Un soggetto che ha trasferito all’estero la propria residenza fiscale può mantenere in Italia un conto corrente, trasformando il proprio conto ordinario in conto per non residenti (informando il proprio istituto di credito). Tuttavia, occorre prestare molta attenzione alle movimentazioni che possono essere effettuate in relazione ai controlli sugli espatriati che effettua l’Agenzia delle Entrate.
Quando un soggetto decide di effettuare una procedura di trasferimento di residenza fiscale all’estero, deve prestare attenzione ai c.d. “collegamenti con l’Italia“. Come ho scritto più volte in vari articoli su questo sito, tra gli elementi sostanziali di un trasferimento di residenza all’estero vi è il trasferimento dei principali collegamenti personali e familiari, dell’espatriato dall’Italia verso il Paese estero.
Tuttavia, per motivi diversi, non è sempre possibile scollegarsi completamente da tutti questi elementi e qualcosa rimane sempre, come nel caso del conto corrente. Tuttavia, come vedremo in questo contributo, è importante per l’espatriato che venga prestata la massima attenzione alle movimentazioni effettuate sul conto corrente rimasto in Italia. Detto questo, andiamo con ordine e vediamo come trasformare il proprio conto a conto corrente per non residenti e gli accorgimenti da tenere, sui trasferimenti di denaro estero su Italia, per essere preparati in caso di accertamenti fiscali.
Il conto corrente per non residenti
Il conto corrente per non residenti è un tipo di conto bancario destinato a persone che non risiedono stabilmente in Italia. Questo tipo di conto offre servizi di base come l’apertura di un deposito, la gestione delle transazioni e l’accesso a strumenti di pagamento come carte di credito o bonifici internazionali. Solitamente, i requisiti per aprire un conto corrente per non residenti sono più rigorosi rispetto a quelli per i residenti, poiché le banche devono verificare la sorgente dei fondi e la situazione fiscale del titolare del conto.
Il conto corrente per non residenti non è altro che un prodotto bancario rivolto a soggetti che non vivono stabilmente nel nostro Paese. Gli istituti bancari hanno previsto la possibilità di offrire questo strumento per permette a soggetti che vivono oltre ai confini nazionali (esteri o cittadini italiani iscritti AIRE) di gestire il proprio denaro rimanendo comunque in regola e potendo andare a gestire a distanza i propri affari ed esigenze finanziarie in Italia. Caso classico è quello del soggetto espatriato che deve mantenere il conto corrente in Italia per effettuare pagamenti di imposte in Italia. Infatti, il modello F24 di pagamento delle imposte può essere pagato esclusivamente utilizzando un conto corrente italiano.
Chi può aprire il conto corrente non residenti?
Questa particolare tipologia di conto corrente è dedicata ai soggetti che non hanno più residenza fiscale in Italia. Si tratta di tutti coloro che hanno bisogno di accedere ai servizi bancari in un paese diverso da quello in cui risiedono stabilmente. In particolare, è il caso dei cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Quindi, il soggetto che vive all’estero ed iscritto AIRE ha il compito di aggiornare della propria situazione il proprio istituto bancario italiano. Questi, di fatto, andrà a chiudere il conto corrente italiano andando a trasferire i depositi su un nuovo conto per residenti all’estero (aperto sempre dallo stesso istituto). Questa procedura è importante in quanto consente di essere in regola sulle disposizioni antiriciclaggio.
Importante:
Per la normativa antiriciclaggio non è permesso ai cittadini italiani non residenti di essere cointestatari di un conto corrente ordinario assieme ad altro soggetto residente in Italia.
Quali i principali servizi offerti per i conti per non residenti?
Un conto corrente per non residenti offre identiche funzionalità rispetto ad un “normale” conto corrente. In particolare, è possibile effettuare tutte le operazioni solitamente previste, come prelevamenti, versamenti, accredito di utenze, bonifici, accredito dello stipendio, etc. Si possono anche ottenere servizi di consulenza dedicati alla gestione di liquidità, investimenti o piani pensionistici. Sotto il profilo economico, questa tipologia di conto ha sicuramente dei costi di gestione più elevati rispetto ai conti correnti ordinari. Questo è dovuto a commissioni di importo più rilevante ed anche a costi legati a possibili operazioni di cambio in caso di trasferimenti di valute diverse dall’Euro. In particolare i servizi che, generalmente, vengono offerti sono i seguenti:
- Depositi: il conto consente di depositare denaro e gestire le proprie finanze in una valuta diversa da quella del paese di residenza;
- Transazioni: i titolari del conto possono effettuare transazioni regolari, come prelievi, bonifici e pagamenti con carte di credito;
- Carte di credito: molte banche offrono carte di credito associate ai conti, che possono essere utilizzate per effettuare acquisti e prelievi in tutto il mondo;
- Bonifici internazionali: i titolari del conto corrente possono effettuare bonifici a livello internazionale verso altri paesi o conti bancari;
- Servizi online: molte banche offrono servizi online come l’accesso a Internet banking, la visualizzazione delle estratto conto e la gestione delle finanze in tempo reale.
