Nella Legge di Bilancio 2025 il legislatore avvia un processo di “riordino delle detrazioni” che riflette l’intenzione di ottimizzare le agevolazioni fiscali in funzione del reddito e delle esigenze familiari dei contribuenti. Tale riordino è volto a regolamentare e contenere il peso delle detrazioni che possono gravare sulla base imponibile di contribuenti con redditi elevati, preservando al contempo alcune spese essenziali e premiando le famiglie con figli a carico. Il nuovo assetto esclude dal calcolo alcune spese, come quelle sanitarie, mantenendo le relative agevolazioni anche per i contribuenti con redditi alti.
Analizziamo le conseguenze normative e fiscali per i contribuenti interessati, offrendo un quadro delle modalità di calcolo e delle esclusioni previste.
Criteri di calcolo
Il sistema delle detrazioni è stato oggetto di numerose modifiche ma con l’introduzione dell’art. 16-ter della Legge di Bilancio 2025, si cerca un nuovo equilibrio tra solidarietà fiscale e razionalizzazione della spesa pubblica. Questa disposizione, collocata all’interno di una riforma fiscale più ampia, prevede l’introduzione di un tetto massimo da parte di contribuenti ad alto reddito, prendendo come parametri di calcolo sia l’importo base del reddito sia la composizione del nucleo familiare.
La norma è rivolta ai contribuenti con un reddito ordinario complessivo superiore a 75.000 euro e si applica alle dichiarazioni fiscali a partire dall’anno d’imposta 2025. La soglia di accesso è parametrata alla capacità contributiva del contribuente, in linea con l’art. 53 Cost., secondo cui:
La misura si allinea a una più recente tendenza normativa volta a garantire che siano proporzionate alle reali necessità familiari e sociali del contribuente, come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 22773 del 2022).
Importo base
L’importo base rappresenta il valore iniziale sul quale vengono calcolate le detrazioni complessive, in combinazione con un coefficiente legato alla composizione familiare del contribuente.
Il sistema distingue due fasce di reddito complessivo:
- tra 75.000 e 100.000 euro: l’importo base è fissato a 14.000 euro;
- oltre i 100.000 euro: è previsto un importo base di 8.000 euro.
La struttura di questa disposizione si collega all’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale disciplina le detrazioni per oneri e spese, garantendo una continuità normativa volta a semplificare la gestione fiscale.
Il coefficiente in base ai figli a carico
Questo coefficiente è applicato all’importo base e varia secondo il numero di figli che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 12, co.2 TUIR, D.P.R. n. 917/1986.
L’art. 16-ter introduce quattro fasce di coefficienti, aumentando progressivamente il beneficio fiscale per i nuclei familiari più numerosi o in presenza di situazioni di particolare tutela:
Numero di figli a carico | Coefficiente | |
---|---|---|
1. | Nessun figlio | 0,50 |
2. | Un figlio | 0,70 |
3. | Due figli | 0,85 |
4. | Tre o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità | 1,00 |
Questa ripartizione mira a promuovere il sostegno fiscale per le famiglie che devono affrontare spese extra legate per esempio alla gestione di una disabilità, rispondendo a un principio di equità sociale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Quali sono escluse dal calcolo?
Alcune tipologie di spese e redditi sono esclusi dal calcolo del limite complessivo delle detrazioni fiscali, mantenendole interamente detraibili anche per i redditi più alti.
Spese sanitarie
La normativa riconosce un’agevolazione per i costi legati alla salute e al benessere, considerati prioritari e non discrezionali. Ad esempio, se un contribuente con un reddito complessivo di 85.000 euro sostiene spese mediche per 1.500 euro nel 2025, incluse visite specialistiche e farmaci non rimborsati, tali spese rimangono interamente detraibili senza riduzioni. Questo avviene nonostante il reddito superi il limite di 75.000 euro, poiché tali spese sono escluse.
Ristrutturazione edilizia
Sono escluse dal limite anche le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di ristrutturazione edilizia. Tale esclusione si basa sulla tutela della certezza del diritto e della buona fede del contribuente. L’inclusione di queste rate, infatti, avrebbe generato un effetto retroattivo, penalizzando chi ha sostenuto spese per interventi edilizi contando sul regime fiscale favorevole vigente al momento della spesa.
Interessi sui mutui ipotecari
La normativa stabilisce che siano escluse anche le spese per gli interessi su mutui ipotecari contratti entro il 31 dicembre 2024. Questa disposizione tutela i diritti acquisiti dei contribuenti che hanno pianificato investimenti a lungo termine. Ad esempio, nel caso di una coppia che ha acquistato la prima casa nel 2022 contraendo un mutuo e che, nel 2025, paga 2.500 euro di interessi, questi interessi passivi, pur avendo un reddito complessivo superiore ai 75.000 euro, non rientrano nel tetto massimo per redditi alti e sono quindi integralmente deducibili, come previsto dall’art. 15 del TUIR.
Reddito sulla prima casa
L’intenzione del legislatore è quella di mantenere neutrale l’abitazione principale nella determinazione delle soglie di accesso ai benefici fiscali, riflettendo una politica di tutela del patrimonio immobiliare personale e familiare.
L’art. 16-ter co.6 afferma che:
Tale principio evita che il contribuente sia penalizzato per la proprietà della casa di abitazione, considerata una necessità fondamentale e non una componente del reddito tassabile.
Inoltre, va sottolineato che l’esclusione del reddito derivante dalla prima casa tutela quei contribuenti che abitano in zone con valori immobiliari elevati, i quali potrebbero superare la soglia di 75.000 euro solo per effetto della rivalutazione dell’abitazione, senza però avere un reale incremento del reddito disponibile.
Esempi pratici di applicazione del nuovo limite
Per comprendere l’impatto concreto di queste disposizioni, è utile osservare alcuni esempi pratici, illustrando come i limiti di detrazione variano al crescere del reddito e in funzione del numero di figli a carico. Consideriamo i seguenti esempi:
Reddito complessivo | Numero di figli a carico | Importo base | Coefficiente | Limite massimo |
---|---|---|---|---|
85.000 € | Nessun figlio | 14.000 € | 0,50 | 7.000 € |
85.000 € | Un figlio | 14.000 € | 0,70 | 9.800 € |
85.000 € | Due figli | 14.000 € | 0,85 | 11.900 € |
85.000 € | Tre figli | 14.000 € | 1,00 | 14.000 € |
105.000 € | Nessun figlio | 8.000 € | 0,50 | 4.000 € |
105.000 € | Due figli | 8.000 € | 0,85 | 6.800 € |
105.000 € | Tre figli | 8.000 € | 1,00 | 8.000 € |
Questi esempi evidenziano come il limite massimo sia determinato dall’importo base, variabile in base al reddito, e moltiplicato per il coefficiente che riflette la composizione familiare.