Le compagnie assicurative interne a un gruppo multinazionale, spesso chiamate captive insurance company, sono società assicurative create specificamente per servire le esigenze assicurative del gruppo stesso.
Le insurance companies sono le società di un gruppo alle quali è affidata la gestione della copertura dei rischi nell’interesse della holding che delle società controllate. A questo scopo viene, generalmente, costituita una società di assicurazione detta captive insurance company. Queste sono compagnie di assicurazione create e controllate da un’azienda madre (parent company)che si assicura se stessa contro vari rischi. La società madre paga i premi alla captive insurance, riducendo così il reddito imponibile.
Attraverso questo schema le società multinazionali, in schemi di pianificazione offshore, hanno la possibilità di sfruttare disallineamenti fiscali. In particolare, per le società operative del gruppo l’accantonamento a fondi rischi, solitamente considerato indeducibile fiscalmente, si “trasforma” in un premio assicurativo (questa volta deducibile dal reddito).
L’OCSE, già da qualche anno, ha dettato criteri specifici di transfer pricing nel settore assicurativo, distinguendo tra operazioni genuinamente assicurative e schemi che non trasferiscono rischi o difettano di sostanza, mentre il perimetro UE impone regole di vigilanza Solvency II per le captive e adempimenti e misure antielusive come CFC, DAC6 e anti‑ibridi. L’obiettivo di questo approfondimento è offrire uno schema operativo chiaro, mostrando errori da evitare e come rendere robuste le captive secondo prassi e giurisprudenza rilevanti.
Indice degli argomenti
Che cos’è una captive insurance
Una captive insurance è un’impresa assicurativa o riassicurativa del gruppo che assicura esclusivamente i rischi delle società appartenenti al gruppo stesso, con possibilità di strutture di riassicurazione e fronting, secondo le definizioni normative e la prassi di mercato. Solvency II definisce “captive insurance undertaking” e “captive reinsurance undertaking” come entità autorizzate che coprono esclusivamente i rischi del proprio gruppo, fissando il perimetro regolamentare e i possibili margini di semplificazione prudenziale per la specificità del modello. La funzione economica tipica comprende risk financing, accesso a riassicurazione, stabilizzazione della volatilità dei sinistri e miglioramento della raccolta dati per prevenzione perdite e pricing più accurato.
Riferimenti regolamentari UE (Solvency II)
La Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) e il Single Rulebook EIOPA inquadrano le captive tra le imprese soggette ad autorizzazione e vigilanza, con definizioni puntuali all’articolo 13 e possibili semplificazioni calibrate sul profilo di rischio e la chiusura verso soli rischi di gruppo. EIOPA nel 2024 ha rilasciato un’Opinion dedicata alla supervisione delle captive, segnalando le peculiarità del modello e l’esigenza di proporzionalità e controlli sulla reale gestione dei rischi e sulla qualità dei programmi di riassicurazione. Ne deriva che la captive, anche quando collocata in giurisdizioni UE efficienti, deve esibire governance, funzioni chiave e capitale coerenti con il rischio sottoscritto.
Benefici leciti: perché usare una captive
In presenza di adeguata sostanza, le captive consentono pooling e mutualizzazione di rischi del gruppo, ottimizzazione dei costi assicurativi e migliore accesso a riassicuratori, con capacità di personalizzare franchigie e limiti e ridurre volatilità dei risultati. L’OCSE riconosce legittimità e utilità delle captive, ma impone una rigorosa analisi delle relazioni commerciali e finanziarie, del trasferimento del rischio e della funzione di controllo del rischio, prima di determinare prezzi a valore normale. A regime, la politica di pricing si fonda su CUP, combined ratio benchmark, rendimento sul capitale o approcci attuariali, con preferenza delle autorità per metriche legate al capitale e all’analisi dei comparabili.