Come si apre il conto?
La procedura di apertura del conto è simile alla procedura ordinaria. Prima di tutto è opportuno andare ad individuare l’istituto bancario prescelto, valutando tra quelli che offrono questo tipo di servizio. A quel punto è necessario presentarsi presso l’istituto per andare a sottoscrivere il contratto, fornendo generalità e documenti di identità che attestino la maggiore età ed un domicilio italiano a cui poter inviare le comunicazioni. Alcuni istituti prevedono anche la possibilità di aprire il conto per corrispondenza, con procedure legata al deposito della firma presso un notaio, con il pagamento dei costi legati all’apertura del conto.
Detenere un conto corrente italiano per residenti all’estero è una soluzione molto utile per coloro che, pur vivendo all’estero, hanno bisogno di gestire affari in Italia. Può essere utile per ricevere pagamenti, conservare dei risparmi o gestire dei fondi in euro senza incorrere in spese ingenti dovute al cambio valuta, o a chi deve pagare imposte in Italia: tieni presente che, ad esempio, il pagamento dei modelli F24 richiede necessariamente la presenza di un conto corrente italiano.
Iscrizione AIRE e comunicazione della variazione di residenza in banca
Quando si effettua l’iscrizione all’AIRE si è obbligati a comunicare alla banca il cambio di residenza. L’istituto bancario, a questo punto, è chiamato a convertire il conto in uno per residenti all’estero, oppure ne indurrà la chiusura. I conti per residenti all’estero presso una banca italiana hanno, di norma, costi di gestione assai più alti che i conti per chi risiede in Italia, e hanno limiti superiori.
Tieni presente che per la normativa antiriciclaggio, molti istituti bancari non permettono la detenzione di un conto corrente cointestato tra un soggetto residente in Italia ed un soggetto residente all’estero. |
La maggior parte delle banche italiane offrono conti per residenti all’estero. Tuttavia, per l’apertura del conto l’istituto chiede di recarsi in filiale per aprire il conto intestato ad un iscritto all’AIRE. Non permettono, per la normativa antiriciclaggio di aprire il conto corrente online. Deve essere tenuto presente, inoltre, che la maggior parte dei conti correnti per non residenti ha la caratteristica di permettere solo operazioni di base: accrediti, versamenti, bonifici e prelievi. Di seguito alcuni servizi bancari italiani legati all’apertura di un conto per non residenti:
Il conto corrente per non residenti è obbligatorio?
Aprire un conto corrente per non residenti non è obbligatorio. Tuttavia, soprattutto per i soggetti trasferiti all’estero ed iscritti AIRE è opportuno effettuare questo tipo di operazione. Faccio riferimento soprattutto gli aspetti fiscali, in quanto comunicare alla propria banca che ci si è trasferiti all’estero ed avviare la procedura per l’apertura del conto, sono sicuramente atti che possono essere valutati positivamente nell’ottica di dimostrare, in caso di controlli, la bontà del proprio trasferimento di residenza fiscale all’estero.
Per questo motivo è opportuno che un soggetto espatriato vada a chiudere il proprio conto corrente italiano trasferendo tutte le somme sul conto per non residenti, aperto presso una banca operante in Italia.
Quali sono le alternative al conto corrente per non residenti?
Le alternative ai conti correnti per non residenti possono includere:
- Carte di credito o di debito internazionali: le carte di credito o di debito internazionali possono essere utilizzate per effettuare transazioni in valuta estera e gestire le finanze all’estero.
- Servizi di cambio valuta: i servizi di cambio valuta possono essere utilizzati per convertire la valuta locale in valuta estera e viceversa.
- Servizi di portafoglio elettronico: i servizi di portafoglio elettronico, come PayPal o TransferWise, possono essere utilizzati per effettuare transazioni online e gestire le finanze all’estero.
