Il CIR – Codice Identificativo Regionale – è un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività, e riguarda anche gli affitti brevi di appartamenti con contratto di affitto ad uso turistico (che operano senza obbligo di partita Iva). La normativa sul Codice Identificativo Regionale è contenuta nella Legge n. 58/19.
il Codice Identificativo Regionale è un codice univoco assegnato alle strutture turistico-ricettive dalla Regione di appartenenza. Questo codice serve per identificare in modo univoco ogni struttura ricettiva sul territorio nazionale e viene utilizzato per fini statistici, amministrativi e di controllo.
Il CIR è fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza delle strutture ricettive, permettendo alle autorità competenti di monitorare l’offerta turistica e di intervenire in caso di irregolarità. Esso è spesso richiesto anche per accedere a bandi, incentivi o altre forme di sostegno promosse dalle Regioni o da altri enti. Inoltre, rappresenta il primo passaggio per poter ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).
Ogni Regione ha le proprie modalità per l’assegnazione e la gestione del CIR, ma in generale, quando una struttura ricettiva viene registrata e autorizzata, riceve questo codice che deve poi essere esposto in modo visibile all’interno della struttura e utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali. È importante sottolineare che avere questo codice è un segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali, e per questo motivo è un elemento di rassicurazione anche per i turisti che scelgono di soggiornare in una determinata struttura.
Che cos’è il CIR – Codice identificativo regionale
Il CIR – Codice Identificativo Regionale – è un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività, e riguarda anche gli affitti brevi di appartamenti con contratto di affitto ad uso turistico (che operano senza obbligo di Partita Iva).
La normativa sul Codice Identificativo Regionale è contenuta nella Legge n. 58/19, il c.d. “decreto crescita” (legge di conversione del D.L. n. 34/19). In particolare, co. 7 dell’art. 13-quater, prevede quanto segue:
Il codice deve essere richiesto dal gestore della struttura messa a reddito, indipendentemente dal fatto che operi in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. In buona sostanza, attraverso il codice le varie strutture entrano a far parte della specifica banca dati delle strutture ricettive, istituita a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Caratteristiche
Le caratteristiche sono riportate nella seguente tabella:
Elemento | Descrizione |
---|---|
Finalità | Identificazione univoca delle strutture turistico-ricettive e strumento di controllo per le autorità. |
Obbligatorietà | Tutte le strutture ricettive devono essere dotate del codice. |
Procedura di ottenimento | Presentazione di una domanda al Comune di riferimento. |
Esposizione | Il codice deve essere esposto in modo visibile all’interno della struttura e nei portali di prenotazione |
Verifica | I turisti possono verificare la presenza del codice per assicurarsi della regolarità della struttura. |
In altre parole, si tratta di un codice alfanumerico che deve essere inserito in una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerenti ad offerte, nella promozione dei servizi all’utenza e nel sito web, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.
Come è composto il CIR?
Il codice CIR costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
Composizione codice:
CODICE ISTAT DEL COMUNE | TIPOLOGIA DI STRUTTURA | CARATTERI SEQUENZIALI |
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Codice di 6 numeri | Es: “ALB” per gli alberghi, etc | Es: “00001”, etc |
La norma
Art. 13-quater, co. 7 Legge n. 58/19 |
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“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione” |
L’obbligo di dotarsi di un codice identificativo discende a livello Nazionale dal D.L. n. 34/20 (art. 13-quater), ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi con i relativi codici identificativi regionali ove adottati.
A partire dal 24 maggio 2023, le strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici, avranno l’obbligo di indicare il Codice Identificativo della struttura ricettiva quando effettuano specifica attività di pubblicità, promozione o esposizione della struttura ricettiva stessa. A partire dallo scorso 30 settembre 2023, il mancato rispetto di tale obbligo è oggetto di sanzioni pecuniarie.
Le strutture ricettive coinvolte
Il codice è istituito per identificare tutte le strutture ricettive aperte al pubblico, quindi in linea generale le seguenti:
- Le strutture ricettive alberghiere;
- Le strutture ricettive all’aria aperta;
- Le strutture ricettive extralberghiere;
- Le altre tipologie ricettive
Il codice ha l’obiettivo di identificare l’offerta turistica regionale e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, ovvero i comuni. Nello specifico, il codice regionale è obbligatorio per le seguenti strutture:
Strutture ricettive alberghiere |
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– gli alberghi; |
– le residenze turistico-alberghiere; |
– i condhotel. |
Strutture ricettive all’aria aperta |
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– i campeggi; |
– i villaggi turistici; |
– i marina resort. |
Strutture ricettive extralberghiere |
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– le case per ferie; |
– gli ostelli; |
– i rifugi alpini. |
– i rifugi escursionistici; |
– gli affittacamere; – case e appartamenti per vacanze; |
Strutture ricettive di altro tipo |
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– appartamenti ammobiliati per uso turistico; |
– aree attrezzate di sosta temporanea; |
– attività saltuaria di alloggio e prima colazione; |
– strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale. |
Il codice deve essere riportato su scritti o stampati, su siti web (tra cui anche i portali di prenotazione OTA) e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’attività.
Esonero dall’obbligo di indicazione del codice
Non è necessario riportare il codice nelle seguenti fattispecie:
- Per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa come ad esempio nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura;
- Per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc.;
- Su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti;
- In caso di pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.
