A partire dal primo febbraio e fino al 30 aprile può essere trasmessa la Dichiarazione IVA. Di seguito la guida alle novità di quest’anno e link a modello e istruzioni di compilazione.
La dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018 deve essere redatta utilizzando il modello IVA/2019 approvato dall’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative istruzioni.
L’approvazione del modello è avvenuta con Provvedimento prot. n. 10659/2019 del 15 gennaio 2019.
Ricordo che la dichiarazione IVA annuale deve essere redatta in forma autonoma, da parte di tutti i soggetti passivi.
Con il predetto provvedimento è stato, inoltre, approvato, insieme alle relative istruzioni, il Modello IVA Base/2019. Una versione semplificata che non contiene tutti i quadri e righi del modello ordinario e che può essere utilizzata soltanto dai contribuenti che si trovano in determinate situazioni. Anche questi contribuenti possono comunque utilizzare il modello ordinario.
Nella dichiarazione Iva imprese e professionisti devono riepilogare le operazioni attive e passive effettuate per ciascun periodo di imposta (che coincide sempre con l’anno solare). Attraverso la dichiarazione IVA annuale, si viene a determinare il saldo IVA del soggetto passivo, che può essere a credito o a debito.
Vediamo, di seguito, un guida legata alla compilazione della dichiarazione IVA per imprese e professionisti.
Indice degli Argomenti
Dichiarazione IVA 2019: modello e novità
Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:
- Il frontespizio composto di due facciate. Deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati del contribuente e per identificare se la dichiarazione è quella originaria, oppure integrativa;
- Un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VK-VL-VT-VX-VO). Modulo che deve essere compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
Il Modello di dichiarazione Iva 2018 presenta alcune modifiche che andrò a riepilogare di seguito.
Di seguito si illustrano le principali modifiche suddivise per ogni quadro della dichiarazione.
Quadro VA
Nella sezione del quadro VA è stato introdotto il rigo VA16.
Si tratta del rigo riservato ai contribuenti che a partire dal 1º gennaio
2019 partecipano a un Gruppo IVA (di cui agli articolo 70-bis e seguenti del DPR n 633/72).
La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.
Quadro VX
Nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1º gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA (di cui agli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/1972).
Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1º gennaio 2019.
Quadro VO
Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3.
La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n 98/ 11), revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al Regime Forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n 190/14).
Quadro VG
Nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “soggetto estero“.
Nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “soggetto estero“. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato.
Dichiarazione IVA: i soggetti passivi
I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare una dichiarazione riepilogativa delle operazioni registrate per il periodo d’imposta: anno solare o frazione di esso, in caso di inizio o cessazione dell’attività (articolo 8 del DPR n 322/98).
La dichiarazione annuale deve essere presentata anche in assenza di operazioni imponibili.
E’ opportuno precisare che l’obbligo riguarda quindi anche i soggetti che nel corso del 2018 non hanno registrato alcuna operazione. Né attiva né´ passiva.
In dettaglio si tratta di ipotesi in cui la dichiarazione deve essere compilata con l’indicazione dei soli dati anagrafici e delle informazioni di carattere generale.
Infine, ricordo che sono tuttavia previsti alcuni esoneri dall’adempimento, descritti oltre.
Oltre a riepilogare le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno, risultanti dai registri contabili, la dichiarazione è anche la sede in cui si procede alla definitiva liquidazione del tributo dovuto per l’anno solare.
Questo tenendo conto, per esempio, del pro-rata definitivo di detrazione (articolo 19, comma 5, DPR n 633/72) e delle rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2).
Dichiarazione IVA: soggetti esclusi
Si elencano di seguito i casi di esonero dall’adempimento della dichiarazione annuale.
Contribuenti esenti
Soggetti passivi che nel corso del 2018 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta.
Questo ai sensi dell’articolo 10, DPR n 633/72.
Oppure, soggetti che hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis.
L’opzione per la dispensa comporta l’indetraibilità assoluta dell’imposta sugli acquisti.
L’esonero dall’obbligo della dichiarazione viene meno se il soggetto:
- E’ tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti. Secondo le disposizioni dell’art. 19-bis2, oppure
- Ha registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) soggette all’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, e deve, pertanto, compilare il quadro VJ.
Produttori agricoli marginali
Produttori agricoli e ittici che si sono avvalsi nel 2018 del regime di esonero.