- Conti correnti locali: i conti correnti locali possono essere aperti presso banche locali, anche se possono essere limitati dalla disponibilità di servizi bancari avanzati e dalla capacità di effettuare transazioni in valuta estera.
- Conti correnti offshore: i conti correnti offshore possono essere un’altra opzione per gestire le finanze all’estero, ma possono comportare maggiori rischi e complicazioni fiscali.
Come scegliere la banca più adatta per un conto corrente per non residenti?
Per scegliere la banca più adatta per un conto corrente per non residenti, è opportuno considerare i seguenti fattori:
- Commissioni: confronta le commissioni associate ai conti offerte dalle diverse banche per assicurarti di scegliere la banca più conveniente;
- Servizi: valuta i servizi bancari offerti dalle diverse banche, ad esempio la disponibilità di carte di credito, bonifici internazionali e servizi di cambio valuta;
- Accessibilità: verifica se la banca offre un facile accesso ai tuoi fondi da una varietà di località e dispositivi, inclusi telefoni cellulari e computer;
- Sicurezza: scegli una banca affidabile e sicura che utilizzi tecnologie di sicurezza avanzate per proteggere i tuoi fondi;
- Supporto clienti: verifica se la banca offre un supporto clienti affidabile e di qualità, ad esempio un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- Valuta: scegli una banca che offra la possibilità di gestire il tuo conto corrente in una valuta che desideri utilizzare frequentemente;
- Reputazione: considera la reputazione della banca in termini di stabilità finanziaria e qualità del servizio.
È importante fare una ricerca approfondita e valutare le opzioni prima di scegliere una banca per il tuo conto corrente per non residenti.
Il peso del conto per non residenti nell’accertamento della residenza fiscale
Il possesso di un conto corrente in Italia per non residenti da parte di un soggetto espatriato iscritto AIRE è uno degli elementi che viene preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate nei controlli sulla residenza fiscale. Riscontro concreto di questo aspetto è dato dalla check list legata alla presentazione della domanda sull’agevolazione dei c.d. “neo residenti“, ex art. 24-bis del TUIR. Nel documento in commento l’Agenzia considera i trasferimenti di denaro in Italia come un elemento di collegamento con l’Italia, che potrebbe essere considerato in maniera negativa in un accertamento. Allo stesso modo il mantenimento di un conto corrente in Italia ha un peso anche il relazione ad un altro criterio di collegamento che è quello del patrimonio del soggetto. Infatti, qualora la maggior parte del patrimonio personale di un soggetto espatriato rimanga in Italia, questo patrimonio assume il ruolo di collegamento del soggetto che rimane in Italia.
Per approfondire: “Accertamento della Residenza Fiscale: attività investigativa“.
È possibile trasferire denaro da conto estero a italiano?
Sotto il profilo della residenza fiscale, per un soggetto espatriato, effettuare trasferimenti di denaro dall’Italia è possibile, ma occorre prestare la dovuta attenzione. Infatti, nonostante effettuare questo tipo di trasferimento sia davvero semplice, ma vi sono delle implicazioni da considerare.
L’Agenzia delle Entrate, nei suoi accertamenti sulla residenza fiscale dei contribuenti espatriati all’estero effettua anche valutazioni sui trasferimenti di denaro effettuati per ciascun periodo di imposta. Infatti, continui trasferimenti di denaro in Italia, magari relativi ad accrediti di stipendio estero, o trasferimenti di risparmi dall’estero all’Italia, sono solitamente valutati negativamente nella posizione di soggetto espatriato. Per questo motivo tali trasferimenti devono essere sempre pianificati e ponderati per non compromettere la propria posizione di residente all’estero in caso di controlli.
Ritenuta 20% sui bonifici dall’estero: in quali casi?
