La detrazione dell’affitto ammonta al 19%, calcolato su un importo massimo di spesa differenziato in base alla categoria di appartenenza e secondo determinati limiti di reddito. Essa è riconosciuta in modo forfettario tenendo conto:
- Della tipologia di contratto d’affitto;
- Del reddito del contribuente.
La regola generale prevede che la detrazione spetti quando la spesa sostenuta è relativa all’abitazione principale. Per abitazione principale è intesa quella in cui il contribuente dimora abitualmente. Per ogni tipologia di contratto di cui il contribuente è intestatario (canone libero, canone convenzionale, giovani da 20 a 30 anni, da studenti universitari o lavoratori fuori sede, per alloggi sociali) ci sono regole diverse. Di seguito, le andiamo a riassumere in modo schematico.
Detrazione affitto nel Modello 730/2024
Con il Modello 730/2024 è possibile portare in detrazione dall’IRPEF dovuta l’importo dell’affitto corrisposto per l’immobile adibito l’abitazione principale. E’ riconosciuta ai contribuenti intestatari o cointestatari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale, intesa come quella nella quale il dichiarante o i suoi familiari dimorano abitualmente. Con maggiore dettaglio, i requisiti necessari sono i seguenti:
- Esistenza di un contratto di locazione registrato;
- Utilizzo dell’immobile in affitto che deve essere adibito abitazione principale.
Alla regola generale, ci sono poi, alcune particolarità previste al fine di andare incontro alle esigenze di specifiche categorie di contribuenti: studenti universitari e lavoratori fuori sede.
Essa spetta per le seguenti tipologie di contratto:
- Contratti di locazione a canone libero (della durata di 4+4 anni);
- Contratti di locazione a canone convenzionale o concordato. Si tratta di contratti a canone calmierato, della durata di 3+2 anni;
- Contratti di locazione stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- Contratti di locazione per inquilini di alloggi sociali;
- Contratti transitori stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Nel caso in cui, il contribuente, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.
E’ calcolata in base al reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF e in relazione al numero dei giorni in cui l’immobile è utilizzato. Se il rimborso spettante è superiore all’imposta dovuta dal contribuente, verrà riconosciuto un credito pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell’IRPEF.
Il contribuente dovrà compilare il rigo E71 o E72 della “SEZIONE V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione”, utilizzando il codice relativo alla propria fattispecie.
Detrazione affitto per contratti a canone convenzionale
Per poterne beneficiare, il contratto di locazione, deve essere stipulato o rinnovato, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 3 e all’art. 4 co. 2 e 3 della Legge n. 431/98, le cui condizioni sono stabilite sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.
La durata del contratto non può essere inferiore a 3 anni, scaduti i quali, se le parti non concordano per il rinnovo, il contratto è prorogabile per ulteriori due anni. Tuttavia, non può essere riconosciuta, qualora il contratto:
- Sia stato stipulato/rinnovato in forma libera. In tal caso il contribuente potrebbe ricadere nella detrazione generica identificata con il codice 1;
- Il contratto di locazione è stato stipulato con un ente pubblico.
Nei contratti a canone concordato è prevista nella misura di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Non è riconosciuta se il reddito è superiore a 30.987,41
Nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
Detrazione affitto per l’abitazione principale
Gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (c.d. prima casa) possono portare in detrazione l’affitto compilando il rigo E71, cod. 1 del Modello 730/2023. La detrazione del 19% dell’affitto per abitazione principale spetta in misura forfettaria sulla base della durata della locazione e nella seguente misura:
- Di 300 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- Di 150 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione affitto è suddivisa sulla base dei contestatari del contratto di locazione. In caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, essa spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito. I documenti da controllare e conservare sono il contratto di locazione registrato regolarmente e un’autocertificazione che attesti l’utilizzo della casa come abitazione principale.
Detrazione affitto per giovani fino a 31 anni – Rigo E71 – Codice 4 (Colonna 1)
La detrazione è pari a 991,60 euro, oppure (se la cifra è più alta) del 20% del canone annuo, comunque non oltre i 2.000 euro. È necessario conservare la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate ovvero il contratto di locazione regolarmente registrato e autocertificazione nella quale il giovane attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato.
Detrazione affitto per studenti universitari fuori sede
Gli studenti universitari fuori sede titolari di contratto di locazione hanno diritto a richiedere la detrazione dell’affitto presentando il modello 730 nel limite totale di 2.633 euro. Trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dal proprio Comune di residenza. Inoltre, dovrà essere richiesta compilando il Rigo E8/E10, cod. 18 del modello 730/2022.
Detrazione affitto per lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la proprio residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto alla detrazione dell’affitto sostenuto. Essa è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non superi 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) superi 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
È necessario compilare il rigo E72. Tuttavia, è necessario anche rispettare alcuni requisiti, ovvero:
- Essere titolari di contratto di lavoro dipendente;
- Trasferire la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km e in una regione diversa da quella di provenienza.
Può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Il lavoratore deve aver cura di conservare la seguente documentazione:
- Contratto di locazione registrato;
- Contratto di lavoro dipendente, ovvero la CU/2021 attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
- Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.
Detrazione affitto: la documentazione necessaria
Per poter beneficiare di questa agevolazione, occorre che il contribuente presenti:
- Il contratto di locazione registrato;
- Autocertificazione per dimostrare l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale.
La Circolare n. 13/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, ai fini della detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale, è necessario, alternativamente, avere:
- Contratto di locazione sottoscritto dall’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato, se concluso sulla base di un accordo territoriale;
- Dichiarazione con cui il contribuente attesta che il contratto non è assistito/asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale.
Detraibilità del canone
La detrazione d’imposta è riconosciuta in misura diversa a seconda dell’ammontare complessivo dichiarato dal contribuente per l’anno di imposta 2022, e del tipo di dichiarazione che si fruisce. Il reddito complessivo da considerare, comprende quello assoggettato a cedolare secca:
Codice | Tipologia | Reddito complessivo fino a 15.493,71 euro | Reddito complessivo tra 15.493,71 euro e 30.987,41 | Oltre 30.987,41 euro |
1 | Locazione ordinaria | 300 euro | 150 euro | / |
2 | Locazione convenzionale | 495,80 euro | 247,90 euro | / |
3 | Locazione giovani 20-30 anni | 991,60 euro | / | / |
Alternatività delle detrazioni per canoni di locazione
Le detrazioni per i canoni di locazione della sezione V, del quadro E, Modello 730/2023, sono alternative tra di loro, il contribuente deve scegliere tra la detrazione a lui più favorevole. L’unica possibilità che si ha di poter beneficiare di più detrazioni nello stesso anno, è che il contribuente si trovi, per una parte dell’anno in una delle situazioni previste, per la parte restante dell’anno. In questo caso è necessario compilare due distinti righi, e due distinti modelli.
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