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Pensione USA volontaria: tassazione esclusiva in Italia per gli eredi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
La risposta ad interpello n. 290/E/25 chiarisce il trattamento fiscale dei fondi pensione americani alimentati con contributi volontari. La natura dell’accantonamento determina l’applicazione dell’articolo 22 anziché 18 della Convenzione.

La liquidazione di un fondo pensione USA alimentato con contributi volontari dal defunto viene tassata esclusivamente in Italia, l’erede deve dichiarare l’importo lordo con tassazione separata e può richiedere il rimborso della ritenuta operata negli Stati Uniti.

Con la risposta ad interpello 290 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento tributario di questi emolumenti, introducendo una distinzione fondamentale che può sfuggire ai non addetti ai lavori: non tutti i fondi pensione americani seguono le stesse regole fiscali in Italia.

Il caso concreto: eredità di un fondo pensione USA

La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una situazione che si presenta con crescente frequenza nell’attuale contesto di mobilità internazionale. Un cittadino italiano-statunitense, residente negli USA da oltre quarant’anni, era titolare di un conto pensionistico individuale volontario gestito da una società americana. Alla sua morte avvenuta nel 2021, l’unica erede residente in Italia ha ricevuto nel 2024 la liquidazione del fondo, pari a un importo significativo sul quale gli Stati Uniti hanno operato una ritenuta del 10 per cento.

Il fondo in questione presentava caratteristiche specifiche che ne hanno determinato il particolare inquadramento fiscale. Si trattava di un accantonamento volontario, non collegato direttamente a un rapporto di lavoro dipendente, alimentato nel corso degli anni dal defunto attraverso versamenti personali. La società di gestione americana aveva emesso il Modello 1042-S con il codice 15, che ricomprende “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi“, classificazione che tuttavia non risulta vincolante ai fini della corretta applicazione della normativa italiana e delle disposizioni convenzionali.

La domanda posta dall’erede era duplice: da un lato, comprendere se l’importo dovesse essere considerato un reddito di capitale derivante dalla liquidazione di un risparmio accumulato oppure una pensione del defunto assoggettata a tassazione separata; dall’altro, verificare se la ritenuta fiscale operata negli Stati Uniti fosse conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni.

La natura dei fondi pensione volontari nell’ordinamento italiano

Per comprendere la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate occorre partire dalla qualificazione che l’ordinamento tributario riserva alle prestazioni pensionistiche. L’art. 49, co. 2, lettera a) del TUIR equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“. Questa formulazione ampia è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della prassi amministrativa, che nel tempo ha chiarito come rientrino in questa categoria anche le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

La Circolare n. 21 del 17 luglio 2020 aveva già evidenziato che l’espressione “pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito operativo dell’art. 49 tutte le prestazioni derivanti da accantonamenti previdenziali, incluse quelle erogate da soggetti esteri. Questo principio è stato ribadito dalla risposta ad interpello n. 5 dell’11 gennaio 2024, che ha specificato come non rilevi la circostanza che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del beneficiario.

Nel caso della risposta 290/E/25, l’Agenzia conferma questo orientamento: l’importo percepito dall’erede in un’unica soluzione quale liquidazione del fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subita all’estero, è riconducibile tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“. La natura volontaria degli accantonamenti non modifica questa qualificazione ai fini della normativa domestica italiana. Di conseguenza, trattandosi di somme percepite dall’erede, l’importo va assoggettato alla tassazione separata prevista dall’articolo 7, comma 3 del TUIR, che disciplina i redditi percepiti dagli eredi del defunto.

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La disciplina della tassazione separata per gli eredi

Quando un erede percepisce redditi che sarebbero stati tassabili in capo al defunto, la normativa prevede un regime particolare. L’art. 7, co. 3 del TUIR stabilisce che questi redditi vengono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e seguenti, anche se non rientrano tra i redditi indicati nell’articolo 17. Questo meccanismo consente di evitare che la percezione in un’unica annualità di somme maturate in più periodi d’imposta provochi un’eccessiva progressività dell’imposizione.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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