Lo sconfinamento bancario si verifica quando un cliente, titolare di un conto corrente o di una linea di credito, supera il limite di fido accordato dalla banca o va in negativo senza avere un fido prestabilito. Questa situazione può sorgere per diverse ragioni, come il pagamento di un assegno, un addebito automatico o una spesa non prevista che eccede il saldo disponibile.
Lo sconfinamento comporta l’applicazione di costi aggiuntivi, che possono includere interessi di mora e commissioni, e può incidere negativamente sul rapporto tra il cliente e la banca, influenzando la valutazione del merito creditizio.
Indice degli Argomenti
- Cos’è lo sconfinamento bancario?
- Sconfinamento bancario con fido
- Segnalazione come cattivo pagatore per lo sconfinamento bancario
- Ci sono sconfinamenti di conto corrente consentiti?
- Che cosa succede se ricevo la segnalazione dalla banca di cattivo pagatore?
- Cosa comporta la segnalazione alla Centrale dei rischi?
- Conclusioni
Cos’è lo sconfinamento bancario?
Lo sconfinamento bancario si verifica quando un’impresa o un privato, titolare di un conto corrente, effettua operazioni che portano il saldo del conto al di sotto dello zero. Questa casistica si può verificare quando:
- Si supera la disponibilità di denaro presente;
- Si supera il limite di fido accordato dalla banca.
La conseguenza di questa casistica è che l’impresa o il privato va ad utilizzare, anche solo temporaneamente, risorse finanziarie che non gli sono state formalmente concesse. Il fenomeno può sorgere per diverse ragioni, tra cui l’addebito di pagamenti automatici, l’emissione di assegni, prelievi o bonifici che eccedono il saldo disponibile, o l’accumulo di interessi e commissioni sul conto.
Sconfinamento bancario con fido
Nel caso in cui un correntista disponga di un fido bancario, ossia di una linea di credito accordata dalla banca, lo sconfinamento si verifica quando il saldo del conto corrente scende al di sotto del limite di fido stabilito.
Il fido rappresenta una somma di denaro che la banca mette a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile, permettendogli di effettuare spese o prelievi fino a una certa soglia. Se il cliente supera questa soglia, si troverà in una situazione di sconfino, che comporta l’applicazione di interessi passivi elevati e, in alcuni casi, ulteriori penali. La banca, in questa circostanza, può richiedere il rientro immediato delle somme sconfinanti e, se la problematica persiste, può decidere di revocare il fido o di prendere altre misure per tutelare i propri interessi.
Cos’è un affidamento bancario?
Un affidamento bancario è una linea di credito che una banca mette a disposizione di un cliente, consentendogli di utilizzare fondi aggiuntivi rispetto al saldo disponibile sul proprio conto corrente. Questo tipo di accordo, comunemente noto come fido bancario, permette al cliente di andare “in rosso” fino a un certo limite concordato con la banca. L’affidamento può essere utilizzato per far fronte a necessità di liquidità temporanee, come spese impreviste o disallineamenti tra entrate e uscite.
L’affidamento bancario comporta l’applicazione di interessi sul credito utilizzato e può includere anche commissioni per la disponibilità della linea di credito. Le condizioni dell’affidamento, come il tasso di interesse e l’importo massimo disponibile, sono stabilite nel contratto tra la banca e il cliente. Questo strumento è utile per le imprese e i privati che necessitano di flessibilità finanziaria, ma deve essere gestito con attenzione per evitare costi elevati e potenziali problemi di insolvenza.
Sconfinamento bancario senza fido
Lo sconfinamento bancario senza fido, invece, si verifica quando un correntista che non ha ottenuto un fido dalla banca vede il saldo del proprio conto corrente scendere sotto lo zero. In questo caso, la situazione è generalmente più grave rispetto al superamento del saldo bancario con fido, poiché il cliente sta utilizzando risorse finanziarie che non gli sono state concesse formalmente.
