Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. In questo contributo tutte le informazioni utili per la comunicazione, le scadenze e le sanzioni in caso di mancato o errato invio della comunicazione.Â
Il D.L. n. 193/2016 ha previsto l’introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
L’articolo 21, del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010), prevede per tutti i soggetti passivi Iva, l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Vediamo, Â quindi, tutte le informazioni utili per arrivare preparati a questo nuovo adempimento a carico dei soggetti titolari di partita Iva.
Indice degli Argomenti
La comunicazione trimestrale delle fatture
L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha sostituito l’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 introducendo l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, per tutti i soggetti passivi Iva, applicabile per tutte le operazioni effettuate a decorrere dal primo gennaio 2017.
Ne discende che l’attuale obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. “spesometro“) è soppresso a partire dalla stessa data, restando ancora applicabile, per l’ultima volta, per le operazioni effettuate nell’anno 2016.
La comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica, in via generale, a tutti i soggetti passivi Iva che sono pertanto obbligati a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrare, ivi comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.
Ambito applicativo
Secondo le disposizioni dell’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010, sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633/72.
La comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute prevede quanto segue:
- L’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, non più una volta l’anno ma ogni 3 mesi;
- L’introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all’Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica Iva.
La ratio di questa nuova normativa è quella di andare a contrastare l’evasione fiscale, in ambito Iva. Attualmente le comunicazioni che riguardano i mancati versamenti di Iva partono con almeno un anno e mezzo di ritardo rispetto a quando è stato commesso il mancato pagamento. Con questa nuova comunicazione, i tempi legati all’invio delle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari“) diventeranno più stretti.
I contribuenti dovranno sostenere un costo legato ad una nuova comunicazione telematica obbligatoria ed avranno anche tempi più celeri nel vedersi notificare avvisi di irregolarità .
Esclusioni soggettive
Dall’obbligo comunicativo sono esclusi:
- I soggetti che si avvalgono del regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) e i contribuenti minimi (articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- I produttori agricoli in regime di esonero (articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72), ove situati (articolo 9Â del DPR n. 601/73):
- Nei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- Nei terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- Nei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana;
- I soggetti che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articolo 3Â del D.Lgs. n. 127/2015).
Contenuto della comunicazione
Secondo l’articolo 21, commi 1 e 2, del D.L. n. 78/2010, i soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni effettuate che sono rilevanti ai fini del tributo, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte:
- Le fatture emesse;
- Le fatture ricevute registrate a norma dell’articolo 25 del DPR n. 633/72;
- Le bollette doganali registrate a norma dell’articolo 25 del DPR n. 633/72;
- Le note di variazione di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72, delle fatture emesse e ricevute.
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di invio in forma analitica dei dati oggetto di comunicazione, che comprendono almeno:
- I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- La data e il numero della fattura;
- La base imponibile;
- L’aliquota applicata;
- L’imposta;
- La tipologia dell’operazione.
Termini di invio
I soggetti obbligati dovranno provvedere all’invio della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle relative variazioni a decorrere dal primo gennaio 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In via transitoria, la prima comunicazione dell’anno 2017, anziché trimestrale è semestrale, con scadenza il 25.7.2017.
Periodicità di presentazione in via transitoria (2017) | |
Trimestre | Termine di presentazione |
1° trimestre (gennaio-marzo) | 25 luglio 2017 |
2° trimestre (aprile-giugno) | |
3° trimestre (luglio-settembre) | 30 novembre |
4° trimestre (ottobre-dicembre) | 28/29 febbraio |
Periodicità di presentazione a regime (dal 2018) | |
Trimestre | Termine di presentazione |
1° trimestre (gennaio-marzo) | 31 maggio |
2° trimestre (aprile-giugno) | 16 settembre |
3° trimestre (luglio-settembre) | 30 novembre |
4° trimestre (ottobre-dicembre) | 28/29 febbraio |
Obblighi di conservazione
Al fine di rendere meno onerosa l’emissione delle fatture in formato elettronico, l’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 78/2010 prevede che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui al D.M. 17 giugno 2014 si intendano soddisfatti per tutti i documenti informatici trasmessi mediante il Sistema di Interscambio e memorizzati dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alle fatture elettroniche.
Una particolare agevolazione riservata ai soggetti che trasmetteranno le fatture elettroniche con il Sistema di Interscambio, riguarda la possibilità di evitare l’adempimento della comunicazione periodica dei dati, laddove tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute siano state veicolate dal Sistema di Interscambio. Così, infatti, i dati delle fatture si intenderanno automaticamente trasmessi all’Agenzia.
Semplificazioni per chi effettua fatture elettroniche
I soggetti che sceglieranno di optare per il regime facoltativo di cui al D.Lgs. n. 127/2015, oltre ad essere esonerati dall’adempimento relativo alla trasmissione telematica delle fatture, beneficeranno di ulteriori semplificazioni, come:
- L’accesso ai rimborsi Iva in via prioritaria;
- La riduzione di un anno dei termini di accertamento, qualora garantiscano con mezzi elettronici la tracciabilità di tutti i pagamenti.
L’opzione in argomento ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati (ovvero dal primo giorno di attività per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno).
