Home IVA nei rapporti con l'estero Ecommerce e Iva Commercio elettronico diretto: la disciplina fiscale

Commercio elettronico diretto: la disciplina fiscale

La territorialità Iva legata alle attività di E-commerce diretto nei confronti di operatori economici e privati consumatori. Identificazione diretta, regime OSS e fattura elettronica.

0

Gli aspetti fiscali ai fini Iva legati al commercio elettronico diretto, dove tutte le fasi della transazione avvengono online per la cessione dei c.d. “beni digitali“.

Cos’è il commercio elettronico (e-commerce) diretto?

Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali“. Si tratta di beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati. Questo in quanto possono viaggiare, scomposti in “bit“, attraverso linee telefoniche, ed essere poi ricomposti nella memoria del computer (come ad es. software, immagini, testi, musica, film, ecc.).

Il tratto caratteristico del commercio elettronico diretto è che tutte le fasi della transazione avvengono on line (ordine, pagamento, consegna). Si tratta di cessione di beni cosiddetti digitali (software, filmati, musica, servizi di biglietteria, intrattenimento, banking, assicurazione, informativi, legali, ecc.). La transazione commerciale si perfeziona on-line. Quindi, la consegna del bene immateriale ovvero la prestazione del servizio da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall’altra vengono effettuate utilizzando canali telematici. Tali operazioni, ai fini fiscali, sono considerate prestazioni di servizi (Dir. 2006/112/CE; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 274/E/2008).

Detto questo in premessa in questo contributo voglio spiegarti come avviene la gestione fiscale nell’e-commerce diretto. In particolare mi voglio soffermare sulla disciplina Iva del commercio elettronico diretto. Si tratta di una disciplina particolare, che come vedrai, prevede una regola generale, ed una esenzione per i soggetti che operano con volumi modesti durante l’anno. In ogni caso, per eventuali dubbi, potrai contare sulla mia consulenza. Vediamo, quindi, di seguito la disciplina riguardante la gestione fiscale nel commercio elettronico diretto.

Quali attività (servizi) rientrano nel commercio elettronico diretto?

Il primo elemento da considerare quando si parla di e-commerce diretto, è individuare puntualmente i servizi che rientrano in questa disciplina. Allo scopo di individuare puntualmente i beni/servizi oggetto di commercio elettronico diretto si deve prendere a riferimento quanto contenuto nell’Allegato II della Dir. 2006/112/CE. Servizi esplicitati poi, all’interno dell’Allegato I del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011. Così come modificato dal successivo Reg. d’esecuzione UE n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013. Vediamo, quindi, in dettaglio i servizi che rientrano nella disciplina del commercio elettronico diretto.

Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature

Vi rientrano:

  • Hosting di siti web e di pagine web;
  • Manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
  • Amministrazione remota di sistemi;
  • Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
  • Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.

Fornitura di software e relativo aggiornamento

Vi rientrano:

  • Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
  • Banner blocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
  • Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
  • Installazione automatica on line di filtri per i siti web;
  • Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati

Vi rientrano:

  • Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
  • Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
  • Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
  • Abbonamento a giornali o riviste on line;
  • Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
  • Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
  • Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
  • Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
  • Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

Forniture online di musica

Vi rientrano:

  • Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
  • L’accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
  • Accesso o scaricamento di film;
  • Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
  • Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;
  • Ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivio video su richiesta;
  • Ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;
  • La fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
  • Cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.

Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

Vi rientrano:

  • Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo (c.d. e-learning), incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
  • Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

Indicazione analitica dei servizi

Devono essere considerati, inoltre, gli ulteriori chiarimenti riportati all’interno dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011 che ha fornito una dettagliata definizione dei ‘‘servizi prestati tramite mezzi elettronici’’ evidenziando, ulteriormente, l’ambito di applicazione ed esclusione dal commercio elettronico diretto.

Va poi ricordato che, secondo il considerando n. 3 del Regolamento UE n. 1042/2013, il regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici.