Si tratta del regime accordato dall’articolo 34, sesto comma, DPR n 633/72 a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 7.000.
Volume d’affari costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n 633/72.
L’esonero viene meno nel caso in cui sia stato superato, nel corso del 2018, il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A.
In tal caso occorre presentare la dichiarazione annuale, indicando le operazioni agricole effettuate con applicazione delle percentuali di compensazione nella sez. 1 del quadro VE.
Affitto d’azienda
Le persone fisiche titolari di un’unica azienda concessa in affitto a terzi. Questo nel caso in cui non si sia svolto nell’anno 2018 alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA.
Secondo l’orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria, l’imprenditore individuale che concede in affitto l’unica azienda perde lo status di imprenditore.
Per cui i proventi derivanti dall’affitto non sono soggetti all’IVA (Circolare n. 26/1985).
In base allo stesso principio, l’esonero dovrebbe ritenersi operante anche per le società semplici che hanno dato in affitto l’unica azienda agricola.
Contribuenti in regime di franchigia
Persone fisiche che si sono avvalse nel 2018 del regime speciale di vantaggio (ex regime dei minimi) di cui alla Legge n. 244/2007. Come modificato dal D.L. n. 98/2011. Oppure del regime forfetario istituito dalla Legge n 190/2014, e fruiscono pertanto di un regime di franchigia dall’IVA.
I contribuenti che si avvalgono del regime di franchigia, quando effettuano operazioni passive per le quali sono essi stessi debitori dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, pulizie di edifici, ecc.), devono versare l’imposta dovuta su tali operazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2011.
L’effettuazione delle predette operazioni, diversamente che per i contribuenti esenti, non fa venire meno l’esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale.
Imprese extra-UE in regime ‘‘Moss’’
Imprese stabilite al di fuori della UE che si sono identificate in Italia ai fini dell’applicazione del regime semplificato del Mini Sportello Unico (Moss) per i servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, rese a privati consumatori residenti nella UE.
Ricordo che queste imprese sono tenute agli adempimenti specificamente previsti per il regime speciale (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72).
Adempimenti tra cui la trasmissione telematica di una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate nell’area della UE, anche in caso di inattività.
Dichiarazione IVA 2019: procedura
La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata fra il 1º febbraio e il 30 aprile.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza si considerano valide. Questo ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/98, che le considera “tardive“. Salva, naturalmente, l’applicazione della sanzione per il ritardo.
Conseguentemente, le dichiarazioni presentate fra il 1º maggio e il 29 luglio 2018 si considerano valide ad ogni effetto.
In base alla stessa disposizione, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. Pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Dichiarazione IVA correttiva
Si qualifica “correttiva” la dichiarazione annuale presentata entro il termine di legge (30 aprile) in sostituzione di una dichiarazione presentata precedentemente.
In questa ipotesi non si applica alcuna sanzione, non concretizzandosi alcuna violazione dell’obbligo di dichiarazione.
Dichiarazioni IVA integrativa
La dichiarazione validamente presentata può essere corretta o integrata, sia a favore del contribuente che a favore dell’Erario.
Questo, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento previsti dall’articolo 57 del DPR n 633/72 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni di legge, riducibili secondo le disposizioni sul “ravvedimento operoso” (articolo 13, DLgs n 472/ 97).
La dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2018, pertanto, potrà essere modificata con dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 dicembre 2024.
La disciplina delle dichiarazioni integrative è contenuta nell’articolo 8, commi da 6-bis a 6-quater, del DPR n 322/98.
Modalità di presentazione della dichiarazione IVA
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, effettuata direttamente dallo stesso dichiarante. Oppure affidata a soggetti incaricati (intermediari professionali, società del gruppo).
Se la dichiarazione è presentata mediante soggetti incaricati, questi devono compilare il riquadro “Impegno alla presentazione telematica“, in calce al frontespizio della dichiarazione.
Questo specificando se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante. Oppure dal soggetto incaricato della trasmissione.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VX1), deve essere effettuato entro il 16 marzo 2018.
Questo a condizione che l’importo pari ad almeno € 11,00.
Il versamento può avvenire anche mediante compensazione di crediti tributari e contributivi.
E’ facoltà di tutti i contribuenti differire l’adempimento fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi.
Tuttavia, in tal caso l’imposta da versare deve essere maggiorata degli interessi compensativi dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018.
