L’avviso di addebito INPS è la notifica di un avviso immediatamente esecutivo che sostituisce la cartella di pagamento. Si tratta di somme da corrispondere all’INPS in seguito a una verifica da parte degli uffici.
L’INPS possiede un efficace strumento di riscossione coattiva dei contributi e premi non versati: si tratta dell’avviso di addebito ed ha la particolarità di essere immediatamente esecutivo.
L’avviso di addebito è un atto immediatamente esecutivo, che sostituisce la cartella di pagamento. In pratica, a differenza di altri enti creditori, l’INPS non ha bisogno di attivare il procedimento di recupero dei contributi mediante cartella esattoriale.
L’INPS, infatti, può ricorrere direttamente ad atto proprio, l’avviso di addebito, che una volta notificato può essere portato ad esecuzione con un’espropriazione forzata nei confronti del debitore. Vediamo, in questo articolo che cos’è e come difendersi dalla notifica di un avviso di addebito emesso dall’INPS.
Indice degli Argomenti
- Cos’è l’avviso di addebito INPS?
- Quando viene emesso l’avviso di addebito?
- Come funziona la procedura?
- Proposizione del ricorso amministrativo
- Quali sono gli elementi contenuti nell’avviso di addebito?
- Notifica dell’avviso di addebito
- Prescrizione e decadenza
- Come ed entro quando effettuare il pagamento
- Ricorso per vizi di merito o per vizi formali
- Ricorso in autotutela
- Domanda di sospensione o annullamento dell’avviso di addebito INPS
- Conclusioni
- Domande frequenti
Cos’è l’avviso di addebito INPS?
L’avviso di addebito emesso dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) rappresenta un documento formale attraverso il quale l’istituto notifica al contribuente la presenza di debiti o irregolarità relative ai contributi previdenziali. Questo avviso viene inviato in seguito alla rilevazione di discordanze tra i contributi dovuti e quelli effettivamente versati dal soggetto, sia esso un lavoratore autonomo, un datore di lavoro, o un’entità giuridica. |
L’attività di riscossione delle somme dovute all’INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento. Nell’avviso sono inclusi i compensi riconosciuti all’agente della riscossione.
I servizi di consultazione, di richiesta di sospensione e di annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito sono rivolti ai seguenti contribuenti:
- Al soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare o legale rappresentante);
- Al delegato;
- All’intermediario autorizzato.
Quando viene emesso l’avviso di addebito?
Nel dettaglio, l’avviso di addebito contiene le informazioni relative all’ammontare del debito, la specifica dei periodi a cui si riferisce l’irregolarità e le istruzioni per effettuare il pagamento. Inoltre, fornisce indicazioni su come il destinatario può presentare eventuali opposizioni o chiarimenti in merito all’addebito. Questo documento è fondamentale perché segna l’inizio del processo di riscossione coattiva da parte dell’INPS.
L’avviso di addebito può essere emesso:
- Per riscuotere le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali omessi, cioè non versati alla scadenza prevista;
- Per riscuotere le somme, di competenza dell’INPS, accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
L’avviso di addebito da omissione contributiva è emesso qualora vi siano dei contributi di previdenza e di assistenza non versati, in tutto o in parte, entro le scadenze di legge, oppure corrisposti in ritardo.
In questi casi (art. 24 co. 2 del D.Lgs. n. 46), l’INPS può richiedere il pagamento al debitore con un avviso bonario prima di emettere l’avviso di addebito.
Se il debitore non provvede al pagamento entro la scadenza fissata nell’avviso bonario (messaggio INPS 24.7.2006 n. 20838 e Circ. INPS 30.12.2010 n. 168), l’INPS procede alla notifica dell’avviso di addebito, salvo il caso in cui sia richiesta la rateazione.
L’avviso di addebito da accertamento (Circ. INPS 9.8.2010 n. 108), ha ad oggetto le spettanze dell’INPS accertate a seguito di:
- Verifica ispettiva dell’Istituto;
- Verifica ispettiva di altri Enti;
- Accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida.
Se il contribuente non provvede al pagamento di quanto accertato entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida, è emesso l’avviso di addebito.
Come funziona la procedura?
La notifica al contribuente avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.
Dal punto di vista legale, la ricezione dell’avviso di addebito implica che il contribuente è ufficialmente a conoscenza del debito e delle relative conseguenze. L’INPS stabilisce un termine entro il quale il debito deve essere saldato o contestato. Il mancato pagamento entro tale termine può portare all’avvio di procedure esecutive, come il pignoramento di beni.
Il pagamento dell’avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Per il pagamento si può utilizzare il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito. L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ha previsto una riduzione dei costi per il cittadino, grazie alla sostituzione dell’aggio previsto per l’agente della riscossione, con gli “oneri di riscossione” dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
I pagamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica prevedono un onere del 3% sulle somme riscosse. Superati i 60 giorni, gli oneri aumentano al 6% e all’importo dovuto vanno anche aggiunte le ulteriori somme previste dalla legge. Entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, il contribuente può presentare ricorso al giudice del lavoro secondo le modalità indicate in avviso nella sezione “Comunicazioni dell’INPS”. Il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito. Il ricorrente dovrà, quindi, notificare il provvedimento di sospensione al competente agente della riscossione. Nei casi previsti dalla legge, l’avviso di addebito può essere pagato a rate, presentando apposita richiesta all’agente della riscossione.