La disciplina Iva del commercio elettronico diretto

Una volta individuati i servizi che rientrano nella disciplina del commercio elettronico diretto guardiamo alla relativa disciplina Iva. Con la Direttiva UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455 in tema di commercio elettronico diretto sono state introdotte, con effetto 1º gennaio 2019, delle importanti modifiche ai fini Iva. Quello che voglio sottolineare adesso è che ad oggi tale direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento tributario italiano. Questo ancorché le relative disposizioni, vincolanti e precise, potranno essere comunque applicate secondo i principi e con i limiti statuiti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di direttive “self executing“.

La territorialità dei servizi digitali

Per quanto attiene ai servizi digitali, le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).

Operazioni B2B

Nei rapporti B2B il criterio generale di territorialità è quello del Paese del committente, ed a tal fine, assume rilevanza:

  • Il fatto che il committente sia un soggetto passivo;
  • Il fatto che il committente agisca nella veste di soggetto passivo;
  • Il luogo di stabilimento del committente.

Al rispetto di queste condizioni l’imposta deve essere applicata dal committente attraverso il meccanismo del reverse charge.

Operazioni B2C

Nei rapporti B2C la territorialità è sempre basata sul paese del committente. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale i servizi in esame si considerano effettuati nel Paese del prestatore, salvo opzione per imposizione nel Paese del committente. Riepilogando, quindi, possiamo osservare che:

  • La territorialità Iva delle prestazioni di E-commerce diretto B2C sotto i € 10.000 nello stato del committente (privato consumatore) sono imponibili ai fini Iva nello Stato membro del prestatore;
  • La territorialità Iva delle prestazioni di E-commerce diretto B2C sopra i € 10.000 nello stato del committente (privato consumatore) si rendono imponibile ai fini Iva nello Stato del committente.

Occorre, quindi, prestare attenzione al superamento in corso d’anno della soglia, che comporta una diversa applicazione dell’Iva (dal Paese del prestatore a quello del committente). Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare, da subito, per la tassazione a destinazione. È stato inoltre chiarito che le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore si sia avvalso dell’opzione al OSS, devono seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione. Per meglio dire ove l’operazione si considera territorialmente rilevante ai fini Iva. È stato, infine, previsto che i soggetti passivi d’imposta extra-UE possono avvalersi del regime OSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini Iva in uno o più paesi della UE, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.

Commercio elettronico diretto: soggetti interessati

Sono interessati alle disposizioni in materia di commercio elettronico diretto:

  • I cedenti/prestatori soggetti passivi Iva, nonché
  • I cessionari/committenti sia soggetti passivi Iva che privati (quindi, sia i rapporti B2B che B2C).

Rimangono esclusi dalle disposizioni in commento le compravendite di commercio elettronico diretto fra privati consumatori (c.d. C2C).

Profili Iva nei rapporti B2B

Ai fini Iva, il commercio elettronico diretto nei rapporti B2B segue, ai fini della territorialità Iva, le regole ordinarie proprie. Ovvero, quelle individuate dall’articolo 7-ter del DPR n 633/72. Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini Iva il committente soggetto passivo Iva.

Regole Iva soggetti UE

PRESTATORECOMMITTENTEREGIME IVAPROFILI OPERATIVI DELL’OPERAZIONE
Italiano (soggetto
IVA)
Soggetto IVA stabilito
in altro Paese UE
IVA del Paese
della UE dove è stabilito il committente
– Sia il prestatore che il committente UE devono essere iscritti al VIES;
– emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72 con l’annotazione ‘‘inversione contabile’’. La fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione);
– reverse charge (da parte del committente UE);
– presentazione degli elenchi Intrastat servizi (qualora ricorra l’obbligo).
Soggetto IVA stabilito
in altro Paese UE
Soggetto passivo
IVA stabilito
in Italia
IVA in Italia– Sia il prestatore che il committente UE devono essere iscritti al VIES;
reverse charge da parte del committente italiano. Operazione da effettuare entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento, quindi, l’IVA è liquidata nel mese di ricevimento;
– presentazione degli elenchi Intrastat servizi (qualora ricorra l’obbligo).

