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Cessione quote di SRL: aspetti giuridici e fiscali

Fisco NazionaleDiritto societarioCessione quote di SRL: aspetti giuridici e fiscali

Nelle società di capitali, in particolare nelle SRL e nelle SRLS le quote di partecipazione al capitale sociale sono liberamente trasferibili. La cessione di quote può essere effettuata anche senza l'intervento del notaio. Attenzione agli aspetti giuridici e fiscali dell'operazione per il cedente ed il cessionario.

Nella SRL le quote sono in linea generale liberamente trasferibili, salvo la previsione statutaria o ex lege di limiti alla circolazione delle quote. Gli statuti delle SRL, tuttavia, possono prevedere alcune clausole in cui sono indicati limiti o condizioni per i trasferimenti delle quote sociali, come le clausole di prelazione, tuttavia, nessun socio può essere costretto a rimanere nella società, potendo al limite esercitare il diritto di recesso, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione.

Nelle SPA i trasferimenti delle azioni avvengono di regola tramite la cosiddetta girata azionaria, nelle SRL è necessario un vero e proprio atto di cessione sottoscritto dal venditore (c.d. cedente) e dall’acquirente (c.d. cessionario). A seguito della riforma del diritto societario (2004), nessun socio può essere costretto a permanere in una SRL, pertanto, qualora lo Statuto sociale preveda l’assoluta intrasferibilità della quota, la legge concede a tutti i soci il diritto di recesso dalla società, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione sociale.

Posso uscire liberamente da socio di SRL?

L’art. 2469 co. 1 c.c. prevede il libero trasferimento delle quote, sia per atto tra vivi, che per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costituti­vo. Il principio della libera trasferibilità sancito dall’art. 2469 co. 1 c.c. subisce alcune deroghe per:

  • Limiti normativi, derivanti da espresse indicazioni di legge;
  • Limiti convenzionali, mediante l’inserimento nell’atto costitutivo di specifiche clausole.

Sono ammessi, inoltre, limiti extrastatutari alla circolazione delle partecipazioni (derivanti da patti parasociali), i quali hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

Limiti normativi

Per quanto riguarda i limiti normativi al trasferimento di quote nella SRL, si segnalano i seguenti:

Art. 2474 c.c.Art. 2466 c.c.
Vieta alla società l’acquisto delle proprie partecipazioni, nonché di accettare in garanzia le proprie partecipazioni e di accordare prestiti o fornire garanzia per l’acquisto delle proprie partecipazioni.Attribuisce il diritto di prelazione ai soci sulle quote del socio in caso di mancata esecuzione dei conferimenti nel termine convenuto, a seguito della specifica procedura della c.d. vendita in danno.

Limiti convenzionali

L’art. 2469 c.c. stabilisce espressamente la possibilità di inserire nell’atto costitutivo clausole limitative della circolazione delle quote (co. 1), nel qual caso viene garantito il diritto di recesso (art. 2473 c.c. ) al ricorrere delle seguenti specifiche clausole che (co. 2):

  • Stabiliscono l’intrasferibilità della quota di partecipazione;
  • Subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevedere condizioni o limiti (c.d. “clausole di mero gradimento“);
  • Pongono condizioni o limiti tali da impedire nel caso concreto il trasferimento a causa di morte della partecipazione.

L’importanza dell’analisi dello statuto della società

L’analisi dello statuto della società è sicuramente una delle prime cose da fare se si vuole approcciare una procedura di cessione di quote di SRL. È necessario individuare se vi sono limiti pattizi alla possibilità di libera trasferibilità delle quote sociali. Non sono rari, infatti, i casi in cui lo statuto subordina il trasferimento delle quote al gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi (“clausole di mero gradimento“).

L’inserimento di queste clausole deriva dal fatto che la SRL è una società caratterizzata, normalmente, dalla presenza di un numero limitato di soci, e dal carattere familiare. Spesso si tratta di società di famiglia nelle quali i soci di maggioranza cercano di limitare la possibilità che gli altri soci trasferiscano la partecipazione a terzi estranei. Se questo avvenisse, infatti, la società verrebbe snaturata dalla sua dimensione familiare. Per questo motivo occorre analizzare correttamente lo statuto societario alla ricerca di queste clausole (ove esistenti).

Come si determina il valore della quota?

