La risposta ad interpello n. 290/E/25 chiarisce il trattamento fiscale dei fondi pensione americani alimentati con contributi volontari. La natura dell’accantonamento determina l’applicazione dell’articolo 22 anziché 18 della Convenzione.
La liquidazione di un fondo pensione USA alimentato con contributi volontari dal defunto viene tassata esclusivamente in Italia, l’erede deve dichiarare l’importo lordo con tassazione separata e può richiedere il rimborso della ritenuta operata negli Stati Uniti.
Con la risposta ad interpello 290 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento tributario di questi emolumenti, introducendo una distinzione fondamentale che può sfuggire ai non addetti ai lavori: non tutti i fondi pensione americani seguono le stesse regole fiscali in Italia.
Il caso concreto: eredità di un fondo pensione USA
La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una situazione che si presenta con crescente frequenza nell’attuale contesto di mobilità internazionale. Un cittadino italiano-statunitense, residente negli USA da oltre quarant’anni, era titolare di un conto pensionistico individuale volontario gestito da una società americana. Alla sua morte avvenuta nel 2021, l’unica erede residente in Italia ha ricevuto nel 2024 la liquidazione del fondo, pari a un importo significativo sul quale gli Stati Uniti hanno operato una ritenuta del 10 per cento.
Il fondo in questione presentava caratteristiche specifiche che ne hanno determinato il particolare inquadramento fiscale. Si trattava di un accantonamento volontario, non collegato direttamente a un rapporto di lavoro dipendente, alimentato nel corso degli anni dal defunto attraverso versamenti personali. La società di gestione americana aveva emesso il Modello 1042-S con il codice 15, che ricomprende “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi“, classificazione che tuttavia non risulta vincolante ai fini della corretta applicazione della normativa italiana e delle disposizioni convenzionali.
La domanda posta dall’erede era duplice: da un lato, comprendere se l’importo dovesse essere considerato un reddito di capitale derivante dalla liquidazione di un risparmio accumulato oppure una pensione del defunto assoggettata a tassazione separata; dall’altro, verificare se la ritenuta fiscale operata negli Stati Uniti fosse conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni.
La natura dei fondi pensione volontari nell’ordinamento italiano
Per comprendere la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate occorre partire dalla qualificazione che l’ordinamento tributario riserva alle prestazioni pensionistiche. L’art. 49, co. 2, lettera a) del TUIR equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“. Questa formulazione ampia è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della prassi amministrativa, che nel tempo ha chiarito come rientrino in questa categoria anche le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi, la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
La Circolare n. 21 del 17 luglio 2020 aveva già evidenziato che l’espressione “pensioni di ogni genere” porta a considerare ricomprese nell’ambito operativo dell’art. 49 tutte le prestazioni derivanti da accantonamenti previdenziali, incluse quelle erogate da soggetti esteri. Questo principio è stato ribadito dalla risposta ad interpello n. 5 dell’11 gennaio 2024, che ha specificato come non rilevi la circostanza che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del beneficiario.
Nel caso della risposta 290/E/25, l’Agenzia conferma questo orientamento: l’importo percepito dall’erede in un’unica soluzione quale liquidazione del fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subita all’estero, è riconducibile tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“. La natura volontaria degli accantonamenti non modifica questa qualificazione ai fini della normativa domestica italiana. Di conseguenza, trattandosi di somme percepite dall’erede, l’importo va assoggettato alla tassazione separata prevista dall’articolo 7, comma 3 del TUIR, che disciplina i redditi percepiti dagli eredi del defunto.
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La disciplina della tassazione separata per gli eredi
Quando un erede percepisce redditi che sarebbero stati tassabili in capo al defunto, la normativa prevede un regime particolare. L’art. 7, co. 3 del TUIR stabilisce che questi redditi vengono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e seguenti, anche se non rientrano tra i redditi indicati nell’articolo 17. Questo meccanismo consente di evitare che la percezione in un’unica annualità di somme maturate in più periodi d’imposta provochi un’eccessiva progressività dell’imposizione.
La tassazione separata si applica quindi all’intero importo lordo percepito dall’erede nel 2024, senza possibilità di ridurre la base imponibile sottraendo i versamenti effettuati dal defunto. Questa precisazione è importante perché talvolta si ritiene erroneamente che, trattandosi di un fondo di accantonamento, possa essere tassata solo la componente di rendimento e non anche i contributi versati. In realtà, quando le somme sono qualificate come “pensioni” ai sensi dell’art. 49 co. 2 lettera a) del TUIR, l’intero ammontare costituisce base imponibile.