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione sui trasferimenti di denaro dall’estero all’Italia riguarda la possibile ritenuta che l’istituto bancario italiano che riceve il trasferimento di denaro potrebbe applicare. Infatti, il trasferimento di denaro dall’estero verso l’Italia si effettua attraverso un semplice bonifico, tuttavia, in alcuni casi l’istituto bancario è chiamato ad applicare una ritenuta del 20% sull’importo trasferito. Questo è quanto previsto dall’art. 4, comma 2, D.L. n. 167/90 modificato dalla Legge n. 97/13. Tale ritenuta risulta dovuta soltanto nel caso in cui si tratti di trasferimenti di denaro legati all’incasso di redditi di capitale (interessi, dividendi, etc) oppure da redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
Vedasi, sul punto, quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18.12.1013. In tutti gli altri casi, quando il trasferimento non è legato all’incasso di proventi di natura finanziaria la ritenuta non è dovuta (è il caso dell’incasso di somme derivanti da risparmio, ma anche per accredito di stipendi, restituzione di una caparra, di un finanziamento, etc). Pertanto a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall’estero sul proprio conto personale – e non professionale o d’impresa – sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Documentazione ed onere della prova
In relazione a questa possibilità, legata all’applicazione della ritenuta è consigliabile che il soggetto che trasferisce il denaro pianifichi in anticipo con l’istituto bancario il trasferimento per fornire all’istituto tutta la documentazione di cui necessita, sia in relazione alla ritenuta sia per le disposizioni sul monitoraggio fiscale (vedi sotto). L’onere della prova, in questi casi, è sempre a carico della persona che riceve il denaro.
Solitamente, gli istituti di credito richiedono la compilazione di un’autocertificazione legata alla fonte del denaro ed alla motivazione dell’operazione. Per effetto di questo documento il soggetto dichiara la non tassabilità dei proventi trasferiti (sotto la sua responsabilità in caso di accertamento). In altri casi, a questo documento potrebbero essere richiesti dall’istituto bancario anche altri documenti a corollario della provenienza dei fondi, come ad esempio la dichiarazione dei redditi estera, documentazione bancaria estera, dichiarazione di successione, etc. Tali documenti saranno utili all’istituto anche ai fini degli obblighi antiriciclaggio che per il monitoraggio fiscale.
Il consiglio è quello di pianificare sempre in anticipo con l’istituto bancario ricevente il trasferimento di somme di denaro di rilevante entità, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti legati a possibili indisponibilità delle somme, fino a quanto il soggetto beneficiario del trasferimento non fornirà la dovuta documentazione.
Quali redditi sono soggetti a ritenuta in caso di incasso in Italia?
Come anticipato, gli importi assoggettati a ritenuta di ingresso del 20% (sul bonifico in entrata) da parte della banca sono:
- I redditi di capitale di cui all’art. 44 co. 1, lett. a), c), d), h) del TUIR, e
- I redditi diversi di cui all’art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.
Trasferimenti di denaro in entrata soggetti a ritenuta
Con maggiore dettaglio si tratta dei seguenti proventi:
– Importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR. |
– Compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR. |
– Tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR. |
– Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,comma 1, lettera b), del TUIR. |
– Plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR. |
– Redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR. |
– Redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR. |
– Redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR. |
– Plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. |
La certificazione unica
Tali proventi se percepiti da privati (persone fisiche, non imprese o lavoratori autonomi) comportano l’applicazione automatica da parte dell’istituto bancario di una ritenuta del 20% dell’importo accreditato. Tale ritenuta viene accantonata dall’istituto e versata all’Erario per conto del soggetto che l’ha subita. Ai fini dichiarativi tali ritenute possono essere scomputate grazie al rilascio della Certificazione Unica da parte dell’istituto bancario. Le somme indebitamente trattenute perché non relative al tipo di redditi citati sopra, possono, eventualmente, essere richieste in restituzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo sia all’istituto che all’amministrazione finanziaria con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del DPR n. 602/73, dimostrando che il prelievo non è stato legittimo.
Come è possibile evitare l’applicazione della ritenuta?
Gli istituti bancari, come intermediari finanziari residenti, sono sempre tenuti ad operare la ritenuta sui bonifici in entrata verso soggetti privati, assieme all’espletamento degli obblighi antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale (vedi sotto). L’applicazione di questa ritenuta, pertanto, impatta tutte le fattispecie di incasso di redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, ove la ritenuta è dovuta ma, anche, una serie di operazioni che, invece, ne dovrebbero essere esonerate. Si tratta di tutti quei casi in cui viene trasferito denaro a se stessi o ad altri (trasferimenti di risparmi tra genitori e figli, restituzione di finanziamenti, di caparre, etc).
Come anticipato, in questi casi è necessario presentare all’istituto bancario una specifica autocertificazione per dichiarare la provenienza del denaro ricevuto. Solitamente sono gli stessi istituti a fornire un modello di autocertificazione ai propri clienti. Spesso, a seguito del documento viene richiesta la presentazione anche di ulteriore documentazione a corollario (dichiarazione dei redditi estera, quadro RW, dichiarazioni di successione, atti di vendita di beni immobili all’estero, etc). In ogni caso, il consiglio è quello di contattare sempre preventivamente l’istituto di credito interessato per anticipare tutte le operazioni necessarie ad evitare l’applicazione della ritenuta del 20% sui bonifici in entrata dall’estero.
