Mantenere il conto titoli in Italia se mi trasferisco all’estero: guida

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La normativa fiscale consente di mantenere investimenti presso banche italiane anche dopo il trasferimento di residenza, ma con specifici adempimenti e vantaggi fiscali e rischi da conoscere e ponderare bene.

Il trasferimento della residenza fiscale all’estero non comporta automaticamente l’obbligo di chiudere i propri investimenti in Italia. La normativa fiscale italiana consente infatti di mantenere conti titoli e gestioni patrimoniali presso intermediari italiani anche per i non residenti, purché vengano rispettate specifiche procedure e adempimenti.

Questa possibilità rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera mantenere un legame con il mercato finanziario italiano o per motivi strategici di diversificazione del portafoglio. Tuttavia, il passaggio da residente a non residente comporta importanti modifiche dal punto di vista fiscale e operativo che devono essere attentamente valutate e gestite. Questo, sia dal punto di vista della tassazione dei proventi del conto titoli che per quanto riguarda i c.d. “elementi di collegamento” con l’Italia che vengono valutati negli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sugli espatriati.

La riclassificazione del conto titoli da residente a non residente

Quando un investitore trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, il primo adempimento necessario riguarda la comunicazione del cambio di status alla banca o all’intermediario finanziario. Come evidenziato dalla prassi consolidata, il dossier deve essere chiuso come dossier di residente e riaperto con nuova rubricazione come dossier estero.

Questa procedura determina anche il cambiamento dei conti correnti, in conti per non residenti, e la chiusura dei conti eventualmente cointestati con soggetti residenti.

Questa riclassificazione richiede la presentazione di documentazione specifica da parte dell’investitore/correntista:

  • Certificato di iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
  • Autocertificazione dello status di non residente fiscale;
  • Eventuale certificato di residenza fiscale del nuovo Paese.

Sotto il profilo operativo, il trasferimento della residenza all’estero (a differenza di quanto previsto per i soggetti imprenditori), non è idoneo a determinare l’imposizione delle plusvalenze latenti. Infatti, ordinariamente, il trasferimento della residenza determina la perdita del potere impositivo dell’Italia sulle plusvalenze realizzate (successivamente al trasferimento). Questo, indipendentemente dallo Stato di destinazione della persona se le partecipazioni sono non qualificate quotate (art. 23 comma 1 lett. f) n. 1 del TUIR), subordinatamente al fatto che lo Stato di destinazione appartenga alla white list se le partecipazioni sono non qualificate non quotate (art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 461/97), o ancora se la Convenzione con l’altro Stato prevede indistintamente il potere impositivo in via esclusiva di quest’ultimo su tutte le plusvalenze, anche relative a partecipazioni qualificate.

Tempistiche e criteri di residenza fiscale

Il criterio temporale per la determinazione della residenza fiscale prevede l’iscrizione all’AIRE per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non continuativi. Inoltre, i principali elementi di natura familiare, economica e patrimoniale devono essere “collegati” principalmente con lo stato estero di trasferimento (piuttosto che in Italia).

Tuttavia, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, come nel caso Italia-Svizzera, può applicarsi il criterio del frazionamento del periodo d’imposta (split year) basato sul giorno di trasferimento del domicilio.

Aspetti fiscali per i non residenti

Per un soggetto trasferito all’estero in modo stabile il conto titoli in gestione da non residenti presenta una serie di peculiarità che devono essere attentamente considerate, in relazione ai criteri di collegamento dei proventi finanziari (dividenti, interessi e plusvalenze) che derivano dall’investimento effettuato.

Esenzione dalla tassazione sui capital gain

Uno dei principali vantaggi del mantenimento di un dossier titoli in Italia da non residente riguarda l’esenzione dalla tassazione del 26% sui capital gain. Come confermato dalla prassi consolidata, i non residenti fiscali in Paesi white list non vedono applicata la tassazione sulle plusvalenze realizzate su strumenti finanziari quali titoli, ETF, OICVM e nemmeno sul conto corrente di appoggio.

La maggior parte delle Convenzioni siglate dall’Italia comporta la tassazione nello Stato di residenza fiscale del capita gain generato, con la possibilità per l’Italia di applicare eventuali ritenute. In questi casi occorre, comunque, verificare le condizioni convenzionali per evitare la doppia imposizione.

Tassazione limitata ai redditi di fonte italiana

La tassazione per i non residenti si limita esclusivamente agli utili di fonte italiana, principalmente i dividendi, sui quali viene applicata:

  • Ritenuta d’imposta dall’emittente (per titoli non dematerializzati);
  • Imposta sostitutiva a cura dell’intermediario depositario.