Normativa convenzionale: articolo 22 anziché articolo 18
La qualificazione secondo la normativa domestica rappresenta solo il primo passaggio dell’analisi. Il secondo step, determinante per la soluzione del caso, riguarda l’applicazione della Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, stipulata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20. Come noto, le disposizioni dei trattati internazionali prevalgono sulla normativa interna in forza dell’art. 169 del TUIR e dell’art. 75 del DPR n. 600/73.
La Convenzione Italia-USA dedica l’articolo 18 alla disciplina delle pensioni, prevedendo al paragrafo 1 un regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario per le pensioni e altre remunerazioni analoghe ricevute in relazione a un cessato impiego. Potrebbe sembrare naturale applicare questa disposizione al caso in esame, trattandosi di prestazioni qualificate come “pensioni” dalla normativa nazionale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate compie un passaggio interpretativo che costituisce il cuore della risposta n. 290/E/25.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 18 della Convenzione, ma in quello dell’articolo 22, che disciplina gli “Altri redditi“. Questa norma di chiusura prevede che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, ovunque prodotti, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della Convenzione, siano imponibili soltanto in tale Stato.
Le ragioni della scelta interpretativa
La distinzione operata dall’Agenzia trova fondamento nell’interpretazione letterale dell’articolo 18, che fa riferimento alle “pensioni e altre remunerazioni analoghe ricevute in relazione a un cessato impiego” (“in consideration of past employment“). L’espressione “in relazione a un cessato impiego” implica l’esistenza di un collegamento tra la prestazione pensionistica e un’attività lavorativa precedentemente svolta. Questo legame sussiste quando i contributi al fondo pensione derivano da un rapporto di lavoro, sia che si tratti di versamenti obbligatori imposti dalla legge, sia che si tratti di contribuzioni volontarie effettuate nell’ambito di piani aziendali di previdenza complementare.
Nel caso esaminato, tuttavia, il fondo pensione era stato alimentato esclusivamente con versamenti volontari personali del defunto, senza alcuna componente di contribuzione aziendale o collegamento diretto con un rapporto di lavoro. Si trattava di un piano di risparmio previdenziale individuale, una forma di accantonamento privato finalizzato a garantire una rendita futura, ma priva di quella correlazione con l’impiego passato richiesta dall’articolo 18 della Convenzione.
Questa impostazione trova conferma nel Commentario al Modello OCSE di Convenzione fiscale, che al paragrafo 3 dell’articolo 18 chiarisce come la disposizione si applichi solo alle somme che hanno una correlazione con l’attività lavorativa passata e che sono pagate quale corrispettivo per questa attività. I fondi previdenziali puramente individuali, aperti e alimentati autonomamente dal contribuente senza alcun legame con un datore di lavoro, presentano quindi caratteristiche diverse che ne impongono un trattamento convenzionale distinto.
Il precedente della risposta n. 125/E/24 sulla Svizzera
L’orientamento espresso nella risposta in commento non costituisce una novità assoluta, ma si inserisce in una linea interpretativa già tracciata dall’Agenzia delle Entrate. Con la risposta ad interpello n. 125 del 3 giugno 2024, l’Amministrazione finanziaria aveva affrontato una questione analoga in relazione alle pensioni svizzere, distinguendo tra le prestazioni AVS e LPP correlate al lavoro dipendente e quelle derivanti da contribuzione volontaria non collegata a un’attività lavorativa.
In quell’occasione, l’Agenzia aveva precisato che l’articolo 18 del Trattato Italia-Svizzera riguarda i trattamenti pensionistici corrisposti a fronte del passato svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, mentre le pensioni erogate in corrispettivo di contributi versati nel corso di un’attività di lavoro autonomo o di una contribuzione volontaria non collegata a un’attività lavorativa rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 21, paragrafo 1 della Convenzione, che disciplina gli “Altri redditi” in modo del tutto speculare all’articolo 22 della Convenzione Italia-USA.