Il valore della partecipazione di una società di capitali deriva, solitamente, da una procedura di valutazione economica della società. Per fare questo è necessario nominare un esperto, solitamente un dottore commercialista e/o un revisore legale, che può determinare, attraverso uno dei metodi previsti, il valore economico della società, e quindi, indirettamente, il valore della quota oggetto di cessione. Tale valutazione della quota oggetto di cessione può essere stimato sulla base di metodi di calcolo differenti. Ognuno di questi metodi viene utilizzato in specifiche condizioni e spesso la valutazione viene effettuata attraverso l’utilizzo di più metodi, anche per verifica e riprova dei calcoli effettuati.

Più precisamente, la valutazione della società e, quindi, della partecipazione, può essere basata sul metodo cd. patrimoniale, oppure sul metodo reddituale, o misto patrimoniale o reddituale o, ancora, sul metodo finanziario e sul metodo comparativo. Per te, in questa sede, non è importante conoscere in dettaglio l’applicazione concreta di questi metodi, ma il messaggio che voglio passarti è che sicuramente, è opportuno affidarsi ad un professionista esperto di valutazioni aziendali per determinare un valore di cessione. Tale perizia, infatti, oltre ad essere un parametro di valutazione per determinare l’effettivo valore di cessione è anche un parametro importante in caso di futuri accertamenti di valore che potrebbe effettuare l’Agenzia delle Entrate.

Importante: Ricorda, se non hai idea del valore di mercato della tua quota di partecipazione in una SRL o SRLS, non sei in grado di poter instaurare una valida trattativa per la cessione della quota.

La cessione della quota

Nella cessione di quote di SRL uno dei soci cede la propria partecipazione ad un altro socio, oppure ad altri soci o a terzi estranei alla società. Pertanto, nella cessione di quote SRL, chi acquista la quota paga un corrispettivo. Si tratta di una vendita vera e propria e il corrispettivo viene determinato tenendo conto del valore di mercato della quota SRL.

La società non deve alcuna somma al socio uscente. È l’acquirente che paga il prezzo del trasferimento della quota al cedente. Per concludere questa vendita occorre una trattativa tra il socio che desidera alienare la quota e il socio o il terzo che desidera acquistarla. Ricorda che la trattativa è libera. Uno offre di acquistare ad un certo prezzo; l’altro offre di vendere ad un determinato prezzo. È chiaro che la negoziazione deve pur partire da un valore stimato della quota.

Per questo motivo, come ti indicavo nel paragrafo precedente, è di fondamentale importanza rivolgersi ad un dottore commercialista esperto di valutazioni di quote di SRL. Solo in questo modo potrai determinare un parametro oggettivo su cui partire per un trattativa con il potenziale acquirente.

Contratto preliminare di compravendita di quote

È ammessa la possibilità di stipulare un contratto preliminare ad effetti obbligatori per la stipula del contratto definitivo di compravendita della quota sociale. Sicuramente, da un punto di vista giuridico può essere opportuno per le parti stipulare un contratto preliminare di compravendita delle quote sociali. In questo modo le parti possono impegnarsi e vincolarsi reciprocamente alla definizione del contratto definitivo di compravendita.

Trasferimento con riserva di proprietà

È possibile trasferire la quota di partecipazione riservandosi la proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo. In particolare, la vendita di quote sociali con patto di riservato dominio attribuisce all’acquirente una posizione giuridica soggettiva che incide immediatamente sugli assetti sociali, sia in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio dei diritti connessi con la titolarità della quota.

Tale posizione, in quanto idonea a mutare definitivamente e automaticamente l’assetto proprietario all’esito dell’avvenuto pagamento, deve essere iscritta nel Registro delle imprese con l’indicazione del vincolo della riserva. Questa clausola consente di tutelare maggiormente il soggetto cedente, la cui quota passa di proprietà solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo.

Trasferimento quote con e senza notaio

Fino al 2008 gli unici soggetti autorizzati a depositare gli atti di cessione di quote di SRL erano i notai. La Legge n. 133/2008 ha previsto una nuova forma di trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata, accanto a quella affidata ai notai, e prevista dall’art. 2470 c.c.

L’art. 36, comma 1-bis della citata legge dispone infatti che l’atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto con firma digitale ed è depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato, munito della firma digitale e incaricato dai legali rappresentanti della società.

