L’art. 16-ter del D.L. n. 131/24 (Decreto Legge Salva Infrazioni) ha previsto, a partire dai contratti costituiti dal 1° gennaio 2025, l’applicazione dell’Iva del distacco del personale. Di fatto, è stato abrogato l’art. 8, co. 35 della Legge n. 67/88, la quale prevedeva la non rilevanza Iva di queste operazioni, nel caso in cui la distaccataria si limitasse a rimborsare alla distaccante l’esatto importo del costo del lavoratore.
La nuova disciplina stabilisce che tutti i distacchi di personale sono da considerarsi prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, allineando così la normativa nazionale ai principi della Direttiva 2006/112/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Questa modifica è il risultato delle conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19) del marzo 2020. Le nuove disposizioni richiedono un’analisi approfondita delle implicazioni pratiche, dal momento che il distaccamento di personale coinvolge spesso strutture societarie complesse e operazioni infragruppo. Di seguito analizziamo la disciplina anche in relazione ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 5/E/25 dell’Agenzia delle Entrate.
Abrogazione dell’esenzione IVA sui distacchi di personale
In precedenza, l’articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale effettuati a puro costo non fossero rilevanti ai fini dell’IVA. Questo significava che le imprese potevano distaccare personale ad altre entità del gruppo senza dover applicare l’IVA, purché venisse semplicemente rimborsato il costo sostenuto, senza alcun mark up.
Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa San Domenico Vetraria (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. A seguito di questa sentenza, anche la Corte di Cassazione italiana ha allineato la sua giurisprudenza, sancendo la fine dell’esenzione IVA per queste operazioni.
La pronuncia comunitaria si è basata sul principio che, quando vi è uno scambio di beni o servizi, anche se al puro costo, si genera comunque un rapporto giuridico che comporta l’assoggettamento ad IVA. Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un’operazione commerciale ai fini fiscali.
Decorrenza e applicazione della nuova disciplina
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. La norma rende salvi i comportamenti adottati anteriormente a questa data e che continuano anche dopo questa data. Nel caso resta possibile continuare ad applicare il comportamento tenuto (applicazione dell’IVA), purché non vi siano stati accertamenti fiscali definitivi in contrasto con quanto disposto. Questo, a condizione che vengano rispettati i criteri dettati dalla Sentenza della corte di Giustizia UE.
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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stipula o il rinnovo può essere attestato “sulla base di qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell’accordo tra le parti“, ferma restando la necessità di un riscontro oggettivo dell’operazione da cui desumere la data di inizio e fine rapporto, come le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro.
Ambito soggettivo: chi è interessato dalla riforma
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che le prestazioni di distacco richiedono l’esercizio dell’attività in forma d’impresa. Nel caso specifico degli enti non commerciali che operano come datori di lavoro, la presenza di un’organizzazione d’impresa deve essere verificata solo quando il distacco riguarda personale originariamente impiegato nell’attività istituzionale dell’ente. In tali casi, se il personale afferisce all’attività istituzionale, il requisito soggettivo non sussiste.
Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione le operazioni di distacco effettuate tra società appartenenti allo stesso Gruppo IVA, poiché in tale contesto le operazioni infragruppo sono considerate irrilevanti ai fini dell’imposta.
Il requisito oggettivo: onerosità delle prestazioni
I chiarimenti più rilevanti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano il presupposto oggettivo. Il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/72. Seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia UE, si ritiene che sussista un nesso diretto tra la prestazione di distacco e il pagamento del corrispettivo “quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente“, cioè quando l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.
L’Agenzia ha quindi chiarito gli elementi necessari per qualificare come “corrispettivo” la somma pagata per il distacco:
Quando il pagamento è ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa;
A prescindere dal suo ammontare, non rilevando se l’importo sia inferiore o superiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro per il personale distaccato e, pertanto, anche in assenza di lucratività.
È importante sottolineare che, ai fini dell’onerosità della prestazione, non è rilevante l’assenza di un “mark up” per il distaccante, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20589/2021. In pratica, a prescindere dal rapporto tra quanto versato e l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore distaccato (importo pari, superiore o inferiore alla retribuzione) è necessario tenere conto del condizionamento reciproco delle rispettive obbligazioni e di conseguenza della natura di corrispettivo dell’ammontare percepito dalla distaccante.
Gruppi industriali
Le conseguenze di questa modifica variano a seconda della natura dell’impresa coinvolta. Nei gruppi industriali, dove l’entità che riceve la prestazione ha diritto a una detraibilità totale dell’IVA, l’assoggettamento all’IVA di queste operazioni non comporta particolari criticità. In questo contesto, infatti, l’IVA può essere interamente detratta, neutralizzando l’effetto economico della tassa.
Per le aziende del settore industriale, quindi, le nuove regole rappresentano un cambiamento di procedura, ma non necessariamente un incremento di costo. Tuttavia, sarà comunque necessario adeguare la gestione amministrativa per assicurarsi che tutta la documentazione e le fatture siano conformi ai nuovi obblighi fiscali.
Diverso è il caso dei gruppi finanziari, come banche, assicurazioni, servizi postali e sanitari, dove il diritto alla detrazione è limitato. In questi settori, l’assoggettamento all’IVA del distaccamento di personale comporta un incremento di costo pari al 22%, che potrebbe avere un impatto significativo sui costi aziendali. L’applicazione dell’IVA rappresenta un aggravio che non è detraibile, e questo richiede una revisione attenta delle modalità di gestione dei distacchi di personale. In questi casi, infatti, può essere il caso di valutare se non sia più conveniente pensare all’effettuazione di un servizio piuttosto.
