Comprendere l’importo esatto dei versamenti previdenziali è essenziale per pianificare la propria pensione ed evitare sanzioni amministrative.
Determinare correttamente i versamenti INPS rappresenta un passaggio fondamentale per dipendenti, autonomi e professionisti in gestione separata. La contribuzione obbligatoria finanzia le prestazioni pensionistiche, l’indennità di disoccupazione NASpI e le coperture assistenziali per malattia e maternità. In questa guida analizzeremo nel dettaglio le aliquote, le modalità di calcolo per ciascuna categoria e le procedure per verificare la propria posizione contributiva attraverso il portale istituzionale.
Indice degli argomenti
Tipologie di versamenti previdenziali
I versamenti obbligatori si suddividono in tre categorie principali secondo la normativa previdenziale vigente.
Contribuzione pensionistica obbligatoria
La contribuzione pensionistica finanzia le prestazioni di vecchiaia, anzianità e invalidità secondo il sistema contributivo introdotto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini). Per i lavoratori subordinati, l’onere è ripartito tra datore di lavoro e dipendente secondo aliquote fissate annualmente dall’INPS. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995), l’aliquota 2025 è pari al 26,23% del reddito dichiarato, di cui 24% destinato alla quota pensionistica e 2,23% alla copertura assistenziale.
Chi versa i contributi pensionistici: Tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa sul territorio nazionale sono tenuti al versamento contributivo obbligatorio. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta trattenendo la quota a carico del lavoratore direttamente dalla retribuzione lorda. Per gli autonomi iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti (art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233), il versamento avviene tramite modello F24 su base trimestrale. I professionisti con partita IVA senza Cassa privata versano alla Gestione Separata INPS in quattro rate annuali.
Prestazioni assistenziali e tutele
La quota assistenziale copre le prestazioni di disoccupazione NASpI (art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), le indennità di malattia e maternità, gli assegni familiari e le prestazioni per infortuni sul lavoro. Per i dipendenti del settore privato, l’aliquota complessiva contributiva include automaticamente la copertura NASpI. Per i collaboratori occasionali in Gestione Separata, la quota assistenziale del 2,23% garantisce l’accesso all’indennità di disoccupazione qualora il reddito annuo superi la soglia minima di € 5.000.
Versamenti volontari
I versamenti volontari (art. 4, L. 4 novembre 2010, n. 183) consentono di coprire periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, integrando la posizione previdenziale per raggiungere i requisiti minimi pensionistici. L’autorizzazione si richiede attraverso il portale INPS nella sezione “Domanda di Autorizzazione ai Versamenti Volontari“. Gli importi 2025 variano in base alla retribuzione di riferimento e alla gestione previdenziale di appartenenza. Per la Gestione Separata, l’aliquota applicabile è quella ordinaria vigente nell’anno di riferimento.
Come calcolare i versamenti per lavoratori dipendenti
Per i dipendenti del settore privato, il calcolo si effettua sulla retribuzione lorda mensile applicando le aliquote IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) stabilite dall’INPS.
Aliquote contributive 2025 per il settore privato: L’aliquota complessiva IVS per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33% della retribuzione imponibile. Di questa percentuale, il 23,81% è a carico del datore di lavoro e il 9,19% viene trattenuto direttamente dalla busta paga del lavoratore. La base imponibile corrisponde alla retribuzione lorda comprensiva di mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima), straordinari, indennità e compensi accessori.
Esempio di calcolo pratico: Un lavoratore con retribuzione lorda mensile di € 2.500 sostiene una trattenuta previdenziale pari a € 229,75 (€ 2.500 × 9,19%). Il datore di lavoro versa ulteriori € 595,25 (€ 2.500 × 23,81%), per un totale contributivo mensile di € 825. Su base annua (13 mensilità), la contribuzione complessiva ammonta a € 10.725.
| Categoria | Aliquota datore | Aliquota dipendente | Totale IVS |
|---|---|---|---|
| Settore privato | 23,81% | 9,19% | 33,00% |
| Settore pubblico | 24,20% | 8,80% | 33,00% |
| Apprendisti | 11,61% | 5,84% | 17,45% |
Per approfondire: Contributi previdenziali esteri da lavoro dipendente.
Determinare Versamenti per Autonomi e Professionisti
Per i lavoratori autonomi, i contributi INPS sono calcolati sul reddito dichiarato annualmente. La percentuale varia a seconda della gestione.
Gestione artigiani e commercianti
Per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, il calcolo si basa sul reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali (art. 1, comma 3, L. 233/1990). L’aliquota contributiva 2025 è pari al 24% del reddito imponibile, con applicazione di minimale e massimale contributivi. Il minimale annuo 2025 è fissato a € 18.415, determinando un versamento minimo di € 4.419,60 anche in assenza di reddito. Il massimale è pari a € 91.680, oltre il quale non si applicano ulteriori aliquote contributive.