Ricapitolando, ci sono due modalità per cedere la propria quota:

  • Tramite atto notarile;
  • Tramite il proprio commercialista. In questo caso i costi sono inferiori rispetto alla spesa che si sosterrebbe con l’intervento di un notaio. Il commercialista provvede a stipulare l’atto, a registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate ed a depositarlo presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Il professionista chiamato a redigere l’atto di cessione verifica:

  • La reale intestazione della quota in capo al cedente presso il Registro delle Imprese;
  • Che la quota non sia gravata da pegni o altri oneri;
  • Il rispetto di eventuali diritti di prelazione.

In questa seconda ipotesi, l’art. 36 comma 1 bis del D.L. 112/2008 ha previsto che ai fini della cessione di quote di SRL, in alternativa al notaio, ci si può rivolgere ai dottori commercialisti. L’atto di cessione di quote può essere sottoscritto con firma digitale e depositato entro 30 giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società alle cui quote ci si riferisce. Il deposito presso il Registro delle Imprese deve essere effettuato dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e ragionieri.

Condizioni per beneficiare del trasferimento con atto digitale

Per poter effettuare l’atto di cessione di quote di SRL senza l’intervento di un notaio, sono previste due condizioni:

  • Entrambe le parti devono essere munite di firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato;
  • Le formalità necessarie per formare il documento informatico devono essere svolte da un intermediario abilitato, identificato nella figura del commercialista.

Verifiche da effettuare

Il dottore commercialista che si occupa di curare la procedura di cessione di quote di SRL deve effettuare una serie di controlli preliminari, gli stessi che effettuerebbe un notaio, che possono essere così riassunti:

  1. Verificare l’identità e la capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i relativi poteri di rappresentanza;
  2. Esaminare il regime patrimoniale coniugale del cedente, avendo riguardo all’eventuale esistenza di regime di comunione di beni;
  3. Verificare il diritto di proprietà, da parte del cedente, delle quote;
  4. Accertare l’assenza di eventuali diritti di terzi o di vincoli di Statuto che rendano l’atto inefficace o inopponibile;
  5. Assicurarsi che l’atto non sia contrario al buon costume e all’ordine pubblico.

Efficacia e pubblicità della cessione

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (art. 2470 del codice civile). Il deposito presso il Registro delle imprese comporta che in caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione prevale infatti colui che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purché in buona fede.

Costi

Come abbiamo visto, con la L. n. 133/2008 è possibile effettuare la cessione senza la necessità di rivolgersi ad un notaio, essendo sufficiente rivolgersi ad un commercialista. I costi, pertanto, si sono ridotti, potendo oggi senza notaio spendere in tutto 700/800 euro. Le spese per una cessione quota, ammontano, oltre al compenso per il commercialista, alle seguenti:

  • Imposta di registro pari a 200 euro per singola quota venduta;
  • Bollo all’Agenzia delle Entrate;
  • Bolli e diritti amministrativi alla Camera di Commercio.

Il contratto

Abbiamo detto che la quota di partecipazione di una SRL è liberamente trasferibile (per atto tra vivi o per suc­ces­sione a causa di morte), salvo contraria disposizione dell’atto costituti­vo (art. 2469 co. 1 c.c.). Ai fini della stipula dell’atto di cessione, non sono richiesti requisiti di forma per la validità ed efficacia tra le parti della cessione stessa. L’effetto traslativo si produce, infatti, sulla base della mera manifestazione del consenso da parte dei contraenti (art. 1376 c.c.).

È richiesto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata al fine del deposito e dell’iscri­zione nel Registro delle imprese, quale presupposto di opponibilità del negozio alla società (art. 2470 co 1 e 2 c.c.) e ai terzi (art. 2193 co. 1 c.c.).

Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con la procedura “tradizionale” di fronte a un notaio oppure, alternativamente, con sottoscrizione digitale di un atto informatico tramite intermediario abilitato (art. 36 co. 1-bis del D.L. n. 112/2008). Dal punto di vista operativo, la cessione richiede di porre in essere alcune cautele di tipo patrimoniale, con l’inserimento, ad esempio, di clausole di:

  • Garanzia, con riguardo alle quote trasferite, alle caratteristiche della società e della situazione patrimoniale di riferimento;
  • Prezzo, con l’esplicitazione di un prezzo predeterminato o da individuare mediante il ricorso a una formula; è possibile anche ricorre a formule miste;
  • Compensazione;
  • Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.).

L’inserimento di queste clausole nel contratto dipende sicuramente dal peso delle parti in causa, ma occorre comunque prestare attenzione e ponderare nel modo corretto la situazione in relazione degli obiettivi che si intendono perseguire.