Aggressive tax planning: schemi e rischi
Nel passato, alcuni schemi hanno impiegato captive prive di reale trasferimento del rischio, con premi non a valore normale, scarsa distribuzione del rischio, flussi circolari e riassicurazioni di facciata, con contestazioni su deducibilità dei premi e qualifica assicurativa. L’OCSE nel 2020 ha fissato criteri per verificare se esista davvero un rischio assicurabile, se il rischio sia stato trasferito e se la captive controlli i rischi rilevanti con personale idoneo, oltre alla coerenza contrattuale e alla gestione sinistri. Ove tali condizioni non sussistano, l’operazione può essere riqualificata e i premi rettificati o indeducibili, con rischi sanzionatori e riprese di imposta.
Sotto il profilo fiscale il meccanismo di funzionamento è legato al trasferimento di utili da un Paese all’altro. In questo modo possono crearsi dei disallineamenti fiscali (da paesi a tassazione più elevata verso quelli a fiscalità privilegiata) che vengono sfruttati, appunto, nell’attività di pianificazione fiscale aggressiva, qualora il Paese di residenza della captive company ed il paese di residenza della parent company abbiano disallineamenti fiscali da sfruttare.
Transfer pricing assicurativo secondo OCSE
La determinazione del prezzo arm’s length richiede l’analisi completa delle caratteristiche economicamente rilevanti e la scelta di metodi idonei, tra cui CUP esterni o interni, benchmark del combined ratio, benchmark del rendimento sul capitale o pricing attuariale. La funzione di controllo del rischio e la sostanza operativa sono centrali: la captive non può limitarsi a ratificare decisioni prese altrove, ma deve disporre di personale qualificato che prenda decisioni sul rischio e sulla sottoscrizione. Le Linee Guida OCSE 2022 incorporano la sezione sulle transazioni finanziarie, inclusa la trattazione delle captive, consolidando l’approccio in materia di comparabilità e ripartizione dei rischi.
Regime CFC
Per gruppi con soci o capogruppo in Italia, la disciplina CFC dell’articolo 167 TUIR impone l’attribuzione per trasparenza dei redditi della controllata estera quando ricorrono le condizioni di bassa imposizione effettiva e prevalenza di determinati redditi, con aggiornamenti introdotti dalla riforma recente. Dal 2024 è stata introdotta un’opzione di imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto per ciascuna CFC (art. 167, comma 4‑ter TUIR, come modificato dal D.Lgs. 209/2023), disciplinata dal Provvedimento AE 31 maggio 2024 n. 213637. Tale opzione, se esercitata, evita l’imputazione per trasparenza e prevede la non imponibilità del dividendo corrispondente in capo al socio, ma senza credito per imposte estere: va quindi valutato attentamente l’impatto rispetto a tax rate effettivi e cash tax del gruppo.
Anti‑ibridi (ATAD 2) e riassicurazioni
Le norme anti‑ibridi attuano la Direttiva ATAD 1/2 (D.Lgs. n. 142/2018), intervenendo per neutralizzare disallineamenti da strumenti o entità ibride che generano doppie deduzioni o deduzione senza inclusione, fenomeni che possono emergere in filiere assicurative e riassicurative cross‑border. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel 2022 l’applicazione degli articoli 6‑11 del D.Lgs. n. 142/2018, evidenziando priorità delle norme di prevenzione e meccanismi di reazione primaria e secondaria, con riflessi pratici sui flussi premi‑riassicurazione. È essenziale mappare catene di pagamento, qualificazioni fiscali e soggetti per intercettare eventuali disallineamenti prima che si traducano in indeducibilità o inclusioni forzate.
DAC6: reporting dei meccanismi transfrontalieri
La Direttiva DAC6, recepita con D.Lgs. n. 100/2020, impone agli intermediari e in taluni casi ai contribuenti obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per meccanismi transfrontalieri con specifici hallmarks, con successive regole tecniche MEF 17.11.2020 e provvedimento AE 26.11.2020. Nell’ambito captive, rileva in particolare l’hallmark C.1 sui pagamenti deducibili verso controparti a bassa o nulla imposizione o in regimi preferenziali, nonché gli hallmarks di transfer pricing della categoria E in presenza di safe harbour unilaterali o ristrutturazioni. Un’analisi ex ante dell’obbligo DAC6 consente di pianificare la disclosure ed evitare sanzioni e rischi reputazionali.