Rateizzazione e scadenze: Il versamento avviene in quattro rate trimestrali tramite modello F24 con codici tributo specifici: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo. Per i titolari di reddito inferiore al minimale, resta l’obbligo di versare l’importo minimo annuale per garantire l’accredito di 12 mesi contributivi.
Professionisti in gestione separata
Per i professionisti senza Cassa previdenziale privata, l’aliquota Gestione Separata 2025 è fissata al 26,23% per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. La base imponibile corrisponde al reddito professionale netto dichiarato in sede di Modello Redditi. Per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), l’aliquota si riduce al 33% complessivo, di cui circa un terzo a carico del committente e due terzi a carico del collaboratore.
Come verificare i versamenti effettuati: Accedendo al “Cassetto Previdenziale Gestione Separata” sul portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile visualizzare i versamenti trimestrali, i saldi da regolare e le scadenze imminenti. La funzione “Estratto Conto Contributivo” permette di verificare l’accredito effettivo dei mesi contributivi maturati in ciascun anno fiscale.
Regime forfettario e contribuzione ridotta
I contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) beneficiano di una riduzione contributiva del 35% sulla quota eccedente il minimale per i primi cinque anni di attività. L’aliquota ridotta si applica esclusivamente agli Artigiani e Commercianti under 21 al momento dell’iscrizione, portando l’aliquota effettiva dal 24% al 15,60% sulla parte di reddito superiore al minimale. La riduzione non si applica alla Gestione Separata INPS.
Consultare la posizione contributiva
Verificare periodicamente la propria situazione previdenziale consente di individuare eventuali omissioni o errori negli accrediti contributivi.
Accesso all’estratto conto contributivo
Il servizio “Estratto Conto Contributivo” è accessibile dal portale INPS nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Estratto Conto”. L’accesso richiede autenticazione forte tramite SPID Livello 2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il documento riporta tutti i versamenti accreditati dall’inizio della carriera lavorativa, suddivisi per gestione previdenziale (FPLD, Gestione Separata, Artigiani, Commercianti).
Informazioni contenute nell’estratto: Per ciascun anno fiscale sono indicati: numero di settimane o mesi accreditati, retribuzione o reddito imponibile, importo dei contributi versati, tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). La colonna “Montante Contributivo” riporta il capitale accumulato rivalutato secondo i coefficienti ISTAT pubblicati annualmente dall’INPS.
Correggere errori e omissioni
In caso di periodi lavorativi non accreditati o importi errati, è possibile presentare “Segnalazione Contributiva” attraverso la procedura telematica accessibile da “Prestazioni e Servizi” > “Richiedere la rettifica del proprio estratto conto contributivo“. È necessario allegare la documentazione probatoria: buste paga, contratti di lavoro, modelli F24 quietanzati, dichiarazioni dei redditi. L’INPS verifica la richiesta entro 120 giorni e procede all’eventuale integrazione dell’estratto conto.
Scadenze e modalità di versamento
Rispettare le scadenze contributive è essenziale per evitare sanzioni civili e interessi di mora (art. 116, comma 8, lettera a, L. 23 dicembre 2000, n. 388).
Calendario scadenze
Lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti): Le scadenze trimestrali sono fissate al 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2025 e 16 febbraio 2026. Il versamento avviene tramite modello F24 con codici tributo “INPSAR” (Artigiani) e “INPSC” (Commercianti). Il mancato versamento entro 120 giorni dalla scadenza comporta l’applicazione di sanzioni civili nella misura dello 0,40% mensile (art. 116, comma 8, L. 388/2000).
Gestione Separata professionisti: I versamenti seguono le scadenze degli acconti e saldo IRPEF: 30 giugno (primo acconto), 30 novembre (secondo acconto), 30 giugno dell’anno successivo (saldo). Gli importi si calcolano applicando l’aliquota 26,23% al reddito professionale dichiarato, con metodo previsionale o storico.
| Categoria | Modalità versamento | Scadenze 2025 |
|---|---|---|
| Artigiani/Commercianti | Modello F24 trimestrale | 16/05 – 20/08 – 16/11 – 16/02/2026 |
| Gestione Separata | F24 con acconti IRPEF | 30/06 (acconto) – 30/11 (acconto) – 30/06/2026 (saldo) |
| Contributi volontari | Bollettino MAV o F24 | Rate trimestrali personalizzate |
| Dipendenti | Trattenuta automatica | Mensilmente via busta paga |
Ravvedimento operoso
In caso di ritardo nel versamento, è possibile regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) applicando sanzioni ridotte. Il ravvedimento sprint (entro 14 giorni) comporta una sanzione per ciascun giorno di ritardo.