Pertanto, chi intende usufruire del nuovo regime a partire dal primo gennaio 2017 dovrà esercitare la relativa opzione dall’apposito servizio online delle Entrate, entro il 31 dicembre 2016.
Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/97, nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di €. 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di €. 1.000,00 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni e non si applica l’istituto del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/97).
Sanzione minima | Sanzione massima | |||
Violazione | Prima della conversione del D.L. n. 193/2016 | Dopo la conversione del D.L. n. 193/2016 | Prima della conversione del D.L. n. 193/2016 | Dopo la conversione del D.L. n. 193/2016 |
Omessa o errata trasmissione dei dati | €. 25,00 per fattura | €. 2,00 per fattura | €. 25.000,00 | €. 1.000,00 a trimestre* |
*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. |
Credito di imposta per l’adeguamento tecnologico
In base all’articolo 21-ter del D.L. n. 78/2010, ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito una sola volta, per l’adeguamento tecnologico necessario per adempiere agli obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva, un credito d’imposta pari a €. 100,00.
Il credito è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €. 50.000,00. Il suddetto credito d’imposta:
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale“, a decorrere dal primo gennaio 2018;
- Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta di €. 100,00 è riconosciuto anche nei confronti dei soggetti che optano, dal primo gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/72, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015), è attribuito, unitamente al credito in esame, un ulteriore credito d’imposta di €. 50,00, il quale:
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- Deve essere indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le suddette modalità .
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva
L’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010), introduce il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Vediamo, anche in questo caso tutte le informazioni utili.
Decorrenza
Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 193/2016, l’obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche decorre dal primo gennaio 2017, per tutti i soggetti passivi Iva.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni
Sono tenuti ad adempiere all’obbligo comunicativo tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni:
- Con cadenza mensile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR n. 100/98;
- Con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4, del DPR n. 633/72.
Non sono tenuti all’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che:
- Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- Sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Queste esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Sotto il profilo oggettivo non sono disposte limitazioni.
Dati oggetto di comunicazione
Le informazioni che devono essere incluse nella comunicazione trimestrale Iva (presumibilmente, i dati sintetici riguardanti l’Iva a credito e a debito, ripartiti per aliquote) e le relative modalità di invio saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si precisa che la comunicazione in oggetto deve essere inviata anche nell’ipotesi in cui dalla liquidazione periodica dell’imposta emerga un’eccedenza a credito.
Termini di invio
L’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 prevede che i soggetti passivi Iva interessati dall’obbligo in oggetto trasmettano la comunicazione dei dati delle liquidazioni entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture di cui all’articolo 21 del medesimo D.L. n. 78/2010, vale a dire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ogni trimestre solare:
- Entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre (gennaio/marzo);
- Entro il 31 agosto per le operazioni relative al secondo trimestre (aprile/giugno);
- Entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre (luglio/settembre);
- Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per le operazioni relative al quarto trimestre (ottobre/dicembre).
Si osserva che tale adempimento non modifica i termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell’imposta (mensile o trimestrale).
Esempio
A titolo di esempio, per il primo trimestre 2017, il contribuente che effettua le liquidazioni con cadenza mensile (entro il 16 febbraio 2017, il 16 marzo 2017 e il 16 aprile 2017) riepilogherà i dati evidenziati in tali liquidazioni nell’ambito della comunicazione trimestrale da inviare entro il 31 maggio 2017.
Nella medesima data (31 maggio 2017), il contribuente trimestrale comunicherà i dati della liquidazione relativa al primo trimestre, effettuata entro il 16 maggio 2017.
Esercizio di più attivitÃ
Si precisa che, in caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’articoli 36 del DPR n. 633/72, i soggetti passivi Iva interessati sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa.
Abolizione Intra Acquisti
L’articolo 4, comma 4, lettera b) del D.L. n. 193/2016, in ragione del sopravvenire degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, prevede, a decorrere dal primo gennaio 2017, la soppressione dei modelli Intrastat relativi:
- Agli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- Alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
Abolizione comunicazioni “Black List“
È stato eliminato l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a €. 10.000,00 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, disciplinato dall’articolo 1, commi 1-3 del D.L. n. 40/2010, convertito dalla Legge n. 73/2010.
L’abrogazione decorre dal periodo d’imposta in corso al trentuno dicembre 2017; rimane, quindi, dovuta la comunicazione per l’anno 2016, da effettuarsi con il modello di comunicazione polivalente entro il 10 aprile 2017 o entro il 20 aprile 2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni Iva del soggetto tenuto alla comunicazione.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni di imposta, analizzerà le informazioni ottenute ed effettuerà valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l’eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo Iva.
Con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni, le risultanze dell’attività di controllo saranno messe a disposizione del soggetto passivo Iva o del suo intermediario.
Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento di imposta, l’Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo Iva. Ricevuta la comunicazione il soggetto passivo potrà :
- Fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- Soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, qualora ritenga di avere effettuato un carente versamento.
La nostra consulenza
Se hai bisogno di maggiori informazioni riguardanti la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e sulla comunicazione delle liquidazioni trimestrali, contattaci attraverso l’apposito servizio di consulenza online.
Potrai contare sulla consulenza di professionisti preparati che potranno aiutarti nel tuo caso concreto.