Dove si localizzano
La scelta della giurisdizione per la costituzione di una captive insurance company è una decisione strategica che incide significativamente sui vantaggi fiscali e normativi di cui potrà beneficiare l’impresa. Tra le giurisdizioni più popolari per questo tipo di società abbiamo selezionato le seguenti:
- Bermuda: Storicamente una delle prime giurisdizioni a regolamentare le captive, Bermuda offre un quadro normativo stabile e un’ampia esperienza nel settore;
- Cayman Islands: Offrono un ambiente fiscale favorevole e una regolamentazione flessibile;
- Irlanda: il Paese attratto molte società grazie ai suoi rapporti storici con il Regno Unito e agli incentivi fiscali offerti (tassazione al 12,5%);
- Dubai International Financial Centre (DIFC): È una free zone degli Emirati Arabi Uniti, il DIFC offre un ambiente fiscale favorevole;
- Singapore: Singapore è diventata negli ultimi anni una destinazione attraente, grazie alla sua stabilità politica, alla sua posizione strategica e a un sistema finanziario sofisticato;
- Lussemburgo: Offre un ambiente fiscale competitivo e una vasta gamma di servizi finanziari, rendendolo una scelta popolare per le captive europee.
Deve essere evidenziato che la scelta della giurisdizione dipende da diversi fattori, tra cui il regime fiscale applicabile, la regolamentazione giuridica, la stabilità politica ed economica del Paese, le infrastrutture ed i servizi, ma soprattutto la reputazione della giurisdizione in termini di trasparenza e lotta all’evasione fiscale. Gli elenchi OCSE delle giurisdizioni non cooperative sono un punto di partenza importante.
Malta come hub UE
Malta rappresenta una piazza europea riconosciuta per captive e per veicoli “cell company” (PCC/ICC) disciplinati dall’MFSA, con normativa specifica per società a celle che facilita l’anello operativo e la segregazione di rischi. Il regime d’imposta societaria maltese (35%) opera con sistema di full imputation e rimborsi ai soci fino a 6/7, che possono ridurre l’effettivo carico al 5% in presenza dei presupposti, rendendo appetibile il locus per captive di gruppo, ferme restando regole CFC nel Paese del socio e la sostanza economica. Documenti tecnici di operatori e network indicano prassi consolidate per captive in Malta, pur nel rispetto di Solvency II, MFSA e della disciplina anti‑abuso domestica degli Stati dei soci.
Multinazionali e diffusione oggi
Le captive rimangono diffuse tra grandi gruppi industriali e di servizi, specialmente in settori capital intensive e ad alta esposizione a rischi operativi, con un’attenzione crescente alla resilienza e all’accesso a riassicurazione. Analisi di operatori e associazioni mostrano che, in UE, le captive sono considerate strumenti legittimi con supervisione proporzionata, purché dimostrino sostanza, risk control e compliance fiscale. La concorrenza regolamentare tra piazze UE come Malta si misura più sulla qualità di vigilanza e sull’infrastruttura di mercato che su soli fattori fiscali, stante l’azione congiunta di CFC, DAC6 e anti‑ibridi.
Consulenza fiscale online
In conclusione, le captive insurance company offrono numerosi vantaggi, ma richiedono una valutazione attenta dei rischi e dei costi coinvolti. È fondamentale considerare gli aspetti fiscali, normativi e reputazionali prima di decidere se questa soluzione è adatta alle esigenze del proprio gruppo.
Questa pratica, pur essendo legalmente complessa, può talvolta confinare con l’elusione fiscale o peggio con l’evasione fiscale. In pratica, le aziende che utilizzano captive insurance per fini di pianificazione fiscale aggressiva possono incorrere in rischi legali e finanziari, specialmente se le autorità fiscali giudicano tali pratiche come evasive.
Organizzazioni come l’OCSE e la Commissione Europea stanno aumentando gli sforzi per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. Ciò include la l’analisi approfondita delle pratiche relative alle insurance company.
La normativa in materia di captive insurance company è in continua evoluzione. È quindi fondamentale rivolgersi a consulenti specializzati per una valutazione accurata delle opzioni disponibili e per una consulenza personalizzata in base alle specifiche esigenze del tuo gruppo.