La coerenza tra le due risposte testimonia l’esistenza di un approccio consolidato da parte dell’Agenzia delle Entrate nella qualificazione convenzionale dei fondi pensione volontari. Il criterio distintivo non è rappresentato dalla natura volontaria o obbligatoria dell’accantonamento in sé, ma dalla presenza o assenza di un collegamento sostanziale con un rapporto di lavoro. Fondi come il 401(k) statunitense, che prevedono contribuzioni sia del lavoratore che del datore di lavoro nell’ambito del rapporto di impiego, rientrano nell’articolo 18. Al contrario, piani di risparmio previdenziale puramente individuali, come gli IRA tradizionali non collegati a un rapporto di lavoro o i conti pensionistici volontari del caso in esame, vengono ricondotti all’articolo 22.
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La tassazione esclusiva in Italia
L’applicazione dell’art. 22 della Convenzione Italia-USA produce effetti identici a quelli derivanti dall’articolo 18: le somme percepite dall’erede sono imponibili esclusivamente in Italia, Stato di residenza della beneficiaria. Questa tassazione esclusiva nello Stato di residenza vale sia che le prestazioni siano qualificate come “pensioni” ai sensi dell’articolo 18, sia che ricadano nella categoria residuale degli “altri redditi” prevista dall’articolo 22.
La conseguenza immediata è che sulle somme in questione non doveva essere operata alcuna ritenuta fiscale negli Stati Uniti. La ritenuta del 10 per cento applicata alla fonte dalla società di gestione americana risulta quindi non conforme alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni. Questo costituisce un errore di applicazione del trattato internazionale che deve essere corretto attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento statunitense.
L’erede residente in Italia deve comunque dichiarare in Italia l’intero importo lordo percepito, senza operare alcuna riduzione per la ritenuta subita all’estero. L’importo viene assoggettato a tassazione separata secondo le modalità previste dall’articolo 17 del TUIR, con determinazione dell’aliquota media degli ultimi due anni. Non è possibile portare in detrazione le imposte pagate negli Stati Uniti, proprio perché queste sono state applicate in violazione della Convenzione e quindi non danno diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 23 del trattato internazionale.
La procedura di rimborso della ritenuta USA
Per rimediare alla doppia imposizione derivante dalla ritenuta operata negli Stati Uniti, l’Agenzia delle Entrate indica che l’erede deve presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un’apposita istanza di rimborso. Questa richiesta deve essere indirizzata all’Internal Revenue Service (IRS), documentando la residenza fiscale italiana del beneficiario e la circostanza che l’imposizione americana non è conforme all’articolo 22 della Convenzione.
La procedura di rimborso presso le autorità fiscali estere può rivelarsi complessa e richiedere tempi non brevi. Per questa ragione, la risposta n. 290/E/25 prevede una tutela ulteriore: qualora l’istanza di rimborso venga respinta dalle autorità americane, l’erede può ricorrere alla procedura amichevole disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 1 della Convenzione Italia-USA. Questa procedura consente al contribuente di sottoporre il caso alle autorità competenti dei due Stati (per l’Italia, l’Agenzia delle Entrate; per gli USA, l’IRS) affinché raggiungano un accordo per eliminare la doppia imposizione.
L’attivazione della procedura amichevole presuppone che il contribuente lamenti un’imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali. Nel caso in esame, questa condizione è certamente soddisfatta, dato che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che la ritenuta americana non doveva essere applicata. La procedura amichevole costituisce quindi uno strumento prezioso per ottenere il rimborso quando le vie ordinarie previste dall’ordinamento statunitense non abbiano prodotto risultati positivi.
Prima di presentare l’istanza di rimborso all’IRS, è opportuno munirsi di un certificato di residenza fiscale italiana rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. La documentazione deve evidenziare che l’articolo 22 attribuisce potestà impositiva esclusiva all’Italia.
Fondi pensione USA: le tipologie
Il sistema previdenziale americano si articola su due livelli principali: la Social Security, che costituisce il primo pilastro obbligatorio finanziato attraverso i contributi FICA, e una pluralità di piani pensionistici privati che integrano la pensione pubblica.
Tra i piani privati, i più diffusi sono i 401(k), strumenti di risparmio previdenziale offerti dai datori di lavoro ai propri dipendenti. In questi piani, il lavoratore può destinare una quota del proprio stipendio lordo al fondo pensione, beneficiando di un differimento fiscale: i versamenti sono deducibili dal reddito imponibile e la tassazione avviene solo al momento dell’erogazione delle prestazioni. Spesso il datore di lavoro effettua contribuzioni aggiuntive (employer matching contributions), che rappresentano una componente retributiva differita. I 401(k) mantengono quindi un chiaro collegamento con il rapporto di lavoro e rientrano senza dubbio nell’articolo 18 della Convenzione Italia-USA.