Cosa fare se la banca opera in automatico la ritenuta sui bonifici esteri in ingresso?
Nel caso in cui l’intermediario finanziario dovesse operare in modo automatico la ritenuta d’ingresso senza che, tuttavia, ne ricorrano i presupposti, il soggetto ricevente può agire con due diverse modalità, alternative, ovvero:
- Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la trattenuta “impropria“, il contribuente stesso potrà chiedere all’intermediario che abbia effettuato la ritenuta, di rimborsare la somma, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 445/97;
- È possibile presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate con le modalità ed i termini di cui all’art. 38 del DPR n. 602/73. Nel caso, il contribuente ha la possibilità di presentare apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d’ingresso.
La comunicazione obbligatoria in caso di operazioni transfrontaliere di denaro sopra i 5.000 euro
Come anticipato un soggetto iscritto AIRE espatriato all’estero deve prestare attenzione ai trasferimenti di denaro che effettua verso l’Italia. Tali movimentazioni devono essere sempre circoscritte, giustificabili e limitate, in quanto potrebbero essere utilizzate contro il contribuente come elemento di collegamento con l’Italia in caso di accertamenti. Tuttavia, occorre chiedersi anche come l’Agenzia delle Entrate riesca a reperire questo tipo di movimentazioni. Ebbene, la banca dati di queste movimentazioni transfrontaliere di denaro deriva dal monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero posto a carico di intermediari finanziari e non finanziari residenti (ex art. 1 del D.L. n. 167/90).
Secondo la normativa in vigore gli intermediari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.
Operazioni frazionate
Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dell’articolo 1, comma 1, lettera v) del D.Lgs. n. 231/2007 (“antiriciclaggio”), richiamato dall’articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i trasferimenti di cui all’allegato 1 del provvedimento 16 luglio 2015, ossia, in prevalenza i bonifici da e verso intermediari non residenti. L’adempimento è posto a carico, oltre che degli intermediari finanziari delle fiduciarie e dei cambia valute, anche dei prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange). Questo tipo di comunicazione che, ricordo, essere obbligatoria da parte degli istituti di crediti finisce per andare ad alimentare una banca dati dell’Agenzia delle Entrate che, teoricamente, può essere utilizzata in fase di accertamento in relazione alla verifica della residenza fiscale di un soggetto residente all’estero.
Conclusioni e consulenza fiscale
Un soggetto espatriato, iscritto AIRE, deve prestare la dovuta attenzione sia al mantenimento di conti correnti in Italia, legati all’apertura di un conto corrente per non residenti, con relativo aggiornamento della propria posizione presso la banca. Con questo, quello che voglio dire, riguarda due aspetti, che potrebbero essere utilizzati contro il contribuente in sede di accertamento della residenza fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si tratta dei seguenti:
- L’individuazione del criterio di collegamento legato alla presenza del patrimonio in Italia, qualora il conto corrente italiano, ed eventuale altro patrimonio (es. beni immobili) rimanga con prevalenza in Italia (rispetto al valore del patrimonio detenuto all’estero da parte del soggetto);
- L’individuazione di un criterio di collegamento legato ad interessi economici in Italia e/o alla ricostruzione induttiva della presenza in Italia del soggetto durante l’anno, in relazione a pagamenti fatti da conto italiano (senza una giustificazione oggettiva) o in relazione a trasferimenti di denaro estero su Italia, oggetto di monitoraggio da parte degli istituti di credito (con soglia 5mila euro).
Per questi motivi è sempre opportuno pianificare con anticipo il proprio trasferimento di residenza fiscale all’estero al fine di valutare la propria posizione personale su queste fattispecie. Tale analisi deve poi essere ripetuta ogni anno in relazione alla valutazione della propria posizione nel tempo (tenendo sempre presente che, ordinariamente, l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per accertare ciascuna annualità, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia).
Se desideri condividere la tua situazione personale per capire le implicazioni fiscali della tua situazione, segui il form sottostante per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata. Tieni presente che non svolgiamo attività di consulenza finanziaria ma, esclusivamente, consulenza di natura fiscale.