Proposizione del ricorso amministrativo
Per gestire l’avviso di addebito, i contribuenti sono fortemente consigliati a valutare con attenzione la correttezza delle informazioni riportate e a verificare eventuali errori o discrepanze. In caso di contestazioni, è possibile presentare un ricorso amministrativo o, in determinate condizioni, avviare un dialogo con l’INPS per definire un piano di rientro o una rateizzazione del debito.
Contro l’atto di accertamento è possibile proporre ricorso amministrativo, entro 90 giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso comporta la sospensione dell’azione di recupero, fino alla decisione da parte dell’organo competente. Dopo la proposizione del ricorso amministrativo possono verificarsi:
L’organo amministrativo non emette alcuna decisione, entro i termini di decadenza | Notifica dell’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame. |
Accoglimento nei termini del ricorso | Le somme oggetto di gravame sono escluse dalla formazione dell’avviso di addebito in via definitiva. |
Rigetto del ricorso | Se le somme oggetto di gravame non sono versate, entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso, segue la notifica dell’avviso di addebito al contribuente. |
Accoglimento parziale del ricorso. | Le somme oggetto di gravame sono rideterminate dall’INPS. Se le somme oggetto di gravame non sono versate, entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso, segue la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente. |
Quali sono gli elementi contenuti nell’avviso di addebito?
L‘avviso di addebito deve contenere tutti gli elementi che possano permettere l’identificazione, e sono:
- Il codice fiscale del debitore;
- La tipologia di credito, con la gestione previdenziale di riferimento;
- Estremi dell’atto di accertamento ed il periodo di riferimento, qualora il credito derivi da questo;
- Anno ed il periodo di riferimento del credito;
- Importo del credito, suddiviso per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, se dovuti;
- L’importo delle spettanze contenute nell’avviso, inclusi i compensi di riscossione;
- Indicazione dell’Agente della Riscossione competente (bastata sul domicilio fiscale del debitore) alla data di formazione dell’avviso di addebito;
- Sottoscrizione, anche tramite firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato il credito e che ha emesso l’atto;
- Intimazione ad adempiere al pagamento delle somme indicate entro 60 giorni dalla notifica;
- Indicazione del termine di 40 giorni utile per la proposizione del ricorso, e l’autorità giudiziaria competente.
Qualora mancasse un solo degli elementi, sopra indicati, l’avviso di addebito è nullo. I riferimenti contenuti nell’avviso di addebito, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati con valore di titolo esecutivo (art. 30 co. 14 del DL 78/2010).
Notifica dell’avviso di addebito
L’avviso di addebito può essere notificato al contribuente tramite:
- PEC;
- Raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Da parte dei messi comunali o agenti di Polizia municipale.
L’avviso può essere consultato nel portale web dell’INPS, accedendo al servizio “Cassetta postale”, per il cittadino, o accedendo ai servizi di consultazione, di richiesta di sospensione e di annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito, per le aziende ed i professionisti.
Prescrizione e decadenza
Se l’avviso di addebito è stato emesso con riferimento a contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, i carichi devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine di scadenza del versamento, se si tratta di contributi o premi non versati; il termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’Ente del dovuto, se la denuncia o la comunicazione o il riconoscimento del debito sono comunicati tardivamente;
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, se si tratta di contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
- Infine, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo, se i contributi o i premi sono oggetto di gravame giudiziario.
Se l’iscrizione a ruolo avviene oltre le date indicate, l’INPS decade in via definitiva dalla possibilità di riscuotere i propri crediti, la cartella esattoriale o l’avviso di addebito notificati al contribuente risultano illegittimi.
I crediti non ancora prescritti possono essere riscossi tramite azione ordinaria, con ricorso al giudice. La decadenza dall’iscrizione a ruolo rende impossibile l’esecuzione tramite agente della riscossione, non annulla il dovuto.
La prescrizione dei contributi previdenziali è di 5 anni, i quali decorrono dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto versare le somme.
L’avviso di addebito interrompe la prescrizione, così come qualsiasi atto notificato al debitore e contenente l’intimazione ad adempiere (sollecito di pagamento, cartella esattoriale, decreto ingiuntivo, avviso bonario, ecc.). Per interrompere l’efficacia della prescrizione, l’avviso di addebito o l’ atto interruttivo devono essere notificati entro 5 anni dall’ultima intimazione di pagamento.
Come ed entro quando effettuare il pagamento
Il debitore deve pagare l’importo indicato nell’avviso di addebito entro 60 giorni dalla notifica. Per il pagamento è possibile utilizzare il bollettino RAV prestampato e allegato all’avviso di addebito.
L’avviso di addebito è notificato al debitore e contemporaneamente consegnato all’agente della riscossione in via telematica: qualora il contribuente non effettui il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica, l’agente procede in modo coattivo a recuperare le somme dovute.