L’assenza di un accordo di fido comporta che ogni superamento della soglia venga trattato come un utilizzo non autorizzato di fondi, con conseguenze più severe in termini di interessi e commissioni. Le banche possono applicare tassi di interesse elevati sul saldo negativo e addebitare commissioni per ogni giorno di sconfino. Inoltre, la mancanza di un fido potrebbe spingere la banca a rifiutare pagamenti o transazioni che porterebbero il conto in rosso, aumentando il rischio di ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
Cosa significa avere il conto in rosso?
Avere un conto in rosso significa che il saldo del tuo conto corrente è sceso sotto lo zero, quindi hai speso più denaro di quanto fosse disponibile. In altre parole, il conto è in negativo. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando effettui un pagamento o un prelievo superiore al saldo disponibile sul conto. Essere in rosso comporta l’accumulo di interessi passivi e commissioni aggiuntive da parte della banca, e in alcuni casi può comportare il blocco di ulteriori operazioni fino a che non viene ripristinato un saldo positivo.
Segnalazione come cattivo pagatore per lo sconfinamento bancario
La segnalazione come cattivo pagatore in seguito a uno sconfinamento bancario è un evento che può avere conseguenze significative per la reputazione creditizia di un individuo o di un’impresa.
Per questo tipo di operazioni gli istituti bancari si sono adeguati al Regolamento EBA (l’authority bancaria europea) sui requisiti di capitale, in vigore dal 2021. In particolare, sono in vigore delle soglie, oltrepassate le quali il correntista rischia una segnalazione alla Centrale Rischi (CR) come cattivo pagatore.
Le soglie per la segnalazione come cattivo pagatore
La segnalazione da parte dell’istituto bancario, del correntista che ha sconfinato sul conto corrente, scatta quando vengono superate congiuntamente le soglie seguenti:
- Soglia massima di sconfinamento di:
- 100 euro per i privati;
- 500 euro per le imprese;
- L’1% delle obbligazioni creditizie vantate dalla banca nei confronti del correntista;
- Periodo di sconfino di 90 giorni (180 in caso di Pubblica Amministrazione).
Come detto, la segnalazione scatta quando tutte queste condizioni sussistono contemporaneamente. In caso di segnalazione, questa farà rientrare il correntista tra i c.d. “non performing loan“. La conseguenza principale è quella di vedersi bloccati i pagamenti automatici qualora non vi fosse liquidità sufficiente sul conto (come per il pagamento di stipendi, utenze, contributi previdenziali, rate di finanziamenti, etc.).
Come puoi vedere i 100 euro di scoperto sul conto, sa soli non sono sufficienti a bloccare il conto, ma al massimo si riceverà una comunicazione dalla banca per la regolarizzazione della propria situazione. La cosa importante è non far restare il conto in rosso per oltre 90 giorni.
Le regole per le segnalazioni tra i cattivi pagatori
La Banca d’Italia ha fornito, nel tempo, alcuni chiarimenti relativi all’applicazione del Regolamento EBA, relativo alle regole sui requisiti di capitale. Gli istituti bancari sono chiamati a riclassificare, in automatico, il correntista che nell’arco di tre mesi (90 giorni) non rientra del proprio sconfinamento sul conto corrente.
Si tratta dei casi in cui la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).
Esempio
Se nei confronti della banca il titolare del conto corrente ha un debito di 100mila euro per un mutuo ipotecario concesso per l’acquisto di una casa, per essere considerato cattivo pagatore, deve avere uno scoperto per 90 giorni consecutivi di almeno 1.000 euro (ovvero l’1% di 100mila euro), valore che supera la soglia minima di 100 euro.
Raggiunte queste tre condizioni, la banca è autorizzata a dichiarare il cliente in default e a segnalarlo come cattivo pagatore alla Centrale dei Rischi, ovvero all’archivio dei dati sui debiti che privati e imprese hanno nei confronti di istituti di crediti e imprese di investimento. Tuttavia, riteniamo che non sia il caso di allarmarsi eccessivamente.
Se torniamo all’esempio di cui sopra, l’istituto bancario è chiamato ad effettuare delle verifiche che, nel caso, sono già state fatte al momento della concessione del mutuo (attraverso la richiesta di garanzia per il soddisfacimento dell’obbligazione). Nel caso è probabile che il soggetto con scoperto di conto abbia comunque buone probabilità di restituire il dovuto, e pertanto la soglia prima della segnalazione, sarà sicuramente più elevata delle 100 euro.
