital tax, nella circolare n. 3 del 2021. In particolare, l’amministrazione finanziaria si è occupata del calcolo della soglia di 750 milioni di euro (cosiddetta “prima soglia”).
L’amministrazione finanziaria ha quindi precisato due punti: cosa si intende per gruppo societaria; come si verifica il superamento della soglia.
Cos’è la digital tax?
La digital tax è stata introdotta nel 2019, si sostanzia nell’imposta sui servizi digitali. Questa è posta a carico dei redditi derivanti dall’attività del mondo digitale. La tassa deve essere versata dai soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, sia singolarmente che a livello di gruppo, presentano i seguenti requisiti congiuntamente:
- hanno realizzato ovunque nel mondo un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 di euro;
- hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.
Dunque, l’imposta è rivolta a specifici soggetti, che svolgono attività a livello internazionale. Si impone rispetto ai redditi particolarmente elevati. Non tutti coloro che svolgono un’attività online, dunque, saranno tenuti al pagamento della presente imposta sui servizi digitali.
E’ necessario un ricavo oltre 5 milioni di euro, sia ove siano conseguiti come soggetto singolo che come società. Mentre, per quanto riguarda le società di gruppo, le c.d. holding società è l’impresa capo gruppo che adempie all’obbligo per ciascuna società designante.
Quali attività sono sottoposte a tassazione?
Il legislatore ha espressamente previsto le attività che sono sottoposte a tassazione. Non tutte le attività online infatti comportano l’onere di adempiere alla digita tax. Il legislatore della legge di Bilancio 2020 ha espressamente elencato le attività che fanno sorgere l’onere:
- Di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- Di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- Di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Esclusione
Come dicevamo, il legislatore ha specificato quali sono i servizi che comportano l’applicazione della digital tax. In particolare, sono esclusi dall’onere i seguenti servizi:
- La fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- La fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- La messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- La messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.
La digital tax si applica nella misura del 3% sui ricavi della predette attività.
Dichiarazione e digital tax
La prima dichiarazione finalizzata al pagamento della digital tax è stata effettuata entro il 30 giugno 2021, ad opera dei soggetti interessati. L’invio della dichiarazione deve essere posta in essere in via telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di presentare la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali devi compilare il modello Digital service tax. Dopodiché dovrai procedere a seguire le indicazioni presenti sul sito dell’amministrazione finanziaria, in primo luogo devi accedere alla voce “Imposta sui Servizi Digitali”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
Il versamento dell’imposta va effettuato mediante il modello F24. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia ( Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari.
Digital tax: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente alcuni chiarimenti sulla digital tax, nella circolare n. 3 del 2021. In particolare, l’amministrazione finanziaria si è occupata del calcolo della soglia di 750 milioni di euro (cosiddetta “prima soglia”).
Come dicevamo poc’anzi, infatti, la soglia può essere superata sia singolarmente che da un gruppo di impresa. Tuttavia, cosa significa che l’imposta grava anche sul gruppo?
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, dunque, si concentrano principalmente sulla parte della norma che recita quanto segue: “riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo”.
Il provvedimento dell’Agenzia stabilisce che per “gruppo” s’intendono tutte le organizzazioni che siano residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o a un sistema nazionale d’informativa finanziaria.
Nella suddetta circolare n. 3 del 2021 al concetto di gruppo appartengono anche le entità che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto.
Inoltre, un ulteriore punto che è stato analizzato dall’Agenzia delle Entrate fa riferimento alle modalità di calcolo della soglia. IN particolare, nella circolare si afferma che per verificare i presupposti applicativi dell’imposta sui servizi digitali rispetto al gruppo, è necessario tenere in considerazione il solo bilancio consolidato della capo gruppo, che ha presentato al dichiarazione.
Dunque, se dal bilancio deriva che è stata superata la “prima soglia”, prevista nel comma 36 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, si applica la digita tax.
Per approfondire: “Principio del beneficio tassa sui servizi digitali vari: modelli nazionali“.