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Cessione di partecipazioni estere: criteri di tassazione

Tassazione in Italia della plusvalenza (o deduzione della minusvalenza) derivante dall'alienazione di azioni o quote detenute in società estere. Tassazione con imposta sostitutiva al 26% per le persone fisiche o deducibilità della minusvalenza nel quadro RT. Imponibilità al 5% della plusvalenza se detenuta da società, o tassazione al 100% in caso di partecipazione in Paese Black List.

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I criteri di collegamento per la potestà impositiva per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società non residenti da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia, tra normativa nazionale e convenzionale.

Cosa succede quando un soggetto fiscalmente residente in Italia cede una partecipazione in un impresa estera? 

Un soggetto fiscalmente residente in Italia, sia esso persona fisica o società, deve porsi il problema della tassazione del proprio reddito. In questo articolo voglio andare ad approfondire il regime fiscale di tassazione della plusvalenza eventualmente derivante dalla cessione di partecipazioni estere. La plusvalenza è il maggior valore di vendita, rispetto al valore di acquisto o di carico, della partecipazione stessa. In questo caso concentreremo la nostra attenzione sulla cessione di partecipazioni in società non residenti nel territorio dello Stato.

Aspetto importante è quello riguardante i criteri di territorialità per la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale e convenzionale (ove esistente). Fatto questo, il passo successivo è quello di prestare attenzione alla tipologia di soggetto percettore delle plusvalenze (persona fisica o società). Detto questo andiamo a concentrare la nostra attenzione sulle modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di società non residenti nel territorio dello Stato.

Quale tassazione per la cessione di partecipazioni estere?

La tassazione della plusvalenza derivante dall’alienazione di azioni o quote detenute in società estere, rende necessario coordinare norme interne e disposizioni convenzionali (Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia). Tale valutazione passa attraverso due diversi step:

  • Verificare la “tassabilità” in Italia e nel Paese estero dell’eventuale plusvalenza (attraverso i criteri di collegamento previsti);
  • Verificare le modalità di tassazione in Italia della plusvalenza a seconda del soggetto percettore.

Tassabilità della plusvalenza in Italia per la cessione di partecipazioni estere

Per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario, far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Queste, come noto, seguono il Modello OCSE, che costituisce il prototipo Convenzionale di riferimento a livello internazionale. Sulla base di queste disposizioni i redditi derivanti dalla cessione di azioni o quote in società estere da parte di soggetto residente prevede la tassazione nello stato di residenza dell’alienante. Questo è quanto prevedono le convenzioni internazionali siglate secondo il modello OCSE.

Cessione di partecipazioni in società immobiliari estere

Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello il cui valore è costituito, “prevalentemente”, da beni immobili situati nello Stato Estero. Tale caso, trova apposita disciplina nel Modello OCSE, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’articolo 13, del Modello.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE. Previsioni che nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ,ad hoc, per le immobiliari estere. In tal caso, si prevede, generalmente, una potestà impositiva concorrente. Potestà concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata.

Tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni estere a seconda del soggetto percettore

Per quanto riguarda il secondo aspetto, le modalità di tassazione sono quelle individuate:

  • Dall’articolo 67 e 68 del DPR n 917/86 per le persone fisiche non imprenditori, ovvero
  • Dall’articolo 87 del DPR n 917/86 per i soggetti IRES.
Plusvalenza da cessione di partecipazioni estere

L’esigenza di scrivere questo contributo nasce dal fatto che ormai sono numero i casi di soggetti che detengono azioni o quote in società estere. Questo, sia in Paesi UE, che extra UE. All’atto della loro cessione, qualora si generi una plusvalenza tassabile, generalmente, si verifica una doppia imposizione economica. La doppia imposizione si spiega in virtù:

  • Dell’applicazione sui “soggetti” italiani, del principio di tassazione su base mondiale (art. 3 e art. 81, DPR n 917/1986);
  • Dell’applicazione del criterio di territorialità nel paese estero. Criterio in base al quale un “soggetto” italiano è tassato nel paese estero, esclusivamente, sui redditi ivi prodotti.

Il criterio appena descritto, comune a molti Stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione. Per eliminare le problematiche relative alla doppia imposizione, sono state stipulate numerose Convenzioni internazionali. Infatti, le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma interna. Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la potestà impositiva dello Stato italiano. Ovvero dello Stato estero, sul reddito estero del soggetto fiscalmente residente in Italia. Generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE. Modello che disciplina la cessione dei beni esteri nell’articolo 13, trattando la cessione di partecipazioni come “categoria residuale”.

Vediamo cosa prevede!

Articolo 13 del modello OCSE

L’articolo 13, paragrafo 5, del modello di Convenzione OCSE, in relazione alla cessione di partecipazioni di società non residenti, prevede quanto segue:

gli utili derivanti dall’alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente
Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident
articolo 13, co. 5 modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni

La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni estere, sembra rinvenirsi nella disposizione citata. Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, dell’articolo 13 disciplinano gli utili derivanti dall’alienazione di:

  • Beni immobili (paragrafo 1);
  • Beni mobili di stabili organizzazioni (paragrafo 2);
  • Navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3);
  • Azioni, il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4).