Pianificazione previdenziale strategica
Una corretta strategia contributiva consente di ottimizzare il montante pensionistico futuro senza sostenere oneri eccessivi.
Incrementare il montante con riscatti e ricongiunzioni
Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (laurea, servizio militare, periodi all’estero) permette di anticipare la pensione o incrementare l’assegno mensile. Il riscatto della laurea con metodo contributivo (art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184) ha un costo determinato applicando l’aliquota IVS 33% alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi. Per i giovani under 45 senza anzianità contributiva al 1996, il riscatto agevolato prevede un’aliquota ridotta pari al minimale annuo.
La ricongiunzione contributiva (art. 1, L. 5 marzo 1990, n. 45) consente di unificare periodi contributivi maturati presso gestioni previdenziali diverse (INPS, Casse professionali, INPGI). L’operazione è onerosa: il costo viene calcolato con il metodo della “riserva matematica”, che tiene conto del beneficio pensionistico atteso. Per importi elevati, è possibile rateizzare fino a 120 mesi senza applicazione di interessi.
Contributi da reddito da pensione
I pensionati che proseguono l’attività lavorativa sono tenuti al versamento contributivo ordinario senza diritto all’accredito di ulteriori periodi pensionistici (c.d. contribuzione a vuoto). Dal 2019, è possibile richiedere la restituzione dei contributi versati durante la percezione della pensione anticipata, qualora non abbiano prodotto un incremento dell’assegno. La domanda si presenta attraverso il servizio “Estratto Conto per Contributivo Ricostituzione” sul portale INPS.
Totalizzazione internazionale
Se hai lavorato in più Paesi UE, verifica la totalizzazione comunitaria prevista dal Regolamento CE 883/2004. Puoi cumulare i periodi contributivi esteri per raggiungere i requisiti minimi senza sostenere costi di ricongiunzione. Richiedi il modulo U1 al tuo Paese di ultima occupazione e presentalo all’INPS tramite PEC all’indirizzo della Sede territoriale competente.
Domande frequenti
I contributi previdenziali sulla retribuzione lorda si calcolano applicando l’aliquota IVS del 9,19% a carico del lavoratore dipendente. Il datore di lavoro trattiene l’importo direttamente dalla busta paga e lo versa all’INPS insieme alla propria quota del 23,81%. La somma delle due aliquote (33% complessivo) costituisce la contribuzione pensionistica obbligatoria. L’importo esatto dipende dalla retribuzione lorda mensile comprensiva di tutte le voci imponibili previdenzialmente: stipendio base, scatti di anzianità, superminimo, indennità di turno, straordinari e mensilità aggiuntive. Alcune voci retributive (rimborsi spese, fringe benefit entro determinate soglie, buoni pasto) sono escluse dalla base imponibile contributiva.
Gli artigiani iscritti alla Gestione INPS versano un’aliquota del 24% sul reddito d’impresa dichiarato, con obbligo di versamento minimo annuo di € 4.419,60 anche in assenza di reddito. Il minimale 2025 è fissato a € 18.415. Per redditi superiori, l’aliquota del 24% si applica fino al massimale di € 91.680. I versamenti avvengono in quattro rate trimestrali tramite modello F24 con scadenze a maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo. È prevista una riduzione del 50% per gli under 21 iscritti per la prima volta alla Gestione, applicabile per i primi tre anni di attività.
Sì, i versamenti volontari consentono di coprire periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per incrementare l’anzianità contributiva e il montante pensionistico. È necessario presentare domanda di autorizzazione attraverso il portale INPS, verificando di possedere almeno 5 anni di contribuzione effettiva (3 anni per la Gestione Separata). Una volta autorizzati, si riceve il bollettino MAV trimestrale con l’importo da versare, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione o reddito dichiarato. I versamenti volontari sono deducibili fiscalmente entro il limite di € 5.164,57 annui. L’autorizzazione ha validità illimitata e può essere sospesa o riattivata in qualsiasi momento senza perdere i versamenti già effettuati.
Sono esclusi dalla base imponibile previdenziale INPS: i rimborsi spese analitici e documentati (trasferte, vitto, alloggio), i fringe benefit fino a € 1.000 annui (€ 2.000 per dipendenti con figli a carico), i buoni pasto fino a € 8 giornalieri in formato elettronico, le mance e le liberalità occasionali, i contributi e premi versati dal datore per previdenza complementare entro determinati limiti. Per i professionisti, sono esclusi i rimborsi spese documentati e inerenti l’attività professionale, nonché i compensi già assoggettati a ritenuta previdenziale presso altre gestioni obbligatorie. La corretta individuazione della base imponibile è essenziale per evitare contestazioni in sede ispettiva.