Rateazione
E’ possibile effettuare ratealmente il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
La somma dovuta può essere ripartita in un numero di rate mensili liberamente determinato. Questo purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale. Articolo 20 del DLgs n 241/97.
Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e devono essere maggiorate degli interessi mensili. Nella misura dello 0,33% (e dunque: 0,33% sulla prima rata, 0,66% sulla seconda, e così via).
I contribuenti possono scegliere se rateizzare a partire dalla scadenza del 16 marzo. Oppure da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi.
Nel secondo caso, la somma da rateizzare deve essere previamente aumentata delle previste maggiorazioni.
Dichiarazione a credito
Se dalla dichiarazione annuale emerge un credito d’imposta (rigo VX2) il contribuente, ai sensi dell’articolo 30 del DPR n 633/72, può:
- Computare il credito in detrazione nell’anno successivo (rigo VX5), per utilizzarlo in compensazione orizzontale. Oppure verticale;
- Chiedere il rimborso, in tutto o in parte (rigo VX4), in presenza dei presupposti di legge.
La compensazione verticale avviene all’interno dello stesso tributo, si effettua in sede di liquidazione periodica dell’Iva e va indicata nella comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche (da presentare ai sensi dell’articolo 21-bis del DL n 78/2010).
La compensazione orizzontale avviene con altri tributi o contributi, attraverso il modello F24. Ed è soggetta ai seguenti vincoli:
- E’ obbligatorio trasmettere il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
- Oltre l’importo di € 5.000 annui, è necessario il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile) sulla dichiarazione. La compensazione, inoltre, è effettuabile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- L’importo dei crediti compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili in procedura semplificata (conto fiscale), non può superare il limite di € 700.000 nell’anno solare, elevato ad un milione per i subappaltatori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato oltre l’80% in regime di inversione contabile.
Controllo preventivo delle compensazioni
Attenzione
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento. Di cui agli artt. 17 e ss del D.Lgs. n. 241/97), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Questo al fine del controllo dell’utilizzo del credito (art. 37, comma 49- ter, D.L. n. 223/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 990, legge n. 205/2017).
Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega, questa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.
In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega e non effettua le relative regolazioni contabili.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Dichiarazione IVA: compilazione quadro VH
Il quadro VH è stato ridenominato “Variazione delle comunicazioni periodiche“.
Infatti, il quadro VH da quest’anno deve essere compilato soltanto dai contribuenti che intendano variare i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche trasmesse ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.
Questo al fine di regolarizzare errori ed omissioni secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104/E/2017.
In tal caso, occorre inviare tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito modifiche.
Quest’anno, inoltre, il quadro è costituito da un’unica sezione, in quanto la sezione 2 (versamenti per l’immatricolazione di autoveicoli di provenienza Ue) è stata collocata in un nuovo quadro (VM).
Compilazione del quadro VH
Il quadro VH si compone di 17 righi numerati da VH1 a VH17, nei quali occorre indicare i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e/o trimestrali (VH1-VH16), e l’importo dell’acconto di dicembre (VH17).
In corrispondenza dei righi da VH1 a VH16 sono previste tre colonne:
- La colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito;
- La colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito;
- Infine, la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell’agevolazione per i subfornitori.
In corrispondenza dei righi VX4, VX8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali, è inoltre prevista la casella 4. Casella che deve essere barrata dai contribuenti in regime di contabilità separata con liquidazioni sia mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l’esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7, DPR n. 542/99) non devono compilare il rigo VH16. Questo in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto trimestre è liquidata direttamente in dichiarazione annuale.
Compilazione del Quadro VL
Sempre in relazione al nuovo adempimento della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, deve essere segnalata la modifica del contenuto del rigo VL30 del quadro VL.
Modifica concernente i versamenti periodici. Tale rigo si compone ora di tre campi, nei quali si devono indicare:
- Gli importi dovuti in base alle comunicazioni (campo 2);
- Gli importi versati (campo 3);
- Il maggiore tra detti importi (campo 1).
Quest’ultimo è l’importo da computare in detrazione nel quadro VL a titolo di IVA periodica.
Ciò a motivo del fatto che l’imposta periodica dovuta e non versata, risultante dalle comunicazioni trimestrali, è riscossa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle comunicazioni stesse (ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72). IVA che quindi deve essere comunque dedotta nella liquidazione definitiva in sede di dichiarazione annuale.