Pertanto, i soggetti di cui sopra, sono esonerati dall’obbligo di indicazione del codice regionale in tutte le circostanze in cui la denominazione o il logo della struttura sono utilizzati per garantire la semplice visibilità della stessa e non sono pertanto connesse ad attività di commercializzazione. Pertanto, non è previsto l’obbligo di indicazione del codice, ad esempio, nell’insegna della struttura o nei marchi identificativi e nelle targhe di classificazione.
Le sanzioni in caso di mancata indicazione del CIR
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio per cui da un minimo di mille euro a 10 mila euro. La stessa sanzione viene prevista anche nel caso in cui lo stesso codice, una volta ottenuto non sia presente negli annunci immobiliari.
I soggetti che esercitano attività di intermediari immobiliari (come i property manager), nonché quelli che gestiscono portali telematici che non rispettano gli obblighi di indicazione del codice sono soggetti a sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva che pubblicizzano, promuovono o commercializzano.
Deve essere evidenziato che è previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2023 in cui non vengono applicate sanzioni a chi non sarà in regola con la normativa. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare scorte di materiali pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il codice CIR fino al 31/12/2023.
Il controllo del rispetto della norma è in capo ai Comuni.
Come richiedere il CIR?
Il codice identificativo regionale è uno strumento che permette di identificare in maniera univoca ogni posizione presente all’interno della banca dati regionale delle strutture e delle tipologie ricettive. Il codice è composto da una sequenza di 14 caratteri definiti nel seguente modo: codice ISTAT del comune in cui è stata “autorizzata” la struttura, tratto di separazione, 3 caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva, tratto di separazione e progressivo numerico di 5 cifre.
Il nostro consiglio finale è sempre quello di rivolgersi agli enti competenti del tuo comune o della propria regione per ricevere le informazioni più recenti e dettagliate in merito all’uso del codice identificativo per le strutture ricettive. Anche l’aiuto di un legale di fiducia potrebbe aiutare a districarsi fra i vari cavilli burocratici di questo tema. Di fatto, non è stata istituita una procedura unica nazionale per la richiesta del codice. Pertanto ogni Regione segue procedure diverse di richiesta e gestione del codice.
Dove esporre il codice identificativo per Airbnb e locazioni turistiche
Per quanto riguarda le modalità di esposizione del codice identificativo, il comma 7, del citato articolo 13-quater, cita testualmente:
“I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”.
Sostanzialmente, quando viene commercializzato, ma anche pubblicizzato o promosso un immobile turistico scatta l’obbligo di indicare il codice. In caso contrario si rischiano sanzioni amministrative sia per il proprietario dell’attività che per l’eventuale intermediario (property manager). Pertanto il codice deve essere indicato anche nei portali di prenotazione OTA come AIRBNB e BOOKING.
CIR adempimento propedeutico alla richiesta del CIN
L’ottenimento del codice identificativo regionale rappresenta il passaggio propedeutico alla richiesta del codice identificativo nazionale (CIN). Infatti, la banca dati nazionale del Ministero del Turismo per l’ottenimento del CIN richiede, preventivamente, che l’utente abbia caricato il proprio immobile nella banca dati regionale. Pertanto, soltanto chi ha già ottenuto il codice CIR può ottenere il codice identificativo nazionale. Mentre, chi non lo avesse ancora ottenuto deve preventivamente ottenerlo per poi procedere con l’ottenimento del CIN.
Conclusioni
Abbiamo visto cosa è il CIR, ovvero il Codice Identificativo Regionale per affitti brevi in strutture ricettive. Esso punta a contrastare l’abusivismo nel campo della ricettività e ad offrire un ulteriore strumento operativo per la tutela del consumatore.
Abbiamo visto diversi aspetti che lo caratterizzano, ma ai fini del suo conseguimento, il nostro consiglio finale è quello di rivolgerti agli enti competenti del tuo comune o della tua regione per ricevere le informazioni più recenti e dettagliate in merito all’uso del Codice Identificativo Regionale per gli affitti brevi.
Domande frequenti
Dal momento che le modalità per ottenere il codice non sono ancora definite in maniera chiara e univoca, il nostro consiglio è di rivolgersi agli enti preposti della propria Regione o del Comune per ricevere informazioni corrette su come ottenere il codice identificativo.
È necessario presentare una domanda alla Regione di appartenenza, che valuterà la richiesta e, se tutto è in ordine, assegnerà il codice. Ogni Regione ha le proprie procedure e tempistiche.
Deve essere esposto in un punto ben visibile all’interno della struttura e utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali, compresi i siti web e le piattaforme di prenotazione online.
Operare senza un codice valido può portare a sanzioni amministrative, pecuniarie e alla chiusura dell’attività. È fondamentale assicurarsi di avere un codice valido e di rinnovarlo se necessario.
Generalmente, il codice non ha una scadenza, ma è bene verificare con la propria Regione di appartenenza per eventuali rinnovi o aggiornamenti.
No, il codice è personale e legato alla specifica struttura. In caso di vendita o cessione, il nuovo gestore dovrà richiedere un nuovo codice.
È possibile verificare l’autenticità contattando l’ente regionale competente o consultando eventuali database online messi a disposizione dalla Regione.
No, ogni Regione ha le proprie procedure e codici. Tuttavia, la finalità del codice è la stessa in tutta Italia: identificare le strutture ricettive e garantire la loro conformità alle normative.