Il paragrafo 5 dell’art. 13 disciplina i criteri di collegamento per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere. Di fatto, si ricade nella definizione residuale in quanto le partecipazioni societarie non possono essere regolate, se non in un caso particolare, dai paragrafi precedenti.

La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza del soggetto alienante. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazione detenuta all’estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia, deve essere tassata esclusivamente in Italia. Questo nell’ipotesi in cui, la Convenzione stipulata con il paese estero contenga la medesima disposizione presente nel Modello OCSE.

L’analisi delle Convenzioni in essere con l’Italia

Una volta individuato quanto previsto dal paragrafo 5 dell’art. 13 del modello OCSE è necessario andare ad individuare se tra l’Italia ed il Paese estero interessato. Questo al fine di individuare se, nel trattato, è presente la medesima disposizione contenuta nel Modello OCSE. Per questo motivo, di seguito, abbiamo riassunto in una tabella quanto previsto da alcune delle principali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

CONVENZIONE BILATERALEARTICOLO DI RIFERIMENTOPOTESTA’ IMPOSITIVA
ITALIA – AUSTRIA13Potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del “soggetto” alienante.
ITALIA – CINA13Potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza “soggetto” alienante e lo Stato di residenza della società partecipata
ITALIA – FRANCIA13Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante.
Una deroga è contenuta nel protocollo per le società immobiliari.
ITALIA – LUSSEMBURGO13Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante
ITALIA – ROMANIA13Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante
ITALIA – UNGHERIA13Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante

Il caso della cessione di partecipazioni estere in società immobiliari

Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alle società immobiliari. In particolare, si tratta della cessione di partecipazioni estere. Partecipazioni il cui valore è costituito, prevalentemente, da beni immobili situati nello Stato Estero. In tale caso trova apposita disciplina nel Modello OCSE ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’art. 13, del Modello.

Al verificarsi di questa casistica è prevista una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata. La ragione di un’apposita disciplina, è giustificabile nel fatto che da un punto di vista fiscale è estremamente conveniente cedere una partecipazione, invece che, un immobile. Pertanto, la ratio della disposizione, è: “evitare manovre elusive consistenti nel possesso di immobili, tramite lo schermo societario, con l’unico fine di ottenere vantaggi fiscali“.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE. Per questo nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ad hoc per le immobiliari estere. In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un protocollo aggiuntivo che disciplinava la fattispecie. Proprio com’è avvenuto nel caso della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia.

Tassazione interna della plusvalenza da cessione di partecipazioni estere

Definita la potestà impositiva, qualora questa spetti all’Italia, le modalità di tassazione sono quelle individuate dall’art. 67 del DPR n. 917/86. La tassazione è applicata, quindi, come se le partecipazioni fossero detenute in una società residente. Questo vuol dire, passare necessariamente dalla dichiarazione dei redditi, per applicare la tassazione. Vediamo di seguito le differenze tra la tassazione di un cedente persona fisica e un cedente società.

Cedente persona fisica

Il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute da persone fisiche è disciplinato dai commi 3 e 4 dell’articolo 68. In particolare, per le cessioni di partecipazioni, sia qualificate che non, ad eccezione di quelle detenute in società residenti in paradisi fiscali, le relative plusvalenze:

  • Sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi;
  • Attraverso l’applicazione di un imposta sostitutiva del 26 (quadro RT);
  • Possono essere compensate con minusvalenze, ma soltanto dello stesso tipo.

Cedente soggetto IRES

In ipotesi di partecipazione detenuta da soggetti IRES, se sono rispettati i requisiti dell’art. 87, DPR n. 917/1986, le plusvalenze sono esenti da imposta per il 95% del loro ammontare. Altrimenti se si tratta di partecipazioni in società residenti in Paradisi fiscali ci sarà imponibilità al 100% della plusvalenza. Plusvalenza che andrà a formare reddito di impresa.

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Se detieni una partecipazione in una società o ente di diritto estero e stai valutando di effettuare una cessione, fai attenzione. Prima di tutto devi avere ben presente il regime di tassazione a cui andresti incontro. Dovrai poi valutare se la cessione determina una plusvalenza o una minusvalenza. Ed infine dovrai indicare tutto in dichiarazione dei redditi. Soprattutto nel caso in cui la cessione generi una plusvalenza è necessario verificare la presenza di possibilità di ridurre l’importo della plusvalenza tassabile. Sul punto vedi la disciplina PEX, oppure quella riguardante la possibilità di effettuare rivalutazione di quote sociali.

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Domande frequenti

La plusvalenza da cessione di partecipazioni estere è imponibile in Italia?

Per le Convenzioni internazionali la plusvalenza da cessione di partecipazioni estere è imponibile in Italia. La tassazione è diversa a seconda del soggetto cedente:
– Persona fisica non imprenditore
– Società

Tassazione plusvalenze cessione di partecipazioni estere persone fisiche: tassazione?

La plusvalenza da cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche prevede un’imposta sostitutiva del 26%. Questa sia applica sia per le partecipazioni qualificate (e non qualificate) percepite a partire dall’anno 2018.

Tassazione plusvalenze da cessione di partecipazioni estere società: tassazione?

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute da società prevede una tassazione ai fini IRES del 5% della plusvalenza. Questo se la partecipazione societaria è relativa ad impresa residente in Paese white list. Altrimenti, la plusvalenza è tassabile al 100%.

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