Regole Iva soggetti extra UE

PRESTATORECOMMITTENTEREGIME IVAPROFILI OPERATIVI DELL’OPERAZIONE
Italiano (soggetto
passivo IVA)
Soggetto IVA stabilito
in altro Paese extra-UE
IVA (o altra imposta)
del Paese extra-UE
– Emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72 con l’annotazione ‘‘operazione non soggetta’’;
– autofattura da parte del soggetto extra-UE (se vi è tale previsione normativa nel Paese extra-UE);
– non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
Soggetto passivo
stabilito in un
Paese extra-UE
Soggetto passivo
IVA stabilito
in Italia
IVA in Italia– Autofattura da parte del soggetto italiano con l’indicazione ‘‘autofatturazione’’ (l’autofattura deve essere emessa con riferimento al mese di ricezione della fattura);
– Registrazione dell’autofattura sia sul registro IVA acquisti che vendite al fine di rendere l’operazione ‘‘neutrale’’ ai fini IVA (sempre che vi sia pieno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti);
– non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Profili Iva nei rapporti B2C

Le prestazioni di servizi rese a privati consumatori tramite mezzi elettronici (commercio elettronico diretto), sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese ove il privato consumatore è domiciliato. Questo ai sensi dell’articolo 7-sexies del DPR n 633/12. In base a quanto disposto da questo articolo, operativamente, ne consegue che qualora il prestatore soggetto passivo Iva stabilito in Italia ponga in essere delle cessioni on-line di servizi digitali nei confronti di privati consumatori stabiliti in altro Paese della UE dovrà procedere ad applicare l’Iva del Paese del committente privato.

Al fine di procedere in tal senso dovrà nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA ovvero stabile organizzazione in ciascun Paese della UE ove si trovano i committenti privati che acquistano on-line.

Di fatto un aggravio non indifferente di costi. A tal fine è stata introdotta la possibilità da parte del prestatore italiano di optare per un regime speciale di applicazione dell’Iva denominato OSS (One Stop Shop). Regime che consente di adempiere a tutti gli obblighi Iva direttamente nel Paese del prestatore, quindi, senza necessità di apertura di rappresentanti ovvero identificazioni dirette (artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR n. 633/72).

Di seguito si riportano le modalità operative qualora il soggetto passivo Iva non abbia optato per il regime OSS. Tenendo presente che tali regole generali tornano applicabili anche per i contribuenti minimi (di cui al D.L. n. 98/2011) nonché per i forfetari (di cui alla Legge n. 190/2014) (Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015).

Disciplina per il prestatore (e-commerce) stabilito in Italia

Vediamo, di seguito, le casistiche che si possono presentare in questa fattispecie, ovvero, quando il prestatore è stabilito in Italia ed effettua operazioni verso committenti privati.

Committente privato consumatore Italiano: Iva territorialmente rilevante in Italia
Il prestatore nazionale per tali cessioni deve assoggettare l’operazione ad Iva. In tal caso non è obbligatorio emettere fattura (se non richiesta dal cliente stesso). Così come non è obbligatorio emettere scontrini (documento commerciale) ovvero ricevute fiscali;
Obbligo di annotazione dei corrispettivi giornalieri all’interno del registro dei corrispettivi, di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72.
Committente privato consumatore di altro Paese UE: Iva territorialmente rilevante nel Paese del committente
Il prestatore nazionale dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale. Ovvero identificazione diretta. Ovvero ancora stabile organizzazione in ciascun Paese UE dove si considerano stabiliti i committenti privati che hanno proceduto all’acquisto on-line;
Il rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione UE dovrà procedere poi ad applicare al committente privato UE l’Iva di tale Paese. Si dovrà verificare nel singolo Paese della UE se, come in Italia, sia previsto un esonero da certificazione dei corrispettivi;
Non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Così come quello di iscrizione al VIES.
Committente privato consumatore extra UE: Iva territorialmente rilevante in questo Stato
In tal caso si dovranno verificare gli adempimenti fiscali riservati nel singolo Paese extra-UE. Quando le operazioni effettuate dal prestatore nazionale non siano molto numerose nel singolo Paese extra-UE consiglio di emettere documento dalla propria partita Iva in Italia. Senza applicazione dell’Iva senza preoccuparsi troppo degli aspetti extra-UE.

