L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede l’esecuzione forzata. Quindi è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, con avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, ovvero con il pignoramento dei suoi beni. Per notificare un atto di precetto è necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo.
L’art. 480 c.p.c. dispone che:
L’atto di precetto è l’ultima chiamata al debitore ad adempiere. Deve essere prevista nell’atto, la somma dovuta comprensiva degli interessi maturati, e delle spese che il creditore ha sostenuto dopo l’emissione del titolo esecutivo.
Cos’è l’atto di precetto?
L’atto di precetto è un istituto processuale disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. L’atto di precetto è l’ultima intimazione ad adempiere fatta dal creditore verso il debitore, e supportata da un titolo esecutivo come il decreto ingiuntivo, un assegno o una scadenza. Per notificare un atto di precetto è necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo, i quali possono essere anche notificati nello stesso momento. Costituiscono titolo esecutivo una sentenza, un decreto ingiuntivo, un titolo di credito etc.
Il titolo esecutivo è il documento nel quale è contenuto l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito. Può essere una sentenza o un altro provvedimento proveniente da un giudice, come un decreto ingiuntivo oppure una scrittura privata autenticata, una cambiale o altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli. L’aggettivo esecutivo indica che l’atto è provvisto della formula esecutiva, cioè di un ordine impartito dal Cancelliere o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, di dare esecuzione al diritto accertato nel titolo.
Quando ci troviamo nella situazione di recuperare un credito si può agire in diversi modi. Solitamente, si inizia con mail e chiamate per cercare di parlare con il debitore al fine di farlo adempiere ai suoi obblighi. Se, tali metodi, sono risultati infausti, occorre procedere la messa in mora, mediate una lettera raccomandata AR o una PEC per sollecitare il pagamento, anche se tale metodo non si è rivelato fruttuoso, è poi possibile agire per via legali, con la richiesta al giudice di emettere decreto ingiuntivo. Con il titolo esecutivo il creditore può notificare al debitore anche l’atto di precetto, che è l’ultimo atto prima di procedere con l’esecuzione forzata e quindi procedere al pignoramento dei suoi beni.
Il contenuto del precetto deve consistere nell’intimazione al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine che non sia inferiore ai 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procederà con l’esecuzione forzata senza la necessarietà di ulteriori avvisi.
Contenuto
Secondo quanto disposto dall’art. 480 c.p.c., esso deve contenere a pena di nullità:
- L’indicazione delle parti (creditore e debitore);
- Il riferimento al titolo esecutivo;
- La data di notificazione del titolo esecutivo, qualora sia stata notificata separatamente dal precetto;
- Trascrizione del titolo esecutivo se è richiesta espressamente dalla legge;
- La sottoscrizione della parte;
- La dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere ad esecuzione forzata. In assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni al precetto verranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso. In questo caso, quindi, l’omissione della dichiarazione di residenza, domicilio non comporta in automatico alla nullità dell’atto, ma ha la conseguenza che nel caso di eventuali opposizioni al precetto, le stesse andranno depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica, ovvero dove risiede o dove è domiciliato il debitore.
Infine, l’art. 480 c.p.c. ci ricorda come il precetto debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente, o dal difensore nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza di questi.
Notifica
L’atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore, e contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa. Qualora il debitore non adempia ai suoi obblighi, darà la possibilità al creditore, assieme al titolo esecutivo, di procedere alla fase esecutiva. Il precetto deve essere notificato al debitore, da un ufficiale giudiziario.
L’atto di precetto può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente, di solito vengono consegnati contestualmente.
Si possono quindi verificare due ipotesi:
- notificare prima il tutolo esecutivo e in un secondo momento il precetto: nell’atto comunque deve essere riportato in modo il titolo esecutivo già notificato;
- notificarli contestualmente, titolo esecutivo e precetto.
In entrambi i casi il debitore ha 10 giorni di tempo per provvedere al pagamento, a partire dalla notifica.
Termine ad adempiere
Secondo quanto disposto dall’art. 482 c.p.c., non è possibile iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto. Non può comunque iniziare prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione.
Efficacia
L’atto di precetto perde la propria efficacia se, trascorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso, non è iniziata l’esecuzione forzata. Se, invece, è proposta opposizione contro il precetto, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. (art. 481 c.p.c.).
Opposizione al precetto
L’opposizione al precetto, disciplinata dagli art. 615, comma I, c.p.c è l’atto con il quale il debitore contesta l’esistenza del titolo esecutivo o la sua non idoneità soggettiva od oggettiva a fondare l’esecuzione, quindi si contenta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione oppure l’inesistenza del diritto nel titolo esecutivo o l’inammissibilità della pretesa. L’opposizione a precetto ha un oggetto limitato: non entra nel merito del titolo esecutivo ma contesta l’esistenza e la conformità stessa del medesimo. La proposizione dell’opposizione determina la sospensione della decorrenza del termine di novanta giorni di efficacia del precetto.
Occorre, distinguere le opposizioni all’esecuzione e le opposizioni agli atti esecutivi. Il debitore, in caso di contestazione ha due scelte:
- se contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in questo caso lo strumento è l’opposizione all’esecuzione;
- se contestare le modalità con cui ha è stata introdotta l’esecuzione, in questo caso lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi.
L’opposizione all’esecuzione proposta dopo la notifica del precetto e prima dell’inizio dell’esecuzione viene presentata con atto di citazione (al giudice competente per materia, per valore e per territorio. Per i crediti di importo non superiore ai 5.000 Euro, l’opposizione andrà presentata al Giudice di Pace, mentre per i crediti di importo superiore, la competenza sarà del Tribunale, salvo che la legge non preveda una speciale competenza per materia. Con l’opposizione a precetto il Giudice è chiamato ad accertare se il titolo azionato possiede i requisiti richiesti dalla legge (ad esempio se è stato notificato effettivamente notificato a colui che è stato riconosciuto debitore o, se sono corrette le somme intimate).
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione può sospendere l’esecuzione, se ricorrono gravi motivi. Si tratta di un procedimento di natura cautelare.
L’opposizione agli atti esecutivi è presentata qualora il debitore ritenga che l’esecuzione non è stata introdotta con le modalità corrette. In questo modo debitore può far valere tutte le irregolarità del precetto, coma l’assenza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo sul precetto quando previsto dalla legge, ecc.. Tale azione però deve essere proposta nel termine dei 20 giorni dalla notifica del precetto.