La stagione della dichiarazione dei redditi sta per partire, ed è necessario sapere come funziona la detrazione dei costi sostenuti per i farmaci, anche quelli omeopatici, e quali sono i documenti da conservare. Tra le detrazioni fiscali che i contribuenti possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi, tramite Mod. 730/2025 o Redditi Persone fisiche, ci sono anche le spese sostenute per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici.
Vediamo dunque quali sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, quale dicitura essi devono avere per poter essere detraibili e con quali importi. Inoltre, ricordiamo che dal 30 aprile è possibile accedere al Modello 730 precompilato.
Abbiamo già approfondito la detrazione di tutte le spese sanitarie in questo articolo: “Spese sanitarie detraibili modello 730“. In questo articolo, invece, ci concentriamo sulla detrazione per i farmaci ed i dispositivi medici per i quali è ammessa la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Detrazione farmaci nel Modello 730
La detrazione IRPEF per l’acquisto di farmaci è pari al 19% della spesa sostenuta. È prevista la presenza di una franchigia di 129,11 euro. Si tratta di una sorta di importo minimo di spesa, sotto il quale non spetta questo tipo di detrazione fiscale. Pertanto, per la detrazione è necessario superare nell’anno questo importo minimo di spesa.
La detrazione spettante deve essere indicata all’interno del quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie“ del modello 730. Nel modello precompilato l’importo della detrazione è già indicato. Tuttavia, è sempre opportuno andare a controllare il dato precompilato con la documentazione in proprio possesso. Per farlo occorre approfondire, prima di tutto quali sono i farmaci detraibili e la documentazione da conservare per la detrazione.
Modello 730 detrazione farmaci: come identificare farmaci e medicinali detraibili?
In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti, ma per avere la detrazione del 19% bisogna che nello scontrino sia indicata una delle seguenti diciture:
- Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci;
- Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per rispettare la privacy del contribuente è possibile indicare sullo scontrino un solo codice di autorizzazione al posto del nome del farmaco, che sarà comunque individuato tramite la lettura ottica del codice a barre;
- Farmaci omeopatici: sono considerati medicinali e quindi vi sono equiparati dal punto di vista delle detrazioni;
- Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario;
- Farmaco/medicinale preparazione galenica;
- SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie;
- Medicinali fitoterapici: contengono esclusivamente sostanze o preparazioni vegetali e sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
Detrazione per i dispositivi medici
La detrazione IRPEF del 19% è applicabile anche ai dispositivi medici, tra i quali possiamo identificare i seguenti:
- Apparecchi sanitari (aerosol, misuratori di pressione ecc.);
- Materassi ortopedici;
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe;
- Termometri;
- Prodotti per dentiere;
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro. Può trattarsi, ad esempio, dei seguenti:
- Contenitori di campioni;
- Test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, etc;
- Strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina, test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per celiachia.
Inoltre, anche le spese sostenute per le seguenti apparecchiature consentono la detrazione fiscale:
- Strumenti per la magnetoterapia;
- Fasce elastiche con magneti a campo stabile;
- Apparecchiature per la fisiokinesiterapia;
- Apparecchi per la laserterapia.
La detrazione fiscale è legata al fatto che l’apparecchiatura sia compresa nella lista “Classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro”, di cui alla R.M. 29 settembre 2009, n. 253.
Nessuna detrazione prevista per i parafarmaci
Per poter beneficiare della detrazione per i farmaci è necessario che nello scontrino sia indicata la natura della spesa secondo le diciture “farmaco” o “medicinale”. Per quanto riguarda i parafarmaci, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono detraibili o deducibili, le spese mediche identificate con la dicitura “parafarmaci“, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).
Quali sono i documenti da conservare?
Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730 chiarisce quali sono i documenti da conservare per ottenere la detrazione delle spese sostenute. Per la detrazione di farmaci, anche omeopatici, acquistati all’estero o online, occorre conservare:
- La fattura o scontrino fiscale in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario;
- Per il farmaco acquistato all’estero, deve essere conservata idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008;
- Per le prestazioni di medici generici (anche omeopati) deve essere conservata la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
- Alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 2001, deve essere conservata la fattura o scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta tali dati in aggiunta al documento di spesa deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.
Le informazioni obbligatorie sullo scontrino parlante della farmacia
Per effetto della Legge n. 160/2019, per ottenere le detrazioni su determinati tipi di spesa medica è necessario effettuare il pagamento con mezzi tracciabili. Tuttavia, i farmaci rientrano tra le categorie di spese effettuabili anche tramite contanti.
L’acquisto di medicinali può essere detratto solo se certificato nella fattura o nello scontrino fiscale. Nello scontrino devono essere specificati i seguenti dati:
- La natura del prodotto acquistato;
- Quantità del prodotto acquistato;
- Il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale;
- Il codice fiscale del destinatario.
Detrazione per farmaci per familiari
Le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di farmaci e parafarmaci possono essere detratte anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
- Coniuge;
- Generi e nuore;
- Figli, compresi quelli adottivi;
- Suoceri e suocere;
- Discendenti dei figli;
- Fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- Genitori (compresi quelli adottivi);
- Nonni e nonne.