Identificazione diretta in Italia di operatori esteri nessun obbligo di fatturazione elettronica

Un ultimo aspetto, che può essere interessante analizzare riguarda la casistica di operatori economici esteri (UE o extra UE) che devono identificarsi in Italia al fine di applicare l’Iva nelle operazioni B2C. Come abbiamo visto la territorialità Iva di queste operazioni è nel Paese del committente (italiano). Per questo motivo, è utile chiedersi se questi soggetti dotati di identificazione diretta in Italia devono emettere (o meno) fattura elettronica.

Dobbiamo dire che per questi soggetti l’identificazione nel territorio dello Stato non conferisce la qualifica di soggetto ivi stabilito (né tantomeno quella di residente). Questo ha come conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di questi soggetti non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica, che rimane, pertanto, facoltativa. Resta salva la possibilità di accordo con la controparte (Circolare n. 18/E/2014). Il tutto, ferma restando la necessità di assicurare la copia cartacea, ove richiesta, dalla controparte (Circolare n. 13/E/2018).

Le considerazioni sin quì esposte valgono tanto per:

  • L’identificazione diretta (art. 35-ter DPR n. 633/72);
  • La rappresentanza fiscale pesante (art. 17, comma 3, DPR n. 633/72);
  • La rappresentanza fiscale leggera (Art. 44, comma 3, e 50-bis, comma 7 D.L. n. 331/93).

Trattandosi di partite Iva, ancorché nazionali, riferite a soggetti non stabiliti non ricorre pertanto alcun obbligo di fatturazione elettronica attiva.

Tabelle di riepilogo: territorialità servizi elettronici

PRESTATORECOMMITTENTEIVA in ITCRITERIO DI TERRITORIALITA’
ITIMPRESA ITSIRegola generale operazioni B2B
ITIMPRESA UE / EXTRA UENORegola generale operazioni B2B
ITPRIVATO IT / UESIRegola generale operazioni B2C
ITPRIVATO EXTRA UENOLuogo di stabilimento del committente
PRESTATORECOMMITTENTEIVA in ITCRITERIO DI TERRITORIALITA’
UEIMPRESA ITSIRegola generale operazioni B2B
UEPRIVATO ITNORegola generale operazioni B2C
PRESTATORECOMMITTENTEIVA in ITCRITERIO DI TERRITORIALITA’
EXTRA UEIMPRESA ITSIRegola generale operazioni B2B
EXTRA UEPRIVATO ITSILuogo di stabilimento del committente
EXTRA UEIMPRESA UE / EXTRA UENORegola generale operazioni B2B
EXTRA UEPRIVATO UENOLuogo di stabilimento del committente
EXTRA UEPRIVATO EXTRA UENOLuogo di stabilimento del committente

Consulenza fiscale online

L’attività di e-commerce diretto presenta molte difficoltà da un punto di vista fiscale. Agire nei rapporti B2B e B2C con controparti residenti e non, ha delle conseguenze fiscali diverse da un punto di vista Iva. L’imposta sul valore aggiunto è un imposta che si applica a livello europeo, tuttavia, non sempre è armonizzata nel modo corretto nei vari Paesi. Per questo motivo è di fondamentale importanza avvalersi di un professionista preparato su questi aspetti.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Exit mobile version