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Dicitura nella Fattura Elettronica in Reverse Charge IVA

IVA nei rapporti con l'esteroDicitura nella Fattura Elettronica in Reverse Charge IVA

La dicitura da inserire in fattura soggetta a Reverse Charge: le principali casistiche

Quali sono le diciture da inserire in Fattura Elettronica relative alle operazioni effettuate in Reverse Charge IVA. Vediamo un elenco di casistiche con la relativa dicitura Revese Charge da inserire in Fattura Elettronica.

La corretta applicazione del Reverse Charge dipende anche dalla corretta indicazione in Fattura Elettronica della relativa dicitura. Ogni casistica legata all’applicazione dell’inversione contabile, infatti, richiede che in fattura sia specificata la relativa dicitura.

Per questo motivo può essere utile avere a disposizione le principali casistiche legate all’applicazione del Reverse Charge e verificare la relativa nomenclatura da inserire in Fattura Elettronica.

Vediamo, quindi, di seguito le principali casistiche che si possono presentare nella pratica.

Dicitura nella Fattura Elettronica in Reverse Charge IVA
Dicitura nella Fattura Elettronica in Reverse Charge IVA

Indice degli Argomenti

Cos’è il Reverse Charge?

Le operazioni in reverse charge (in italiano “inversione contabile“) prevedono l’inversione nella procedura di applicazione dell’IVA. Sostanzialmente l’imposta sul valore aggiunto non viene applicata dal venditore, ma piuttosto viene assolta dal compratore.

In forza di questo meccanismo, il fornitore emette una fattura con il solo imponibile (senza quindi il conteggio dell’IVA) indicando espressamente in fattura la dicitura: 

“operazione soggetta al reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972”

Il destinatario della fattura, dopo averla ricevuta, deve:

  • Integrare il documento con l’applicazione dell’aliquota prevista;
  • Registrare la fattura in entrambi i registri IVA: quello delle vendite e quello degli acquisti.

Esistono due tipologie di inversione contabile: esterno e interno. Vediamole nel dettaglio.

Reverse Charge esterno

Il Reverse Charge esterno è quello che viene applicato a tutte le operazioni di acquisto di beni e/o servizi tra un’azienda o un professionista italiano e un fornitore estero, facente parte della UE oppure no. La modalità di applicazione del Reverse Charge esterno è diversa a seconda della residenza del fornitore.

Se il fornitore fa parte della Comunità Europea, il destinatario italiano della fattura deve procedere all’integrazione nel documento di un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura. E’ l’acquirente italiano a dover assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti.

Se il fornitore è di un paese extra-UE, il committente italiano deve applicare il Reverse Charge sulla fattura emettendo un’autofattura, che andrà a sostituire quella del venditore estero. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

Adempimenti obbligatori per le operazioni intracomunitarie: È importante, a proposito delle operazioni intracomunitarie, menzionare due obblighi importanti imposti dalla legge italiana.

  • Iscrizione VIES. Gli scambi tra soggetti passivi italiani e operatori esteri sono ammessi solo dopo aver ricevuto una sorta di nulla osta, da parte dell’Agenzia delle Entrate: l’iscrizione negli elenchi Vies (VAT information exchange system);
  • Elenchi INTRASTAT. I soggetti che scambiano merci e servizi con operatori intracomunitari sono obbligati a compilare e presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat delle vendite e degli acquisti.

Reverse Charge interno

Il Reverse Charge interno è un’inversione contabile dell’IVA che riguarda lo scambio di beni o servizi tra soggetti passivi italiani nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale.

Le operazioni incluse dalla legge italiana, infatti, riguardano alcuni specifici settori come quello dell’edilizia, dell’oro, dei rottami, dei prodotti elettronici, dei consorzi, delle cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia.

Come indicare il Reverse Charge in fattura?

Chi effettua una vendita dove è previsto il Reverse Charge deve riportare una precisa dicitura in fattura

“operazione soggetta al reverse charge ex art. 17 DPR n 633/1972”

Tuttavia, possono esserci diverse casistiche di dettaglio, che andiamo ad analizzare di seguito.

Diciture da indicare in fattura per le cessioni di beni

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di fabbricati o unità strumentali e fabbricati o unità abitative

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di oro industriale

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 10 n. 11) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni intracomunitarie

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di cellulari e accessori

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 6 lett. b) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di computer e server

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 6 lett. c) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere

Il cedente deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 6 lett. d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari

Il cedente deve annotare in fattura: “fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 6 lett. d-quinquies) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario“.

Diciture da indicare in fattura per le prestazioni di servizi:

Dicitura in fattura reverse charge per i subappalti in Edilizia

L’impresa subappaltatrice deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia negli edifici

L’impresa di pulizia deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le provvigioni pagate dalle Agenzie di Viaggio ai loro intermediari

L’agenzia deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 74-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per l’installazione di impianto idraulico, elettrico, antincendio negli edifici

L’impresa che effettua l’installazione deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario

Dicitura in fattura reverse charge per le attività di completamento di edifici, intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione, infissi negli edifici

L’impresa che effettua attività di completamento deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario“.

Dicitura in fattura reverse charge per le attività di demolizione negli edifici

L’impresa che effettua attività di demolizione deve annotare in fattura:

fattura emessa ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario“.

Indicazioni nelle fatture soggette a Reverse Charge: conclusioni

In questo contributo ti ho riepilogato le principali indicazioni che devi inserire in Fattura Elettronica se rientri in una delle fattispecie di applicazione del Reverse Charge. Si tratta di indicazioni obbligatorie da inserire in fattura, altrimenti è possibile incorrere in sanzione.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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