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Distacchi di personale soggetti ad IVA dal 2025

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura

L’art. 16-ter del D.L. n. 131/24 (Decreto Legge Salva Infrazioni) ha previsto, a partire dai contratti costituiti dal 1° gennaio 2025, l’applicazione dell’Iva del distacco del personale. Di fatto, è stato abrogato l’art. 8, co. 35 della Legge n. 67/88, la quale prevedeva la non rilevanza Iva di queste operazioni, nel caso in cui la distaccataria si limitasse a rimborsare alla distaccante l’esatto importo del costo del lavoratore.

La nuova disciplina stabilisce che tutti i distacchi di personale sono da considerarsi prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, allineando così la normativa nazionale ai principi della Direttiva 2006/112/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Questa modifica è il risultato delle conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19) del marzo 2020. Le nuove disposizioni richiedono un’analisi approfondita delle implicazioni pratiche, dal momento che il distaccamento di personale coinvolge spesso strutture societarie complesse e operazioni infragruppo. Di seguito analizziamo la disciplina anche in relazione ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 5/E/25 dell’Agenzia delle Entrate.

Abrogazione dell’esenzione IVA sui distacchi di personale

In precedenza, l’articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale effettuati a puro costo non fossero rilevanti ai fini dell’IVA. Questo significava che le imprese potevano distaccare personale ad altre entità del gruppo senza dover applicare l’IVA, purché venisse semplicemente rimborsato il costo sostenuto, senza alcun mark up.

Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa San Domenico Vetraria (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. A seguito di questa sentenza, anche la Corte di Cassazione italiana ha allineato la sua giurisprudenza, sancendo la fine dell’esenzione IVA per queste operazioni.

La pronuncia comunitaria si è basata sul principio che, quando vi è uno scambio di beni o servizi, anche se al puro costo, si genera comunque un rapporto giuridico che comporta l’assoggettamento ad IVA. Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un’operazione commerciale ai fini fiscali.

Decorrenza e applicazione della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. La norma rende salvi i comportamenti adottati anteriormente a questa data e che continuano anche dopo questa data. Nel caso resta possibile continuare ad applicare il comportamento tenuto (applicazione dell’IVA), purché non vi siano stati accertamenti fiscali definitivi in contrasto con quanto disposto. Questo, a condizione che vengano rispettati i criteri dettati dalla Sentenza della corte di Giustizia UE.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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