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Modello CUPE: certificazione degli utili distribuiti

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Le società che hanno distribuito utili nel corso dell'esercizio (maturati sino al periodo di imposta 2017) sono tenute a rilasciare ai percettori la certificazione degli utili e dei proventi equiparati attraverso il modello CUPE.

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (“Modello Cupe”) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo (17 marzo 2025, in quanto il 16 cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La certificazione Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

I dati inseriti nel modello certificativo devono essere utilizzati per la compilazione del quadro SK del modello 770 da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Il fine ultimo è quello di permettere al percipiente di predisporre correttamente la propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) da parte del soggetto percipiente.

Quando si utilizza il modello Cupe

La certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (ordinariamente del 26%) ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR n. 600/73.

Il modello Cupe deve essere emesso esclusivamente in caso di utili distribuiti e non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Questo significa che riguarda esclusivamente le distribuzioni di utili prodotti sino al periodo di imposta 2017, con distribuzioni deliberate sino al 31 dicembre 2022. In questo scenario, i percipienti persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa sono tassati ai fini IRPEF:

  • Per il 40% dell’ammontare degli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • Per il 49,72% degli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • Infine, per il 58,14% per gli utili formatisi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

L’elemento che rileva è la data della delibera, indipendentemente dal momento di effettivo pagamento del dividendo (principio di diritto n. 3/2022 e risposta a interpello n. 454/E/22.

Utili prodotti dal 2018 con imposta sostitutiva

Per gli utili prodotti dal 2018 il trattamento fiscale dei dividendi da partecipazione qualificata e non qualificata percepiti da persone fisiche (non imprenditori) è stato equiparato. Entrambe le fattispecie sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non vanno a certificate con il modello Cupe e non devono essere inserite nel modello 770. Dal 2018, inoltre, i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori non confluiscono nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati con imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta.

Modello Cupe verso soggetti non residenti

Il modello può essere rilasciato anche verso soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale. Il rilascio, verso soggetti non residenti non è obbligatorio, ma può essere utile per ottenere nel Paese di residenza, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia, secondo quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Le casistiche che si possono presentare sono le seguenti:

  • Dividendi ordinariamente assoggettati alla c.d. ritenuta a titolo d’imposta del 26% ex art. 27 co. 3 del DPR n. 600/73;
  • Proventi che subiscono la ritenuta in uscita prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese di residenza del percipiente;
  • Quelli che beneficiano della ritenuta ridotta dell’1,20%, in quanto si tratta di società residenti in Paesi Ue o See (ex art. 27 co. 3-ter del DPR n. 600/73);
  • Quelli esenti da ritenuta, in quanto si tratta di società di capitali residenti in Paesi Ue o See che integrano i requisiti previsti dalla direttiva “madre-figlia” (ex art. 27-bis del DPR n. 600/73).

Soggetti tenuti a rilasciare la certificazione degli utili

Il modello per la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (modello Cupe), assieme alle relative istruzioni, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello deve essere deve essere rilasciato da parte delle seguenti tipologie di soggetti:

  • Società ed enti emittenti, trust, società di capitali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a e b del TUIR;
  • Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • Intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • Società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • Imprese di investimento e agenti di cambio;
  • Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Quali sono gli utili da certificare

I soggetti tenuti al rilascio della certificazione degli utili, sono tenuti a certificare tutte le seguenti tipologie di erogazioni effettuate nell’esercizio precedente alla compilazione del modello:

Utili derivanti da soggetti Ires

Le somme corrisposte nell’anno precedente a titolo di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. In qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia, ovvero hanno distribuito:

  • Riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale. Per quest’ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza;
  • Riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del DPR n. 917/86 (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
  • Utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • Interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, DPR n. 917/86 (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • I proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del DPR n. 917/86;
  • I proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f) del DPR n. 917/86. In particolare, sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all’associato a fronte di un apporto dell’associato di solo capitale o misto (capitale e lavoro). Mentre si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite. Per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.

Proventi equiparati agli utili

In virtù della presunzione ex articolo 47 comma 1 del DPR n. 917/86 si considerano utili o riserve di utili anche la distribuzione delle riserve di capitale. Ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni. In tal caso la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.

Utili non soggetti a certificazione

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, DPR n. 600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
  • Gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 461/97.

Si ricorda che non sono soggette all’obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (del 26%). Questo per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia. Inoltre, la certificazione degli utili corrisposti da parte dei sostituti d’imposta non deve essere rilasciata nel caso in cui la società abbia deliberato la distribuzione degli utili senza l’effettivo pagamento e, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 27 e 27-ter del DPR n. 600/1973.

Documentazione Agenzia delle Entrate

Per ulteriori indicazioni si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, di seguito allegate insieme al modello Cupe.

Il riepilogo sulla tassazione dei dividendi a seconda del soggetto percettore

Per quanto riguarda la tassazione dei dividendi a seconda del soggetto percettore possiamo avere le seguenti casistiche:

  • Persone fisiche non in regime di impresa: applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%;
  • Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva IRPEF sulla base imponibile del 58,14% (con una esenzione pari al 41,86%);
  • Società di capitali e soggetti equiparati: base imponibile del 5% del dividendo con esenzione del 95%, a meno che non si tratti di dividendi derivanti da Paesi black list, nel caso c’è imponibilità integrale del dividendo.
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