Solo in questo caso il gestore residente, a seconda del regime fiscale adottato (vedi paragrafo seguente) applicherà eventuale tassazione.

Esenzione IVA sulle commissioni di gestione

Un ulteriore vantaggio fiscale riguarda l’esenzione dall’IVA sulle commissioni di gestione. I non residenti UE beneficiano di questa esenzione per carenza del requisito della territorialità, come previsto dall’articolo 7-septies del DPR n. 633/1972.

Regimi fiscali applicabili per non residenti

L’investitore al momento della comunicazione del trasferimento di residenza nei confronti dell’intermediario finanziario, deve anche scegliere il regime fiscale da applicare al conto titoli per “non residenti. In particolare, le possibilità a disposizione sono le seguenti.

Regime dichiarativo

Il regime dichiarativo è la scelta, ordinaria, dove l’intermediario finanziario non interviene nella gestione fiscale. L’effetto è di avere l’accredito lordo di tutti i proventi finanziari percepiti nel periodo di imposta. Resta a totale carico e responsabilità dell’investitore andare a dichiarare in modo corretto (tipicamente nello Stato di residenza fiscale, ma attenzione alle varie casistiche) i proventi percepiti.

Regime del risparmio amministrato

Secondo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 208/2025i non residenti possono accedere al regime del risparmio amministrato quando intrattengono rapporti stabili con intermediari abilitati. Questo regime può essere applicato attraverso:

Contratti di Consulenza con Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO): Il cliente conferisce all’intermediario l’incarico di fornire servizi di consulenza in materia di investimenti, unitamente ai servizi di RTO e collocamento, con specifiche clausole che prevedono l’operatività dell’intermediario come sostituto d’imposta.

Contratti di Gestione Patrimoniale Individuale (GPI): Attraverso questi contratti, il cliente conferisce all’intermediario l’incarico di gestire gli attivi detenuti sui conti esteri, sempre con le medesime previsioni fiscali.

Per approfondire:

Regime del risparmio gestito

Il regime del risparmio gestito è applicabile ai non residenti che sottoscrivono contratti di GPI, a condizione che tutte le attività finanziarie detenute nel conto titoli siano incluse nel portafoglio oggetto della gestione.

Restrizioni per investimenti specifici

È importante considerare nella scelta del regime amministrativo da adottare che alcuni intermediari potrebbero non accettare determinate residenze fiscali per motivi di compliance interna. Inoltre, in caso di trasferimento futuro in Paesi con normative specifiche (come gli Stati Uniti), potrebbero sorgere limitazioni sull’investimento in determinati strumenti finanziari.

Aspetti operativi da considerare

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione e che, solitamente, non sono conosciute dai soggetti a cui svolgo consulenza su questa tematica sono riassunte di seguito.

Esonero dal monitoraggio fiscale

I clienti non residenti, che hanno effettuato una corretta procedura di trasferimento, sono esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli investimenti patrimoniali e finanziari detenuti fuori dal territorio italiano. Gli investimenti detenuti in Italia resteranno, invece, monitorati da parte dell’intermediario in cui sono detenuti.

Sul punto, tuttavia, vale la pena effettuare alcune considerazioni di dettaglio. Infatti, nel caso in cui il non residente conferisca una delega di firma a un familiare residente in Italia, è necessario che il delegato adempia agli obblighi di monitoraggio fiscale compilando il quadro RW, trattandosi formalmente di un dossier estero.

Applicazione dell’imposta di bollo

Gli intermediari italiani che gestiscono portafogli per non residenti devono applicare l’imposta di bollo secondo le modalità previste dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972. In conseguenza di questa applicazione, non sussistono obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) in capo ai clienti.

Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

L’intermediario italiano deve provvedere alle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari secondo le modalità previste dall’articolo 7 del DPR n. 605/1973, segnalando:

  • I rapporti di gestione patrimoniale per i clienti che si avvalgono di servizi GPI;
  • I conti esteri per i clienti che utilizzano servizi di Consulenza con RTO.

L’intermediario italiano deve comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i trasferimenti rilevanti di mezzi di pagamento pari o superiori a 5.000 euro relativi ai conti dei clienti non residenti, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 167/1990.

Elementi di collegamento con l’Italia: i controlli sui non residenti

Il mantenimento di un dossier titoli in Italia da parte di un soggetto espatriato, pur essendo perfettamente legale e vantaggioso dal punto di vista fiscale, può configurarsi come un elemento di collegamento con il territorio italiano che l’Agenzia delle Entrate valuta attentamente nei propri controlli sui non residenti.