Gli Individual Retirement Accounts (IRA) presentano invece caratteristiche più variegate. Esistono IRA collegati al rapporto di lavoro, come i SEP IRA per lavoratori autonomi o i SIMPLE IRA per piccole imprese, e IRA puramente individuali aperti autonomamente dal contribuente presso un istituto finanziario. Questi ultimi, quando non presentano alcuna componente di contribuzione aziendale e sono alimentati esclusivamente con risparmi personali, si avvicinano al caso esaminato nella risposta n. 290/E/25 e potrebbero quindi ricadere nell’articolo 22 anziché nell’articolo 18.
Impatto sul monitoraggio fiscale e l’IVAFE
I fondi pensione esteri volontari devono essere indicati nel quadro RW se il contribuente detiene investimenti o attività finanziarie all’estero. Il valore da dichiarare è il valore di mercato del fondo alla fine dell’anno, che può essere desunto dalla documentazione fornita dall’intermediario americano.
Tuttavia, per quanto riguarda l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), i fondi pensione esteri beneficiano di un’esenzione. Sebbene manchino ancora chiarimenti ufficiali definitivi su questo punto, la prassi consolidata e diverse interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che l’IVAFE non si applica ai fondi previdenziali, in analogia con quanto previsto per i fondi pensione nazionali. Di conseguenza, il contribuente deve barrare la casella 20 del quadro RW, che indica l’assolvimento dei soli obblighi di monitoraggio senza liquidazione del tributo.
Nel caso esaminato, la titolarità del fondo spettava originariamente al defunto residente negli Stati Uniti. L’erede italiana ha percepito la liquidazione nel 2024, quindi non ha mai detenuto personalmente il fondo nel corso dell’anno. Di conseguenza, non sorgono in capo all’erede obblighi di monitoraggio nel quadro RW per il fondo pensione in quanto tale. L’unico adempimento richiesto è l’indicazione dell’importo percepito nella dichiarazione dei redditi, assoggettandolo a tassazione separata.
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La corretta gestione fiscale dei fondi pensione internazionali richiede competenze specifiche che coniughino la conoscenza approfondita della normativa italiana con la comprensione dei meccanismi previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il caso esaminato dimostra come la qualificazione di uno stesso emolumento possa variare significativamente a seconda delle caratteristiche del fondo che lo eroga, con conseguenze importanti in termini di imposizione fiscale e obblighi dichiarativi.
Quando ci si trova di fronte alla liquidazione di un fondo pensione americano, sia come beneficiario diretto che come erede, è fondamentale effettuare un’analisi preliminare della natura del fondo per determinare il corretto inquadramento fiscale. Questa valutazione richiede l’esame della documentazione contrattuale del piano pensionistico, l’identificazione delle modalità di contribuzione (esclusivamente volontaria o con componente aziendale), la verifica del collegamento con eventuali rapporti di lavoro e l’applicazione dei principi interpretativi consolidati nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Per questi motivi, quando si eredita o si percepisce la liquidazione di un fondo pensione estero, è consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato in fiscalità internazionale che possa guidare il contribuente attraverso le diverse fasi della gestione fiscale, dalla qualificazione del reddito alla compilazione della dichiarazione italiana, dalla richiesta di rimborso all’estero fino all’eventuale attivazione di procedure amichevoli. Un’assistenza qualificata consente di evitare errori che potrebbero comportare una doppia imposizione effettiva delle somme percepite o l’applicazione di sanzioni per violazioni degli obblighi dichiarativi.
Fonti
- Articolo 49, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986 (TUIR)
- Articolo 7, comma 3 del TUIR
- Articolo 17 del TUIR
- Articolo 169 del TUIR
- Convenzione 25 agosto 1999, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20
- Risposta ad interpello 290 del 12 novembre 2025
- Risposta ad interpello 125 del 3 giugno 2024
- Risposta ad interpello 5 dell’11 gennaio 2024
- Circolare 21/E del 17 luglio 2020
- Risposta ad interpello 150/E del 2020