Se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica, l’onere di riscossione, cioè il compenso riconosciuto all’agente della riscossione ammonta al 3% delle somme riscosse. Gli oneri ammontano al 6% superati i 60 giorni. L’agente della riscossione procede in ogni caso al recupero coattivo del debito, una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.
Interessi di dilazione e differimento dell’importo dell’ avviso di addebito
Gli interessi di dilazione e di differimento sono calcolati sulla base del tasso BCE, maggiorato del 6%, e non variano, nella generalità dei casi, per tutta la durata della rateazione, anche nel caso in cui aumentino o diminuiscano per effetto di provvedimenti ministeriali (Circ. INPS 19.8.96 n. 168).
Il tasso di interesse, si calcola:
- Interesse mensile = interesse annuo/12;
- Interesse giornaliero = interesse mensile/30;
- E interesse dovuto = interesse giornaliero × numero giorni di ritardo.
Ricorso per vizi di merito o per vizi formali
Il contribuente può presentare ricorso. per vizi di merito o per vizi formali:
Vizi di merito | Ad esempio: contributi già versati o non dovuti; contributi prescritti; errore di calcolo delle somme dovute a titolo di contributi, premi, interessi o sanzioni. Possono essere fatti valere con ricorso dinanzi al giudice (Tribunale – sezione Lavoro). Il ricorso deve essere depositato nel termine di decadenza di 40 giorni, decorrenti dalla data di notifica della cartella al destinatario |
Vizi formali | Ad esempio: vizi di forma dell’atto, o vizi nella sua notifica. Quindi: mancata indicazione delle voci di calcolo; mancata sottoscrizione; notifica nulla o inesistente; motivazione mancante o incompleta. Devono essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, in quanto l’avviso è titolo esecutivo. |
Il giudice del Lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso di addebito: il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al competente Agente della riscossione (art. 24 co. 6 del DLgs. n. 46/99).
Ricorso in autotutela
Nel caso in cui il debitore non propone ricorso giudiziario nei termini osservati, l’avviso di addebito diventa inoppugnabile. È possibile intervenire in autotutela, per annullare in tutto o in parte l’avviso, nel caso:
- Sentenza dell’autorità giudiziaria che abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo, nonostante il decorso del termine per l’impugnazione; in quest’ipotesi, l’INPS deve dar seguito alla sentenza operando uno sgravio/annullamento, che a seconda dei casi può essere totale o parziale;
- Verifica, da parte della sede INPS competente, della fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente; in quest’ipotesi, l’Istituto, verificata l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione del titolo, deve operare uno sgravio/annullamento del titolo indebitamente emesso.
Se la sede INPS competente verifica invece la mera fondatezza dei vizi formali avanzati dal debitore, non può intervenire in autotutela, in presenza di titolo inoppugnabile, in quanto l’attivazione dell’Istituto non sarebbe basata su ragioni di giustizia sostanziale.
L’istanza di autotutela può essere presentata all’INPS anche attraverso i servizi di consultazione, di richiesta di sospensione e di annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito, accessibili dal portale web dell’Istituto.
Gli stessi servizi consentono anche la visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede INPS competente.
Domanda di sospensione o annullamento dell’avviso di addebito INPS
La domanda di sospensione o di annullamento dell’avviso di addebito deve essere trasmessa online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.
Lo stesso servizio consente anche la visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede INPS competente. L’adozione dei provvedimenti avverrà nel rispetto del principio di autotutela.
Conclusioni
La corretta gestione degli avvisi di addebito INPS è cruciale per evitare ulteriori complicazioni legali e finanziarie. I contribuenti sono incoraggiati a mantenere una comunicazione proattiva con l’INPS e, se necessario, a ricorrere all’assistenza di consulenti legali o tributari per gestire in modo adeguato la situazione. Un approccio tempestivo e informato può significativamente ridurre l’impatto negativo di tali avvisi sulle attività personali o aziendali dei contribuenti.
Domande frequenti
L’avviso di addebito INPS è un documento formale inviato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a contribuenti che presentano debiti o irregolarità nei contributi previdenziali. Questo avviso informa il destinatario dell’esistenza di un debito, specificando l’ammontare, i periodi interessati e le modalità di pagamento.
Alla ricezione di un avviso di addebito INPS, è importante verificare l’accuratezza delle informazioni. In caso di errori o discordanze, si può presentare una contestazione o un ricorso amministrativo. Se il debito è corretto, si dovrebbe procedere al pagamento entro i termini indicati o discutere con l’INPS possibili soluzioni, come la rateizzazione del debito.
Il mancato pagamento dell’avviso di addebito entro i termini stabiliti può portare a procedure esecutive da parte dell’INPS, come il pignoramento di beni. È dunque fondamentale affrontare l’avviso tempestivamente per evitare ulteriori complicazioni legali e finanziarie.
Per contestare un avviso di addebito INPS, è necessario presentare un ricorso amministrativo entro i termini indicati nell’avviso. Il ricorso deve essere fondato su evidenze concrete e documentate che dimostrino l’errore o la discrepanza nell’avviso. È consigliabile, in tali circostanze, avvalersi dell’assistenza di un consulente legale o tributario per assicurare che la contestazione sia formulata correttamente.