I parametri di controllo dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato sofisticati meccanismi di controllo incrociato per individuare situazioni di fittizia residenza all’estero. Attraverso l’Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) e le comunicazioni obbligatorie degli intermediari, l’Amministrazione può ricostruire i flussi finanziari e patrimoniali dei contribuenti che hanno dichiarato il trasferimento all’estero. I principali elementi che vengono presi in considerazione riguardano:

  • Concentrazione patrimoniale in Italia: Quando il valore degli investimenti mantenuti presso intermediari italiani risulta superiore o equivalente al patrimonio detenuto nel Paese estero di residenza, si configura un elemento di potenziale anomalia. L’Amministrazione considera questo aspetto come indicativo del mantenimento del centro degli interessi economici in Italia.
  • Flussi finanziari sistematici dall’estero: I trasferimenti abituali di denaro dal Paese estero verso conti italiani per alimentare investimenti rappresentano un segnale di particolare attenzione. Questo comportamento può essere interpretato come indicativo del fatto che la principale fonte di reddito e la gestione finanziaria rimangono concentrate in Italia.
  • Operatività frequente sul dossier: Una gestione attiva del portafoglio titoli italiano attraverso ordini frequenti, modifiche della strategia di investimento o consultazioni continue può essere valutata come mantenimento di un rapporto operativo significativo con il territorio italiano.
  • Deleghe operative a soggetti residenti: Il conferimento di deleghe di firma o poteri di gestione a familiari o soggetti residenti in Italia, seppur legittimo, può essere considerato un elemento indiziario di collegamento, soprattutto se accompagnato da altri fattori di rischio.

Rischio elevato: Soggetto trasferito in Svizzera che mantiene 80% del patrimonio in un dossier italiano, riceve mensilmente bonifici dal conto svizzero per finanziare nuovi investimenti e ha delegato la sorella residente per la gestione operativa.

Rischio contenuto: Soggetto trasferito in Germania che mantiene 40% del patrimonio in un dossier italiano in regime amministrato, non effettua trasferimenti dall’estero e gestisce personalmente gli investimenti con operazioni sporadiche.

Strategie di compliance e riduzione del rischio

Questi elementi non devono essere visti in modo troppo restrittivo ma, piuttosto devono servire come parametri di controllo. È fondamentale documentare adeguatamente le motivazioni del mantenimento degli investimenti in Italia, evidenziando aspetti quali la strategia di diversificazione geografica, la continuità di rapporti consolidati con l’intermediario, o specifiche opportunità di mercato.

Mantenere, inoltre, un rapporto equilibrato tra patrimonio detenuto in Italia e quello nel Paese estero di residenza può ridurre significativamente il rischio di controlli. La prassi suggerisce di evitare concentrazioni patrimoniali superiori al 60-70% in Italia.

Allo stesso modo, è importante ridurre al minimo i trasferimenti di denaro dall’estero verso l’Italia, privilegiando l’autofinanziamento degli investimenti attraverso la capitalizzazione dei rendimenti già presenti sul dossier italiano.

Gestione delle comunicazioni con l’intermediario

È essenziale mantenere aggiornata la documentazione presso l’intermediario italiano, comunicando tempestivamente ogni variazione della situazione fiscale. La corretta classificazione come “cliente non residente” e l’applicazione dei regimi fiscali appropriati dimostrano la trasparenza dell’operatività.

Consulenza fiscale trasferimento di residenza all’estero

La gestione degli aspetti fiscali legati al mantenimento di investimenti in Italia da non residente richiede competenze specialistiche multidisciplinari che abbracciano il diritto tributario interno e internazionale. È fondamentale avvalersi di consulenza professionale per valutare la propria situazione personale in merito al trasferimento e valutare quelli che potrebbero essere considerati come elementi di collegamento con l’Italia.

La complessità normativa e la continua evoluzione della prassi amministrativa rendono indispensabile un approccio personalizzato che tenga conto delle specifiche circostanze del singolo investitore.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Come Dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale posso aiutarti a valutare e risolvere i tuoi dubbi su questa materia.

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Normative di riferimento

Le considerazioni esposte si basano su:

  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 75 del 2025
  • Decreto legislativo n. 461 del 1997 (regimi fiscali del risparmio)
  • Decreto-legge n. 167 del 1990 (monitoraggio fiscale)
  • DPR n. 642 del 1972 (imposta di bollo)
  • DPR n. 605 del 1973 (anagrafe tributaria)
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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