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Difetto di notifica atti tributari a mezzo PEC: conseguenze

NewsDifetto di notifica atti tributari a mezzo PEC: conseguenze

La notifica degli atti tributari via Posta Elettronica Certificata (PEC) è una modalità valida e diffusa, disciplinata dall'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

L’invio di atti tributari tramite PEC è da tempo oggetto di dibattito con riguardo ai casi di irreperibilità o domicilio digitale saturo. L’ultimo caso ha fatto scattare l’annullamento della multa per difetto di notifica a causa dei mancati ulteriori tentativi di inoltro degli atti stessi come prescrive la legge.


L’art. 26 del DPR n. 602/73, prevede che la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero. Questo, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. In tal caso, se, ai fini del perfezionamento della notifica, sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Questo, purché le attività svolte siano certificate mediante apposita relazione datata e sottoscritta.

Modalità di notifica degli atti tributari

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ove la cartella di pagamento è notificata in plico chiuso, e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento.

Analogamente, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, in ossequio alle modalità di cui all’art. 6-bis del DPR n. 68/05, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC. Ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applica quanto disposto dall’art. 60 del DPR n. 600/73 che, fra l’altro, ammette la notificazione degli atti e/o avvisi al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, a condizione che si tratti di impresa individuale o costituita in forma societaria ovvero sia un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

Nella diversa ipotesi, invece, di notificazione della cartella di pagamento tramite consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi, d’altro canto, di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, di cui all’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento viene effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR n. 600/73, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.

L’art. 26, comma 6, del DPR n. 602/73 dispone, infine, che, per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del DPR n. 600/73. Come, ad esempio, per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti.

Notifica atti tributari a mezzo posta elettronica certificata

Da quanto precede emerge che la notificazione, a mezzo posta elettronica certificata, degli atti di riscossione è disciplinata dagli artt. 26 del DPR n. 602/73 e 60 del DPR n. 600/73, oltre che dagli artt. 16-ter del D.L. n. 179/12 e 3-bis della legge n. 53/94. Di talché, la notificazione tramite posta elettronica certificata si intende validamente effettuata, purché nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, solo se compiuta da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante iscritto in pubblici elenchi.

Alla luce di tutta questa normativa vediamo di prendere in considerazione le regole di notifica a mezzo PEC e il difetto di notifica degli atti tributari, con particolare riguardo alla casistica più recente.

Regole notifica atti tributari a mezzo PEC

Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta.

Le comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salvo la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

La validità della trasmissione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario da parte del suo gestore. Il messaggio risulta perfezionato dalla ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.

Le notificazioni fatte a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato possono essere eseguite senza limiti orari. La notificazione si intende perfezionata:

  • Per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
  • Per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna; se questa è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Domicilio digitale saturo

Se il domicilio digitale del destinatario risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Qualora anche a seguito del secondo invio la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo:

  • Come regola generale, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese quelle dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 citato e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’art. 149-bis c.p.c.;
  • Per le imprese individuali, le società, i professionisti i cui indirizzi risultano nell’INI-PEC, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IDA), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello dell’avvenuto deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; inoltre, l’ufficio ne dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza dover sottostare ad ulteriori adempimenti a proprio carico.

Prescrizione e decadenza

La notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il proprio gestore gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario il perfezionamento si perfeziona alla data dell’avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il suo gestore trasmette all’ufficio; il termine è fissato nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere Sepa.

Annullamento multa per difetto di notifica: la giurisprudenza più recente

Riportiamo il caso più recente di difetto di notifica a mezzo PEC con la relativa giurisprudenza.

Il concessionario della riscossione intimava al contribuente il versamento dei contributi per l’anno 2014 utilizzando l’indirizzo di posta certificata (PEC) ma il cittadino di Brindisi aveva la casella piena. L’importo che il soggetto avrebbe dovuto pagare sarebbe dovuto essere di oltre 20 mila euro di contributi previdenziali (21.380, per la precisione) che però è finito in un nulla di fatto.

Il Tribunale di Brindisi, adito dal contribuente, aveva accertato la sopravvenuta prescrizione del credito, vista l’irritualità della notifica e l’impossibilità di ricavare prova certa della corretta ricezione della raccomandata informativa. La vicenda finisce con la Corte d’appello di Lecce, che conferma il primo grado. Non ci sarà, infatti, un ulteriore impugnazione da parte della Agenzia delle Entrate. Nel corso del processo è infatti emerso il motivo della mancata ricezione dell’intimazione di pagamento dei contributi Inps.

Cosa avrebbe dovuto fare chi richiedeva il pagamento? Un ulteriore tentativo di invio della pec trascorsi sette giorni dal primo invio, secondo i giudici. Eventualmente un ulteriore deposito telematico presso la Camera di commercio, con la pubblicazione dell’avviso di notifica sul sito internet di Infocamere per 15 giorni e l’ulteriore invio di un avviso di notifica attraverso lettera raccomandata. 

Insomma, in definitiva il contribuente non dovrà pagare nulla causa difetto di notifica, oltre al fatto che nel frattempo è subentrata la prescrizione.

Conclusioni

La notifica degli atti tributari a mezzo PEC presuppone il rispetto di precise formalità e tempistiche, senza le quali si configura il difetto di notifica.

L’ultima casistica è stata affrontata dal Tribunale di Brindisi che ha sottolineato l’importanza degli ulteriori tentativi di notifica da parte del richiedente il pagamento, senza i quali scatta l’annullamento della multa con la relativa prescrizione data l’impossibilità di ricavare prova certa della corretta ricezione della raccomandata informativa.

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    Sabrina Maestri
    Sabrina Maestri
    Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.
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