Tassazione

La cessione di quote di SRL, effettuata da persone fisiche che non svolgono attività di impresa è soggetta ad un preciso regime di tassazione. In particolare, le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di SRL detenute da persone fisiche (c.d. “privati“) è soggetta ad applicazione di imposta sostitutiva al 26% (questo a partire dal 1° gennaio 2019). Questo tipo di tassazione è applicabile indipendentemente dal fatto che la partecipazione posseduta abbia o meno i requisiti per essere definita come “qualificata“.

Come si determina la plusvalenza da tassare?

Secondo l’articolo 68, comma 6, del DPR n. 917/86 (TUIR), la modalità di determinazione del capital gain è la seguente. In particolare, la plusvalenza da cessione di partecipazioni è pari alla:

“differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi“

Il realizzo di tali componenti positivi di reddito avviene quando si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e degli strumenti assimilati. Pertanto, il trasferimento di proprietà della quota sociale è il presupposto per il realizzo della plusvalenza (minusvalenza) da cessione. L’aspetto da ricordare è che la plusvalenza viene attratta a tassazione nel rispetto del “principio di cassa“, in quanto tale reddito rientra nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.

Se nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione, il contribuente ha percepito delle somme a titolo di acconto, esse devono essere computate ai fini della determinazione del corrispettivo. Questo perché gli acconti non sono imponibili nell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.

Come si determina il costo della partecipazione?

Prescindendo dalla natura della partecipazione ceduta, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del DPR n. 917/86:

“il costo od il valore d’acquisto assoggettato a tassazione, è aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi“

Articolo 68, comma 6 DPR n 917/86

Il costo, quindi, può essere incrementato degli oneri sostenuti per l’acquisto. Tuttavia, l’incremento può essere anche per tutti gli oneri che hanno un nesso d’inerenza con la produzione delle plusvalenze. Sono un esempio di costi incrementativi del valore della partecipazione, le spese notarili, gli oneri fiscali e le commissioni di intermediazione nonché l’imposta di successione e donazione. Ad incremento del costo di acquisto devono essere aggiunti anche:

  • La rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società;
  • I versamenti in denaro o in natura;
  • Nonché i versamenti effettuati a fondo perduto o in conto capitale.

Per approfondire: “Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni“.

Rivalutazione quote SRL per il tax planning in caso di cessione

Al fine di ottimizzare la tassazione prevista sulla cessione (o trasferimento di quote di SRL) è possibile sfruttare le possibilità offerte, per il 2022, dalla rivalutazione (disposizioni contenute dagli art. 5 e 7 della Legge n. 448/2001).

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 (al di fuori del regime di impresa), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. a) e c-bis) del TUIR, qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso. La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia”.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 14%. Questo significa che andando a rivalutare la propria quota, sul valore rivalutato il contribuente paga il 14% (al posto del 26%) di tassazione ordinaria sulla plusvalenza. Questo significa, quindi, che rispettando le condizioni previste dalla normativa è possibile ottimizzare il proprio livello di tassazione sulla cessione di quote di SRL (o SRLS).

Per approfondire: “Rivalutazione partecipazioni 2022 aperta: costa il 14%“.

Caso particolare: plusvalenza da cessione quote e finanziamento soci

Una situazione particolare che si può presentare è quella in cui un socio decide di cedere la partecipazione di una SRL, contestualmente alla cessione del credito vantato dal socio cedente per il finanziamento infruttifero effettuato alla società. In questo caso, la determinazione della plusvalenza da cessione deve essere calcolata al netto del credito relativo al finanziamento soci ceduto al nuovo socio. Sul punto, vedasi quanto indicato dalla C.T.R. Piemonte con la sentenza n. 28/28/11 del 14 giugno 2011.

La possibilità di effettuare un finanziamento soci, infatti, è procedura spesso utilizzata soprattutto nelle SRL a compagine familiare. Questa possibilità è legata ad evitare di accedere a prestiti bancari, sicuramente più onerosi. La presenza di questa fattispecie può creare problemi al momento della cessione di quote sociali. Solitamente, in questo caso, si procedere al rimborso del finanziamento al socio uscente, anteriormente alla sua operazione di cessione, è anche possibile optare per l’opzione legata alla cessione del finanziamento al nuovo socio. In questo modo il socio cedente ha la possibilità di rideterminare il valore della plusvalenza portando in deduzione l’importo del finanziamento soci ceduto.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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