Il blocco degli addebiti automatici dal conto corrente
In questi casi, il rischio per il correntista è che gli addebiti automatici presenti sul conto potrebbero non essere più consentiti sui conti correnti se non coperti da liquidità sufficienti, la decisione spetta al singolo istituto bancario. In questo scenario è possibile verificarsi la fattispecie in cui vi può essere il rischio di uno stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti, etc.
Ci sono sconfinamenti di conto corrente consentiti?
Sostanzialmente, le regole indicate vietano la possibilità di avere sconfinamenti di conto. Infatti, gli istituti bancari possono permettere ai correntisti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto, ovvero in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Deve essere ricordato che lo sconfinamento di conto non è mai un diritto del correntista, ma piuttosto una facoltà concessa dall’istituto bancario, che può applicare anche delle commissioni (secondo le proprie policy interne sull’argomento).
Che cosa succede se ricevo la segnalazione dalla banca di cattivo pagatore?
Qualora un correntista venga classificato di default come cattivo pagatore, non viene inserito automaticamente come debito “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Infatti, la definizione di “sofferenza” non è stata modificata da queste disposizioni europee sul default.
Gli intermediari bancari segnalano un correntista “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito all’istituto. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Pertanto, non è vero che è sufficiente uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.
Cosa comporta la segnalazione alla Centrale dei rischi?
Una segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte della banca del cittadino o dell’impresa in situazione di default, comporta il blocco dell’accesso al credito, comprese le rateizzazioni e i piccoli finanziamenti. Inoltre, le nuove disposizioni di cui al regolamento Eba, prevedono che il cattivo pagatore non possa compensare il debito con le eventuali linee di credito già in essere con la banca stessa, come avveniva in passato. La sua classificazione di default, quindi, riguarda l’intera posizione tenuta nei confronti dell’istituto di credito.
Deve essere affermato che è solo in questo momento, e non prima, che scatta l’automatico blocco del conto corrente in rosso e l’interruzione dei pagamenti automatici di Rid relativi a utenze domestiche, rateizzazioni, etc, oppure del pagamento degli stipendi per le imprese.
Prima della segnalazione alla Centrale rischi, la banca deve necessariamente rispettare due vincoli di legge:
- Valutare la gravità del debito: la segnalazione, infatti, può scattare solo in caso di serio rischio di insolvenza;
- Inviare una preventiva comunicazione scritta ove si invita il cliente a corrispondere gli importi dovuti. Questa serve per consentire al debitore di evitare gli effetti pregiudizievoli della segnalazione. Senza tale comunicazione, che di solito si accompagna alla stessa diffida in cui si chiede la restituzione degli importi dovuti, la segnalazione alla Centrale rischi è illegittima
Verificare in anticipo la propria posizione di credito/debito con la banca
Chi può rischiare di trovarsi in una situazione di possibile segnalazione è opportuno che verifichi al più presto la sua posizione verso l’istituto di credito. In particolare, è importante verificare tempi e limiti di spesa delle proprie scadenze. E’ bene contattare il direttore di banca o il proprio gestore di relazione per allertarlo sulla sua situazione critica e concordare eventualmente un piano di rientro. Le banche, infatti, sono chiamate a valutare attentamente ogni situazione prima di effettuare segnalazioni e per questo motivo il contatto con l’istituto di credito è molto importante in relazione alla valutazione della propria posizione.
Conclusioni
La conseguenza più importante della riclassificazione di un correntista come “cattivo pagatore” è sicuramente la perdita dell’accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa.
Come detto, lo sconfinamento di conto corrente rappresenta una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfino. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa in relazione alla propria posizione. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d’Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso e di chiarire ai clienti.
Il titolare di conto corrente è chiamato a maturare un nuovo approccio al proprio conto corrente. La verifica costante del saldo, delle scadenze di pagamento, dei limiti di spesa e della liquidità disponibile, deve entrare a fare parte della routine settimanale del correntista.