Tipo di Gruppo
Impatto IVA
Detraibilità IVA
Gruppi industriali
Nessun impatto significativo
Detraibilità completa
Gruppi finanziari
Incremento del costo (22%)
Detraibilità limitata
Esempi pratici di applicazione
Per meglio comprendere l’impatto delle nuove regole, è utile analizzare alcuni esempi pratici. Immaginiamo un gruppo industriale in cui la società capogruppo distacca personale tecnico verso una consociata per un progetto temporaneo. In questo caso, prima del 2025, l’operazione sarebbe stata trattata al puro costo senza IVA. Dal 2025, invece, sarà necessario emettere fattura con applicazione dell’IVA al 22%. Se la consociata ha pieno diritto alla detrazione, l’operazione sarà neutrale dal punto di vista economico, ma richiederà una gestione amministrativa più accurata.
In un altro esempio, consideriamo una banca che distacca personale amministrativo verso un’altra entità del gruppo. Qui, l’impossibilità di detrarre l’IVA comporterà un incremento dei costi pari al 22%, rendendo il distacco meno conveniente rispetto a una possibile riorganizzazione delle attività in termini di servizi forniti direttamente.
Strategia del gruppo IVA
Per mitigare l’effetto dell’applicazione dell’IVA sui distacchi di personale, una possibile soluzione è rappresentata dalla costituzione di un gruppo IVA. Questa modalità consente alle entità di un gruppo di effettuare operazioni tra di loro senza che queste siano rilevanti ai fini dell’IVA, evitando così l’applicazione del tributo. Tuttavia, la costituzione di un Gruppo IVA richiede una pianificazione strategica e il rispetto di precisi requisiti normativi.
Un Gruppo IVA può rappresentare una soluzione vantaggiosa, in particolare per quei gruppi che effettuano frequenti transazioni infragruppo. Creare un Gruppo IVA consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e i costi connessi alle operazioni tra società dello stesso gruppo, rendendo più efficienti le transazioni e limitando gli effetti dell’IVA.
Fatturazione dei distacchi con IVA
Per quanto concerne la territorialità delle prestazioni di distacco, si applica il criterio generale previsto per le prestazioni di servizi. In particolare:
Per le operazioni B2B (Business to Business), le prestazioni sono rilevanti in Italia quando eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo stabilito sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72.
Per le operazioni B2C (Business to Consumer), la prestazione è rilevante solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente nell’UE. Se il committente è extra UE, la prestazione è fuori campo IVA in Italia, come previsto dall’art. 7-septies, lett. e) del DPR n. 633/72.
L’assoggettamento all’IVA dei distacchi implica la necessità di emettere fattura per ogni singola operazione. La fattura dovrà includere tutti i dettagli relativi alla prestazione, compreso il costo del personale distaccato e l’aliquota IVA applicabile (attualmente al 22%). Questo significa che ogni operazione di assegnazione di lavoratori deve à essere accompagnata da una documentazione precisa, che includa non solo i costi effettivi, ma anche l’eventuale applicazione di altri oneri.
Le aziende devono, inoltre, prestare attenzione agli obblighi documentali relativi alle operazioni infragruppo, assicurandosi di mantenere adeguata documentazione per giustificare il valore delle prestazioni e per garantire la conformità con le normative. La corretta gestione documentale è fondamentale per evitare sanzioni o rilievi da parte dell’amministrazione finanziaria.
Gestione del reverse charge per operazioni transnazionali
In caso di controparti estere, sarà necessaria l’applicazione del reverse charge. Per le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente, mentre per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti, la fattura dovrà essere integrata e registrata attraverso il meccanismo del reverse charge.
Diritto alla detrazione
Gli effetti sono differenti a seconda della natura dei soggetti interessati. Nei gruppi industriali in cui il distaccatario ha un pro-rata di detraibilità totale non ci saranno particolari controindicazioni. Al contrario, per gruppi finanziari (banche, assicurazioni, servizi postali e medici) con diritto alla detrazione limitato, ci sarà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’imposta.
Considerazioni per i gruppi multinazionali e transfer pricing
In caso di distacco transfrontaliero di personale nell’ambito di un gruppo multinazionale, è fondamentale assicurarsi che tale operazione sia conforme anche alle normative sul transfer pricing. Il distacco di personale fra società dello stesso gruppo configura una prestazione di servizi che deve soddisfare i principi delineati in sede OCSE.
In particolare, l’addebito infragruppo dei costi relativi al personale distaccato deve riflettere il valore del servizio reso e le funzioni effettivamente svolte presso la società ospitante. Il margine eventualmente applicato dovrebbe essere determinato in conformità con i metodi di transfer pricing riconosciuti, tipicamente il “cost plus mark-up“.
È importante considerare che il distacco di personale in un contesto transnazionale potrebbe comportare il rischio di configurazione di una stabile organizzazione per la società distaccante nel paese di destinazione, qualora il dipendente distaccato svolga attività quali la negoziazione e la conclusione di contratti in nome e per conto della società distaccante.
Da ultimo, si segnala che, nonostante le modifiche apportate dalla normativa, eventuali aggiustamenti di transfer pricing relativi ai costi addebitati per il distacco del personale restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA, non rappresentando il controvalore effettivo di autonome prestazioni di servizi.
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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